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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Collana: I QUADERNI de "Il Melograno"
Centro di Servizio per il Volontariato Il Melograno
FIVOL Fondazione Italiana per il Volontariato

 

PREMESSA

Il Parlamento ha recentemente approvato un provvedimento legislativo che istituisce un nuovo soggetto giuridico disciplinato con la legge 7 dicembre 2000, n. 383. – Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Sul titolo di detta legge si ritiene opportuno fare qualche considerazione. Il nostro ordinamento già disciplina, con altre norme, strutture aventi identica denominazione, ma con materie molto diverse da quelle regolate con la legge in esame.

Senza tener conto di altri eventuali organismi, si vuol fare riferimento a due recenti provvedimenti. Il primo è il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. – Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Tale decreto, nel modificare, con l’articolo 5, l’articolo 111 del TUIR 917/96, chiarisce che sono da considerarsi associazioni di promozione sociale gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute del Ministero dell’interno.

Per tali associazioni non vengono considerate commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande eseguita, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi simili e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Viene stabilito che le predette attività devono essere effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Viene stabilito, inoltre, che possono essere date anche a terzi le proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

E’ da rilevare, inoltre, che, sempre lo stesso decreto 460/97, al nono comma dell’articolo 10, considera Onlus le stesse associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno, limitatamente allo svolgimento delle attività previste per le Onlus. Alle stesse associazioni si applicano le disposizioni, anche agevolative, del detto decreto, a condizione che, per tali attività, siano tenute separatamente determinate scritture contabili.

Più recentemente, la legge 8 novembre 2000, n. 328. – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, richiama diverse volte le associazioni di promozione sociale (v. articoli 1, 18, 24) aggiungendo l’aggettivo "nazionale" e facendo riferimento ad un provvedimento diverso dal precedente, ossia alla legge 19 novembre 1987, n. 476, articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e successive modificazioni.

Tale legge riguarda una nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e la concessione di contributi da parte dello Stato al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale nonché per la tutela degli associati.

Con la recente legge 383/2000 viene introdotta una terza tipologia di associazioni di promozione sociale. Al fine di non determinare confusione fra le diverse normative, con quanto verrà successivamente esposto si farà riferimento alle sole associazioni di promozione sociale disciplinate con la legge 383/2000, trascurando tutto ciò che possa riguardare gli altri due tipi di associazioni di promozione sociale cui si è fatto cenno in precedenza.

Allo scopo di rendere l’esposizione più organica e la consultazione più agevole, si è ritenuto di suddividere in quattro capi la materia disciplinata con la legge 383/2000.

Nel primo capo vengono illustrati gli aspetti formali e sostanziali indispensabili perché un soggetto possa far parte del novero delle associazioni di promozione sociale. Su alcuni di essi è stato ritenuto utile fermare l’attenzione specie nei casi in cui sono state apportate innovazioni al codice civile.

Nel secondo capo viene indicato il sostegno previsto a favore di tali associazioni, suddividendo l’argomento in due punti: risorse economiche ed interventi finanziari.

Nel terzo capo vengono trattati i vantaggi previsti per le associazioni di promozione sociale consistenti soprattutto in agevolazioni fiscali. Ai vantaggi accordati a livello centrale, sono da aggiungere quelli che potranno essere deliberati, nei confronti delle associazioni, dagli enti locali concernenti le riduzioni sui tributi di propria competenza. Tali vantaggi non sono indicati nella legge, in quanto viene lasciata all’autonomia delle amministrazioni locali l’individuazione dei tributi e la misura della riduzione da accordare.

Nel quarto capo, infine, vengono indicati i tempi entro i quali la legge, oltre che entrare in vigore, esplica compiutamente i suoi effetti applicativi a seguito di provvedimenti la cui emanazione è demandata ai poteri centrale e periferici.

 

CAPO PRIMO

ASPETTI FORMALI E SOSTANZIALI

1. – I principi e le finalità della legge. 2. – I soggetti. 3. – L’assenza del fine di lucro. 4. – Come si costituisce un’associazione di promozione sociale. 5. – Le modalità per lo svolgimento dell’attività. 6. – La gratuità. 7. – L’assicurazione. 8. – La responsabilità patrimoniale. 9. – I registri: 9.1. – il registro nazionale; 9.2. – i registri regionali e delle province autonome; 9.3 – ricorsi. 10. – Gli osservatori: 10.1 – l’Osservatorio nazionale; 10.2 – gli osservatori regionali. 11. – I rapporti esterni: 11.1 – collaborazione con l’Istat; 11.2. – i rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato; 11.3. – convenzioni. 12. – I controlli. 13. – Come termina un’associazione di promozione sociale. 14. – Esclusioni.

 

 

1. I PRINCIPI E LE FINALITA’ DELLA LEGGE

 

La legge attua le norme costituzionali contenute in alcuni articoli. Questi sono:

- articolo 2 il quale dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti

inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la

sua personalità;

- articolo 3 che, al secondo comma, assegna alla Repubblica il compito di

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto,

la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

- articolo 9 il quale stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione;

- articolo 18 che riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Dalle norme costituzionali citate, il legislatore prende lo spunto per precisare che, con la legge in parola, la Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia.

In adesione a tali precetti, la legge:

- detta principi e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale;

- stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;

- definisce i criteri cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

 

La legge ha lo scopo di realizzare molteplici obiettivi, quali:

 

- attuare le finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale il cui conseguimento deve essere favorito dall’apporto originale della Repubblica;

 

- favorire la formazione di nuove realtà associative e il consolidamento e il rafforzamento di quelle esistenti che rispondono agli obiettivi sopra indicati;

 

- partecipare, attraverso leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.

 

 

 

2. I SOGGETTI

 

La norma stabilisce che sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

 

Quanto sopra affermato suscita qualche incertezza. Infatti, le forme giuridiche individuate dall’ordinamento sono ben definite e fra di esse non trovano posto né i movimenti, né i gruppi i quali, se vogliono esistere come associazioni di promozione sociale, devono assumere una delle due forme giuridiche previste dalla legge, ossia di associazione riconosciuta o di associazione non riconosciuta. Ad esse, infatti, vanno ricondotti anche i movimenti ed i gruppi indicati per cui la loro citazione può ingenerare qualche equivoco.

 

È da sottolineare, invece, positivamente l’introduzione fra le associazioni di promozione sociale dei coordinamenti e delle federazioni. Anche se queste possono rientrare nel novero generale delle associazioni riconosciute e non riconosciute, fanno pur sempre parte di quelle di secondo o di terzo livello. Qualche esitazione suscita soltanto la possibilità che esse possano svolgere, oltre alle attività di collegamento o di coordinamento, anche quelle di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

 

Si rileva, inoltre, che lo svolgimento di attività a favore di associati o di terzi manca dell’indicazione di un’attività svolta promiscuamente a favore di entrambi i soggetti. L’uso della vocale "o" disgiuntiva avrebbe potuto essere più opportunamente sostituita con "e/o".

 

Relativamente all’attività di utilità sociale, si ritiene che il legislatore abbia voluto fare riferimento all’articolo 41 della Costituzione, in quanto risulta essere l’unico che tratta di tale utilità. Detto articolo, incluso fra quelli relativi ai rapporti economici, stabilisce che l’iniziativa economica privata è libera e che tale iniziativa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

 

Anche se le associazioni di promozione sociale non vengono costituite perché svolgano una iniziativa economica, si ritiene che esse possano ugualmente essere chiamate a svolgere una attività di utilità sociale.

 

 

 

3. L’ASSENZA DEL FINE DI LUCRO

 

E’ da rilevare che l’impossibilità di avere un lucro prevista dalla legge non va riferita all’associazione di promozione sociale, ma soltanto alla persona dell’associato. L’associazione, infatti, può anche realizzare degli utili – sarebbe, anzi, opportuno che ciò sia esplicitamente previsto nello statuto – l’essenziale è che detti utili non siano ripartiti fra gli associati.

 

Ciò è confermato dalla stessa legge quando annovera fra le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale "i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali"

 

È, infatti, difficilmente pensabile una "attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola", anche se ausiliaria e sussidiaria, senza fini di lucro: sarebbe un controsenso. In questo caso, pur verificandosi una relazione fra l’associato e l’associazione, non viene a determinarsi, fra di loro, alcun rapporto di contenuto patrimoniale. L’associato, infatti, non può essere contitolare dei diritti relativi ai beni ed alle attività dell’associazione di appartenenza neanche nel caso in cui egli abbia versato ad essa quote o contributi. Su di questi egli perde, fin dal momento del versamento, ogni diritto.

