Ordinanza Ministeriale 5 novembre 1994, n. 307
(pubblicata nella G.U. n. 292 del 15 dicembre 1994)

 

Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado

 

Art. 1
Composizione delle commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti nelle scuole materne, elementari, secondarie, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso e in possesso dei requisiti indicati nel decreto ministeriale citato in premessa.

Le funzioni di segretario sono svolte per la commissione e per le eventuali sottocommissioni da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla quarta, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica della pubblica istruzione, nonché ai ruoli del personale scolastico.

Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini (purché in possesso dei requisiti di cui al citato decreto ministeriale 13 marzo 1990), ovvero, qualora ciò non sia possibile, a persona esperta estranea alla scuola (che non abbia riportato condanne penali ovvero non abbia procedimenti penali in corso).

Per la individuazione delle discipline affini si rinvia al decreto ministeriale 2 maggio 1979, con la precisazione che tutti gli insegnamenti riferiti alla classe di abilitazione indicata nella colonna uno sono da intendersi affini a tutti gli insegnamenti riferiti alle classi di abilitazioni elencate nella colonna 2, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto ministeriale 2 maggio 1979 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino ufficiale - parte prima n. 21-22 del 24-31 maggio 1979).

I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra coloro che, superato il periodo di prova, abbiano fatto domanda di inclusione negli elenchi compilati, per il personale universitario, dal Consiglio universitario nazionale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e per il personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I presidenti saranno sorteggiati da appositi elenchi distintamente compilati e correlati al grado di scuola e tipo dei concorsi da espletare.

I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la scuola con lingua di insegnamento slovena sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nella scuola con lingua di insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.

Per la costituzione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, delle località ladine ed in lingua slovena, si applicano, rispettivamente, l'art. 428, commi 3 e 4, l'art. 426, commi 3, 4 e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

La commissione giudicatrice per l'accesso all'insegnamento di seconda lingua (tedesco) nelle scuole in lingua italiana nella provincia di Bolzano è formata, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

All'atto dell'insediamento i presidenti ed i componenti le commissioni esaminatrici dovranno espressamente dichiarare per iscritto, sotto personale responsabilità, di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 3, lettere A) e B), dal citato decreto ministeriale 13 marzo 1990. Il personale esperto, estraneo alla scuola, dovrà dichiarare di non aver riportato condanne penali ovvero di non avere in corso procedimenti penali.

I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio fra i docenti, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale, i quali ne abbiano fatto domanda.

Possono partecipare alle commissioni giudicatrici dei concorsi anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni e non abbiano superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso.

Qualora il numero dei concorrenti, presenti alle prove scritte, sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, con le medesime modalità, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500, con altri tre componenti, di cui uno, scelto tra i presidi e i direttori didattici, svolge le funzioni di presidente. In tal caso la commissione si articola in sottocommissioni, alle quali è proposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni costituite.

Art. 2
Adempimenti del personale aspirante alla nomina a presidente delle commissioni giudicatrici dei concorsi

I presidi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, e i direttori didattici dovranno presentare apposita istanza, tramite il competente provveditore agli studi, che esprimerà in calce il proprio motivato parere, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione entro il 10 gennaio 1995.

I provveditori agli studi cureranno l'inoltro delle predette domande, accompagnate da un elenco nominativo riepilogativo dei presidi e direttori didattici, ripartiti per ordine di scuola, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione entro il 17 gennaio 1995.

Il personale ispettivo che intenda essere incluso negli elenchi relativi ai concorsi a cattedre e a posti nelle scuole di ogni ordine e grado dovrà far pervenire, entro il medesimo termine del 10 gennaio 1995 analoga domanda alla competente Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione V, che ne curerà l'inoltro al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I professori universitari, ordinari o associati, aspiranti alla nomina a presidente delle commissioni giudicatrici dei concorsi, dovranno inoltrare apposita istanza in carta semplice, tramite il rettore dell'università o il direttore dell'istituto universitario da cui dipendono, al Consiglio universitario nazionale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 10 gennaio 1995. I rettori delle università e direttori degli istituti universitari cureranno l'inoltro al Consiglio universitario nazionale entro il 17 gennaio 1995 delle domande presentate.

