Ordinanza Ministeriale 9 luglio 1996,
n. 332
Prot. n. 2234
Disposizioni concernenti la definizione degli
organici del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione
secondaria di secondo grado ed artistica
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Veduta la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Veduto il D.M. 9 marzo 1994, recante modifiche ai programmi del
biennio degli istituti tecnici industriali e dei trienni per
l'elettronica e le telecomunicazioni, l'elettrotecnica, ed automazione
e la meccanica negli stessi istituti tecnici industriali;
Veduto il D.M. 15 aprile 1994, contenente i programmi e gli
orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti
professionali di Stato;
Veduto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
approva il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di
istruzione;
Veduto il D.M. 29 aprile 1994 che ha differito all'anno
scolastico 1995/96 l'attuazione dei nuovi orari e programmi
d'insegnamento esclusivamente per il biennio degli istituti tecnici
industriali;
Veduto il D.M. 24 novembre 1994 sul nuovo ordinamento delle
classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a
posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante di arte applicata
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, e
successive modificazioni;
Veduto il D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995, sui criteri per la
determinazione degli organici delle scuole e istituti di istruzione
statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1995/96 e
1996/97;
Veduti i regolamenti interministeriali 27 aprile 1995, relativi
alla sostituzione dei piani di studio e degli orari vigenti nei
trienni degli indirizzi Chimica industriale, Industria tessile,
Maglieria e confezione industriale negli istituti tecnici industriali;
Veduti i DD.MM. 27 aprile 1995, relativi alla sostituzione dei
programmi di insegnamento dei predetti trienni;
Veduta la propria ordinanza permanente dell'1 dicembre 1990
concernente la definizione degli organici del personale docente delle
scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica, modificata ed integrata dalle successive ordinanze n. 82
del 20 marzo 1992, n. 269 del 22 settembre 1992, n. 78 del 23 marzo
1993, n. 168 del 9 maggio 1994 e n. 171 del 25 maggio 1995;
Veduto il regolamento interministeriale 31 gennaio 1996
concernente la sostituzione dei piani di studio e degli orari vigenti
nel quinquennio degli istituti tecnici commerciali ad indirizzi
amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione
industriale;
Veduto il D.M. 31 gennaio 1996 relativo alla sostituzione dei
programmi d'insegnamento vigenti nei predetti quinquenni degli
istituti tecnici commerciali;
Veduto il D.I. n. 173 dell'8 maggio 1996, relativo alla
rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni/classi per gli
anni scolastici 1996/97 e 1997/98 e alle disposizioni sulla formazione
delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti
di istruzione statali di ogni ordine e grado per i medesimi anni
scolastici;
Veduto il D.I. n. 174 dell'8 maggio 1996, sulla determinazione
degli organici delle scuole e istituti di istruzione statali di ogni
ordine e grado per l'anno scolastico 1997/98 e l'integrazione del D.I.
n. 129 dell'11 aprile 1995 con ulteriori prescrizioni relative
all'anno scolastico 1996/97;
Informate le Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 7 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto
1995;
Acquisita l'intesa con il Ministro del Tesoro;
ORDINA
Le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 328
dell'1 dicembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni sono
sostituite dalle disposizioni che seguono per la definizione degli
organici del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione
secondaria di secondo grado ed artistica.
Art. 1 - Organi competenti e ambito di applicazione
1. A norma dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463,
confermato dal primo comma dell'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n.
270, e dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, è attribuita
ai Provveditori agli Studi la competenza alla definitiva
determinazione annuale delle Dotazioni Organiche relative al personale
docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica aventi effetto dall'inizio dell'anno scolastico
successivo, compresi gli istituti per studenti non vedenti.
2. Per le scuole ed istituti della provincia di Trento la
competenza alla determinazione delle Dotazioni Organiche di cui al
comma 1 è attribuita al Sovrintendente scolastico provinciale; per le
scuole ed istituti con lingua di insegnamento italiana, tedesca e
ladina della provincia di Bolzano è attribuita rispettivamente al
Sovrintendente scolastico, all'Intendente scolastico per la scuola in
lingua tedesca e all'Intendente scolastico per la scuola in lingua
ladina.
3. Le disposizioni predette nonché quelle dei successivi
articoli non si applicano ai Conservatori di Musica e alle Accademie
di Belle Arti le cui Dotazioni Organiche formeranno oggetto di
separati provvedimenti.