 

A rafforzare il principio dell’assenza del fine di lucro è stata opportunamente inserita la norma che stabilisce l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo dopo la liquidazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, a fini di utilità sociale.

 

Merita una segnalazione positiva, inoltre, la previsione che gli utili – chiamati proventi – non possono essere ripartiti tra gli associati neppure in forme indirette, anche se, poi, la legge non precisa cosa si debba intendere per forma indiretta. Di tale forma si possono mutuare alcuni spunti dal decreto legislativo sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) (460/97).

 

Con tale decreto viene specificato – lo si riporta a puro titolo esemplificativo– che il lucro indiretto si verifica, a favore di un associato, quando:

- vengono effettuate cessioni di beni e prestazioni di servizi a condizioni più vantaggiose in ragione della loro qualità;

- viene effettuato l’acquisto di beni e servizi, forniti dall’associato al di fuori della sua attività all’interno dell’associazione di appartenenza, per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- vengano corrisposti, nel caso di prestiti erogati dall’associato, interessi passivi superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto.

 

Perché possa verificarsi l’assenza del fine di lucro non si ritiene che possa farsi ricorso ad alcun accorgimento. Uno di questi potrebbe consistere nel fatto che l’associato percepisca la sua quota, effettuando, poi, una erogazione liberale, pur se di pari importo, all’associazione di appartenenza. In tale ipotesi, l’associato percepirebbe, comunque, la sua parte, facendo, così, venir meno l’assenza del fine di lucro.

 

 

4. COME SI COSTITUISCE UNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE

SOCIALE

 

Le associazioni di promozione sociale possono costituirsi soltanto con atto scritto, composto da atto costitutivo e statuto. In tale atto deve essere indicata, fra l’altro, la sede legale.

 

La legge non precisa se l’atto scritto richiesto debba essere redatto con la forma dell’atto pubblico, di quel documento, cioè, redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 c.c.).

 

Dal contesto della legge si desume che l’atto pubblico non è reso obbligatorio anche se non viene escluso che tale forma possa essere adottata per la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto. Come è noto, infatti, le associazioni di promozione sociale possono assumere le sole forme giuridiche di associazione riconosciuta e di associazione non riconosciuta. Per la costituzione della prima, l’atto pubblico è indispensabile, mentre per la costituzione della seconda esso è facoltativo, in quanto non richiesto dalla legge in esame e non previsto dal codice civile.

 

Per le sole associazioni aventi la forma giuridica di associazione non riconosciuta, si pone il quesito se "l’atto scritto" debba avere la forma di scrittura privata autenticata o registrata.

 

Si ha la scrittura privata autenticata quando la sottoscrizione è autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale è tenuto ad accertarsi preventivamente dell’identità della persona che sottoscrive (art. 2703 c.c.).

 

Si ha scrittura privata registrata quando la registrazione viene effettuata presso l’Ufficio del registro. Essa risulta eseguita nella data del giorno della richiesta. La registrazione consiste nell’annotazione, in apposito registro, dell’atto con l’indicazione del numero progressivo annuale, della data di registrazione, del nome del richiedente, della natura dell’atto e delle somme riscosse (art. 2704 c.c.).

 

Dal testo della legge si desume che non viene richiesto, per le associazioni di promozione sociale aventi la forma giuridica di associazione non riconosciuta, l’autenticazione o la registrazione dell’atto scritto. Ove ciò fosse stato ritenuto necessario, la legge avrebbe dovuto dirlo esplicitamente come è possibile rilevare in altri provvedimenti legislativi (v. d. lgs 460/97).

 

È sperabile che la pubblica amministrazione tenga nel dovuto conto la volontà del legislatore e non appesantisca la costituzione di un’associazione di promozione sociale, richiedendo l’atto pubblico oppure la scrittura privata autenticata o registrata per la costituzione di un’associazione di promozione sociale avente la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

In conclusione, è possibile affermare che per le associazioni di promozione sociale aventi la forma giuridica di associazione riconosciuta è necessario il solo atto pubblico; mentre, per quelle aventi la forma giuridica di associazione non riconosciuta non viene richiesto né atto pubblico, né autenticazione, né registrazione, ma è sufficiente il solo atto scritto, redatto e sottoscritto soltanto dagli associati fondatori.

 

È da sottolineare che la legge in esame innova il codice civile nella parte in cui, anche per le associazioni non riconosciute, vengono richiesti l’atto costitutivo e lo statuto. Il codice civile, infatti, all’articolo 36, stabilisce, che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

 

Per quanto riguarda gli elementi indispensabili che un organismo deve possedere per essere un’associazione di promozione sociale, la legge, all’articolo 3, stabilisce che, nello statuto, devono essere espressamente previsti:

a. la denominazione;

b. l’oggetto sociale;

c. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

d. l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e. l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f. le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g. i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;

h. l’obbligo di redazione dei rendiconti economico – finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i. le modalità di scioglimento dell’associazione;

l. l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Quanto stabilito con la lettera d) appare piuttosto tautologico. L’assenza del fine di lucro, infatti, indica proprio, come è stato visto in precedenza, che gli utili non possano essere ripartiti fra gli associati.

Qualche riserva viene formulata anche sull’eccezione prevista nella lettera f). Il fatto che il Ministro per la solidarietà sociale possa consentire deroghe – anche se dopo avere acquisito il parere non vincolante dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo – a principi di democrazia e di uguaglianza e alla previsione di elettività delle cariche, riporta, per questi aspetti, le associazioni di promozione sociale al livello delle semplici associazioni disciplinate dal codice civile.

 

La riserva viene, poi, accentuata dal fatto che la legge non prevede una assoluta democraticità della struttura, ma soltanto "l’ispirazione ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti". Cosa si voglia veramente intendere con la suddetta espressione, la legge non lo precisa.

 

 

5. LE MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

 

La legge stabilisce che "le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali".

 

Il testo, fedelmente riportato, suscita qualche esitazione. Che le attività possano svolgersi prevalentemente in forma gratuita, non v’è dubbio alcuno; ma, per quanto riguarda la volontarietà e la libertà, la legge, per come si esprime, lascerebbe intendere che alcune attività possano svolgersi anche in forma non volontaria e non libera, in quanto solo quelle volontarie e quelle libere sarebbero prevalenti. Più correttamente il testo avrebbe potuto essere: "le associazioni di promozione sociale si avvalgono delle attività prestate in forma volontaria e libera e prevalentemente in modo gratuito".

 

L’avverbio "prevalentemente" suscita qualche altra incertezza. Non è dato sapere, infatti, se la prevalenza vada riferita alle persone che compongono l’associazione, alle attività che queste svolgono oppure alle risorse utilizzate per il raggiungimento degli scopi statutari o ad altro ancora.

 

Viene da chiedersi, infine, se quel "prevalentemente" sia soltanto indicativo oppure cogente. Nel primo caso, infatti, gli associati potrebbero anche essere tutti operanti in modo gratuito. Nel caso in cui la norma sia cogente, viene preclusa la possibilità che tutti gli associati possano svolgere attività gratuita, in quanto una percentuale, ancorché minima, dovrebbe essere sempre e comunque retribuita.

 

Per l’effettuazione delle prestazioni, le associazioni possono assumere anche lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Le associazioni possono, inoltre, "ricorrere" ai propri associati. Il che dovrebbe significare che gli associati possono avere una duplice veste: quella, appunto, di associati e quella di prestatori di lavoro subordinato o autonomo.

 

Una tale eventualità dovrebbe essere normale, in quanto è la stessa legge a prevedere – nel primo comma dell’articolo 18 – che l’attività prestata è soltanto "prevalentemente gratuita". Pertanto, il fatto che gli associati possono svolgere attività retribuita all’interno della propria associazione non dovrebbe essere definito un "caso di particolare necessità" – come viene affermato nel secondo comma dello stesso articolo 18 – ma considerato un caso del tutto normale.

 

Ma, anche ammesso che si debbano retribuire i propri associati solo in caso di necessità, si pone il quesito quando ricorrono gli estremi di questa, chi li stabilisce e chi li controlla. Più opportuno sarebbe stato non inserire la frase "in caso di necessità". Il mancato inserimento nulla avrebbe tolto, anzi, avrebbe aggiunto all’organicità ed alla chiarezza della norma.

 

Destinatari della cessione dei beni e delle prestazioni dei servizi possono essere i terzi o gli associati ed i familiari di quest’ultimi. Qualora i familiari siano conviventi, viene stabilito che i suddetti interventi siano equiparati, ai fini fiscali, a quelli effettuati nei confronti degli associati.

