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Ordinanza Ministeriale 30 novembre 1995, n. 363

Prot. 5001

Numero di elettori necessario per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle elezioni scolastiche

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e in particolare i commi n. 3/bis e n. 3/ter;
Visti gli articoli n. 31, commi 3, 4, 5 e n. 33, comma 1, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni degli Organi collegiali della scuola a livello di circolo e di istituto;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 216, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli scolastici distrettuali;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 217, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli scolastici provinciali;
Vista l'ordinanza ministeriale 28 giugno 1995, n. 225, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

ORDINA

Art. 1
In occasione delle elezioni dei Consigli di Circolo e di Istituto, dei Consigli scolastici distrettuali, dei Consigli scolastici provinciali e del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, ciascuna lista di candidati può essere presentata:

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 1000, ma superiori a 200;
d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 10.000, ma superiori a 1000;
e) da almeno 200 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 10.000.

Art. 2
Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza abrogano e sostituiscono le disposizioni concernenti la presentazione delle liste di candidati contenute nelle sottoelencate ordinanze ministeriali:

- O.M. 15 luglio 1991, n. 215 - art. 32, comma 1;
- O.M. 15 luglio 1991, n. 216 - art. 26, comma 1;
- O.M. 15 luglio 1991, n. 217 - art. 25, commi 1, 2 e 3;
- O.M. 28 giugno 1995, n. 225 - art. 24, commi 2 e 3.


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