Ordinanza Ministeriale 18 novembre 1989, n. 394

Indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana

Art. 1.- Indizione della sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media - 1. I sovrintendenti scolastici regionali e interregionali, il provveditore agli studi di Trento, il sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per la scuola di lingua tedesca della provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano, per ogni provincia comprese nella circoscrizione del proprio ufficio indiranno, in applicazione dell'art. 11, comma 3, del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media.

2. La sessione riservata di cui al precedente comma, da indire sotto la data dell'11 dicembre 1989, verterà sulle classi di abilitazione di seguito elencate, quali risultano dal D.M. 3 settembre 1982, e successive modifiche ed integrazioni;

XXI - Cultura ladina;

XXXIV- Educazione artistica;

XXXVI - Educazione fisica nella scuola media;

XXXVIII - Educazione musicale nella scuola media;

XXXIX - Educazione tecnica nella scuola media;

LV - Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena;

LVI - Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca;

LVII - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media;

LX - Lingua straniera (francese; inglese; spagnolo; tedesco);

LXXXV - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;

LXXXVIII - Sloveno, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena;

CXII - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano;

CXIII - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

3. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana la sessione riservata sarà indetta per tutte le classi di abilitazione sopra indicate, con riferimento agli insegnamenti impartiti nelle relative scuole.

4. La sessione riservata per le classi di abilitazione LV e LXXXVIII sarà indetta dal sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia Giulia; per le classi LVI e CXIII dall'intendente scolastico delle scuole in lingua tedesca di Bolzano; per le classi XXI e CXIII dall'intendente scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano e per la classe CXII dal sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano.

5. Per la indizione della sessione riservata gli organi di cui al precedente primo comma emaneranno una propria ordinanza da pubblicare, mediante affissione agli albi degli uffici scolastici regionali e provinciali compresi nella circoscrizione, il quinto giorno successivo alla data di indizione.

6. Per le scuole di istruzione secondaria di primo grado in lingua slovena e per quelle della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; a tal fine gli organi competenti provvederanno ad apportare le necessarie modificazioni o integrazioni e le opportune specificazioni nella relativa ordinanza di indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento.

Art. 2.- Sedi di svolgimento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento - 1. Gli esami della sessione riservata di abilitazione all'insegnamento di cui al precedente art. 1 si svolgono in sede provinciale, con procedure curate dai provveditori agli studi di ogni singola provincia compresa nell'ambito della circoscrizione regionale o interregionale. Per la provincia di Bolzano lo svolgimento della sessione riservata di abilitazione è curata, a seconda della competenza, dal sovrintendente scolastico, dall'intendente della scuola in lingua tedesca e dall'intendente delle scuole delle località ladine.

2. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, il Ministero si riserva di far svolgere gli esami a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente scolastico. In tal caso, i candidati saranno tempestivamente avvertiti, con lettera raccomandata, della sede in cui saranno effettuate le prove d'esame.

Art. 3.- Requisiti di ammissione - 1. Alla sessione riservata di esami di abilitazione di cui all'art. 1 sono ammessi, per una classe di abilitazione per la quale non siano già forniti di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla sessione riservata, indicato nel primo comma del successivo art. 4, gli insegnanti non di ruolo che abbiano prestato servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi nel periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982/83 e l'anno scolastico 1988/89 e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) gli insegnanti che abbiano prestato servizio non di ruolo, compreso quello su posti di sostegno, nella scuola media statale ovvero nella scuola media e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;

b) gli insegnanti che abbiano prestato servizio non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con atto di nomina dell'amministrazione degli affari esteri;

c) gli insegnanti che abbiano prestato servizio nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della Legge 9 febbraio 1979, n. 38.

2. I periodi di servizio di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono da intendersi cumulabili ai fini della validità del requisito di servizio di trecentosessanta giorni.