6. LA GRATUITA’

 

Per gratuità si intende l’impossibilità per il lavoratore di percepire, per la sua attività, una retribuzione sia da parte dell’associazione di appartenenza che da parte di una o più persone nei confronti delle quali vengono effettuate le prestazioni.

La gratuità non esclude che si faccia luogo al rimborso delle spese effettivamente sostenute. È, infatti, universalmente acquisito il principio che il lavoratore volontario, oltre che svolgere l’attività gratuitamente, non deve sostenere anche le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività. Il rimborso delle spese, però, perché sia veramente tale, è necessario che risponda ad una serie di requisiti.

 

Innanzitutto, esso dovrebbe essere effettuato soltanto dall’associazione di appartenenza e non dal fruitore delle prestazioni. In secondo luogo, al fine di evitare che le spese raggiungano cifre considerevoli, occorrerebbe che sia la stessa associazione a fissare preventivamente un tetto da valere nei confronti di tutti gli associati. Sarebbe opportuno, infine, che ci fosse una autorizzazione a sostenere tali spese, ma questa non dovrebbe essere data "una tantum", ma concessa, di volta in volta, in rapporto alle necessità lavorative. Di ogni spesa, poi, dovrebbe essere esibita ed acquisita agli atti idonea documentazione.

 

Gli elementi indicati portano ad escludere che possa farsi ricorso ad un rimborso spese forfetario. Questo, anche per un duplice motivo: perché un tale rimborso potrebbe configurarsi come retribuzione, anche se insufficiente a compensare il lavoro prestato, il che farebbe venir meno il principio della gratuità; in secondo luogo, perché esso potrebbe assumere la caratteristica del lavoro nero. Una tale configurazione viene confermata dal fatto che da più parti viene richiesta l’esenzione fiscale per un rimborso forfetario delle spese.

 

Sempre a salvaguardia del principio della gratuità, non si ritiene accoglibile una soluzione che prevede la possibilità che il volontario percepisca la retribuzione e la riversi, poi, come erogazione liberale, a favore dell’associazione di cui fa parte. In tale ipotesi, infatti, l’attività del lavoratore volontario verrebbe comunque retribuita e perderebbe la caratteristica della gratuità.

 

Strettamente connesso con la gratuità, è quello che viene comunemente chiamato disinteresse. Questo consiste nell’evitare che una prestazione sia mascherata dal progetto di conseguire, nel presente o nel futuro, taluni vantaggi: durante la vita del fruitore delle prestazioni, un posto di lavoro, erogazioni liberali, donazioni oppure, dopo il decesso dello stesso, legati o lasciti testamentari.

 

Tale disinteresse, più che rispondere ad una modalità di svolgimento di una prestazione, va rapportato ad una stato d’animo per cui esso è difficilmente codificabile. Per questo, anche se la sua regolamentazione sarebbe di evidente importanza, il legislatore ha, opportunamente, evitato di disciplinarlo.

 

7. L’ASSICURAZIONE

 

Le associazioni di promozione sociale, qualora svolgano la propria attività in modo autonomo, sono tenute a stipulare una polizza assicurativa soltanto quando esse esercitano attività turistiche e ricettive per i propri associati. In tal caso, esse devono adeguarsi alla normativa vigente.

 

Dette associazioni sono tenute, inoltre, a stipulare un’assicurazione soltanto nel caso in cui esse svolgano un’attività convenzionata. In tal caso esse devono assicurare i propri associati, che prestano detta attività, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

 

Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per l’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, devono essere individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e vengono disciplinati i relativi controlli.

 

La copertura assicurativa viene considerata elemento essenziale della convenzione e i relativi oneri sono a carico della struttura con la quale viene stipulata la convenzione. Il fatto che l’onere del rimborso del pagamento dei premi gravi sull’ente convenzionato, non solleva le associazioni di promozione sociale dall’obbligo e dalla responsabilità di assicurare esse, in caso di convenzione, i propri associati. Si sottolinea, pertanto, che la responsabilità per la mancata assicurazione, in caso di convenzione, fa carico all’associazione cui è associato il personale volontario operante.

 

L’obbligo della copertura assicurativa riguarda le convenzioni stipulate o rinnovate successivamente all’entrata in vigore della legge.

 

L’obbligo di assicurare il personale in caso di svolgimento di una attività convenzionata, non fissa un importo minimo per la copertura dei danni eventualmente arrecati, per cui tale obbligo può ritenersi soddisfatto anche fissando la copertura per cifre irrisorie o, quantomeno, modeste. Come pure si possono ritenere soddisfatte le disposizioni anche se viene assicurato uno solo dei quattro eventi dannosi previsti per l’infortunio – morte, invalidità permanente, invalidità temporanea o diaria, rimborso delle spese di cura – e dei tre previsti per la malattia – invalidità permanente da malattia, diaria per malattia, rimborso delle spese mediche – .

 

Viene, pertanto, lasciato al prudente apprezzamento dei dirigenti dell’associazione stabilire i massimali entro i quali contenere gli importi e gli eventi dannosi da assicurare.Al riguardo, sarebbe, anzi, opportuno discutere della questione in una assemblea dell’associazione in modo da responsabilizzare tutti gli associati e di farli partecipi delle decisioni da assumere sull’argomento.

 

Poiché l’articolo che riguarda le convenzioni – il 30 – limita la possibilità di stipulare convenzioni ai soli Stato, regioni, province autonome, province, comuni e altri enti pubblici, viene da chiedersi se l’obbligo assicurativo sorge anche nel caso in cui le associazioni di promozione sociale stipulano una convenzione con un soggetto giuridico privato. A nostro avviso, in tali casi non dovrebbe sussistere un obbligo, ma soltanto una situazione di opportunità.

 

Appare, comunque, piuttosto insolito il fatto che le associazioni di promozione sociale debbono assicurare i propri associati solo in caso di convenzioni stipulate, sembrerebbe, con la sola sfera pubblica. Questo, perché le attività che vengono esplicate in occasione di convenzioni con gli enti pubblici nulla hanno di diverso, in quanto a rischi, con le attività che vengono prestate autonomamente o in sede di convenzione con organismi privati. A meno che, detta previsione non sia stata posta a tutela della pubblica amministrazione, nel qual caso non si possono non avanzare attente riserve.

 

 

 

 

8. – LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE.

 

La norma relativa alla responsabilità patrimoniale riguardante le associazioni di promozione sociale stabilisce – al secondo comma dell’articolo 6 – che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

 

Fin qui la norma. Poiché questa si discosta ed innova in modo notevole il codice civile, si ritiene opportuno, prima di farne un commento, richiamare le norme del codice civile riguardanti le associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute, le sole forme giuridiche che possono assumere le associazioni di promozione sociale.

 

Per quanto riguarda l’associazione riconosciuta – avente, cioè, la personalità giuridica – essa deve essere costituita, come è stato visto, mediante un atto costitutivo ed uno statuto redatti nella forma dell’atto pubblico. Il patrimonio deve essere sufficiente per conseguire gli scopi e per garantire le ragioni dei creditori i quali non possono rivalersi sui beni degli amministratori. La consistenza di esso deve essere dimostrata da idonea documentazione.

 

Gli amministratori costituiscono un organo collegiale necessario con poteri originari, per cui l’assemblea non può impartire direttive sui singoli atti di amministrazione né sostituirsi ad essi nella loro attuazione.

 

La responsabilità degli amministratori non deriva dalla semplice appartenenza agli organi, ma dipende dalla partecipazione all’atto dannoso o dal mancato dissenso; di conseguenza, l’associazione risponde, con il patrimonio, degli atti sia negoziali che illeciti, compiuti dagli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni. In definitiva, gli amministratori sono responsabili verso l’associazione secondo le norme del mandato.

 

Il mandato è un contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra. Il mandatario non può eccedere i limiti fissati dal mandato per cui l’atto che esorbita da esso, ove non venga ratificato dal mandante, resta a carico del mandatario.

 

Il potere di promuovere azioni di responsabilità e quello di rinunciarvi o di transare sulla misura del risarcimento del danno, è riservato all’assemblea e le relative azioni vengono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

 

Relativamente alla associazione non riconosciuta come persona giuridica, è da rilevare, ancora una volta, che il suo ordinamento interno e la sua amministrazione sono regolate dagli accordi degli associati.

 

Per l’associazione non riconosciuta non è richiesta la presenza di un patrimonio. I contributi degli associati e i beni acquistati con detti contributi costituiscono il fondo comune.

Per quanto riguarda le obbligazioni assunte dall’associazione non riconosciuta, è da fare una triplice distinzione. La prima riguarda gli associati i quali, in quanto tali, non rispondono mai delle obbligazioni assunte dall’associazione.