Il personale docente universitario, direttivo ed ispettivo, già collocato a riposo, dovrà presentare apposita istanza entro lo stesso termine e con le stesse modalità, rispettivamente al rettore dell'ultima sede di servizio per il successivo inoltro al Consiglio universitario nazionale, al provveditore agli studi dell'ultima sede di servizio e alla competente Direzione generale del personale degli affari generali e amministrativi - Divisione V, per il successivo inoltro al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le domande dovranno contenere un dettagliato curriculum dell'interessato, con l'indicazione del luogo e data di nascita, situazione di ruolo (professore universitario, ordinario o associato, preside di scuola media o degli istituti di istruzione secondaria di II grado, direttore didattico, ispettore tecnico), materia o area di insegnamento attuale o dei ruoli di provenienza, data della nomina in ruolo o conferma del ruolo, eventuale decorrenza del collocamento a riposo.

Gli interessati dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi nelle situazioni previste dalle lettere A, B e C dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 marzo 1990.

Essi dovranno altresì dichiarare se intendono rinunciare all'esonero dagli obblighi di servizio, ai fini della corresponsione dei gettoni previsti dall'art. 404, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297/94.

Gli interessati dovranno, altresì, indicare il tipo di concorso e la sede, a livello regionale o provinciale, nella quale aspirano ad essere nominati, con l'avvertenza che gli stessi possono indicare solo il capoluogo della regione di appartenenza, per i concorsi relativi agli istituti di istruzione secondaria di II grado o non più di due province della regione di appartenenza per i concorsi di scuola materna, elementare e media.

Il sistema di scelta su enunciato, si riferisce ai soli aspiranti alla nomina nelle commissioni, che non abbiano rinunciato all'esonero dal servizio e che, pertanto, saranno sostituiti da supplenti per la durata dei lavori delle commissioni.

Coloro, viceversa, che rinunciano all'esonero e che continuino a prestare regolare servizio nelle sedi di titolarità, non devono indicare la sede nella quale aspirano ad essere nominati. L'autorità scolastica incaricata di costituire le commissioni, nel caso predetto non potrà che operare il sorteggio -come in seguito specificato- in modo da insediare ciascuna commissione in sedi, eventualmente decentrate rispetto al capoluogo di regione o di provincia, nelle quali prestino servizio d'istituto gli aspiranti alla nomina.

I professori universitari possono essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi alla scuola materna, elementare, secondaria di I e di II grado, compresi i licei artistici e gli istituti; i direttori didattici possono essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi alla scuola materna ed elementare; i presidi della scuola media possono essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi all'istruzione secondaria di I grado; il personale direttivo delle scuole od istituti di istruzione secondaria di II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, potrà essere nominato presidente delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi alla scuola secondaria di II grado; il personale ispettivo potrà essere nominato presidente delle commissioni esaminatrici relative alla scuola secondaria di II grado; il personale ispettivo potrà essere presidente delle commissioni esaminatrici relative ai concorsi della scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, a seconda del settore di appartenenza.

Copia delle domande, ai fini della nomina a presidente di commissione, dovrà essere inviata all'ufficio (sovrintendenza o provveditorato) competente alla nomina, secondo le indicazioni di cui al successivo art. 6.

Art. 3
Presentazione delle domande da parte dei docenti aspiranti alla nomina a componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi

I docenti i quali, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1990, aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi, debbono fare espressa domanda in carta semplice, per il tramite gerarchico, entro il 10 gennaio 1995 al consiglio scolastico provinciale della provincia in cui prestano servizio.

La richiesta di cui al precedente comma potrà riguardare solo la regione (per i concorsi a cattedre relativi agli istituti di istruzione secondaria di II grado) o non più di due province (per i concorsi di scuola materna, elementare e media) della regione, in cui gli interessati hanno la sede di servizio.

Anche in questo caso, coloro che intendano rinunciare all'esonero dal servizio non devono indicare alcuna sede, in analogia a quanto stabilito nel precedente art. 2 per la nomina dei presidenti.