3. Il personale docente indicato nel precedente primo comma partecipa alla sessione riservata per il conseguimento della sola abilitazione relativa all'insegnamento impartito nella scuola media statale. Qualora gli insegnamenti prestati nello stesso anno scolastico, ovvero in anni scolastici diversi, appartengano a più classi di abilitazione, riferite anche a scuole e istituti di grado diverso dell'istruzione secondaria, il docente interessato è tenuto ad indicare nella domanda di ammissione alla sessione riservata la classe di abilitazione alla quale intende partecipare.

4. Gli insegnanti che hanno titolo a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione devono essere in possesso del titolo di studio valido per la classe di abilitazione richiesta, indicato nella colonna 2 della tabella A allegata al D.M. 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni e citato in premessa.

5. Il personale che presenta domanda ai sensi della presente ordinanza non ha titolo a presentare analoga domanda ai sensi dell'ordinanza che indice la sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Art. 4.- Presentazione delle domande - Termini e modalità - 1. La domanda di ammissione alla sessione riservata, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al provveditore agli studi di una qualsiasi provincia, a scelta del candidato, e deve essere presentata in una sola provincia, entro il 20 gennaio 1990 (1).

2. La domanda da compilare secondo il modello allegato (allegato 1) deve contenere tutte le indicazioni relative alla identità dell'aspirante (cognome, nome, luogo e data di nascita), alla classe di abilitazione richiesta, al titolo di studio posseduto nonché alla sua posizione di avente titolo all'ammissione alla sessione riservata

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) il diploma (o sua copia autenticata) o certificato del titolo di studio (con l'indicazione dei singoli esami superati, qualora prescritti per l'ammissione);

b) la certificazione di servizio rilasciata dal competente preside, ovvero - per il servizio prestato all'estero - dalla competente autorità diplomatica o consolare, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. Alla domanda dovrà essere, altresì, allegata la ricevuta del pagamento della tassa di L. 4.000, ai sensi della Legge 2 agosto 1952, n. 1132, art. 3, versata sul conto corrente postale n. G.U. 1016 intestato all'ufficio registro tasse concessioni governative - tasse scolastiche.

4. Nella predetta certificazione di servizio deve essere indicata la durata del servizio.

5. La domanda, il titolo di studio ed i certificati di servizio devono essere spediti, per plico raccomandato, ovvero recapitati a mano; in questo ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

6. Le domande, i titoli di studio ed i certificati di servizio, spediti a mezzo raccomandata, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077) (2).

7. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio scolastico ricevente.

8. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario competente a ricevere la documentazione. Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto, in calce alla domanda, del capo dell'ufficio o della scuola presso cui prestano servizio. Per i candidati che si trovano all'estero, la firma dovrà esser autenticata dalla competente autorità consolare.

9. Non è ammessa:

1) la domanda che sia stata presentata o spedita oltre il termine indicato al primo comma;

2) la domanda priva della firma del candidato.

10. Ai candidati, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei numeri 1) e 2) del precedente comma sarà data immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11. Il candidato ha l'onere di indicare l'esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata, direttamente al provveditore agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di partecipare alla sessione riservata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione medesima.

(1) I candidati residenti o domiciliati all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli Affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali; detti candidati, fermo restando l'obbligo di presentare, nel termine prescritto al comma 1, art. 4, la domanda di ammissione, possono presentare il prescritto titolo di studio e la certificazione di servizio nell'ulteriore termine di giorni trenta. La residenza o il domicilio in territorio di altro Stato dovrà essere comprovata mediante apposito certificato o attestazione, allegato alla domanda di ammissione.

(2) Gli uffici del provveditorato devono conservare le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa e acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

Art. 5.- Esclusione dalla sessione riservata - Regolarizzazione - 1. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla sessione riservata di abilitazione.

2. La mancanza del titolo di studio ovvero dei requisiti di servizio previsti dal precedente art. 3 comporta l'esclusione dalla sessione riservata.

3. Sono, altresì, esclusi dalla sessione medesima coloro che abbiano presentato più domande in province diverse o per più classi di abilitazione diverse.

4. L'amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione dell'elenco degli abilitati, l'esclusione dalla sessione riservata per difetto dei requisiti prescritti.