 

La seconda concerne le persone che rappresentano l’associazione. In tal caso i terzi possono far valere i loro diritti soltanto sul fondo comune.

 

La terza, infine, si riferisce alle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Queste, oltre che con il fondo comune, rispondono personalmente e solidalmente in caso sia derivata, per l’associazione, una obbligazione e solo nei limiti di tale obbligazione.

 

La responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione – avendone il potere – non dipende, quindi, dalla qualità di rappresentante astrattamente rivestita, ma dall’effettivo svolgimento dell’attività da cui sia derivata una obbligazione per l’associazione. Detta responsabilità, pertanto, non riguarda gli amministratori che si sono limitati a deliberare l’atto fonte dell’obbligazione senza agire all’esterno, a meno che essi non abbiano curato lo svolgimento dell’attività negoziale direttamente o per delega.

 

La responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, si configura come accessoria e non sussidiaria. Il che consente al creditore di rivalersi direttamente sul patrimonio di uno o più degli amministratori responsabili, senza l’obbligo di escutere preventivamente il fondo comune.

 

E’ da rilevare che la responsabilità degli amministratori permane anche dopo la cessazione dalla carica ed anche per le obbligazioni assunte anteriormente allo scioglimento o alla estinzione dell’associazione non riconosciuta.

 

Come è dato rilevare da quanto finora esposto, la legge 383/2000, innova profondamente le norme sulle obbligazioni contratte dalle associazioni riconosciute e dalle associazioni non riconosciute disciplinate dal codice civile. Questo, infatti, norma in modo profondamente diverso le due forme giuridiche, mentre la legge le regolamenta in modo uniforme. Da ciò deriva una serie di innovazioni che possono essere sommariamente riassunte nelle seguenti:

 

a) Il codice civile prevede l'esistenza di un patrimonio per le associazioni riconosciute e di un fondo comune per le associazioni non riconosciute. La legge non cita mai il fondo comune.

 

b) Il codice civile stabilisce, per i terzi creditori degli amministratori delle associazioni non riconosciute, la possibilità di rivalersi sul fondo comune. La legge prevede la rivalsa solo sul patrimonio.

 

c) Il codice civile limita al solo patrimonio la possibile rivalsa di terzi creditori nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione riconosciuta. La legge la estende, in via sussidiaria, anche ai beni di dette persone.

 

d) Il codice civile dispone che i terzi creditori di associazioni non riconosciute possono rivalersi sul fondo comune e sui beni delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione in via accessoria e non sussidiaria. La legge stabilisce la rivalsa solo in via sussidiaria.

 

Dalle difformità evidenziate fra la legge ed il codice civile, relativamente alla responsabilità patrimoniale, non si evince una maggiore e più incisiva tutela di terzi danneggiati che dovrebbero far valere i loro diritti nei confronti delle associazioni di promozione sociale. Viene da chiedersi, pertanto, se sia stato proprio necessario l'inserimento di una tale norma, oppure se non sia sufficiente la puntuale tutela patrimoniale di terzi garantita dal codice civile.

 

 

9. I REGISTRI

 

 

9.1 Il registro nazionale

 

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un registro nazionale al quale devono iscriversi, se aspirano ad avere i vantaggi previsti dalla legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso dei requisiti elencati nel paragrafo che tratta della costituzione di un'associazione, purché esse siano state costituite ed operino da almeno un anno.

 

Perché un organismo possa essere un’associazione di promozione sociale a carattere nazionale, la legge stabilisce che esso deve svolgere la sua attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

 

L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi all’iscrizione nei registri regionali e delle province autonome di cui si parlerà in seguito.

 

Il Ministero per la solidarietà sociale è tenuto ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento al fine di disciplinare il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale e la periodica revisione dello stesso.

 

Il regolamento deve prevedere un termine per la conclusione del procedimento di iscrizione e può essere stabilito che, decorso inutilmente il termine prefissato, detta iscrizione si intende concessa.

 

Per come si esprime, la norma relativa all’iscrizione nel registro nazionale lascia qualche dubbio. Infatti, quando parla di "associazione di promozione sociale a carattere nazionale" la norma fa riferimento ad un’unica associazione con competenza territoriale nazionale, con possibilità di organizzarsi a livello territoriale con sezioni e articolazioni locali. Ciò è confermato sia dal fatto che la norma prevede l’estensione dell’iscrizione automatica nel registro dei soli livelli di organizzazione territoriali e dei circoli affiliati e non delle associazioni da cui sono eventualmente composte, sia dal fatto che le associazioni che svolgono attività in ambito territoriale, anche se componenti una associazione a carattere nazionale, devono provvedere direttamente ad iscriversi nei relativi registri. In tali casi si sarebbe in presenza di associazioni che la dottrina definisce complesse. Alcune sentenze della Corte di cassazione tendono a ritenere che ciascuna articolazione locale sia una semplice sezione, cioè soltanto un fatto organizzativo, anche se dette articolazioni rispondono con i propri beni delle obbligazioni assunte. Si sarebbe, comunque, in presenza di una struttura unitaria che nulla ha a che vedere con i coordinamenti e le federazioni di cui viene trattato al primo comma dell’articolo 2.

 

Detti organismi, infatti, sono caratterizzati dalla presenza di vari soggetti giuridici aventi una propria autonomia ed una propria indipendenza, garantita da propri atti costitutivi e statuti, per cui l’adesione ad un coordinamento o ad una federazione non è un fatto automatico, ma deriva da una propria autonoma scelta. Dei coordinamenti e delle federazioni così intesi non v’è traccia per quanto riguarda l’iscrizione nel registro nazionale.

 

Viene, da ultimo, da chiedersi se una associazione di coordinamento a carattere nazionale possa ugualmente iscriversi nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale anche se la sua presenza in cinque regioni ed in venti province viene assicurata coordinando, non solo delle associazioni di promozione sociale sorte a livello locale, ma anche altre strutture come fondazioni, semplici associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e così via, in quanto anche coordinando tali organismi si garantirebbe la presenza richiesta.

 

 

9.2 I registri regionali e delle province autonome

 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti indicati in precedenza e che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale e provinciale.

 

Le regioni e le province autonome sono tenute a disciplinare con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge:

 

- l’istituzione dei registri;

- procedimenti per l’emanazione di provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni, che svolgono attività in ambito regionale o provinciale, nel registro regionale o provinciale;

- la periodica revisione degli stessi registri.

 

Le regioni e le province autonome sono tenute, inoltre, a trasmettere annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di cui si parlerà in seguito.

 

Le leggi regionali e provinciali devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento di iscrizione e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intende assentita. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni e per la fruizione dei benefici previsti dalla legge nazionale e dalle leggi regionali e provinciali.

 

Nei registri deve risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività. Devono essere, inoltre, iscritti le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni relative allo scioglimento.

 

 

9.3 – Ricorsi

 

Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa. Qualora si tratti di associazioni a carattere nazionale, il ricorso va presentato al Ministro per la solidarietà sociale che decide, previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale. Nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale e delle province autonome, il ricorso va presentato al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio regionale.

 

Contro i provvedimenti di diniego dell’iscrizione o di cancellazione è ammesso, in ogni caso, ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato il quale decide con le medesime modalità entro sessanta giorni.

 

 

 

 

 

10 – GLI OSSERVATORI –

 

 

10.1 – L’osservatorio nazionale

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, in sede di prima attuazione della legge, istituisce l’Osservatorio nazionale dell’associazionalismo.

 

Questo, che avrà sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, si compone di 26 membri di cui:

- dieci in rappresentanza delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

- dieci in rappresentanza delle associazioni regionali e delle province autonome, estratti a sorte tra i nominativi indicati dalle stesse associazioni;

- sei esperti.

 

Le associazioni di appartenenza dei rappresentanti devono essere iscritte nei registri dei rispettivi livelli. Presidente di diritto dell’Osservatorio è il Ministro per la solidarietà sociale, mentre il vice presidente deve essere eletto tra i componenti espressi dalle associazioni. L’Osservatorio si riunisce, al massimo, otto volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

 

Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento al fine di disciplinare le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome.

 

Per come sono state definite, le norme sull’Osservatorio nazionale suscitano qualche incertezza.

 

Non sono chiare, infatti, le modalità con le quali, in sede di prima attuazione, vengono nominati i membri in rappresentanza delle associazioni nazionali, regionali e delle province autonome. E’ previsto, infatti, che dette modalità saranno oggetto di una disciplina definita con un regolamento da emanarsi entro tre anni; a valersi, perciò, soltanto per il secondo Osservatorio.