4. E' altresì attribuita ai Provveditori agli Studi la
competenza a determinare gli organici dei ruoli speciali provinciali
del personale docente degli istituti statali per sordomuti di cui alla
legge 30/7/1973, n. 488.
5. Le disposizioni predette nonché le direttive ed i criteri
indicati nei successivi articoli saranno seguite nella definizione
delle Dotazioni Organiche relative al personale docente di Educazione
fisica, rapportando alla squadra prevista dall'art. 2 della legge 7
febbraio 1958, n. 88, quanto riferito alla classe.
I Provveditori agli Studi, in sede di adeguamento della
previsione d'organico alla situazione di fatto, prima di effettuare la
relativa ricognizione delle esigenze complessive per la definizione
del quadro delle disponibilità, procederanno alle eventuali
autorizzazioni - in deroga al disposto di cui all'art. 2 della legge 7
febbraio 1958, n. 88 - dell'insegnamento dell'Educazione fisica e
sportiva negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado per
classi anziché per squadre distinte per sesso.
Considerato che l'insegnamento per classe (mista) comporterebbe
momenti di metodologia differenziata, che postulerebbero un diverso
spazio orario, inattuabile, peraltro, senza una preventiva revisione
degli obiettivi didattici e di contenuti delle stesse discipline, i
Capi d'istituto formuleranno le proprie eventuali richieste di
autorizzazione dopo aver verificato l'impossibilità di adottare le
soluzioni previste dalla C.M. n. 246 del 29 luglio 1982.
6. Per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 la consistenza
degli organici provinciali del personale docente è indicata nelle
Tabelle allegate al decreto interministeriale n. 174 dell'8 maggio
1996, tenuto conto delle prevedibili cessazioni dal servizio, del
numero e delle effettive esigenze di funzionamento delle classi e
sezioni da costituire, in conformità alle indicazioni del piano
pluriennale di rideterminazione del rapporto alunni/classi definito
con il decreto interministeriale n. 173 dell'8 maggio 1996, emesso in
attuazione dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 le Dotazioni
Organiche del personale docente sono definite dai Provveditori agli
Studi, nei limiti della consistenza dell'organico provinciale
complessivo, previsto dalle Tabelle allegate al decreto
interministeriale n. 174 dell'8 maggio 1996, in relazione alle
necessità di personale corrispondenti al numero delle classi previste
in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia
organizzativo-didattica, con particolare riguardo alla durata
dell'attività formativa, per anno di corso e indirizzo di studi.
Art. 2 - Previsione delle classi e delle squadre di Educazione
fisica
1. Per ogni scuola ed istituto, sezione staccata, sede
coordinata, sezione o scuola aggregata e sezione serale di istruzione
secondaria di secondo grado ed artistica, i Presidi compileranno, per
la parte di loro competenza, e trasmetteranno ai Provveditorati agli
Studi il Prospetto 1 (si omette nella pubblicazione, n.d.r.)
allegato alla presente ordinanza ministeriale, contenente i seguenti
dati:
- la situazione delle classi funzionanti nell'anno scolastico in
corso e il relativo numero degli alunni (tale situazione nel caso di
istituti con più indirizzi, specializzazioni o corsi di qualifica o
post-qualifica deve essere ripartita per ciascuno di essi);
- la suddivisione delle classi e degli alunni in relazione alle
lingue straniere in esse insegnate;
- la serie storica dei corsi e delle classi che hanno
funzionato nell'istituto e il relativo numero degli alunni;
- ed infine il numero delle classi che si prevede
funzioneranno, sulla base dei criteri fissati dal D.I. n. 173 dell'8
maggio 1996 (vedere le relative istruzioni allegate) (si omettono
nella pubblicazione, n.d.r.) nell'anno scolastico successivo.
2. Al fine di consentire la compilazione di quanto sopra da parte
dei Capi d'istituto, i Provveditori agli Studi dovranno comunicare
loro immediatamente il dato relativo al totale degli alunni
frequentanti la terza media nelle scuole della provincia per l'anno
scolastico in corso.
3. Per quanto concerne l'organico previsionale delle scuole
medie annesse agli istituti d'arte, si applicano le disposizioni
contenute nell'ordinanza ministeriale sugli organici del personale
docente delle scuole d'istruzione secondaria di primo grado.