Nella domanda diretta al consiglio scolastico provinciale competente il docente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità

a) cognome e nome (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile);
b) data e luogo di nascita;
c) situazione di ruolo: anzianità nel ruolo, servizio prestato antecedentemente al conseguimento della nomina in ruolo, classe di concorso di titolarità, scuola, comune e provincia di servizio;
d) decorrenza dell'eventuale collocamento a riposo;
e) non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;
f) non avere subito alcuna delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 492 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297/94.
Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 501 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297/94, non costituiscono impedimento alla eventuale nomina;
g) non avere procedimenti disciplinari in corso, come stabilito dall'art. 3, lettera B), del decreto ministeriale 13 marzo 1990;
h) essere in possesso, indicandolo, di almeno uno dei requisiti previsti nell'art. 4 del decreto ministeriale 13 marzo 1990, salvo l'eccezione ivi contemplata;
i) eventuali altri titoli oltre quelli indicati precedentemente punto h);
l) la sede regionale o provinciale nella quale aspira ad essere nominato;
m) se intendono rinunciare all'esonero dagli obblighi di servizio.

All'atto della nomina, l'ufficio competente alla nomina, secondo le indicazioni di cui al successivo art. 6, accerterà, nei modi più opportuni, il possesso dei requisiti del personale sorteggiato.

La domanda dovrà essere presentata al preside o direttore didattico della scuola di servizio, che ne autenticherà la firma.

Il personale docente, già collocato a riposo, dovrà presentare la domanda di partecipazione alle commissioni giudicatrici al preside o direttore didattico dall'ultima sede di servizio.

I direttori didattici e i presidi, entro cinque giorni successivi alla data di scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle domande, le trasmetteranno al consiglio scolastico provinciale, con elenco nominativo riepilogativo dei docenti, ripartiti, per quanto concerne gli insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado, per materie di insegnamento, segnalando eventuali sanzioni disciplinari, compreso l'avvertimento scritto, in cui siano incorsi i docenti e gli eventuali procedimenti disciplinari in corso.

Art. 4
Formazione degli elenchi

Il consiglio scolastico provinciale compilerà distinti elenchi, ripartiti per grado di scuola (materna, elementare, media, secondaria di II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte), per materie di insegnamento (per le scuole secondarie) e per sede di preferenza (provincia o regione) dei docenti che hanno prodotto domanda.

Dovranno, altresì, essere formati elenchi distinti per ciascun tipo di concorso, relativi, rispettivamente, al personale collocato a riposo, al personale che rinuncia a tale esonero. Entro il 31 gennaio 1995 il consiglio scolastico provinciale trasmetterà al sovrintendente scolastico regionale competente copia degli elenchi, relativi ai docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado e, al provveditore agli studi della provincia prescelta, gli elenchi relativi al personale docente delle scuole materne, elementari e medie.

Per il personale universitario, ispettivo e direttivo, gli elenchi, compilati rispettivamente dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione per ciascuna delle tre categorie di aspiranti (personale in quiescenza, con esonero dal servizio e senza esonero dal servizio) saranno trasmessi entro il 31 gennaio 1995 alle sovrintendenze scolastiche regionali competenti, per il successivo inoltro ai provveditori agli studi per le nomine di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 426 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 sopracitato, gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, sono compilati dalla commissione costituita, ai sensi dell'art. 624 del citato testo unico

Gli elenchi predisposti saranno inviati agli organi, cui compete la nomina delle commissioni giudicatrici, indicati nel successivo art 6.

Art. 5
Sorteggio delle commissioni giudicatrici

Al fine di effettuare le operazioni di sorteggio dei nominativi degli aspiranti alla nomina a presidenti e componenti nelle commissioni giudicatrici, gli organi indicati nel successivo art. 6, predispongono per ciascuna delle categorie di aspiranti alla nomina un elenco generale, diviso in settori e sottosettori a seconda dell'area di insegnamento (per i docenti universitari), del ruolo di provenienza (per i presidi), e di attività (per gli ispettori tecnici), tenendo presente lo schema di cui all'allegato 1 della presente ordinanza e, a seconda della materia di titolarità (per i docenti di istruzione secondaria). Gli elenchi dei docenti universitari e dei presidi che aspirano alla nomina nelle commissioni relative alle lingue straniere devono essere differenziati a seconda, rispettivamente, della lingua straniera insegnata o della lingua straniera relativa al ruolo di provenienza.