 

Non viene indicato, inoltre, né in sede di prima attuazione né in via permanente con il previsto regolamento, da chi debbono essere nominati i sei esperti.

 

Con altro regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovranno essere disciplinati i rapporti tra l’Osservatorio nazionale e il Dipartimento per gli affari sociali e le procedure per la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio stesso.

 

Per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, l’Osservatorio adotta, entro sessanta giorni dall’insediamento, un apposito regolamento. Detti compiti la legge li individua nei seguenti:

 

a. assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;

b. promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;

c. pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull’associazionismo;

d. sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati della legge;

e. pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzare il ruolo di formazione civile e sociale;

f. approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

g. promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;

h. organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;

i. esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Allo scopo di sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle precedenti lettere d) e f), viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo denominato "Fondo per l’associazionismo".

 

 

 

 

 

10.2. – Gli osservatori regionali.

 

Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con legge regionale.

 

 

11.I RAPPORTI ESTERNI

 

 

11.1 Collaborazione con l’Istat.

 

L’Istituto nazionale di statistica (Istat) e’ tenuto a fornire all’Osservatorio nazionale dell’associazionismo adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

 

 

11.2 Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato.

 

Sulle materie di comune interesse, l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo svolge la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato previsto dalla legge – quadro sul volontariato (266/91).

 

Entrambi gli Osservatori sono convocati in seduta congiunta, almeno una volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

 

 

11.3 Convenzioni

 

Lo Stato, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale nazionali, regionali e delle province autonome, iscritte da almeno sei mesi nei registri previsti per i vari livelli, allo scopo di svolgere le attività stabilite dallo statuto.

 

E’ possibile stipulare dette convenzioni soltanto per le attività rivolte a terzi e non agli associati.

 

Sorge qualche dubbio se la suddetta limitazione sia estensibile ai familiari degli associati conviventi per i quali è previsto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei loro confronti sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. Al contrario, non si ritiene che debbano sussistere dubbi perché la stipula delle convenzioni con gli enti pubblici possa prevedere anche l’effettuazione delle prestazioni a favore di familiari non conviventi.

 

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite con le convenzioni stesse. Queste devono, inoltre, prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

 

L’obbligo di indicare in convenzione le modalità per il solo rimborso delle spese mal si concilia, o non si concilia affatto, con la norma che pone, fra le risorse economiche, non il solo rimborso delle spese, ma le entrate, tutte le entrate, che derivano da prestazioni di servizi convenzionati. A meno che non si voglia di proposito che nelle convenzioni figuri effettivamente il solo rimborso delle spese, trascurando gli altri tipi di entrate derivanti da convenzioni. Questa, però, non sembra un’interpretazione accettabile.

 

Sulla verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualità e’ necessario fare qualche considerazione, in quanto sia la verifica che il controllo sono ritenuti elementi essenziali perché le prestazioni offerte dalle associazioni possano conseguire risultati soddisfacenti.

 

 

12 – I CONTROLLI

 

La legge prevede tre tipi di controllo. Il primo, anche se non viene detto esplicitamente, ha per oggetto tutte le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome.

 

Tale controllo per quanto riguarda le associazioni di livello nazionale, dovrebbe competere al Ministro per la solidarietà sociale, sulla base di quanto disposto al primo comma dell’articolo 8.

 

Tale articolo stabilisce, infatti, che il Ministro per la solidarietà sociale deve emanare un apposito regolamento per disciplinare il procedimento per l’emanazione di provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale e la periodica revisione dello stesso.

 

Negli stessi termini si esprime il secondo comma dello stesso articolo 8 per il controllo delle associazioni a carattere regionale e delle province autonome.

 

In questi casi, l’organo preposto al controllo potrebbe essere individuato nell’assessorato competente per materia, in rapporto alle finalità istituzionali previste nello statuto, oppure in quello depositario del registro regionale o provinciale.

 

Oggetto dei controlli, sia nazionali che regionali o delle province autonome, possono essere le attività più varie fra le quali potrebbero essere incluse la contabilità intesa nel senso più ampio del termine comprendente libri, registri, documentazione, bilanci nonché il riscontro che le attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola siano svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

 

I controlli possono essere previsti in un numero minimo per ogni anno e svolti attraverso visite dirette, indirette, ordinarie, straordinarie, tecniche.

 

Il secondo tipo di controllo è quello previsto, insieme alla verifica delle prestazioni, alle associazioni di promozione sociale convenzionate. L’ente preposto a tale controllo, a differenza del primo – che viene riservato al Ministro per la solidarietà sociale, per le associazioni nazionali, ed alle regioni e province autonome, per le associazioni regionali e delle province autonome – è l’organismo con il quale l’associazione ha stipulato la convenzione: Stato, regione, provincia autonoma, ente locale, altro ente pubblico.

 

Ciascuno di detti enti dovrebbe indicare in convenzione quale sia il proprio organo abilitato ad effettuare verifiche e quali le forme da seguire. Oggetto delle visite dovrebbe essere la verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualità.

 

Un terzo tipo di controllo è quello che occorre prevedere con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato riguardante le polizze di assicurazione. Con tale decreto, oltre che individuare meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, devono essere disciplinati anche i relativi controlli.

13. – COME TERMINA UNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE

SOCIALE

 

Come ogni organismo, anche le associazioni di promozione sociale nascono attraverso l’atto costitutivo e lo statuto, vivono attraverso l’espletamento di attività istituzionali e terminano con uno dei tre casi previsti dalla legge che le istituisce: scioglimento, cessazione, estinzione.

 

Viene, per il momento, trascurata la cessazione e si ferma l’attenzione sullo scioglimento e sulla estinzione, in quanto solo queste due possibilità sono previste dal codice civile.

 

Per quanto riguarda lo scioglimento, questo è disciplinato dal codice civile soltanto per le associazioni riconosciute. Esso si verifica, insieme alla devoluzione del patrimonio, quando votano favorevolmente almeno tre quarti degli associati. Relativamente alle associazioni non riconosciute, le condizioni, per mezzo delle quali può farsi luogo allo scioglimento, dovrebbero essere espressamente previste nell’accordo degli associati. Nel caso in cui tali previsioni non compaiano, la dottrina ritiene estensibile, per lo scioglimento, le norme previste per le associazioni riconosciute.

 

Anche l’estinzione è prevista dal codice civile soltanto per le associazioni riconosciute. Essa si verifica quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile oppure quando siano venuti a mancare tutti gli associati. La prefettura, la regione oppure la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica, sopra indicate, e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori ed al presidente del tribunale competente per territorio in rapporto alla sede legale dell’associazione.

 

Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell’associazione dal registro delle persone giuridiche.

 

Anche per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, la dottrina ritiene che siano estensibili, ai fini dell’estinzione, le norme previste per le associazioni riconosciute.

 

Come è stato visto, il codice civile ritiene sufficiente, perché abbia termine una associazione, l’accordo degli associati – scioglimento – oppure l’intervento pubblico – estinzione -. C’è un altro caso, però, in cui la legga istitutiva delle associazioni di promozione sociali prevede una modalità diversa perché una associazione di promozione sociale possa aver termine: è il caso della cessazione. Su questa occorre fare alcune considerazioni.

 

La cessazione si ritiene di suddividerla in due possibilità. Una prima riguarda, al pari dello scioglimento e della estinzione, la chiusura definitiva di una associazione di promozione sociale. Questa può avverarsi per una delle cause che possono essere esplicitamente previste nell’atto costitutivo o nello statuto o nell’accordo degli aderenti. Come nel caso in cui, in uno dei tre strumenti indicati, viene posto un termine alla esistenza di una associazione di promozione sociale, utilizzando, ad esempio, l’espressione: "essa cessa di esistere il……" indicando una data. La suddetta espressione può trovare posto in luogo di quella comunemente usata: "essa ha durata illimitata."

 

In questo caso, come si è detto, l’associazione di promozione sociale avrebbe definitivamente termine, compresa la forma giuridica che essa ha assunto.

 

La seconda possibilità, e questa sarebbe veramente una innovazione ove l’interpretazione suggerita sia accoglibile, si verificherebbe quando una struttura, pur conservando la forma giuridica che essa ha assunto al momento della sua costituzione, perda, a seguito di modifiche apportate all’atto costitutivo o allo statuto oppure all’accordo degli aderenti, i soli requisiti per essere una associazione di promozione sociale.