4. Per la definizione dell'organico degli insegnanti di
Educazione fisica ciascun Capo d'istituto dovrà compilare, datare e
sottoscrivere sotto la sua personale responsabilità, per ogni scuola
ed istituto, sezione staccata o scuola coordinata, il Prospetto 1/E.F.
allegato (si omette nella pubblicazione, n.d.r.), da
trasmettere al competente Provveditore agli Studi contenente i
seguenti dati:
- la consistenza numerica e la composizione per sesso delle singole
classi funzionanti nell'anno scolastico in corso;
- il numero delle squadre maschili e femminili funzionanti
nell'anno scolastico in corso;
- il numero delle squadre di cui si prevede la formazione per
l'anno scolastico successivo;
- la serie storica dei corsi e delle squadre (ultimi 4 anni).
5. Successivamente alla trasmissione ai Provveditorati agli Studi,
dei prospetti predetti, e comunque non oltre 3 giorni dall'invio, i
Presidi avranno cura di comunicare i dati previsionali elaborati ai
soggetti sindacali di cui all'art. 7 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro, sottoscritto il 4 agosto 1995.
Art. 3 - Previsione delle classi sperimentali
1. Le classi ed i corsi nei quali si attuano progetti di
sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del D.L.vo 16 aprile
1994, n. 297, concorrono alla costituzione delle cattedre e degli
organici, congiuntamente alle classi dei corsi ordinari.
2. Le classi nelle quali è autorizzata, ai sensi dell'art. 278
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'attuazione di
iniziative di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture,
elaborate autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche debbono
essere rilevate con i relativi gruppi di indirizzo dai Capi d'istituto
sui prospetti 1A e 1A/bis (si omettono nella pubblicazione, n.d.r.),
a tal fine predisposti, secondo i criteri indicati al punto 17 delle
istruzioni allegate; gli stessi prospetti, dopo la compilazione,
dovranno essere trasmessi dai Presidi interessati al competente
Provveditore agli Studi.
3. I successivi prospetti 2A e 1A/EF (si omettono nella
pubblicazione, n.d.r.) relativi alla Dotazione Organica
dell'istituto, saranno prodotti dal Sistema Informativo di questo
Ministero limitatamente alle parti relative alle classi e ai gruppi di
area di indirizzo definitivamente previsti; tali prospetti saranno
inviati dal Provveditore agli Studi al Preside per la formulazione
dell'ipotesi di organico, sulla base dei piani didattici contenuti nei
singoli decreti ministeriali autorizzativi della sperimentazione. Dopo
la compilazione i prospetti dovranno essere inviati al competente
Provveditore agli Studi come precisato nel successivo ottavo comma
dell'articolo 6.
4. Il numero delle classi di cui al precedente comma 2 dovrà
essere contenuto entro i limiti stabiliti dall'art. 10, comma 3 del
decreto interministeriale n. 173 dell'8 maggio 1996. Le cattedre
relative ai progetti che coinvolgono l'intera struttura curriculare
dovranno essere costituite secondo i criteri fissati nei singoli
decreti autorizzativi, ricercando, comunque, l'ottimale raggruppamento
delle ore di insegnamento sotto il profilo didattico-organizzativo,
secondo ipotesi decrescenti dalle 18 alle 14 ore, in modo tale da non
comportare un rapporto tra docenti e classi superiore a 2,5 unità; le
cattedre relative, a classi nelle quali si attuino iniziative limitate
a parziali modificazioni degli ordinamenti didattici saranno
determinate in conformità al successivo comma 5.
5. Le classi e le squadre nelle quali si attuino progetti
coordinati e promossi a livello centrale devono invece essere
rilevate, unitamente alle classi normali, secondo i criteri previsti
dall'art. 2 per la compilazione del prospetto 1 e 1/EF, in conformità
al punto 18 delle allegate istruzioni.
La relativa Dotazione Organica per le singole scuole ed
istituti verrà determinata secondo le procedure previste nella
presente ordinanza ed i criteri di formazione delle cattedre di cui al
comma 4 nonché agli articoli seguenti. Il numero delle stesse classi
dovrà essere determinato entro i limiti di cui all'art. 10, comma 2,
del citato decreto interministeriale n. 173 dell'8 maggio 1996.
6. L'unica Dotazione Organica delle singole scuole e istituti
d'istruzione, sezioni staccate e scuole coordinate, è
complessivamente determinata dalla somma degli elementi contenuti nei
prospetti di rilevazione distintamente compilati ai sensi dei commi
precedenti.