5. L'esclusione viene effettuata sulla base delle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di ammissione e/o della documentazione prodotta, ovvero sulla base di accertamenti svolti dall'autorità scolastica.

6. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è adottato dal provveditore agli studi ed è comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento; detto provvedimento dovrà, altresì, recare l'indicazione che avverso di esso è ammesso, nei termini prescritti, ricorso gerarchico al Ministro della P.I., ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale direttamente al T.A.R., ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

7. L'eventuale ricorso gerarchico, dovrà esser trasmesso, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, al ministero della P.I. - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. IV - Viale Trastevere - 00100 Roma.

8. In pendenza di impugnativa, il ricorrente è ammesso con riserva al prosieguo della sessione riservata.

9. Qualora i motivi che determinano le esclusioni previste dalla presente ordinanza siano accertati dopo l'approvazione dell'elenco degli abilitati, il provveditore agli studi disporrà, con apposito decreto l'annullamento delle prove stesse con conseguente esclusione dall'elenco degli abilitati.

10. E' ammessa la regolarizzazione della domanda qualora la firma dell'interessato non sia stata autenticata ovvero sia stata autenticata in modo difforme da quello prescritto dalle norme vigenti in materia; in tal caso, il provveditore agli studi concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci dalla data dell'avvenuta notifica per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto, si procederà all'esclusione del candidato dalla sessione riservata.

11. Nel caso in cui il candidato abbia omesso in tutto o in parte il versamento della tassa di concessione governativa prescritta per l'esame di abilitazione all'insegnamento, il provveditore agli studi assegnerà al candidato il termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione presso il competente ufficio del registro, in mancanza della quale, nel termine assegnato, procederà all'esclusione

12. Soltanto per i candidati residenti o domiciliati all'estero, le regolarizzazioni di cui ai precedente commi possono essere perfezionate entro e non oltre il giorno precedente a quello stabilito per lo svolgimento della prova scritta presso il provveditorato agli studi al quale sono stati inviati.

Art. 6.- Commissioni giudicatrici della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento - 1. Le commissioni giudicatrici della sessione riservata, una per ogni classe di abilitazione (1) e per ogni provincia, sono nominate, con propri decreti, dal sovrintendente scolastico competente o dagli organi indicati nel precedente art. 1, ovvero, nei casi di sostituzione, dal provveditore agli studi che cura lo svolgimento della sessione riservata (2), secondo le disposizioni e le modalità contenute nell'apposita O.M. 2 agosto 1984. Ciascuna commissione è presieduta da un professore universitario o da un ispettore tecnico o da un preside ed è composta da due docenti di ruolo della scuola secondaria di primo grado statale, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari dell'insegnamento cui si riferisce l'esame ed in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 settembre 1982.

2. Per le classi di abilitazione relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini (purché in possesso dei requisiti di cui al citato D.M. 2 settembre 1982), ovvero, qualora ciò non sia possibile, a persona esperta estranea alla scuola (che non abbia avuto ovvero non abbia procedimenti penali in corso per uno dei delitti di cui alla lettera B) dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 1982 citato).

3. Per la individuazione delle discipline affini si rinvia al D.M. 2 maggio 1979, con la precisazione che tutti gli insegnamenti riferiti alla classe di abilitazione indicata nella colonna 1 sono da intendersi affini a tutti gli insegnamenti riferiti alle classi di abilitazione elencate nella colonna 2 di cui agli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 2 maggio 1979 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino ufficiale, parte I, n. 21-22 del 24-31 maggio 1979).

4. Il presidente è scelto, per sorteggio, tra coloro i quali, compresi negli appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo dal Consiglio nazionale della P.I., abbiano dichiarato la propria disponibilità alla nomina nella provincia, secondo le modalità indicate nella O.M. 10 novembre 1986.

5. Anche per la nomina dei docenti a componenti di ciascuna commissione giudicatrice si procederà alla scelta per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma che ne abbiano fatto domanda secondo le modalità indicate nell'O.M. 10 novembre 1986.