 

In questo caso essa non sarà più, ossia, cesserà di essere una associazione di promozione sociale, ma continuerà a rimanere in vita come altro soggetto giuridico cioè quello corrispondente alla forma giuridica che la struttura ha assunto per essere una associazione di promozione sociale: una semplice associazione riconosciuta oppure una semplice associazione non riconosciuta disciplinata dal solo codice civile.

 

Può darsi, inoltre, che un organismo, pur perdendo, a seguito di modifiche apportate, i requisiti per essere una associazione di promozione sociale, acquisisca i requisiti propri di altro soggetto giuridico quali organizzazione di volontariato, organizzazione non lucrativa di utilità sociale e così via.

 

E questo sarebbe un caso di trasformazione, in quanto si passerebbe da un soggetto giuridico ad un altro, senza alterare la forma giuridica. Il che sarebbe, come si diceva prima, veramente innovativo.

 

L’introduzione di questo ulteriore modo - la cessazione – di porre termine ad una associazione di promozione sociale, sia facendola terminare definitivamente sia dandole la possibilità di trasformarsi in altro organismo, la si riterrebbe oltremodo opportuna. Non si può non sottolineare, però, che la mancanza di un chiarimento circa la sua portata e l’assenza di indicazioni in ordine alle modalità da seguire per dare ad essa applicazione lasciano per lo meno esitanti.

 

 

14. – ESCLUSIONI

 

Ai fini e per gli effetti della legge istituiva delle associazioni di promozione sociale, non sono considerati tali i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

 

Non possono costituirsi, inoltre, in associazione di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

 

 

 

 

CAPO SECONDO

 

LE RISORSE

 

1. – Le risorse economiche; 1.1 – le risorse economiche interne; 1.2 – le risorse economiche esterne. 2. – Gli interventi finanziari.

 

 

1. – LE RISORSE ECONOMICHE

 

I mezzi per sostenere le associazioni di promozione sociale possono ridursi sostanzialmente a due: risorse economiche ed interventi finanziari. Le risorse economiche possono essere suddivise in interne ed esterne.

 

 

1.1 – Le risorse economiche interne

 

Vengono chiamate risorse economiche interne quelle che le associazioni conseguono all’interno della stessa associazione. Fra di esse è possibile annoverare:

 

- le quote ed i contributi degli associati. Gli associati, infatti, possono concorrere a sostenere l’associazione sia con il versamento delle quote associative sia con eventuali contributi obbligatori decisi dall’assemblea o da altro organo cui sia stata delegata tale facoltà, sia infine, con contributi volontari;

- le rendite di beni. La legge prevede che tali rendite devono essere destinate esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto;

- i proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

 

 

1.2. – Le risorse economiche esterne.

 

Le risorse economiche esterne possono suddividersi in risorse economiche esterne finalizzate e risorse esterne non finalizzate.

a) Tra le risorse esterne finalizzate vengono inclusi:

- i contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

- le eredità, le donazioni e i legati che, se fatti a favore di associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica, debbano essere destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto;

- le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

 

b) Tra le risorse esterne non finalizzate possono ricomprendersi:

- i contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

- le erogazioni liberali degli associati e di terzi;

- le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- le eredità, le donazioni e i legati fatti a favore di associazioni di promozione sociale dotate di personalità giuridica;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

Le associazioni di promozione sociale sono tenute a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle seguenti risorse economiche:

 

- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;

- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- erogazioni liberali degli associati e di terzi se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

 

Possono essere equiparate alle risorse economiche, le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali per sopperire alle esigenze relative a:

 

- tenuta del registro nazionale cui possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale (7/1);

- attività di segreteria connessa al funzionamento dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo (11/7);

- svolgimento dei compiti dello stesso Osservatorio (12/4).

 

 

 

2. – GLI INTERVENTI FINANZIARI

 

Gli interventi finanziari previsti a favore delle associazioni di promozione sociale possono essere individuati nei seguenti:

 

a) funzionamento dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo di promozione sociale: lire 225 milioni per l’anno 2000 e lire 450 milioni annui a decorrere dal 2001 (11/5);

 

b) svolgimento dei compiti dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo di promozione sociale: lire 745 milioni per l’anno 2000 e lire 1.490 milioni annui a decorrere dal 2001 (12/5);

 

c) fondo per l’associazionismo finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla legge in esame. Tale fondo, inoltre, occorre per finanziare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, per far fronte a particolari esigenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate: lire 4.650 milioni per l’anno 2000, lire 14.500 milioni per l’anno 2001 e lire 20.000 milioni annui a decorrere dal 2002 (13/2);

 

d) istituzione, funzioni e modalità di funzionamento degli osservatori regionali per l’associazionismo nonché istituzione e tenuta dei registri regionali e delle province autonome: lire 150 milioni per l’anno 2000 e lire 300 milioni annui a decorrere dal 2001 (7/4 e 14/2);

 

e) collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica: lire 50 milioni per l’anno 2000 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 2001 (15/2);

 

f) collaborazione dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo con l’Osservatorio nazionale per il volontariato: lire 50 milioni annui a decorrere dall’anno 2000 (16/3);

 

g) partecipazione alla composizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: lire 240 milioni per l’anno 2000 e lire 482 milioni annui a decorrere dal 2001 (17/5);

 

h) prestazioni effettuate a favore dei familiari degli associati: lire 2.700 milioni per l’anno 2000 e lire 5.400 milioni annui a decorrere dal 2001 (20/2);

 

i) mancata concorrenza, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, delle quote e dei contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale: lire 3.500 milioni annui a decorrere dal 2001 (21/2);

 

j) erogazioni liberali: lire 71.500 milioni per l’anno 2001 e lire 41.000 milioni annui a decorrere dal 2002 (22/2).

Gli interventi finanziari vengono riassunti nella seguente tabella.

 

TABELLA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

 

 

ANNI

2000

2001

2002

11/5

225.000.000

450.000.000

450.000.000

12/5

745.000.000

1.490.000.000

1.490.000.000

13/2

4.650.000.000

14.500.000.000

20.000.000.000

14/2 e 7/4

150.000.000

300.000.000

300.000.000

15/2

50.000.000

100.000.000

100.000.000

16/3

50.000.000

50.000.000

50.000.000

17/5

240.000.000

482.000.000

482.000.000

20/2

2.700.000.000

5.400.000.000

5.400.000.000

21/2

-

3.500.000.000

3.500.000.000

22/2

-

71.500.000.000

41.000.000.000

TOTALI

8.810.000.000

97.772.000.000

72.772.000.000

Totale finanziamenti previsti con l’art. 33

10.000.000.000

98.962.000.000

73.962.000.000

Differenze

1.190.000.000

1.190.000.000

1.190.000.000

 

Come è possibile rilevare, i totali indicati dall’articolo 33 della legge portano una differenza costante in più di 1.190 milioni. Non si sa a cosa essa sia dovuta.

 

 

 

 

 

CAPO TERZO

 

 

LE AGEVOLAZIONI

 

 

1. – Le agevolazioni a favore delle associazioni di promozione sociale.

 

Dopo aver illustrato gli aspetti formali e sostanziali perché un organismo possa essere riconosciuto associazione di promozione sociale e dopo aver indicato le risorse dalle quali esse possano attingere per poter svolgere le prestazioni previste, è opportuno considerare quali vantaggi comporta un tale riconoscimento.

 

Ai vantaggi previsti a livello centrale la legge aggiunge la possibilità che ci possa essere anche la riduzione di tributi locali, lasciando le decisioni sulla iniziativa e sulla misura ai soggetti titolari dell’imposizione di tali tributi. A dette riduzioni si farà cenno a conclusione delle agevolazioni riconosciute centralmente.Queste riguardano:

a. donazioni ed eredità (5);

b. partecipazione delle associazioni di promozione sociale alla composizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel )(17);

c. flessibilità dell’orario di lavoro (19);

d. esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti (21);

e. erogazioni liberali (22);

f. accesso al credito agevolato e privilegi (24);

g. messaggi di utilità sociale (25);

h. diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi (26);

i. tutela degli interessi sociali e collettivi (27);

l. accesso al fondo sociale europeo (28);

m. strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche (31/1);

n. somministrazione di alimenti e bevande (31/2);

o. attività turistiche e ricettive (31/3);

p. comodato su strutture (32/1);

q. concessioni e locazioni (32/2);

r. assenza di rivalutazione (32/3);

s. compatibilità (32/4);

t. finanziamento (32/5);

u. tributi locali (23).

E’ il caso di esaminare singolarmente le varie agevolazioni.

 

 

a. Donazioni ed eredità (5).

Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciati testamentari a condizione che i beni ricevuti e le loro rendite siano destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.