Art. 4 - Costituzione delle cattedre e determinazione delle
Dotazioni Organiche
1. La determinazione delle Dotazioni Organiche per ogni materia
- o gruppo di materie - di insegnamento dovrà essere attuata secondo
la denominazione ed ordinazione numerica delle classi di concorso a
cattedra di cui al D.M. 24 novembre 1994 e successive modificazioni.
2. Per quanto riguarda la formazione delle cattedre dovranno
essere seguiti i criteri fissati dai relativi decreti nonché dai
successivi articoli.
3. Gli orari e i programmi d'insegnamento del nuovo indirizzo
IGEA - Indirizzo giuridico, economico, aziendale - previsti nel
regolamento interministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, e nel D.M. di
pari data, registrati alla Corte dei Conti il 6 marzo 1996, reg. n. 1
istruzione, fg. nn. 71 e 72 e pubblicati sul Supplemento Ordinario n.
48 alla G.U. n. 63 del 15 marzo 1996, serie generale, troveranno
graduale applicazione a partire dalle prime classi dell'a.s. 1996/97
negli istituti tecnici commerciali in sostituzione dei preesistenti
indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero e
amministrazione industriale. Nella fase transitoria, in cui
coesisteranno contributi orari del vecchio ordinamento con quelli del
nuovo, le cattedre saranno costituite con modalità diverse a seconda
degli indirizzi presenti nelle singole scuole, con orario decrescente
da 18 a 14 ore settimanali - fermo restando, comunque, l'orario minimo
di cattedra per i diversi insegnamenti previsto dal vecchio o dal
nuovo ordinamento. E' fatto salvo, ovviamente, l'obbligo del
completamento in caso di costituzione di cattedre inferiori alle 18
ore.
4. Per il reperimento delle cattedre di lingua straniera le ore
di insegnamento, previste nei vari tipi di scuola od istituto dai
programmi vigenti, devono essere considerate una sola volta per
ciascuna classe. Pertanto, nel caso di funzionamento di una classe con
più lingue straniere (c.d. classi bilingue) questa va presa in
considerazione solo per la lingua straniera studiata dal numero
prevalente di alunni, tenuto conto, ove possibile, della tendenza
della lingua a svilupparsi sul corso completo.
5. Il funzionamento delle classi di cui al precedente comma
potrà essere autorizzato per garantire la continuità di
apprendimento della lingua della quale si sia iniziato lo studio nella
scuola secondaria di 1° grado, purché il gruppo meno numeroso di
allievi sia formato da non meno di 10 unità nella prima classe del
corso di studi, fermo restando l'obbligo di garantire, comunque, lo
studio della stessa lingua nelle classi successive; nei corsi di
studio che non comportano l'insegnamento della lingua straniera per la
loro intera durata, l'autorizzazione al funzionamento di classi
bilingue può essere concessa anche in presenza di almeno 5 alunni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si
applicano anche ai corsi ad indirizzo sperimentale.
7. La composizione analitica delle classi bilingue dovrà
essere riportata sul retro del Prospetto 1, unitamente al numero delle
cattedre di ciascuna lingua straniera determinato nell'organico di
diritto dell'anno scolastico in corso.
8. Per quanto riguarda, inoltre, la definizione dell'organico
dei docenti di Educazione fisica dovranno essere osservate le seguenti
modalità:
1) per quanto riguarda la formazione delle squadre si richiama
l'attenzione sull'osservanza del limite minimo di 15 alunni previsto
in via generale dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Sono
ammesse solo quelle deroghe relative a situazioni ambientali e
contingenti in cui non sarebbe possibile realizzare l'insegnamento
dell'Educazione fisica per difetto del numero minimo di 15 alunni.
A tal fine si richiamano le istruzioni impartite con C.M. 30
settembre 1974, n. 232, prot. n. 3473 integrata con la C.M. n. 246,
prot. n. 7152/B del 29 luglio 1982.
Tali deroghe dovranno essere giustificate con l'invio di copia
dell'autorizzazione prevista dalla precitata C.M. n. 246; in relazione
al numero massimo di alunni si fa richiamo all'analogo limite previsto
per la formazione delle classi dal D.I. n. 173 dell'8 maggio 1996
citato nelle premesse;
2) ai fini dell'organico si deve tener conto anche delle ore
nelle classi che attuano la sperimentazione di cui al precedente art.
