Disegno di Legge
(Testo approvato dal Senato il 19 luglio 2000)

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge 662-703-1411-1376-2965 e della Petizione n. 447)

 

Art. 1
(Stato giuridico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e della costituenda scuola di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.

Art. 2
(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3
(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al n. 5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n. 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al comma 2.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4
(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art. 5
(Norme transitorie e finali)

1. Al primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno 4 anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto concorso può altresì partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni scolastici e che sia in servizio nell'anno scolastico in corso alla data predetta.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella costituenda scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e degli ordinamenti scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del n. 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 6

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 2000 e lire 47.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.


Ordine del Giorno
(Accolto dal Governo)

Il Senato,

premesso:

che il Protocollo addizionale n. 5, lettera c) dell'Accordo tra Santa Sede e Italia del 18 febbraio 1984 (ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121) stabilisce che in materia di insegnamento della religione cattolica, viene conservato "il regime vigente nelle regioni di confine", riconosciuto, con l'annessione all'Italia di territori già austriaci, nel Trattato di Sant Germain en Laye del 10 settembre 1919;
che con telex n. 61017 del 10 giugno 1986 indirizzato al provveditore agli Studi di Trento il Ministero della pubblica istruzione disponeva che, in applicazione del Protocollo addizionale n. 5, lettera c) le circolari ministeriali nn. 129, 130, 131 del 3 giugno 1986 non dovessero interessare le scuole funzionanti in provincia di Trento, in quanto questa è compresa nelle «regioni di confine» con un regime vigente speciale;

che con successivo telex n. 61460 del 18 giugno il Ministero della pubblica istruzione revocava la precedente comunicazione del 10 giugno, a seguito di un parere della Presidenza del Consiglio dei ministri comunicato con telex n. 4340 del 13 giugno 1986 in merito ad un nuovo testo dell'articolo 21 delle norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di Trento;

che il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405 (norma di attuazione in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento) fa esplicito riferimento al Protocollo addizionale sopra richiamato confermando all'articolo 21, comma 1, come resti valido «il regime vigente in detta provincia per l'insegnamento della religione cattolica»;

che in tale articolo 21 non figuri in modo esplicito uno dei caratteri propri del «regime vigente nelle regioni di confine», la natura pienamente curricolare dell'insegnamento della religione cattolica, salvo rinuncia, carattere al contrario mantenuto in Provincia di Bolzano, che con la Provincia di Trento condivideva il medesimo «regime vigente nelle regioni di confine»;

che, pertanto, la Circolare ministeriale sopra richiamata del 18 giugno contraddice esplicitamente un dettato di un accordo internazionale e che successivamente la norma di attuazione ha semplicemente taciuto al riguardo, pur richiamando e confermando l'accordo stesso (protocollo addizionale n. 5);

che tale contrasto o inadempienza ha effetti negativi evidenti sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica, in quanto viene indebitamente ridotto lo status giuridico della disciplina da essi insegnata,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione al Protocollo addizionale n. 5 lettera c) dell'Accordo tra Santa Sede e Italia del 18 febbraio 1984, salvaguardando pertanto lo stato giuridico speciale degli insegnanti di religione delle regioni interessate attraverso il riconoscimento del carattere pienamente curricolare (salvo rinuncia) dell'insegnamento da essi professato;

a considerare positivamente in sede di Consiglio dei Ministri eventuali iniziative legislative che la Provincia di Trento dovesse assumere nell'ambito delle sue competenze per dare piena attuazione a detto Protocollo addizionale conformemente a quanto avviene in Provincia di Bolzano.