Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
COMPARTO SCUOLA
ANNI 1998-2001


 

Progetti speciali

Art. 35
Snellimento burocratico - Libretto personale informatizzato

1. In attuazione dell’art.17 del C.C.N.L. 26.5.1999 le parti concordano i criteri per l’attivazione di un progetto nazionale volto alla istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile.
2. L’istituzione del libretto consente di acquisire un quadro compiuto delle competenze professionali, dei titoli di studio e di aggiornamento, dei percorsi professionali e di disporre degli elementi necessari per una tempestiva emissione dei provvedimenti di stato giuridico ed economico, al fine di eliminare l’arretrato esistente.
Il libretto conterrà di ogni persona:

Il libretto informatizzato può essere utilizzato come dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n.15, come modificato dall’art.3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127.
Dall’inizio dell’anno 2000 tutte le procedure relative al personale faranno esclusivo riferimento ai dati contenuti nel libretto.
Per il personale di nuova assunzione, il libretto viene compilato e consegnato al momento della stipula del contratto individuale.
3. L’individuazione delle unità di personale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

4. L’avvio della procedura è prevista con l’inizio dell’anno 2000, compatibilmente con la disponibilità di risorse specifiche. In relazione alla natura, alla complessità e alla quantità degli adempimenti richiesti, il progetto può articolarsi in più fasi con scadenze temporanee precise che saranno monitorate e valutate dall’amministrazione dandone informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.
Le procedure informatizzate, che terranno conto di una modellistica da definire entro il 30 novembre e sulla quale si attiverà il confronto con le OO.SS. firmatarie, saranno predisposte dal CED.
5. La valutazione della produttività e dei risultati si basa sull’entità, frequenza e qualità della prestazione attraverso la fissazione di un metro di misura di ampiezza variabile a seconda della complessità dell’attività al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato nei tempi stabiliti.

Art. 36
Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico

1. Dall’inizio dell’anno scolastico 1999/2000 da parte dell’Amministrazione Centrale sarà avviata un’attività di rilevazione delle pratiche di stato giuridico ed economico da definire, attraverso una scheda che prevederà una serie di dati di dettaglio. L’attività di rilevazione dovrà concludersi entro il primo trimestre dell’anno 2000. Conclusa la fase della rilevazione il Ministero e le OO.SS. concordano i criteri e le modalità di attuazione del progetto.
2. Nelle istituzioni scolastiche individuate opereranno nuclei operativi costituiti con priorità da personale in soprannumero, tenendo conto anche degli elementi specificati nel punto 3 del precedente art.35. Per la complessità della natura dei provvedimenti da produrre, saranno organizzati specifici corsi di formazione.
3. Con riguardo all’effettiva consistenza dell’arretrato e delle unità di personale disponibili verranno pianificate le attività di produzione dei provvedimenti, emessi, con le procedure automatizzate in esercizio.

 