3, secondo comma, che pertanto concorrono alla formazione
dell'organico secondo i criteri previsti dalla presente ordinanza,
salvo il disposto del successivo art. 7, sesto comma;
3) negli istituti e scuole magistrali le squadre formate da
alunni delle classi terminali dovranno essere costituite in numero
pari a quello relativo alle penultime classi funzionanti nell'anno
scolastico corrente;
4) in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 3/8
maggio 1990, n. 225, sono unificate le Dotazioni Organiche dei docenti
di Educazione fisica, già distinte in relazione al sesso di
appartenenza. Affinché, tuttavia, sia assicurato il mantenimento
dell'assetto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 7/2/1958, n.
88, anch'essa sopra citata, nell'attesa di un riordino sistematico
della disciplina legislativa in materia, le cattedre di Educazione
fisica della classe di concorso 29/A (ex XXXV/A) rimangono composte
dal carico orario nella misura stabilita, distintamente, per
l'insegnamento a squadre maschili e per l'insegnamento a squadre
femminili.
9. Nella definizione dell'organico degli insegnanti di Arte
applicata deve essere assicurata la presenza di un docente per ognuno
dei laboratori istituiti, a fronte del funzionamento di almeno un
corso completo della sezione d'istituto d'arte cui gli stessi
laboratori sono connessi; l'eventuale funzionamento di classi
collaterali o di altri corsi completi della stessa sezione non
comporta la costituzione di ulteriori posti di insegnamento, a meno
che il numero delle ore settimanali complessive di attività di
laboratorio, svolte nell'ambito della medesima sezione, comporti un
impegno superiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei singoli
docenti. Per quanto non previsto dal presente comma si rinvia alle
istruzioni impartite con la C.M. n. 102 del 27 marzo 1984.
10. Relativamente all'anatomia artistica nei licei artistici,
in conformità alle istruzioni impartite con C.M. n. 77 del 6 marzo
1995, non dovranno essere considerate le ore di insegnamento sulle
quali sono mantenuti in servizio i docenti di cui all'art. 4, comma 6,
del D.M. 334/94, sempreché tali ore non siano necessarie al fine di
evitare la situazione di soprannumerarietà, nell'ambito
dell'istituto, ai docenti della classe di concorso 21/A.
Art. 5 - Cattedre appartenenti a classi di concorso atipiche
1. Al fine di operare, fin dalla fase di previsione delle
classi, una corretta previsione delle cattedre relative agli
insegnamenti che possono essere attribuiti a diverse classi di
concorso, si precisa quanto segue.
2. Nei casi di diversa possibile attribuzione degli stessi
insegnamenti a cattedre specifiche o a cattedre con competenza estesa
a più discipline dovranno essere costituite cattedre specifiche
ordinarie o posti-orario, anche esterni, in tutti i casi nei quali lo
consenta l'eventuale incremento del numero di classi previste o la
prevedibile vacanza di cattedre non specifiche per collocamento a
riposo o dimissioni dei docenti titolari che le occupano nell'anno
scolastico in corso.
3. Resta inteso che la facoltà di duplice attribuzione delle
ore di insegnamento relative alle discipline «atipiche» va
esercitata previa rigorosa valutazione degli effetti connessi; non
può prescindersi infatti dalla necessità di perseguire, sia pure nel
rispetto delle vigenti disposizioni, le migliori e più opportune
finalità quali la salvaguardia della titolarità dei docenti presenti
nell'istituto, la ottimale determinazione numerica delle cattedre, la
continuità didattica.
4. Al fine di consentire l'esatta definizione della Dotazione
Organica per le classi di concorso in questione, i Capi d'istituto
sono tenuti ad indicare, nell'apposito spazio del Prospetto 1
(paragrafo 16 delle istruzioni allegate), il numero delle classi che
dovranno contribuire, in via previsionale, alla formazione di cattedre
per l'una o per l'altra delle classi di concorso interessate.
Nell''Allegato 1 si riporta l'elenco delle classi di concorso
«atipiche» per indirizzo o corso di qualifica nell'ambito dei
diversi tipi d'istituto. I criteri generali indicati nel presente
articolo si applicano anche ai corsi sperimentali il cui decreto
autorizzativo preveda la possibilità di attribuire singoli
insegnamenti a più classi di concorso.
Art. 6 - Procedura di determinazione degli organici
1. I Provveditori agli Studi, acquisita la situazione effettiva
integrata da quella previsionale, controllano la regolarità della
compilazione dei relativi Prospetti sulla base dei criteri indicati
nella presente ordinanza ministeriale, apportano le variazioni
ritenute necessarie, e convocano i soggetti sindacali di cui all'art.
