Circolare Ministeriale n. 360 del 11 giugno 1997


Oggetto: Calendario Scolastico Nazionale per l'anno 1997/98

Si comunica che nella G.U. - serie generale - n. 130 del 6.6.1997, è stata pubblicata l'O.M. indicata in oggetto, riguardante il calendario scolastico nazionale 1997/98



Ordinanza Ministeriale n. 329 del 27 maggio 1997


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che non si e' reso possibile recepire integralmente in relazione alle vigenti disposizioni;

Ritenuta la necessità di emanare l'ordinanza di cui al comma 5 del citato art.74 per l'anno scolastico 1997-98;

Ordina:

Art. 1.

1. I sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 1997, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.

2. I consigli di circolo e di istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti ed in coerenza con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, fermo restando il disposto dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo richiamato nelle premesse, relativo allo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione.

3. Gli adattamenti al calendario scolastico possono essere volti anche a:

a) organizzare attività curricolari in collaborazione con la regione e/o con il sistema produttivo;

b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse all'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali, ove indispensabile, l'edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, di referendum popolari nonché di eventi straordinari.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, i sovrintendenti scolastici, per un'opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i provveditori agli studi della regione alle quali partecipano anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale.

Art. 2.

1. Il collegio dei docenti, ai fini della valutazione degli alunni, delibera sulla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri. La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione, con speciale riguardo all'esigenza di assicurare momenti più ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze. La deliberazione del collegio dei docenti è opportuno che preveda, comunque, adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni, nonché indicazioni sulle date di svolgimento dei consigli delle singoli classi. Resta fermo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 288 del 31 agosto 1995 in ordine alla scansione quadrimestrale della valutazione degli apprendimenti nella scuola elementare e all'esigenza di assicurare la continuità dell'informazione alle famiglie con incontri a cadenza bimestrale.

2. E' stabilito direttamente dai capi d'istituto, sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonché degli esami, esclusi quelli di maturità e di licenza di scuola media.

Art. 3.

1. Nelle scuole e istituti di tutti gli ordini le lezioni hanno termine il 13 giugno 1998.

2. Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 6 giugno 1998.

3. Le attività educative nelle scuole materne e le attività didattiche negli altri istituti e scuole hanno termine il 30 giugno 1998.

4. In data successiva hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, nelle classi degli istituti tecnici ove si attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norme dell'art. 278 del decreto legislativo citato nelle premesse nonché nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione.

Art. 4.

1. Gli esami di licenza di scuola media hanno inizio il 17 giugno 1998.

2. Gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, il 24 giugno 1998.

Art. 5.

1. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è determinato come segue:

tutte le domeniche;

il l° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del Lavoro;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

la festa del Santo Patrono.

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza ministeriale n. 262 del 19 aprile 1997.

Roma, 27 maggio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 30 maggio 1997 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 240