Legge 24 settembre 1971, n. 820
(in GU 14 ottobre 1971, n. 261)

Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale

 

Art. 1.- 

Le attività integrative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo. 
Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovrà scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attività integrative e degli insegnamenti speciali. 
Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui al primo comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo. 
A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, direttive di orientamento per le attività e gli insegnamenti di cui al primo comma. 
Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo. 

Art. 2.- 

I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni. 
Sono messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al I ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge. 
Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, i candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a "buono", nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonché gli insegnanti dichiarati "non licenziabili" a norma del successivo articolo 9. 
Possono inoltre partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano Prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali è valido se prestato con qualifica non inferiore a "buono"; il servizio nelle scuole materne non statali è valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal provveditore agli studi. 
Possono altresì partecipare al concorso, secondo le norme di cui al terzo comma del presente articolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale. 

Art. 3.- 

La commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove di esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli. 
La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerenze. 
I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli. 
I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione. 
Per la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti. 
La nomina dei vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe differenziale avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti. 
I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso. 
I primi due commi dell'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano alle aliquote del 10 per cento di cui al precedente comma. 
I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito secondo i precedenti criteri.

Art. 4.- 

Dopo l'espletamento di ogni concorso e la conseguente nomina dei vincitori, si procede all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo e quelli che hanno rinunciato alla nomina. 
I commi quinto e sesto dell'art. 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati. 

Art. 5.- 

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'art. 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti. 
Un quarto di posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente (Comma abrogato dall'art. 77 della Legge 20 maggio 1982, n. 270). 
I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo. 
Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano persone a carico per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, e che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo, ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili. 
Gli insegnanti idonei che intendano chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di una provincia diversa da quella nella quale hanno conseguito l'idoneità e nella quale comunque risultino già residenti, possono ottenere il trasferimento solo per quelle province ove le graduatorie stesse risultino esaurite, dietro domanda presentata non oltre il 10 agosto. 
Gli insegnanti che abbiano la residenza da almeno tre mesi in una provincia ove le graduatorie non risultino esaurite, potranno ottenere il trasferimento nella medesima, per un contingente di posti non superiore ad un quarto di quelli destinati all'assunzione nei ruoli magistrali, ai sensi del primo comma del presente articolo. 
Gli insegnanti saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente in base al punteggio complessivamente spettante. 
Le domande di trasferimento da una graduatoria provinciale permanente all'altra debbono essere presentate subito dopo l'aggiornamento delle graduatorie stesse, secondo modalità stabilite con apposita ordinanza ministeriale nella quale dovrà essere reso noto l'elenco delle province dove risultino esaurite le graduatorie provinciali permanenti. 

Art. 6.- 

Ai posti ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo si provvede con personale non di ruolo che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con apposita ordinanza annuale (Comma abrogato dall'art. 1 della Legge 9 agosto 1978, n. 463). 
Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene disposto anche per gli insegnanti delle attività integrative e degli insegnamenti speciali previsti dall'articolo 1 della presente legge (1) . 
Gli incarichi a tempo indeterminato vengono conferiti dai provveditori agli studi, in base alle proposte della commissione di cui al seguente articolo, dopo che siano stati utilizzati gli insegnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dal concorso magistrale. 
Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l'iscrizione, al momento del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze. 
L'incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti. 
Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e nelle scuole speciali. 
Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le supplenze annuali in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge per la cessazione dell'incarico. 
Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali ancorché sprovviste di titolo di abilitazione di cui all'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (1) . 
A partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sarà espletato il primo concorso previsto dall'art. 28 della legge 18 marzo 1958, n. 444, gli incarichi a tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferiti nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione. 
Gli incarichi conferiti dal provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data di inizio dell'anno scolastico. 
Il trattamento economico compete dalla stessa data, sempreché l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del servizio effettivo. 

Art. 7.- 
(Articolo abrogato dall'art. 2 della Legge 9 agosto 1978, n. 463)

Per il conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il provveditorato agli studi, una commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonché di formulare le relative proposte di nomina. 
La commissione, nominata dal provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o di un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di concetto del provveditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo. 
Se le domande degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano altri due commissari scelti, uno tra i direttori didattici e uno tra i maestri, e così successivamente di cinquecento in cinquecento domande. 
Ai componenti la commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1953, n. 41, e successive modificazioni. 
I maestri e i direttori didattici di cui al terzo comma sono nominati dal provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari. 
Agli stessi fini, è costituita annualmente, con le stesse modalità, presso il provveditorato agli studi, apposita commissione per il conferimento degli incarichi nelle scuole materne statali. 
L'ispettrice scolastica o la direttrice didattica e le insegnanti di ruolo debbono appartenere ai ruoli delle scuole materne statali. In mancanza di tale personale, è chiamato a far parte della commissione il corrispondente personale delle scuole elementari. 

Art. 8.-

Salvo quanto disposto dall'art. 9, gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato - nel caso che all'inizio dell'anno scolastico non si abbia disponibilità di posti - hanno la precedenza, nell'ambito della medesima provincia e unicamente secondo l'ordine delle rispettive nomine, nel conferimento dei posti - compresi quelli per le attività integrative e gli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 - che, dopo l'utilizzazione degli insegnanti del ruolo in soprannumero, siano vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al momento in cui i provveditori agli studi possono disporre nomine. Nel caso che sia possibile conferire uno dei posti predetti, l'incarico è ripristinato senza soluzione di continuità; il trattamento economico compete ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 9.-

Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970 1971, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli la norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale in servizio nell'anno scolastico 1970-71. 
Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui al comma precedente. 
Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali, delle classi differenziali ed agli insegnanti di materie speciali. 
Nel caso di indisponibilità di posti, gli insegnanti di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo sono impiegati, secondo le norme che regolano l'utilizzazione dei maestri appartenenti al ruolo in soprannumero, anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 e presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche. 
Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71, che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6, non possono essere licenziate per indisponibilità di posti, fino all'espletamento del primo concorso previsto dall'art. 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e, nel caso che risultino incluse nelle graduatorie provinciali permanenti, fino a quando non saranno immesse nei ruoli. 

Art. 10.-

Agli insegnanti con nomina a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, e competono le prestazioni dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, a favore del quale sono sottoposti alla ritenuta prevista dall'art. 3 della legge 7 marzo 1957, n. 93.

Art. 11.-

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura superiore e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito la iscrizione nella graduatoria stessa, secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale. 
I punteggi di cui al precedente comma sono aggiunti al punteggio complessivo di iscrizione nella graduatoria provinciale permanente. 
I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze possono essere presentati, ai fini della nomina per effetto della graduatoria provinciale permanente, entro il mese di luglio di ciascuno anno.

Art. 12.-

L'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a dieci. 
Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria. 
Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, è consentito derogare al limite previsto dal primo comma del presente articolo purché gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque. 
Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25 anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'art. 1. 
Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10. 
Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. 
Gli articoli 100, 101, 102, 103, 329 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati (Comma abrogato dall'art. 9 della Legge 5 giugno 1990, n. 148). 

Art. 13.-

Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1966, n. 574, modificate dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti dei ruoli magistrali speciali.

Art. 14.-

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, si procederà all'aggiornamento della graduatoria provinciale permanente con i criteri di cui all'art. 11 entro il 30 settembre 1971 prima, comunque, di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 5 della presente legge.

Art. 15.-

Gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.

Art. 16.-

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.750 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a Provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.