 

I beni pervenuti a seguito di donazioni e di eredità vengono intestati alle associazioni le quali, se si tratta di donazioni, effettuano la trascrizione secondo le disposizioni dell’articolo 2659 c.c, mentre, qualora si tratti di lasciti testamentari, la trascrizione viene fatta secondo le norme dell’articolo 2660 c.c.

 

Stranamente, la legge non prevede che le associazioni di promozione sociale non riconosciute possano fare acquisti di beni mobili registrati e di beni immobili.

 

b. Partecipazione alla composizione del consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (17).

L’Osservatorio nazionale delle associazioni designa cinque membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale. Le designazioni devono essere comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

c. Flessibilità dell’orario di lavoro (19)

Allo scopo di consentire un più facile espletamento delle attività istituzionali, anche se svolte in regime di convenzione, i lavoratori che fanno parte di associazioni iscritte nei registri nazionale o regionali e delle province autonome, hanno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

 

d. Esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti (21).

Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.

 

e. Erogazioni liberali (22).

La legge sulle associazioni di promozione sociale fa distinzione sia tra soggetti sia sulla possibilità di detrarre o di dedurre le erogazioni liberali.

 

Le persone fisiche, gli enti non commerciali residenti e non residenti e le società semplici possono detrarre dall’imposta lorda le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a quattro milioni di lire, fatte a favore delle associazioni di promozione sociale.

Condizione per fruire della detrazione è che il versamento della erogazione e dei contributi vada eseguito tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito, assegni bancari o circolari oppure attraverso altre modalità idonee a consentire efficaci controlli.

 

Le imprese possono dedurre dal proprio reddito le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni di promozione sociale per un importo fino a tre milioni di lire o al due per cento del reddito di impresa dichiarato.

 

f. Accesso al credito agevolato e privilegi (24).

Alle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale e regionali, sono estese, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative sociali e i loro consorzi. Le suddette provvidenze vengono riconosciute a condizione che, nell’ambito delle convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione, le associazioni di promozione sociale abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

 

I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per la cessione di beni, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore.Detti crediti si collocano, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti relativi al coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante ed i crediti dell’impresa artigiana e delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.

 

g. Messaggi di utilità sociale (25).

L’Osservatorio nazionale dell’associazionismo ha, tra le sue competenze, anche quelle dell’esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri. Ove l’esame risulti positivo, l’Osservatorio può determinare e presentare il messaggio alla Presidenza del Consiglio dei ministri la quale a sua volta, lo inoltra alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, perché venga trasmesso a titolo gratuito.

 

h. Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi (26).

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto, fra gli altri organismi, anche alle associazioni di promozione sociale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 

Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento dei propri scopi.

 

Viene considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

 

i. Tutela degli interessi sociali e collettivi (27).

Al fine di difendere interessi sociali e collettivi, le associazioni di promozione sociale sono legittimate a:

- promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;

- intervenire nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;

- ricorrere, in sede di giurisdizione amministrativa, per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità generali perseguite dall’associazione;

- intervenire nei procedimenti amministrativi qualora l’associazione riscontri che dal provvedimento possa derivare un pregiudizio alla sua attività.

 

§ Accesso al fondo sociale europeo (28).

Il Governo è tenuto a promuovere ogni iniziativa al fine di:

- favorire, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’accesso delle associazioni di promozione sociale ai finanziamenti del fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- facilitare, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di convenzioni globali.

 

m. Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche (31/1).

Nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza, le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e le amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono prevedere, a favore delle associazioni di promozione sociale, forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee da esse organizzate.

 

n. Somministrazione di alimenti e bevande (31/2).

In occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere alle associazioni di promozione sociale autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande.

Le predette autorizzazioni sono limitate al periodo durante il quale si svolgono le manifestazioni indicate e ai locali o agli spazi nei quali esse sono tenute e possono essere rilasciate soltanto se l’addetto alla somministrazione sia iscritto nel registro degli esercenti commerciali.

 

o. Attività turistiche e ricettive (31/3).

Le associazioni di promozione sociale possono esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Esse possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri soci.

 

Come è stato scritto in precedenza, le associazioni sono tenute, per le attività turistiche e ricettive, a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente.

 

p. Comodato su strutture (32/1).

Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato alle associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle loro attività statutarie, beni mobili e immobili di loro proprietà, purché tali beni non siano utilizzati per i loro fini istituzionali.

 

q. Concessioni e locazioni (32/2).

L’amministrazione finanziaria può dare alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, in concessione o in locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili, anche temporaneamente, di utilizzazione per usi governativi.

 

r. Assenza di rivalutazione (31/3).

Le associazioni di promozione sociale sono escluse dall’incremento del canone annuo per i beni patrimoniali di cui abbiano il godimento.

 

s. Compatibilità (32/4).

Indipendentemente dalla destinazione urbanistica, la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni di uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968.

 

Il suddetto decreto riguarda i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.

 

t. Finanziamento (32/5).

Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per lo svolgimento di finalità istituzionali, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni previste per i privati e, in particolare, dell’accesso al credito agevolato.

 

u. Tributi locali (23).

Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria pertinenza a favore delle associazioni di promozione sociale.

 

La riduzione è subordinata al fatto che detti enti non si trovino in situazioni di dissesto.

 

 

 

 

CAPO QUARTO

 

 

APPLICAZIONE DELLA LEGGE

 

 

1. – Entrata in vigore e applicazione della legge. 2. – Norme da emanarsi dalle regioni e dalle province autonome. 3. – Norme da emanarsi dal Governo e dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo; 3.1. – Presidente del Consiglio dei ministri; 3.2. – Ministro per la solidarietà sociale; 3.3. – Osservatorio nazionale dell’associazionismo.

 

 

1. – ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

 

Come è noto, ogni legge, a meno che non ci siano motivi di urgenza, entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

 

Molto spesso, però, perché la legge possa essere interamente applicata, è la stessa legge a prevedere che, entro un cero lasso di tempo, avvenga l’emanazione di specifici provvedimenti da parte di organi dello Stato o di altri enti pubblici, soprattutto, specie in questo ultimo periodo, da parte delle regioni.Normalmente, i tempi entro i quali i predetti soggetti debbono ottemperare alle sue prescrizioni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Anche le norme della legge sulle associazioni di promozione sociale prevedono l’emanazione di taluni provvedimenti, per cui la stessa legge può essere divisa in tre parti: una prima parte riguarda le norme immediatamente applicabili senza l’intervento di alcun altro soggetto; una seconda parte concerne le norme applicabili solo a seguito di provvedimenti da emanarsi dal potere centrale; una terza parte, infine, va riferita alle norme applicabili solo dopo che i poteri locali hanno provveduto ad emanare i provvedimenti richiesti.

 

 

 

 

 

2.NORME DA EMANARSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE

AUTONOME.

 

Poiché la prima parte, quella, cioè, immediatamente applicabile scaturisce dalla risulta dell’applicazione che viene richiesta ad altri soggetti, si reputa opportuno partire dalle incombenze che fanno carico alle regioni e alle province autonome.

a) Le regioni e province autonome sono chiamate a disciplinare, con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’istituzione dei registri, i procedimenti per l’emanazione di provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale, che svolgono attività in ambito regionale o provinciale, nel registro regionale o provinciale nonché la revisione periodica degli stessi registri (8/2).

b) Con la stessa legge e con la stessa scadenza le sole regioni devono istituire osservatori regionali per l’associazionismo indicandone funzioni e modalità di finanziamento (14.1)

c) Le regioni e le province autonome devono concorrere, con proprie leggi, alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.Per l’emanazione di dette leggi non è prevista alcuna scadenza (29.1)

 

 

3 – NORME DA EMANARSI DAL GOVERNO E DALL’OSSERVATORIO

NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONISMO.

 

Per quanto concerne i provvedimenti che devono essere emanati dal potere centrale, si ritiene utile suddividerli in tre parti; Presidente del consiglio dei ministri, Ministro per la solidarietà sociale; Osservatorio nazionale dell’associazionismo di promozione sociale.

 

 

3.1. – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

 

a. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto ad approvare un regolamento con il quale vengono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e i rapporti tra lo stesso Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali (12/2).

b. In sede di prima attuazione della legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, istituisce, con proprio decreto, l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo.Per l’emanazione di detto decreto non viene indicata la scadenza. (11/1).

 

 

3.2. – MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE.

 

a. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro per la solidarietà sociale è tenuto ad emanare un apposito regolamento che disciplina il procedimento, per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro regionale, e la periodica revisione dello stesso (8/1).

b. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, emana un decreto con il quale vengono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e disciplinati i relativi controlli (30/4).

c. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali (11/6).

d. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto al fine di ripartire le risorse da destinare agli osservatori regionali per l’associazionismo. Per l’emanazione di detto decreto non è prevista alcuna scadenza (14/3).