7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, esponendo agli stessi
gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i
criteri generali a cui intendono attenersi nella definizione delle
Dotazioni Organiche delle scuole ed istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica.
2. I predetti soggetti sindacali hanno diritto ad avere in
visione gli elementi conoscitivi utili alla determinazione dei criteri
generali relativi alla materia in questione.
3. Effettuate le predette operazioni e decorso il termine di
cui al quarto comma dell'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro, i Provveditori agli Studi dovranno comunicare al Sistema
Informativo, i dati inerenti la situazione delle classi dei gruppi di
area o di indirizzo e delle squadre di Educazione fisica contenuta nei
Prospetti 1, 1/EF, 1A, 1A/bis.
4. I dati così acquisiti relativi alle classi previste
costituiranno anche la base di formazione dell'organico di diritto del
personale non docente secondo quanto disposto dall'apposita ordinanza
ministeriale.
5. I Provveditori agli Studi, infine, dovranno procedere, sulla
base del numero delle classi e delle squadre previste, alla
determinazione delle Dotazioni Organiche del personale docente delle
scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
6. Nella definizione delle Dotazioni Organiche i Provveditori
agli Studi dovranno ovviamente operare sulla base della relativa
normativa vigente per ogni tipo di istruzione apportando le eventuali
dovute modifiche alla proposta di organico fornita dal Sistema
Informativo.
7. Per quanto concerne le scuole che attuano progetti di
sperimentazione di cui al comma 2 del precedente art. 3, i
Provveditori agli Studi, otterranno, tramite il Servizio Trasmissione
Dati, la stampa dei Prospetti 2/A e 1A/EF compilati nella parte
relativa alle classi e ai gruppi di aree di indirizzo definitivamente
previsti. Tali prospetti dovranno essere immediatamente inviati dai
Provveditori agli Studi ai competenti Capi d'istituto, unitamente ai
corrispondenti Prospetti 1A/bis.
8. Sulla base di tale previsione e dei piani didattici
contenuti nei singoli decreti ministeriali autorizzativi della
sperimentazione, gli stessi Capi d'istituto formuleranno la Dotazione
Organica prevedibile compilando la seconda parte dei Prospetti 2A e
1A/EF. I Provveditori agli Studi, verificata la conformità della
stessa Dotazione Organica ai predetti decreti, nonché alla normativa
vigente in materia di sperimentazione, procederanno alla costituzione
di cattedre orario interne e esterne alla stessa scuola, comprensive
di ore di insegnamento residue sia in corsi ordinari che in corsi
sperimentali.
Successivamente comunicheranno, al Servizio Trasmissione Dati,
il numero delle cattedre così rideterminate e le ore residue per ogni
classe di concorso.
9. I Provveditori agli Studi comunicheranno, inoltre, ai
soggetti sindacali di cui all'ar. 7 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro le Dotazioni Organiche definite a livello provinciale.
10. I Provveditori agli Studi trasmetteranno alle singole
scuole una copia delle Tabelle di rispettiva competenza. Dette Tabelle
resteranno affisse per 30 giorni e successivamente conservate nelle
segreterie a disposizione dei docenti interessati per la
consultazione.
11. Dette Dotazioni costituiscono, in base alle vigenti
disposizioni, provvedimento definitivo.
Art. 7 - Criteri di costituzione delle cattedre orario
1. Ai fini della costituzione delle cattedre orario si richiama
la normativa contenuta nell'art. 441 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.
297.
2. Le cattedre orario sono costituite prioritariamente
nell'ambito di ciascuna scuola o istituto. Successivamente per
l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini
dell'istituzione di posti di ruolo organico tra istituti o scuole in
numero non superiore a tre, dovranno essere tenuti presenti i seguenti
criteri:
a) conferma, ove possibile, delle cattedre orario già esistenti
nell'organico di diritto nel corrente anno scolastico, su cui è
assegnato un titolare; tale possibilità si deve ritenere sussistente
fino a quando nell'istituto di titolarità esista un numero di ore
pari alla metà del corrispondente orario di cattedra;
b) il completamento, fatte salve le conferme di cui al
precedente punto a), deve essere dato secondo il criterio di vicinanza
all'istituto di titolarità, indipendentemente dal tipo d'istituto; in
tale operazione dovrà essere tenuto presente sia l'ambito
territoriale del Comune, che ove possibile non deve essere superato,
sia la necessità di abbinamento tra spezzoni orari di entità
complessiva corrispondente all'orario di cattedra o non inferiore a 18
ore settimanali;
c) le ore disponibili nelle sezioni serali, dopo la
costituzione di cattedre «interne» a ciascuna sezione serale,
dovranno essere utilizzate per la costituzione di cattedre orario
nell'ordine seguente, fermi restando i princìpi generali espressi in
precedenza:
1 - cattedre-orario con classi del corso serale di altro istituto
della medesima sede;
2 - cattedre-orario con classi del corso diurno del medesimo
istituto;
3 - cattedre-orario con classi del corso diurno di altro
istituto;
d) esaurite le precedenti operazioni si potrà procedere agli
ulteriori abbinamenti tra istituti situati in sedi diverse facilmente
raggiungibili, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e
comunque di regola a distanza non superiore ai 30 Km.; il superamento
di tale distanza potrà essere attuato, entro limiti ristretti, nei
casi in cui le sedi degli istituti interessati risultino collegate da
vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un
collegamento rapido ed agevole.