Norme di area

Docenti

Art. 37
Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa

1. Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia e per valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli insegnanti a ciascuna istituzione scolastica dimensionata secondo i parametri contenuti nel D.P.R.18 giugno 1998 n.233, sono assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni obiettivo, da scegliere nelle aree previste dall'art.28, comma 1, del C.C.N.L. e da retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi ciascuna, da corrispondere in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato allo svolgimento della libera professione non possono essere assegnate funzioni-obiettivo.
Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi incluse le istituzioni scolastiche italiane all’estero, viene predisposto dal Ministero della pubblica istruzione d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
2. Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà dalla suddivisione delle risorse specifiche previste dal contratto nazionale per la retribuzione annua su indicata. Nel numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma del comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del capo di istituto, la cui scelta e modalità di svolgimento delle competenze avvengono secondo le disposizioni vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto della applicazione del presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni obiettivo.
Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per il conferimento di 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato raggiunge le 50 unità o più di 50.
Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed Educandati sono assegnate risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare al personale educativo, a seconda che il numero delle persone in servizio sia fino a 20 o superiore a 20. Per l'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti delle scuole annesse ai Convitti ed Educandati predetti le scuole medesime sono considerate come un'unica istituzione. Alle predette istituzioni sono assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni obiettivo, se le scuole annesse appartengono ai settori materna, elementare e media o includano anche scuole secondarie di secondo grado. A ciascuna istituzione scolastica italiana all’estero sono assegnate funzioni-obiettivo secondo modalità da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero degli affari esteri, dopo la ripartizione di cui all’ultimo periodo del presente comma.
Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con ulteriori unità per scuola e secondo l'ordine di seguito espresso, le funzioni strumentali delle scuole ed istituti secondari in cui siano in servizio più di 80 insegnanti e dei circoli didattici con più di 800 alunni, delle istituzioni scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati, delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o corsi di formazione integrata, corsi serali o corsi presso gli ospedali e le carceri.
3. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le funzioni-obiettivo riferite alle aree previste dall’art.28 del C.C.N.L., definendo, altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il collegio dei docenti, ferma restando la propria autonomia organizzativa, può avvalersi di una commissione nominata al suo interno. Successivamente i docenti che ne hanno interesse presentano la domanda.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono adottate dal collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con sezioni di scuola materna statale le decisioni sono adottate dai collegi in seduta congiunta.; nelle istituzioni scolastiche poste a coordinamento dell’attività dei centri territoriali le decisioni sono prese congiuntamente con l’insieme dei docenti EDA in servizio nel centro.
Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro la fine del mese di novembre.
4. Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per ciascuna delle aree di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma decisione del collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico, salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
5. Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni, con motivata deliberazione designa i docenti cui assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio di cui all’art.17 del presente contratto. La dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per l’intera durata dell’incarico costituisce titolo preferenziale. Per l'a.s.1999-2000 i termini su indicati sono prorogati di 30 giorni.
Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l'incarico da attribuire.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione, attivati dall'amministrazione scolastica ai sensi dell’art.28 del C.C.N.L.. La partecipazione ai corsi costituisce uno specifico credito. La predetta attività di formazione sarà anche oggetto di particolare verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio di cui all’art.14 del C.C.N.L..
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi, su adeguata motivazione.
6. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti, sulla base di una relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni circa il regolare svolgimento dell'incarico fornite dal capo di istituto, esprime una valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.

Art. 38
Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente

1. Le norme contenute nel presente articolo, in attuazione dell'art.29 del C.C.N.L. e al fine di introdurre nello stato giuridico ed economico dei docenti, in aggiunta alla progressione ordinaria di carriera prevista dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunità di una dinamica professionale e retributiva, che sia in grado di valorizzare la professionalità acquisita in particolare con l'attività di insegnamento, stabiliscono:

Il presente articolo disciplina la prima applicazione dell'art.29 citato ed è finalizzato alla prospettiva di offrire la maggiorazione retributiva potenzialmente - sulla base di una verifica selettiva - a tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti.
Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima applicazione del presente accordo, sulla base delle disposizioni contenute nel capitolo sulla formazione, potranno prevedere, a norma del citato art.29, comma 2, lett.c, specifici momenti formativi a favore dei candidati che si affiancano ai corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti finalizzati in via ordinaria al rafforzamento delle competenze professionali e della capacità di relazione.
2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di prima applicazione del nuovo istituto retributivo di assegnare un trattamento economico accessorio corrispondente ad una maggiorazione pari a £.6.000.000 annui lordi ad almeno 150.000 docenti con contratto a tempo indeterminato con 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cui ai successivi commi 5 e 6.
3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i prescritti requisiti sul territorio nazionale e della loro appartenenza ad aree disciplinari della scuola secondaria e ai posti di scuola materna ed elementare, la ripartizione delle risorse disponibili sarà effettuata dal Ministero a favore dei provveditori agli studi suddividendo tra di essi le almeno 150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli insegnanti con contratto di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna provincia al 31 dicembre 1999.
4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore agli studi, sentite le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ripartisce le quote rispettivamente tra i settori della scuola materna, della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado, rispettando la percentuale del 20% dei docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole dei predetti settori. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la dotazione è ulteriormente e proporzionalmente divisa tra le due seguenti aree omogenee:

  1. linguistico storico filosofico artistico-espressiva
  2. scientifico-tecnica.