6. La nomina a componente le commissioni esaminatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

7. Qualora il numero dei concorrenti che abbiano partecipato alle prove scritte sia superiore a cinquecento, la commissione è integrata con le medesime modalità, con altri tre componenti, di cui uno scelto tra i presidi, per ogni gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento concorrenti. In tal caso la commissione si costituisce in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

8. Qualora venga a mancare uno dei membri, il provveditore agli studi lo sostituisce, sempre con scelta per sorteggio e secondo le modalità contemplate nella già citata O.M. 2 agosto 1984, con altra persona appartenente alla stessa categoria, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate.

9. Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugi ovvero parenti od affini entro il quarto grado civile dei concorrenti.

10. Ugualmente non possono far parte della medesima commissione giudicatrice, contemporaneamente, coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero di parentela o affinità entro il quarto grado civile.

11. All'atto dell'insediamento della commissione giudicatrice, il provveditore agli studi invita i membri della commissione a dichiarare per iscritto, sotto personale responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi e di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 2, lettere B) e C), del citato D.M. 2 settembre 1982. Nella medesima dichiarazione, inoltre, i membri della commissione dovranno confermare la propria posizione giuridica e, per i componenti docenti, anche la titolarità dell'insegnamento della disciplina cui si riferisce l'esame di abilitazione, ovvero, nei casi previsti, la titolarità dell'insegnamento della disciplina fine; i componenti docenti dovranno, altresì, dichiarare se abbiano svolto nella medesima sede, analoga funzione di membro della commissione giudicatrice per la medesima classe di abilitazione e/o di concorso in precedenti sessioni riservate e/o concorsi a cattedre nelle due volte immediatamente precedenti.

12. Il personale esperto estraneo alla scuola dovrà dichiarare di non aver avuto ovvero di non avere in corso procedimenti penali per uno dei delitti di cui alla lettera B) dell'art. 2 del citato D.M. 2 settembre 1982.

13. L'insorgere, in qualunque fase della procedura della sessione riservata di abilitazione, di una delle sopracitate condizioni di incompatibilità o di variazione di status dovrà esser immediatamente segnalata al competente provveditore agli studi; nel caso sia rilevata l'esistenza o il verificarsi di una delle predette situazioni ostative, il provveditore agli studi adotterà i conseguenziali provvedimenti di sostituzione.

14. In caso di impossibilità di proceder alle nomine ai sensi dell'art. 3 della Legge 20 maggio 1982, n. 270, e dell'art. 5 della Legge 16 luglio 1984, n. 326, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

15. Non è consentita la rinuncia alla nomina conferita salvo che per gravi e comprovati motivi da documentarsi adeguatamente direttamente alla autorità scolastica che cura lo svolgimento della procedura della sessione riservata alla quale compete provvedere alla nomina in sostituzione. Nel caso in cui vengano addotti, a giustificazione della rinuncia, motivi di famiglia, il provveditore agli studi ne valuta, sulla base della documentazione prodotta o che sarà all'uopo richiesta, la gravità e segnala il caso all'autorità dalla quale il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza; nel caso in cui, invece, la rinuncia predetta sia determinata da motivi di salute, il provveditore agli studi dispone immediatamente accertamenti sanitari di controllo dandone tempestiva comunicazione all'autorità da cui il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, quale congedo straordinario o aspettativa.

16. Nei confronti del personale dichiarato decaduto dalla nomina per mancata assunzione delle funzioni, senza giustificato motivo, alle date stabilite e nei confronti del personale che abbia rinunciato alla nomina per motivi non riconosciuti validi saranno attivate le procedure disciplinari previste dalle norme in vigore.

17. Le funzioni di segretario sono svolte, sia per la commissione che per ciascuna sottocommissione, da un membro scelto tra i componenti la commissione o la sottocommissione.

18. La collegialità della commissione esaminatrice o della sottocommissione deve realizzarsi nei vari momenti del procedimento degli esami stessi e non soltanto in quello finale o conclusivo. Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione o sottocommissione né l'esame contemporaneo di più candidati.

