Disegno di Legge n. 662

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

d'iniziativa dei senatori SPECCHIA, MACERATINI, BEVILACQUA, BASINI, CAMPUS, MARRI e PEDRIZZI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1996

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge estende lo stato giuridico spettante al personale docente in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado al personale docente di religione cattolica nello stesso tipo di scuola per il quale ha ottenuto l'inquadramento.

Art. 2. (Istituzione dei ruoli provinciali dei docenti di religione cattolica)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, autorizza i provveditori agli studi a predisporre, d'intesa con l'ordinario diocesano, gli elenchi dei docenti di religione cattolica per ciascuna provincia distintamente per la scuola elementare, per la scuola media di primo grado e per la scuola media di secondo grado.
2. Nel decreto di cui al comma 1 sono specificati i titoli ed i requisiti, le eventuali prove richieste, nonché i criteri per formare le graduatorie, rispettivamente, per la scuola elementare, secondaria e secondaria superiore.

Art. 3. (Nomina e destinazione dei docenti di religione cattolica)

1. I provveditori agli studi, una volta predisposti gli elenchi provinciali di cui all'articolo 2, trasmettono le graduatorie al Ministro della pubblica istruzione che provvede con proprio decreto alla nomina dei singoli docenti e alla loro destinazione.

Art. 4. (Trattamento economico e stato giuridico dei docenti di religione cattolica)

1. Ogni docente immesso in ruolo gode, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, del trattamento economico e dello stato giuridico spettante al personale docente di ruolo nello stesso tipo di scuola per il quale ha ottenuto l'inquadramento.

Art. 5. (Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, riammissioni in servizio e decadenza dall'impiego)

1. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si dà luogo previa intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, al quale comunque spetta riconoscere l'idoneità.
2. Ai casi di decadenza dall'impiego richiamati dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si aggiunge la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha riconosciuta.

Art. 6. (Incarichi annuali)

1. Dopo la completa utilizzazione dei docenti inclusi negli elenchi provinciali di cui all'articolo 2, i posti e le eventuali ore residui sono conferiti mediante incarichi annuali dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

Art. 7. (Attività didattiche e parascolastiche)

1. In caso di riduzione d'orario, i docenti di ruolo di religione cattolica completano l'orario di cattedra restando a disposizione della scuola per attività didattiche e parascolastiche.

Art. 8. (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge i docenti di religione cattolica già in servizio nelle scuole statali vengono iscritti nella graduatoria permanente relativa al grado di scuola nella quale abbiano maturato, al 31 agosto 1996, almeno due anni di servizio continuativo per almeno nove ore settimanali di insegnamento.