Testo Unificato

Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell'autonomia
(Testo approvato dalla 7a Commissione Camera - 10 febbraio 1999)

 

Art. 1.
(Oggetto).

1. Nel quadro del sistema nazionale pubblico di istruzione, la presente legge disciplina le forme di rappresentanza, di partecipazione e di responsabilità delle componenti che concorrono all'autogoverno delle istituzioni scolastiche, alle quali è stata attribuita personalità giuridica e riconosciuta l'autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le diverse componenti cooperano, nel rispetto delle differenziate esigenze formative e degli obiettivi generali dei diversi indirizzi di studio stabiliti in sede nazionale, alla progettazione e alla realizzazione di percorsi educativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento.
3. Gli organi collegiali delle istituzioni educative sono disciplinati dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo i principi di cui alla presente legge e tenendo conto delle finalità delle predette istituzioni.

Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:
            a) il consiglio dell'istituzione;
            b) il collegio dei docenti e le sue articolazioni funzionali di cui agli articoli 6 e 7;
            c) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
            d) la commissione di verifica e di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico.

2. Il dirigente scolastico svolge le proprie funzioni ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59.

3. La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli organi collegiali sono ispirati ai principi di distinzione fra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione, di distinzione nei ruoli e nelle responsabilità e di tutela della libertà di insegnamento, tenuto conto delle necessità di integrazione dipendenti dalle specificità ordinamentali e delle finalità educative, didattiche e formative proprie delle istituzioni scolastiche.

Art. 3.
(Competenze del consiglio dell'istituzione).

1. Al consiglio dell'istituzione spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di programmazione economico-finanziaria. Spetta, in particolare, al consiglio dell'istituzione:

a) definire gli indirizzi generali per le attività della scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto territoriale;
b) adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
c) approvare l'adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano dell'offerta formativa;
d) determinare i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, comprese quelle acquisite per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica;
e) approvare i documenti contabili fondamentali;
f) adottare il regolamento dell'istituzione di cui all'articolo 13.

 2. Il consiglio dell'istituzione è eletto da tutte le componenti della comunità scolastica chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza, con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione. Il consiglio resta in carica tre anni.

Art. 4.
(Composizione del consiglio dell'istituzione)

1. Nel consiglio dell'istituzione, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli studenti.
2. Il numero dei componenti il consiglio è di norma pari a undici. Il regolamento dell'istituzione può prevedere l'aumento fino a un massimo di quattro unità, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa.
3. La rappresentanza dei genitori nella scuola materna, elementare e media è paritetica rispetto a quella dei docenti. La rappresentanza degli studenti nella scuola secondaria superiore è paritetica rispetto a quella dei docenti.
4. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione. Il regolamento dell'istituzione può prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.

Art. 5.
(Competenze del collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti, con le sue articolazioni, è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. Il collegio dei docenti definisce ed approva:

a) il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica elaborato ai fini dell'adozione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b); il piano è comprensivo dei curricoli ed è elaborato sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), tenendo conto delle proposte formulate dagli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
b) i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali l'istituzione intende aderire o che intenda promuovere;
c) la proposta di regolamento dell'istituzione per le parti relative ai profili didattici, al funzionamento del collegio dei docenti, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattico-educativa;
d) ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.

Art. 6.
(Composizione e articolazione del collegio dei docenti)

1. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni di norma corrispondenti a consigli dei docenti della classe. Il regolamento dell'istituzione può prevedere differenti articolazioni funzionali del collegio dei docenti. Ciascuna articolazione elegge un proprio coordinatore. Il regolamento dell'istituzione stabilisce la costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di un organismo rappresentativo dei coordinatori.