19. Il presidente ed i componenti la commissione giudicatrice sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento della sessione riservata di abilitazione.

20. I lavori della commissione si svolgono in maniera continuativa

21. Ai membri della commissione giudicatrice vengono corrisposti, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 270/82, i compensi previsti dal D P.R. 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

(1) Per la classe LX, per ciascuna delle singole lingue straniere.

(2) A norma degli articoli 3, 4 e 35 della legge 20 maggio 1982, n 270, come modificati ed integrati dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326.

Art. 7.- Prove di esame della sessione riservata di abilitazione all'insegnamento - Punti a disposizione della commissione giudicatrice - 1. Le prove di esame della sessione riservata di abilitazione all'insegnamento constano di una prova scritta e di una prova orale.

2. La prova scritta è una per ogni classe di abilitazione. Per lo svolgimento della prova scritta i candidati potranno scegliere uno tra più argomenti proposti. La prova scritta che dovrà consistere nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento della scuola secondaria di primo grado, dovrà essere svolta sotto forma di lezione, privilegiandone l'aspetto metodologico-didattico con riguardo agli alunni cui la lezione stessa sarebbe destinata.

3. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti di quella scritta e dovrà tendere a sviluppare le connessioni con gli altri argomenti dei programmi di insegnamento della scuola media, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato nello svolgimento dell'attività docente ed a seguito dell'eventuale frequenza di corsi di aggiornamento e di formazione.

4. Le prove scritte ed orali della sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

5. La commissione giudicatrice dispone di ottanta punti di cui quaranta per la prova scritta e quaranta per la prova orale. Il voto, espresso in quarantesimi per ciascuna delle due prove, è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro della commissione giudicatrice. Non è consentito ai componenti della commissione di astenersi dall'esprimere una valutazione. Superano la prova scritta, e sono ammessi a sostenere la prova orale, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta (28/40). Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti ventotto su quaranta (28/40).

6. I candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.

Art. 8.- Prova scritta: data della prova - Vigilanza durante la prova - Correzione degli elaborati della prova - 1. Le prove scritte avranno luogo contemporaneamente in tutte le province, secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana il giorno 9 febbraio 1990. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

2. Dieci giorni prima della data fissata per la prova scritta i provveditori agli studi affiggeranno agli albi dei rispettivi uffici gli elenchi delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con la indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, tra le varie sedi. Copie di detti elenchi saranno, a cura del provveditore agli studi, affissi all'albo dei distretti scolastici ovvero di scuole della provincia opportunamente scelte.

3. Quando fra i concorrenti vi siano non vedenti o invalidi che si trovino nell'impossibilità di eseguire la prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; devono, inoltre, inviare al provveditore agli studi una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente alle prove medesime all'ufficio scolastico provinciale.

4. I candidati, muniti di uno dei documenti di identificazione indicati nel successivo art. 10, si presenteranno alle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione cominceranno alle ore 8, onde consentire di iniziare la prova scritta alle ore 9,30.

5. Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

6. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alla prova scritta, è data facoltà di sostenere la prova stessa in un giorno fissato dal Ministero, prima della conclusione della sessione riservata, in base alle proposte che saranno formulate dai provveditori agli studi, per il tramite dei sovrintendenti scolastici.

7. La domanda di rinvio va redatta su carta semplice ed indirizzata al provveditore agli studi che cura lo svolgimento della sessione riservata di cui alla presente ordinanza.

8. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dal provveditore agli studi agli stessi membri della commissione giudicatrice, ai quali, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza scelti tra gli impiegati del provveditorato agli studi.

9. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti nel precedente art. 6; pertanto, anche i commissari di vigilanza sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di cui al medesimo art. 6.

10. Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, il provveditore agli studi istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza presieduto da un membro della commissione giudicatrice o da un commissario di vigilanza da lui designato.