 

 

3.3. – Osservatorio nazionale dell’associazionismo.

 

a. Entro sessanta giorni dall’insediamento, l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo adotta un apposito regolamento per lo svolgimento dei propri compiti (12/1).

b. L’Osservatorio nazionale dell’associazionismo è tenuto a designare cinque membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale. Per tale designazione non è prevista alcuna scadenza (17/1).

 

 

 

 

ESEMPIO DI ATTO COSTITUTIVO DI UNA ASSOCIAZIONE

DI PROMOZIONE SOCIALE

 

 

 

Carta semplice

uso bollo

 

 

 

Addì ... (giorno in lettere) del mese di ... (in lettere) dell'anno ... (in lettere) si sono riuniti i signori:

 

1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta e codice fiscale.

2. ....

3. ....

etc.

 

Scopo della riunione è la costituzione di una associazione di promozione sociale denominata ... (ripetere la denominazione indicata nello statuto) il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

 

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il ..., i membri del comitato sono:

 

1. ...

2. ...

etc. ...

 

Presidente viene nominato il signor ....

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

 

1. ... (firma)

2. ... (")

3. ... (")

etc.

 

 

ESEMPIO DI STATUTO PER UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

 

 

 

Art. 1

Costituzione

 

1. E' costituita con sede in ......, via...... l'associazione di promozione sociale denominata................, di seguito detta associazione.

 

 

Art. 2

Finalità

 

1. L'associazione ha lo scopo di............

2. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.

 

 

Art. 3

Soci

 

1. Sono soci quelli che sottoscrivono l’atto costitutivo e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

- morte;

- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

L’attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

 

Art. 4

Diritti e obblighi dei soci

 

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

 

 

 

 

Art. 5

Organi

 

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;

- il comitato;

- il presidente;

- il collegio dei revisori dei conti (eventuale).

 

 

Art. 6

Assemblea

 

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;

- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti (eventuale);

- approvare il programma di attività proposto dal comitato;

- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;

stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;

deliberare lo scioglimento dell’associazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7

Comitato

 

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da .... membri. Esso può cooptare altri .... membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni .... mesi

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;

- assumere il personale;

- nominare il segretario;

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

 

 

Art. 8

Presidente

 

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

 

 

Art. 9

Segretario (eventuale)

 

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

- è a capo del personale.

 

 

Art. 10

Collegio dei revisori dei conti (eventuale)

 

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

 

 

Art. 11

Collegio arbitrale

 

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di ........ il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

 

 

Art. 12

Durata delle cariche

 

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

 

art. 13

Risorse economiche

 

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

4. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

 

 

Art. 14

Quota sociale

 

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

 

Art. 15

Bilancio

 

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

 

 

Art. 16

Modifiche allo statuto

 

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

 

 

Art. 17

 

1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

 

Art. 18

Norma di rinvio

 

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 

 

 

 

Legge 7 dicembre 2000, n. 383

"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000

 

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge)

    1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

    2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
    3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Associazioni di promozione sociale)

    1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

    2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
    3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

(Atto costitutivo e statuto)

    1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

        a) la denominazione;

        b) l’oggetto sociale;
        c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
        d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
        e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
        f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
        g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
        h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
        i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
        l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4.

(Risorse economiche)

    1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

        a) quote e contributi degli associati;

        b) eredità, donazioni e legati;
        c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
        d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
        e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
        f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
        g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
        h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
        i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

    2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.

Art. 5.

(Donazioni ed eredità)

    1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.

    2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6.

(Rappresentanza)

    1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

    2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

 

 

 

Capo II

REGISTRI E OSSERVATORI
DELL’ASSOCIAZIONISMO

Sezione I

Registri nazionale,
regionali e provinciali

Art. 7.

(Registri)

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

    2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
    3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
    4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Art. 8.

(Disciplina del procedimento per le
iscrizioni ai registri nazionale, regionali
e provinciali)

    1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11.
    3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
    4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Art. 9.

(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)

    1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività.

    2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Art. 10.

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni)

    1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.

    2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

Sezione II

Osservatorio nazionale e osservatori
regionali dell’associazionismo

Art. 11.

(Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale)

    1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

    2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
    3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
    4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
    5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
    6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
    7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 12.

(Funzionamento e attribuzioni)

    1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento.

    2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
    3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

        a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;

        b) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
        c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull’associazionismo;
        d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
        e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
        f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
        g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
        h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
        i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

    4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

    5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 13.

(Fondo per l’associazionismo)

    1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo 12.

    2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Art. 14.

(Osservatori regionali)

    1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2.

    2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
    3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15.

(Collaborazione dell’ISTAT)

    1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

    2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 16.

(Rapporti con l’Osservatorio nazionale
per il volontariato)

    1. L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

    2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
    3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

 

 

Art. 17.

(Partecipazione alla composizione
del CNEL)

    1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

    2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».
    3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:

        «1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;».
    4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».
    5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

Capo III

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

Sezione I

Prestazioni degli associati

Art. 18.

(Prestazioni degli associati)

    1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

    2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 19.

(Flessibilità nell’orario di lavoro)

    1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

Sezione II

Disciplina fiscale, diritti
e altre agevolazioni

Art. 20.

(Prestazioni in favore dei familiari
degli associati)

    1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

    2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 21.

(Imposta sugli intrattenimenti)

    1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.

    2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

 

 

 

 

 

Art. 22.

(Erogazioni liberali)

    1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 13-bis:
            1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
                «i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)»;
            2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;
        b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
        «c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;

        c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
        d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
        e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis».

    2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

 

Art. 23.

(Tributi locali)

    1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Accesso al credito agevolato e privilegi)

    1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

    2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.
    3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.

Art. 25.

(Messaggi di utilità sociale)

    1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.

    2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».

Art. 26.

(Diritto all’informazione ed accesso
ai documenti amministrativi)

    1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27.

(Tutela degli interessi sociali e collettivi)

    1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

        a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;

        b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;
        c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

    2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28.

(Accesso al Fondo sociale europeo)

    1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Art. 29.

(Norme regionali
e delle province autonome)

    1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.

 

 

 

Art. 30.

(Convenzioni)

    1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

    2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
    3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
    4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
    5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
    6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

(Strutture e autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche)

    1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

    2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
    3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 32.

(Strutture per lo svolgimento
delle attività sociali)

    1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

    2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

        «b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».
    3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.

    4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
    5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.

 

 

 

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

(Copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

 

 

PREMESSA

pag. 2

 

 

CAPO PRIMO

 

ASPETTI FORMALI E SOSTANZIALI

1. – I principi e le finalità della legge. 2. – I soggetti. 3. – L’assenza del fine di lucro. 4. – Come si costituisce una associazione di promozione sociale. 5. – Le modalità per lo svolgimento dell’attività. 6. – La gratuità. 7. – L’assicurazione. 8. – La responsabilità patrimoniale. 9. – I registri: 9.1. – il registro nazionale; 9.2. – i registri regionali e delle province autonome; 9.3. – ricorsi. 10. – Gli osservatori: 10.1. – l’Osservatore nazionale; 10.2. – gli osservatori regionali. 11. – I rapporti esterni: 11.1. – Collaborazione con l’Istat; 11.2. – i rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato; 11. 3. – convenzioni. 12. – I controlli. 13. – Come termina una associazione di promozione sociale. 14. – Esclusioni.

pag. 4

 

 

CAPO SECONDO

 

LE RISORSE

1. – Le risorse economiche: 1.1. – le risorse economiche interne; 1.2. – le risorse economiche esterne. 2. – Gli interventi finanziari.

pag. 30

 

 

CAPO TERZO

 

LE AGEVOLAZIONI

1. – Le agevolazioni a favore delle associazioni di promozione sociale

pag. 34

 

CAPO QUARTO

 

APPLICAZIONI DELLA LEGGE

1. – Entrata in vigore e applicazione della legge. 2. – Norme da emanarsi dalle regioni e dalle province autonome. 3. – Norme da emanarsi dal Governo e dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo: 3.1. – Presidente del Consiglio dei ministri; 3.2. – Ministro per la solidarietà sociale; 3.3. – l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo.

pag. 40

 

 

APPENDICE

1. – Esempio di un testo di atto costitutivo e di uno statuto redatto in base alle norme legislative.

pag. 43

2. – Legge 7 dicembre 2000, n. 383. – Disciplina delle associazioni di promozione sociale

pag.50


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