Norme gen. su amministrazione patrimonio e contabilità generale dello Stato

Legge 28 dicembre 1995, n. 549
(in GU 29 dicembre 1995, n. 302)

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

  1. ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;
  2. procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e degli uffici centrali;
  3. procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;
  4. favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;
  5. disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;
  6. favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzabili;
  7. rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'articolo 3, commi da 205 a 208;
  8. costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea.

(omissis)

19. Le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche negli anni scolastici 1996-1997 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei comuni montani e dei comuni ove esiste un solo plesso scolastico, delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio economico o socio-culturale, nonché‚ dalla presenza di studenti portatori di handicap, in relazione ai diversi gradi di istruzione e all’età degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati interventi di razionalizzazione della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole, senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella misura di lire 1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti.

20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalità… giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite:

  1. le modalità… di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate;
  2. la ridistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento;
  3. la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate.

21. Con lo stesso decreto di cui al comma 19, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni, sono stabiliti i criteri per gli interventi, che dovranno, comunque, tenere conto:

  1. del grado di sviluppo socio-culturale ed economico delle comunità interessate;
  2. della situazione orografica dei luoghi, dei livelli di urbanizzazione primaria degli stessi e del grado di dispersione scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni scolastiche costituiscono l'unico riferimento istituzionale e culturale.

22. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, potranno essere adattati i programmi di insegnamento e l'organizzazione didattica delle scuole medie funzionanti nelle località montane e nelle piccole isole, in modo da consentire, a decorrere dal 1 settembre 1996, speciali condizioni di frequenza, che escludono la cofrequenza, agli alunni distribuiti nel triennio del corso di studi, garantendo adeguate forme di insegnamento individualizzato, anche attraverso la flessibilità dell'orario e l'organizzazione didattica per moduli, per realizzare adeguate opportunità di apprendimento senza discriminazioni territoriali e geografiche.

23. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, già prorogate dall'articolo 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.

24. A decorrere dal 1 settembre 1996 l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell’attività didattica é effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa é disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

25. Entro il 31 ottobre 1996, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai capitoli 1030, 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari, nonché‚ le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai medesimi capitoli.

26. Per gli anni 1996, 1997 e 1998, l'80 per cento delle economie nette stimate, in ciascun anno, viene utilizzato per la costituzione di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica.

27. Nel quadro delle finalità di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e degli interventi per la formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza adottata d'intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e disciplina corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado della durata di un anno. Detti corsi comprendono l'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso nonché‚ degli aspetti più significativi della funzione docente. Essi si concludono con un esame consistente in una prova scritta e in una prova orale comprensiva della discussione di una ricerca attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi, per la verifica e valutazione dei risultati.

28. Ai corsi di cui al comma 27 sono ammessi i docenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni, nel settennio 1989-1995. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dagli obblighi di servizio.

29. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si provvede mediante ricorso a una quota del fondo di cui al comma 26.



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