Viene data la precedenza nelle operazioni di sorteggio ai presidenti e componenti delle commissioni inclusi negli elenchi dei collocati a riposo e di coloro che hanno rinunciato all'esonero degli obblighi di servizio, avendo cura di formare le commissioni in modo omogeneo; le commissioni saranno formate nel primo caso da personale che rinunci all'esonero o in quiescenza, nel secondo caso da personale che non rinunci all'esonero.

Al fine di favorire la costituzione delle commissioni giudicatrici l'autorità preposta allo svolgimento delle procedure concorsuali potrà insediare le commissioni ed eventuali sottocommissioni anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo di provincia o di regione, come è già diffusamente avvenuto nella precedente tornata concorsuale, e consentire così, agli insegnanti che hanno rinunciato all'esonero dal servizio, di essere presenti in servizio scolastico presso la sede di servizio e partecipare nel pomeriggio ai lavori concorsuali.

Qualora la distanza tra le sedi renda impossibile ai commissari assolvere entrambi gli impegni, il personale suddetto potrà essere sostituito d'ufficio dall'autorità competente, che disporrà i provvedimenti di surroga secondo l'ordine di sorteggio, assicurando, comunque, alla commissione le condizioni per poter regolarmente e celermente funzionare.

Le operazioni relative al sorteggio dovranno essere effettuate pubblicamente ed in modo da garantire il pieno rispetto del principio della causalità

Le operazioni di sorteggio saranno curate da un apposito comitato, composto di tre membri: la funzione di presidente del comitato è svolta, nell'ambito della specifica competenza, dall'organo cui compete la nomina ai sensi del successivo art. 6 ovvero da funzionario da esso espressamente delegato; gli altri due componenti, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante, sono scelti tra gli impiegati appartenenti alle ex carriere direttive o di concetto in servizio nell'ufficio che procede al sorteggio.

Le operazioni di sorteggio saranno pubblicizzate nei modi più opportuni ed, almeno dieci giorni prima della data fissata per il sorteggio, sarà affisso apposito avviso all'albo degli uffici interessati, indicati al successivo art. 6. Dell'avviso predetto sarà data specifica informazione nel termine indicato alle organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.

Art. 6
Nomina e sostituzione delle commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici, composte ai sensi del precedente art. 1, sono nominate, si sensi dell'art. 404, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994:

a) dai sovrintendenti scolastici regionali, per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, il cui svolgimento si effettua in sede regionale;
b) dai provveditori agli studi, per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e media, il cui svolgimento si effettua in sede provinciale;
c) dal sovrintendente scolastico di Trento, dal sovrintendente scolastico e degli intendenti scolastici della provincia di Bolzano per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, secondaria di I e II grado ed artistica, il cui svolgimento si effettua in sede provinciale.

Alla sostituzione del presidente e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

In caso di mancanza di aspiranti alla nomina si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne deve essere riservato alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi. A tal fine sarà effettuato, nella medesima seduta, un unico sorteggio fra tutti gli aspiranti per stabilire la precedenza nella nomina, per effettuare la quale si attingerà nell'elenco rispettando l'ordine di sorteggio e in modo da assicurare la presenza del previsto contingente di personale femminile.

Deve essere inoltre osservato il principio, previsto dalla lettera d) dell'art. 8 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993, di non includere nelle commissioni stesse coloro che sono componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, o che ricoprono cariche politiche, o siano rappresentati sindacali, o designati dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Restano ferme le norme di incompatibilità, previste dall'art. 433 del testo unico n. 297/1994, nei confronti di coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.

E' prevista, altresì, l'incompatibilità per coloro che abbiano svolto attività o corsi di preparazione ai concorsi.