Art. 7.
(Organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione)

1. La valutazione periodica e finale degli alunni è impegno collegiale ed esclusivo dei docenti della classe e, comunque, dei docenti corresponsabili dell'attività didattica. Le funzioni di programmazione didattico-educativa sono svolte dagli organi individuati a norma dell'articolo 6.
2. Gli organi di cui al comma 1 sono presieduti dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente coordinatore eletto ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
3. Il regolamento dell'istituzione garantisce le forme e le modalità del raccordo tra gli organi e le funzioni di cui al comma 1 e l'assemblea di classe dei genitori e l'assemblea di classe degli studenti al fine di assicurare la regolarità degli scambi di informazioni e delle attività di periodico aggiornamento della programmazione.

Art. 8.
(Organismi di partecipazione e diritto di riunione e di assemblea)

1. In ciascuna istituzione scolastica viene garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione.
2. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno il diritto di riunione e di assemblea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. L'assemblea, costituita da tutti gli studenti dell'istituzione, organizza e gestisce, in collaborazione con l'organismo rappresentativo dei coordinatori, una conferenza annuale di istituto per elaborare proposte per la programmazione delle attività didattiche di istituto e, alla fine dell'anno scolastico, un'assemblea per effettuare un bilancio delle attività svolte.

Art. 9.
(Attività di verifica e di valutazione)

1. Il collegio dei docenti, in relazione alle proprie competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione dei risultati dell'attività didattica sulla base di criteri predeterminati.
2. In ogni istituzione scolastica opera una commissione che ha il compito di procedere alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico anche tenendo conto degli standard stabiliti dall'organismo nazionale competente. Essa è composta da cinque membri, nominati dal consiglio dell'istituzione fra soggetti qualificati, di cui due esterni all'istituzione stessa.
3. Il comitato di valutazione del servizio del collegio dei docenti è definito ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 10.
(Attività docente)

1. In coerenza con il piano dell'offerta formativa e con le scelte relative al funzionamento degli organi collegiali, ciascuna istituzione scolastica si avvale, nel rispetto dell'unitarietà della funzione, delle articolazioni e degli ampliamenti qualitativi e quantitativi dell'impegno professionale dei docenti, disciplinati dai contratti collettivi di lavoro in termini di orario di servizio, di trattamento economico e di sviluppo di carriera.

Art. 11.
(Attività amministrativa)

1. Il responsabile amministrativo è membro del consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed è preposto alle funzioni amministrative e contabili dell'istituzione, con compiti di direzione dei servizi generali e di segreteria, nell'ambito dei quali ha autonomia amministrativa e responsabilità diretta. Il responsabile amministrativo risponde al dirigente scolastico, il quale impartisce al riguardo le necessarie direttive generali e di coordinamento. I profili professionali del personale di segreteria e del responsabile amministrativo sono definiti in sede di contrattazione collettiva di comparto anche con riferimento al titolo di studio richiesto per l'accesso ai diversi profili e alle disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime.

Art. 12.
(Organi collegiali di rete)

1. Ove due o più istituzioni scolastiche, appartenenti al sistema nazionale pubblico d'istruzione, decidano di collegarsi fra loro in un accordo di rete, possono costituire un organo di gestione collegiale comune.
2. L'accordo di rete è approvato dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

Art. 13.
(Regolamento dell'istituzione)

1. Il regolamento dell'istituzione e le modifiche allo stesso sono adottati a maggioranza dei componenti del consiglio dell'istituzione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), tenuto conto del parere degli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, i consigli di istituto in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa adottano, a maggioranza dei componenti, i regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera c)

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15
(Disposizioni di coordinamento)

1. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, apportandovi tutte le necessarie modifiche, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tenendo conto di tutte le disposizioni legislative emanate fino alla data di esercizio della delega.

Art. 16.
(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. La disciplina degli organi delle istituzioni scolastiche, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, resta affidata all'autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche, che possono esercitarla attraverso il regolamento, di cui all'articolo 13, ovvero con le modalità prescelte di volta in volta dagli organi collegiali dell'istituzione stessa.
2. Alle istituzioni scolastiche dotate della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, comma 1, (limitatamente alle parole da: "il consiglio di intersezione" fino a: "di classe"), 44, 46 e 47 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tali disposizioni sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia dell'ultimo provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.



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