11. Gli argomenti delle singole prove scritte sono unici per tutte le sedi di esame e saranno inviati dal Ministero ai provveditori agli studi in doppia busta sigillata nel numero di copie necessarie, in precedenza concordato con i sovrintendenti scolastici.

12. Il plico sigillato degli argomenti delle prove è consegnato tempestivamente dal provveditore agli studi al presidente della commissione e, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, ai presidenti dei comitati di vigilanza, insieme con l'elenco dei candidati assegnati ai rispettivi edifici.

13. I componenti la commissione giudicatrice si riuniscono la mattina del giorno fissato dal Ministero per la prova scritta e procedono, coadiuvati dai commissari di vigilanza, all'appello nominale dei candidati ed all'accertamento della loro identità personale sulla base dei documenti esibiti. Quindi il presidente della commissione giudicatrice e, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, i presidenti dei comitati di vigilanza, fatta constatare la integrità dei sigilli e della busta contenente gli argomenti delle prove, estraggono i temi e li dettano ai candidati.

14. Eventuali copie del testo dei temi dovranno essere accuratamente controllate dal presidente della commissione o, in mancanza, dal presidente del comitato di vigilanza.

15. Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate ai candidati otto ore. Durante la prova ai candidati è proibito, a pena di esclusione, di comunicare tra loro e con l'esterno per qualsiasi motivo e di portare appunti, libri o note, ad eccezione dei dizionari, codici, tavole od altri testi che saranno, eventualmente, espressamente consentiti.

16. L'elaborato e la minuta della prova scritta debbono essere redatti, a pena di nullità, su carta distribuita dall'amministrazione e portare il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice ovvero del comitato di vigilanza.

17. Al termine della prova scritta, ciascun candidato, senza apporvi, a pena di nullità, la firma né altro contrassegno chiude l'elaborato unitamente alla minuta dentro una busta insieme ad un'altra di minor formato, che sarà pure debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome (le coniugate indicheranno il proprio cognome da nubile) del luogo e della data di nascita; quindi il candidato stesso consegna il tutto al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione esaminatrice e del comitato di vigilanza, il quale apporrà immediatamente sulla busta la propria firma e la data senza indicare l'ora della consegna.

18. Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo plico sigillato, insieme al verbale della prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si siano presentati, si siano ritirati o siano stati allontanati nel corso della prova. Copia di detto verbale contenente l'elenco di tali candidati è trasmesso al provveditorato agli studi.

19. Le operazioni di correzione degli elaborati delle prove scritte dovranno essere iniziate nei giorni immediatamente successivi a quelli di espletamento delle prove stesse.

20. Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con l'indicazione dell'orario giornaliero dei lavori concordato tra i componenti la commissione, sarà inviato ai competenti provveditori agli studi dai presidenti delle singole commissioni.

21. La commissione, nel giorno in cui si riunisce per iniziare la revisione degli elaborati della prova scritta, procede, preliminarmente, alla riunione di tutte le buste contenenti gli elaborati al fine di evitare in ogni modo la individuazione della sede in cui è stata svolta la prova e, successivamente, al conteggio di tutte le buste ancora chiuse. Il numero complessivo delle buste deve essere pari al numero dei candidati che hanno completato la prova. Il presidente stesso ripartisce, poi, le buste tra le diverse sottocommissioni, ove costituite; la commissione o ciascuna sottocommissione, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta piccola che racchiude la scheda con il nome del rispettivo autore, lo stesso numero.

22. Tutte le buste vuote che contenevano gli elaborati sono raccolte in un unico plico che sarà sigillato e conservato a cura del presidente, per esser unito a tutti gli atti della sessione riservata

23. Ugualmente, tutte le buste piccole, ancora chiuse, che contengono le schede con l'indicazione delle generalità dei singoli candidati sono raccolte in separato unico plico che, sigillato, sarà conservato a cura del presidente fino al completamento delle operazioni di correzione degli elaborati.