Si precisa, infine, che non possono essere nominati componenti le commissioni coloro che, collocati a riposo, abbiano superato il settantesimo anno d'età al momento dell'inizio del concorso, ovvero se il servizio prestato dagli stessi si sia risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 7
Esoneri e compensi

L'esonero dagli obblighi di servizio, per il periodo di svolgimento dei concorsi, è disposto unicamente nei confronti dei presidenti e dei membri delle commissioni giudicatrici che non abbiano dichiarato di rinunciare all'esonero stesso.

Non è data alcun compenso al personale in attività di servizio che non abbia rinunciato all'esonero, ai sensi dell'art. 404, comma 15, del citato decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

Nel caso di rinuncia all'esonero dagli obblighi di servizio spettano al presidente, ai componenti le commissioni giudicatrici nonché al segretario, i compensi previsti dall'art. 404, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 con le riduzioni, in caso di ritardi, dimissioni o decadenze, previste dal comma 15 del citato art. 404.

Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

Art. 8
Norme finali

La presente ordinanza sarà inviata al controllo della Corte dei conti previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1.

 

ALLEGATO N. 1

Accorpamento delle classi di concorso nei vari settori e sottosettori di cui alla tabella "A" del D.M. 3 settembre 1982.

1) Settore educazione fisica e sportiva: classe XXXV.

2) Settore linguistico-espressivo:

a) ss. materie letterarie: classi XXXVII - LXVI - LXIX - LXXII - XCII;
b) ss. discipline plastiche-visuali: classi II - III - IV - V - VI - VII - VIII - X - XI - XII - XIII - XIV - XXVI - XXVII - XXXI - XXXII - XXXVII;
c) ss. lingue e civiltà straniere: classi XXXVII - LXII - CXI.

3) Settore materie tecnologiche ed altre specializzazioni professionali:

a) ss. discipline architettoniche - edilizie - topografiche: classi XX - XXIV - XXIX - CXIV;
b) ss. discipline agrarie: classi XVI - LXXXIII - LXXXIV - CXVI;
c) ss. discipline elettriche, elettrotecniche, meccaniche impianti: classi I - IX - XVIII - XIX - XXVIII - XXX - XL - XLI - LII - LIII - LIV - LXI - LXXVI - LXXXIX - LXXX - LXXXI - XCIII - XCIV - XCV - XCVI - XCVIII - XCIXC - CI - CII - CIII - CIV - CV - CVI - CVII - CVIII - CIX - CX;
d) ss. discipline economiche ed amministrative: classi XXII - XXIII - XXV - XXXIII - LXXVII - LXXXIX - XCVII - CXII.

4) Settore scienze matematiche e naturali:

a) ss. scienze naturali e geografia: classi XV - XVII - XLVI - XLVII - XLVIII - XLIX - L - LI - LXXXVIII - LXXXVI - LXXXVII;
b) ss. matematica e fisica: classi XLIV - XLV - LXIII - LXIV - LXV.

5) Settore storico-sociale: classi XLII - XLIII - LXXXII - CXV.

 

Accorpamento delle classi di concorso nei vari settori e sottosettori di cui alla tabella "c" del D.M. 3 settembre 1982.

1) Settore plastiche-visuali: classi IV - V - IX - XVI - XXXVI - XXXIX - XLII - XLIII - XLV.

2) Settore discipline tecnologiche ed altre specializzazioni professionali:

a) ss. discipline architettoniche - edilizie - topografiche: classe XLI;
b) ss. discipline agrarie: classe XIX;
c) ss. discipline elettriche, elettroniche, meccaniche impianti: classi I - VI - VII - XI - XII - XIII - XVIII - XXII - XXIV - XXV - XXVII - XXVIII - XXXII - XXXIII - XXXIV - XXXV - XXXVII - XXXVIII - XL - XLVI - XLVII - XLVIII - XLIX - L - LI - LIII;
d) ss. discipline economiche ed amministrative: classi VII - X - XV - XVII - LII.

4) Settore scienze matematiche e naturali:

a) ss. scienze naturali e geografia: classi XXIII - XXVI;
b) ss. matematica e fisica: classi XXIX - XXX - XXXI.

5) Settore storico-sociale: classe III.