Ordinanza Ministeriale 30 luglio 2001

Trasferimenti del personale docente e non docente 
delle Accademie e dei Conservatori di musica

 

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Decreto Legislativo 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche;

VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche;

VISTA la Legge n. 504/92;

VISTA la Legge 508 del 21 dicembre 1999 relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il T.U. 28.12.2000 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Decentrato, siglato il 23 luglio 2001, tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale con il quale sono stati concordati criteri e principi della mobilità territoriale del personale delle Accademie e dei Conservatori per l’anno accademico 2001/2002;

ORDINA

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA DELL’ORDINANZA E DURATA

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità del personale docente e non docente dei Conservatori di musica e delle Accademie ad eccezione dei docenti e degli assistenti in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano, per l’anno accademico 2001/2002.

2. Le norme contenute nella presente O.M. disciplinano i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente la mobilità del suddetto personale, siglato il 23 luglio 2001.

ART. 2
PUBBLICAZIONE

1. La presente O.M. viene pubblicata all’Albo del Ministero ed in quello delle singole Istituzioni.

ART. 3
COMPETENZA A DISPORRE I TRASFERIMENTI

1. I trasferimenti del personale di cui all’art. 1 comma 1 della presente O.M. sono disposti dal Dirigente preposto all’Ufficio Alta Formazione Artistica e Musicale.

ART. 4
DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Il personale titolare di contratto a tempo indeterminato delle Accademie e dei Conservatori di musica può presentare una sola domanda di trasferimento.

2. Le domande devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 – Allegati C1 e C2 - rispettivamente, dal personale docente e non docente, seguendo le relative istruzioni e presentate direttamente all’Istituto in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 10 settembre 2001. In quest’ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto a far pervenire copia della domanda, entro il medesimo termine, anche via fax. Le Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a mano.

3. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità.

4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa da quella stabilita dagli appositi moduli non saranno prese in considerazione.

ART. 5
SEZIONI STACCATE

1. Le sezioni staccate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti, come Istituzioni autonome.

ART. 6
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e possono essere espresse per tutte le Accademie ed i Conservatori e loro sezioni staccate.

2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le Istituzioni.

3. Non verrà considerata, ai fini del trasferimento a domanda, la preferenza coincidente con l’Istituzione di titolarità.

4. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo è nulla.

ART. 7
RINUNCIA, REVOCA E RETTIFICHE ALLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. E’ consentita la rinuncia alla domanda di trasferimento purché presentata per iscritto, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2001, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.

2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

ART. 8
DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 23 luglio 2001, concernente la mobilità e sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente alla domanda (1).

2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. Non è ammesso fare riferimento a documentazione prodotta in altra occasione.

3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale delle A.S.L. e delle commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.
Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dell’Istituto di cura.
Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale Sanitario o da un medico militare.
L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l’Istituto di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella Provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella Provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non verrà presa in considerazione.

5. A norma del T.U. 28/12/2000, n. 445 l’interessato può comprovare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni, lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, nonché il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi (2).

6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie (3) elencate nella Tabella allegata al D.Lgs 16.3.92, n. 265, da impartirsi in lingua italiana ed in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca.
Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie non inserite nella Tabella allegata al D.Lgs 16.3.92 n. 265 devono, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del trasferimento, presentare domanda direttamente al Conservatorio di Bolzano per sostenere il colloquio di cui all’art. 2 comma 3 del citato D.Lgs n. 265/92. Ciò al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana e tedesca.

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(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2) La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi di legge indicante la decorrenza dell’iscrizione anagrafica.
(3) Cultura musicale generale
Storia della musica e storia ed estetica musicale
Teoria, solfeggio e dettato musicale
Pianoforte complementare
Letteratura poetica e drammatica
Letteratura italiana e tedesca
Arte scenica
Organo Complementare e Canto gregoriano
Accompagnatore al Pianoforte
Musica Sacra
Pedagogia musicale nella scuola di Didattica della musica
Elementi di composizione nella scuola di Didattica della musica
Direzione di Coro e repertorio corale nella scuola di Didattica della musica
Storia della musica nella Scuola di didattica della musica
Pratica della lettura vocale e pianistica nella Scuola di Didattica della musica

ART. 9
ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

1. Il direttore della istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente O.M., e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati in INTERNET sul sito http://afam.miur.it/

2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul predetto sito INTERNET il giorno 24 settembre, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 2 ottobre, la presentazione di motivate richieste di rettifica al direttore dell’istituzione. Quest’ultimo, verificatene la fondatezza, procederà alla correzione richiesta immettendo i relativi dati rettificati sul SITO INTERNET, dando comunicazione all’interessato delle richieste non accolte.

3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione dovranno essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex L. 241/90.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della Legge 241/90, ha facoltà di differire l’accesso ai documenti.

ART. 10
PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

1. I trasferimenti disciplinati dalla presente ordinanza devono essere pubblicati alla data del 16 ottobre 2001, mediante affissione all’Albo del Ministero e delle singole Istituzioni, nonché sul Sito Internet (http://afam.miur.it/), del provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione a fianco di ciascun nominativo del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

ART. 11
DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA

1. La domanda di utilizzazione temporanea per l’a.a. 2001/02 può essere prodotta dal personale docente e non docente che abbia richiesto e non ottenuto il trasferimento definitivo. Il personale interessato alla utilizzazione temporanea deve fare domanda al Ministero – Ufficio Alta Formazione artistica e musicale – entro il giorno 26 ottobre 2001. Copia della scheda va contestualmente consegnata o spedita a mezzo raccomandata all’Istituzione sede di servizio utilizzando il modello Y3 – Allegato C3 – della presente O.M..

2. Il punteggio, ai fini dell’utilizzazione temporanea, viene attribuito sulla base della Tabella di valutazione dei titoli e delle esigenze di famiglia allegata al C.C.N.D. sulla mobilità siglato il 23 luglio 2001.

ART. 12
RICORSI

1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea, fermo restando quanto previsto dal D.L.gs n.29/93 e successive modificazioni, sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini prescritti.

2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.


Allegato A
Allegato A1
Allegato C1
Allegato C2
Allegato C3
Allegato C4
Allegato C5
Allegato C6