24. Compiuto l'esame di tutti i lavori e annotati di volta in volta su ciascuno, a penna, un breve giudizio ed il voto assegnato, si aprono le buste piccole e su ciascun tema viene trascritto il nome dell'autore con contestuale verbalizzazione. Si procede inizialmente con l'apertura delle buste dei candidati che hanno superato la prova scritta per aver riportato un voto non inferiore a ventotto su quaranta. Successivamente si procede, con le medesime modalità all'apertura delle buste di tutti gli altri candidati.

25. Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

26. Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei membri, le sottocommissioni validamente funzionanti procederanno regolarmente alla correzione degli elaborati della prova ad esse assegnati.

27. L'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, del presidente coordinatore non consente, in alcun caso, il funzionamento di alcuna delle sottocommissioni costituite.

Art. 9.- Prova orale - 1. La commissione giudicatrice della sessione riservata di abilitazione di cui al precedente art. 6, stabilirà con sorteggio, nel corso della prova scritta, l'ordine secondo il quale i candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale.

2. I candidati ammessi alla prova orale saranno singolarmente convocati nella sede, per il giorno e l'ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della prova orale. Nella lettera di convocazione è data anche comunicazione del voto riportato nella prova scritta (1).

3. L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo del provveditorato agli studi che cura lo svolgimento della sessione riservata e presso la scuola ove si svolgono le prove orali.

4. Di regola, sono convocati giornalmente, per ciascuna commissione o sottocommissione, da quattro a sei candidati, in relazione agli insegnamenti compresi nella classe di abilitazione. In particolare:

- sei candidati per le classi di abilitazione che comprendono una sola disciplina di insegnamento;

- cinque candidati per le classi di abilitazione che comprendono due o tre discipline di insegnamento;

- quattro candidati per le classi di abilitazione che comprendono più di tre discipline di insegnamento.

5. Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno; nel caso in cui i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, la commissione autorizzerà, solo una volta, il rinvio della prova orale, fissando contemporaneamente la nuova data.

6. La domanda di rinvio va indirizzata la provveditore agli studi che cura lo svolgimento della sessione riservata.

7. L'assegnazione a ciascuna delle eventuali sottocommissioni dei candidati presenti avverrà mediante sorteggio da effettuarsi all'inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.

8. Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei propri membri, il sorteggio sarà effettuato tra tutti i candidati convocati per quella determinata giornata e presenti, sino al raggiungimento del numero dei candidati che le sottocommissioni validamente funzionanti dovranno esaminare, secondo quanto precisato dal quarto comma del presente articolo. I candidati non sorteggiati saranno, quindi, riconvocati per altra data.

9. L'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento del presidente coordinatore, non consente, in alcun caso, il funzionamento di alcuna delle sottocommissioni.

10. Ogni giorno al termine di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

11. Le sedute dedicate allo svolgimento delle prove orali sono pubbliche; peraltro, è in facoltà del presidente della commissione ovvero del presidente coordinatore, su richiesta dei membri di una sottocommissioni, fare allontanare quelle persone del pubblico che con il proprio comportamento arrechino disturbo o intralcio all'ordinato, corretto e sereno svolgimento delle prove.

(1) Per i candidati che, residenti o domiciliati all'estero, abbiano indicato nella domanda come domicilio o recapito solo una località estera, l'avviso di convocazione sarà inviato, per mezzo telegrafico, almeno trenta giorni prima della data fissata al Ministero degli Affari esteri - D.G.R.C - ufficio XI, il quale provvederà alla formale notifica nei termini previsti.

Art. 10.- Identificazione dei candidati - 1. I candidati debbono presentarsi, sia alla prova scritta che a quella orale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento debitamente aggiornato:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata provvista della firma del candidato, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) passaporto;

4) carta di identità

5) tessera postale;

6) porto d'armi;

7) patente automobilistica;

8) libretto universitario.

Art. 11.- Verbali e relazione - 1. I processi verbali delle singole sedute di esame debbono essere contestualmente ed analiticamente redatte, in duplice copia, dal componente la commissione o sottocommissione che svolge le funzioni di segretario e debbono essere firmati da tutti i tre componenti ciascuna commissione o sottocommissione.