3. La cattedra orario dovrà essere costituita con non meno di 18
ore settimanali o con un numero di ore non inferiore a quello previsto
per la corrispondente cattedra ordinaria dell'istituto al quale viene
attribuita la titolarità.
4. La titolarità verrà attribuita all'istituto che ha il
maggior numero di ore residue e in caso di parità all'istituto che
offre maggiori garanzie per il consolidamento della cattedra in
parola; tale istituto dovrà essere indicato per primo nell'organico.
5. Le disposizioni relative al completamento in corsi e classi
collaterali delle cattedre di «Scienze naturali, chimica e
geografia» nei licei classici, nonché di «Scienze naturali, chimica
e geografia» e di «Disegno e storia dell'arte» nei licei
scientifici sono da intendersi estese anche a classi e corsi
collaterali di sezioni annesse.
6. Le frazioni di cattedra disponibili in corsi e classi che
attuano iniziative sperimentali, di cui al secondo comma del
precedente art. 3, devono essere unite alle corrispondenti, eventuali,
frazioni di cattedra presenti nei corsi normali per costituire,
prioritariamente, cattedre orario nell'ambito del medesimo istituto.
Parimenti, nel caso di scuole coordinate o di sezioni aggregate
ad istituti di diverso ordine, funzionanti nello stesso Comune, le
eventuali frazioni di cattedre devono essere unite al fine di formare
cattedre orario nell'ambito della medesima istituzione scolastica.
Solo successivamente, dette frazioni, unitamente considerate, potranno
essere utilizzate per la costituzione o il completamento di cattedre
orario esterne all'istituto.
A tal fine, pertanto, i Provveditori agli Studi apporteranno,
mediante le apposite funzioni meccanografiche, le correzioni e
integrazioni ritenute necessarie all'ipotesi di organico formulata dal
Sistema Informativo del Ministero.
7. Recepite le correzioni e integrazioni di cui al precedente
comma, è determinata la Dotazione Organica complessiva delle scuole
ed istituti, sezioni staccate e scuole coordinate.
8. Sulla base delle disposizioni contenute o richiamate nel
presente articolo e in quelli precedenti, i Provveditori agli Studi
procederanno direttamente alla determinazione delle Dotazioni
Organiche previsionali degli istituti di istruzione secondaria
superiore.
Art. 8 - Procedura per la determinazione della Dotazione
Provinciale
1. L'organico provinciale complessivo di cui all'art. 1, comma
7, è comprensivo della Dotazione Organica Aggiuntiva prevista
dall'art. 445 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il
Ministro della Pubblica Istruzione, con proprio decreto, stabilisce i
criteri di ripartizione delle Dotazioni tra i singoli insegnamenti per
gli istituti di istruzione secondaria superiore, a norma del comma 13
dell'art. 455 del decreto legislativo citato.
2. Nel limite dell'organico provinciale complessivo
prestabilito con il D.I. n.174 dell'8 maggio 1996, la Dotazione
Organica Provinciale per le finalità di cui all'art. 3 del medesimo
decreto è determinata dalla differenza tra l'organico complessivo e
la somma delle cattedre e dei posti di insegnamento costituiti negli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.
