DdL n. 2888 as

Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori
SCOPELLITI e PERA

 

Art. 1.

1. E' prevista presso ogni distretto scolastico l'istituzione di un organismo formato da psicologi e da neuropsichiatri infantili con il compito di intervenire sui casi segnalati dagli psicologi scolastici.
2. Il distretto scolastico stipula apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali competenti, allo scopo di utilizzare il personale dei servizi di psicologia e di neuropsichiatria infantile delle predette aziende nell'organismo di cui al comma 1.

 

Art. 2.

1. Presso ogni istituto scolastico statale é prevista la presenza obbligatoria di uno o piś psicologi e pedagoghi i quali effettuino il monitoraggio delle attivitą scolastiche degli allievi.

 

Art. 3.

1. Qualora lo psicologo individui gravi anomalie nell'attivitą scolastica e nel comportamento dell'allievo segnala con immediatezza il caso all'organismo di cui all'articolo 1.