2. Dai verbali debbono risultare l'osservanza della procedura e delle formalità prescritte nella presente ordinanza, i criteri seguiti ed i punti attribuiti da ciascun membro della commissione ad ogni candidato nelle singole prove d'esame.

3. Ogni commissario ha diritto di far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura.

4. Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sull'andamento della sessione riservata all'abilitazione, corredata di eventuali osservazioni. Copia della relazione sarà inviata al Ministero della P.I. - Direzione generale del personale - divisione X

Art. 12.- Approvazione e pubblicazione dell'elenco degli abilitati - 1. Alla conclusione dei lavori la commissione giudicatrice o le sottocommissioni in sede plenaria si riuniscono per compilare l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per classi di abilitazione, dei candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale, completo delle generalità (data e luogo di nascita) con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, dei punteggi riportati nelle singole prove e del punteggio complessivo conseguito.

2. Detto elenco è pubblicato all'albo del provveditorato agli studi; nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto al provveditore agli studi esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.

3. Il provveditore agli studi, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva l'elenco degli abilitati.

4. Avverso la mancata inclusione nell'elenco è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo le procedure previste dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13.- Certificati di abilitazione - 1. Il provveditore agli studi trasmetterà, successivamente al sovrintendente scolastico competente, l'elenco degli abilitati, unitamente ad una copia del processo verbale redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, ad una copia della relazione riassuntiva finale nonché ad una fotocopia del titolo di studio prodotto da ciascun candidato per la partecipazione alla sessione riservata.

2. I certificati di abilitazione, redatti secondo l'allegato modello (allegato 2), sono rilasciati dai sovrintendenti scolastici sulla base degli elenchi degli abilitati di cui al precedente art. 12

3. Gli interessati dovranno produrre a tal fine domanda in carta legale diretta al sovrintendente scolastico competente per territorio, allegando alla stessa tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti, nonché la ricevuta della tassa versata una tantum e nell'importo fissato dai competenti organi, a favore dell'opera universitaria, ovvero della regione nel cui ambito territoriale rientra l'università o l'istituto superiore presso cui è stata conseguita la laurea o il diploma. A tale versamento sono tenuti soltanto coloro i quali hanno sostenuto l'esame di abilitazione in quanto in possesso di diploma di laurea o di titolo di studio rilasciato, da università o da istituti superiori universitari.

Art. 14.- Norme particolari per i candidati che presentano domanda nella provincia di Bolzano - 1. I candidati alla sessione riservata di cui alla presente ordinanza, non residenti nella provincia di Bolzano, devono allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dichiarano di essere di madre lingua italiana.

2. I candidati alla sessione riservata di cui alla presente ordinanza residenti nella provincia di Bolzano, in luogo del certificato rilasciato dal sindaco relativo alla dichiarazione di appartenenza ad uno dei gruppi linguistici resa in occasione del censimento della popolazione possono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dichiarano di essere di madre lingua italiana, ovvero tedesca, ovvero ladina.

Art. 15.- Norme di rinvio - 1. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza valgono, sempreché applicabili, le disposizioni e le procedure indicate nelle norme citate in premessa e nel D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, con particolare riferimento agli artt. 8, 9, 10, 16, 18 (primo comma), 20, 23, 24, 25 (terzo comma).

Vedi tabella n. 3.1

ALLEGATO 2

Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio scolastico regionale/interregionale ....................

Certificato di abilitazione - Classe ..........................

scrivere stampatello: cognome - per le coniugate quello di nubile e nome)

nat... a ................ il ..................... in possesso di ........................

(specificare il titolo di studio in base al quale è stato ammesso alla sessione di esami)

ha partecipato alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, indetta ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, conseguendo l'abilitazione all'insegnamento di ...................................

(riportare esattamente la denominazione indicata nella tabella A del D.M. 3 settembre 1982, e successive modificazione ed integrazioni)

con punti (in cifre) ........./80 (in lettere) ................. su ottanta

Visti gli atti, si rilascia il presente certificato.

Data, ........................

Il sovrintendente scolastico .......................



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