3. La Dotazione Organica Provinciale di cui al precedente comma
è determinata per ciascuna classe di concorso a cattedre
preliminarmente in relazione alle unità di personale docente
eccedente, in ogni circoscrizione provinciale, le Dotazioni Organiche
di cui ai precedenti articoli. Ai fini sopra indicati si dovrà
procedere alla rilevazione, per ogni classe di concorso a cattedre,
dei seguenti dati, che dovranno essere riportati, secondo le
indicazioni di cui al paragrafo 25 delle istruzioni allegate,
nell'apposito Prospetto:
a) numero complessivo dei docenti di ruolo titolari di sede
definitiva, compresi quelli assegnati a posti della Dotazione Organica
Provinciale per l'anno scolastico in corso;
b) numero dei docenti di ruolo comunque privi di sede
definitiva;
c) numero dei docenti aventi titolo all'immissione in ruolo, ai
sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni
ed integrazioni;
d) numero dei posti eventualmente accantonati per concorsi a
cattedre;
e) Dotazione Organica previsionale risultante dall'applicazione
dei precedenti articoli della presente ordinanza ministeriale: detta
Dotazione sarà ovviamente identica a quella contenuta nei prospetti
2.
4. Nei casi di maggiore entità della Dotazione Provinciale
complessiva, i posti ulteriormente disponibili sono ripartiti tra le
diverse materie, o gruppi di materie, di insegnamento secondo i
criteri stabiliti dal D.M. di cui al comma 2.
5. Al personale eccedente la Dotazione Organica così
determinata si applicano le disposizioni di cui all'art. 479, comma 5
e seguenti del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
6. I Provveditori agli Studi comunicheranno al Sistema
Informativo del Ministero i dati necessari alla ripartizione della
Dotazione Organica Provinciale tra le diverse classi di concorso a
cattedre. Gli stessi dirigenti degli Uffici scolastici provinciali,
acquisita l'ipotesi di ripartizione formulata dal Sistema Informativo,
procederanno a definire le Dotazioni Aggiuntive di ognuna delle
predette classi di concorso nel limite del valore complessivo
prefissato attenendosi alle istruzioni procedurali che saranno
impartite al riguardo.
Art. 9 - Dotazione posti di sostegno
1. I posti di insegnamento necessari allo svolgimento delle
attività di sostegno sono determinati a livello provinciale in base
alle previsioni contenute nella Tabella 4/bis allegata al D.I. n. 174
dell'8 maggio 1996 e comunque entro i limiti previsti dalla Tabella 4
allegata allo stesso decreto.
2. Alle ulteriori eventuali necessità di personale docente
determinate dalle effettive esigenze in integrazione degli studenti
portatori di handicap, si potrà provvedere nei limiti ed alle
condizioni stabilite dall'art. 24, comma 12 della legge 11 marzo 1988,
n. 67.
3. I posti di sostegno determinati ai sensi dei commi
precedenti sono ripartiti con l'indicazione del tipo di handicap (per
minorati della vista, minorati dell'udito e minorati psicofisici) tra
le aree disciplinari individuate sulla base dei profili
dinamico-funzionali e dei conseguenti piani educativi predisposti per
gli studenti portatori di handicap iscritti agli istituti di
istruzione secondaria superiore di ciascuna provincia.
4. Agli adempimenti di cui al precedente comma si procederà
contestualmente alla ripartizione delle Dotazioni Organiche
Provinciali in conformità ai criteri che saranno stabiliti con il
D.M. di cui all'art. 445 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
Art. 10 - Procedura per la determinazione della Dotazione Organica
Aggiuntiva Regionale
1. Ai sensi dell'art. 445, comma 3, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, le Dotazioni Organiche Aggiuntive relative alle
classi di concorso della Tabella «A» di cui al D.M. 24/11/1994, e
successive modificazioni, relative alle discipline artistiche di cui
all'Allegato 2 e quelle della Tabella «D», del medesimo D.M.
24/11/1994 e successive modificazioni, sono determinate su base
regionale, in relazione agli apporti dei singoli contingenti
provinciali.
I singoli contingenti provinciali sono determinati in
conformità ai criteri generali indicati al precedente art. 8.
Art. 11 - Termini e scadenze operative
1. Tutte le operazioni indicate negli articoli precedenti
dovranno concludersi entro termini compatibili con quelli stabiliti
dall'ordinanza ministeriale n. 50 del 7/2/1996 relativa ai movimenti
del personale docente.
Eventuali ulteriori modificazioni ed integrazioni saranno
successivamente comunicate.
Art. 12 - Abrogazione
1. La presente ordinanza, nella materia qui disciplinata,
sostituisce la precedente O.M. n. 328 dell'1/12/1990, che è
conseguentemente da considerare abrogata. |