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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Legge 18 dicembre 1973, n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge

TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

Art. 1
Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all'art. 3 della presente legge.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto del 10% dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione, nella stessa località, eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20%. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad un'apposita motivazione ministeriale.
Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.
Il cambiamento di località nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo sempreché la distanza minima fra le due località sia almeno di 30 chilometri.
Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera d), del successivo art. 3.
Per quelle qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzione del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 2
Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località distanti sino ad 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali località siano collegate alla sede stessa da almeno otto coppie giornaliere di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un proprio mezzo di trasporto.

Art. 3
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione, con le eventuali riduzioni di cui al quinto comma dell'art. 1 ed al primo comma dell'art. 7 della presente legge. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a trenta minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.
L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:
a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle cinque ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;
b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 30 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, ecc.),
d) nelle località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari servizi di linea ovvero quando siano raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio;
e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

Art. 4
La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.

Art. 5
Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di altro ufficio in località distante meno di 12 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, un'indennità di trasferta pari a cinque volte la misura prevista nell'art. 3 della presente legge per la qualifica o grado rivestito. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto.
Ai fini del calcolo dell'indennità di trasferta di cui al precedente comma va tenuto conto della riduzione prevista dal quinto comma dell'art. 1 e, eventualmente, dal primo comma dell'art. 7 della presente legge.
Nel caso di distanza superiore si applica la disposizione di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 6
Ai fini della presene legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, Tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.
Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

Art. 7
Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli 1 e 3 della presenta legge sono ridotte del 10 e del 20% per le missioni da compiere in Comuni con popolazioni inferiori ai 500.000 e 50.000 abitanti rispettivamente.
I Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti.
Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta prevista per il Comune con popolazione maggiore.
Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui sl secondo ed al quinto comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 8
Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare dalle dichiarazioni dell'ufficio presso il o nella quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione.
Fermo restando l'obbligo di disporre l'invio in missione mediante apposito provvedimento, per i dipendenti con qualifica non inferiore a quella di prima dirigente o equiparata e per quelli del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il giorno e l'ora di inizio e fine della missione possono risultare da una dichiarazione dei dipendenti stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione.

Art. 9
Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30% dopo la quindicesima. Detta riduzione non si cumula con quella di cui al secondo comma dell'art. 1 della presenta legge.
Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennità di trasferta.
Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo.
Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennità di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria.
La riduzione di cui al terzo comma del presente articolo viene disposta anche se l'indennità di trasferta è ridotta a norma del quinto comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 10
Ai dipendenti che si rechino in missione presso la stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete l'indennità di trasferta anche se la distanza intercorrente fra l'ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore ai 12 chilometri di cui al punto d) del terzo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 11
Ai dipendenti in missione in località distanti dall'ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare un treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.
La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto di cuccetta o di aereo.

Art. 12
Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:
- prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonché per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari;
- seconda classe per tutto il rimanente personale.
Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.
Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata, spetta altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i dirigenti superiori e primi dirigenti nonché per il personale del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta.
È ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purché per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.
Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe è limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimenti del personale civile e militare in servizio all'estero.
Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, una indennità di L. 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 62 a chilometro.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero.
I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori dall'ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

Art. 13
L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere autorizzate dal Ministro o dal dirigente generale o da un altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata.
Con la stessa procedura può essere consentito, quando via sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.
Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente.
È abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei contenuta nel primo comma dell'art. 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18

Art. 14
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta un'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, al 5% del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.
La stessa indennità compete anche per i viaggi relativi a missioni all'interno e all'estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte.
Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione compete, per ogni chilometro di percorso, l'indennità di L. 2.
Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovuti anche agli estranei alle amministrazioni che compiano missioni per conto delle stesse.
L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli eventuali supplementi in aggiunta al prezzo normale del normale biglietto di viaggio, ancorché ammessi a rimborso.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.

Art. 15
Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulta il più conveniente dei normali servizi di linea.
L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tali mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo.
Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto.
Per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

Art. 16
La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché a quelle del materiale e degli strumenti.

TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

Art. 17
Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi.
Salvo quanto disposto dagli articoli 23, comma secondo, e 24 della presente legge, nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

Art. 18
Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la durata del viaggio è inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso.
Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, purché conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se di età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio.
Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita, anche per le persone di famiglia, una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Art. 19
Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantità di bagaglio eventualmente trasportato dal personale militare.
Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. È ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.
Ove manchi un servizio di linea, è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un indennità chilometrica di L. 43 per ciascuna persona.
Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con indennità chilometrica di L. 48 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.
Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da più tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria e, quindi, si rendano necessari più scali, il dipendente previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorso per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.
Il dipendente statale trasferito d'autorità può anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.
Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo facendosi rilasciare regolare bolletta. Non è consentita la sostituzione di tale bolletta con l'atto notorio previsto dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennità chilometrica.

Art. 20
Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano sono rimborsate nella misura di L. 4.800 a quintale o frazione superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di L. 5.700 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia e viceversa.
Ove il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso, le spese per l'imballaggio e per la presa e resa a domicilio sono rimborsate nella misura di L. 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali.
Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di un'abitazione.
Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.
Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempreché questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente art. 19, un'indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 15 della presente legge per il capo di famiglia e quella di cui al terzo comma dell'art. 14 per ciascuno dei familiari.

Art. 21
Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di:

- L. 200.000 al personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;
- L. 170.000 al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori;
- L. 140. 000 al personale con qualifica di segretario e qualifiche corrispondenti o superiori;
- L. 120.000 a tutto il rimanente personale.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per il dipendente senza. persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purché compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
L'indennità di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi dei precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità di alloggio.
L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed a militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento, il trattamento previsto per la presente legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma dell'art. 19 della presente legge.
Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di prima sistemazione, per le qualifiche non indicate vale l'equiparazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 22
Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in Comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purché la distanza dalla casa municipale del Comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.
Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente art. 20, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.
Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorché appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, è attribuita una sola indennità di prima sistemazione al coniuge con qualifica più elevata.
Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità.

Art. 23
Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.
Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune è corrisposta l'indennità di cui all'art. 24 della presente legge.
Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una località diversa dall'ultima sede di servizio, le indennità ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.

Art. 24
Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso Comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale non superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, un'indennità di L. 1.500 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa a resa a domicilio.

Art. 25
Le indennità ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a 21 sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per assunzione in servizio di ruolo ed ai dipendenti civili e militari passati, senza interruzione di servizio, da uno ad un altro ruolo anche di diversa amministrazione.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.
Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria praticabili.
I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti ed istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento. Qualora essi svolgano, invece, missioni in qualità di amministratori o di sindaci o revisori di detti enti ed istituti hanno diritto al trattamento di cui al comma successivo.
Agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti ed istituti di cui al secondo comma, del presente articolo è attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti. Detto trattamento non può eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente generale.

Art. 27
Tutte le indennità comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di cui all'art. 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, per il personale dei ruoli centrali delle amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori dalla capitale, compete nella stessa misura prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuote per il coniuge l'aggiunta di famiglia.
Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori dalla capitale.

Art. 28
Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e del personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito dall'amministrazione che ha disposto l'invio in missione, nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di dirigente generale.

Art. 29
A coloro che conseguono la nomina a posto retribuito a carico del bilancio dello Stato, spetta il solo rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio, purché questa sia diversa dalla località di residenza.

Art. 30
Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale postelegrafonico e ferroviario di cui, rispettivamente, alle leggi 11 febbraio 1970, n. 29 e 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni.

Art. 31
Alle indennità ed agli altri rimborsi forfettari di spese previste dalla presente legge per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi di polizia non si applica l'esenzione prevista dall'art. 84, lettera e) del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 32
Sono abrogate le leggi 4 agosto 1955, n. 721, 15 aprile 1961, n. 291, e 26 giugno 1965, n. 771. La presente legge entra in vigore il primo giorno dal mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 33
Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione.


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