Gli insegnanti in servizio nelle scuole italiane all’estero partecipano alla selezione nel contingente assegnato al settore scolastico di appartenenza.
5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che, nel limite delle risorse attribuite e ripartite con i criteri illustrati nel presente articolo, abbiano superato una procedura concorsuale selettiva che sarà indetta entro il 15 novembre 1999 con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione e che si svolgerà per gruppi di scuole tra di loro accorpate. Detta procedura, alla quale saranno ammessi a partecipare su domanda presentata presso la scuola di titolarità gli insegnanti delle scuole statali di ogni ordine e grado, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno dieci anni dalla nomina in ruolo, si svolgerà secondo le modalità di cui ai commi successivi.
Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle varie fasi e detterà la disciplina per la trattazione dell'eventuale contenzioso.
Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data indicata dell'1.1.2001.
6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima fase riguarda il curricolo professionale, che la commissione valuta a seguito della illustrazione e discussione da parte del candidato. La seconda fase consiste nello svolgimento di una prova strutturata nazionale, predisposta dal Ministro che si avvale delle necessarie competenze tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. Essa è volta all’accertamento delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche, anche in connessione ai processi di innovazione, e dell’aggiornamento professionale relativo alle discipline di insegnamento. La terza fase si svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice. Su richiesta del candidato e in alternativa alla verifica in situazione la commissione assegna al candidato stesso la trattazione di una unità didattica destinata agli alunni. I contenuti della prova della seconda fase saranno definiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI, entro il 15 ottobre 1999.
7. Il curricolo professionale e culturale del candidato deve mettere in evidenza gli aspetti fondamentali delle competenze professionali previste dall'art.23 del C.C.N.L., con particolare riguardo alle esperienze maturate e al percorso formativo e culturale seguito e deve consentire una valutazione dell'area relazionale. Esso è redatto in modo omogeneo sulla base di una griglia strutturata predisposta dal Ministro della p.i. nella quale, per costruire gli elementi di giudizio cennati, sarà fatta rilevare l'efficacia dell'azione educativa e didattica del candidato, l'attività di aggiornamento alla quale egli abbia partecipato, il ruolo svolto nelle iniziative di sperimentazione, la collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, i rapporti con le famiglie degli alunni, le attività speciali svolte nell'ambito scolastico. Il curricolo è validato dal comitato di valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'art.11 del T.U. approvato col decreto legislativo 297/1994.
8. Il curricolo professionale, la prova strutturata predisposta dal Ministro e le risultanze della verifica in situazione o della trattazione alternativa dell’unità didattica destinata agli alunni concorrono rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il 50%alla formulazione del giudizio e all'assegnazione del punteggio complessivo da parte della commissione ai singoli candidati, a ciascuno dei quali alla fine della terza fase della selezione devono essere comunicati i punteggi parziali e finale ottenuti sulla base delle attività previste dalla procedura di selezione medesima.
9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna commissione sulla base dei punteggi assegnati redige l'elenco alfabetico dei docenti cui assegnare le maggiorazioni di retribuzione accessoria, in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della commissione. Detto elenco è pubblicato all'albo della sede scolastica o ufficio indicato dal provveditore agli studi.
10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite secondo criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A ciascuna commissione è assegnato uno dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento della selezione, come stabilito nel precedente comma 5, e il relativo contingente di maggiorazioni retributive.
Saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per assicurare unità di indirizzo e di applicazione dei criteri di valutazione.
I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni, devono frequentare un corso organizzato dal Ministero della pubblica istruzione, finalizzato a far loro prendere cognizione dell'istituto contrattuale della maggiorazione retributiva accessoria, disciplinato dall'art.29 del C.C.N.L. e dal presente contratto integrativo, e a dare omogeneità al lavoro loro assegnato.
11. Al personale docente delle Accademie e dei Conservatori di musica, agli educatori dei Convitti e degli Educandati, in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 saranno attribuite le maggiorazioni retributive accessorie previste dal presente articolo, secondo modalità di ripartizione analoghe a quelle disciplinate dal comma 3. Saranno stabiliti particolari contenuti del curricolo del personale stesso, che terranno conto della specificità del profilo professionale di detto personale.
12. Le modalità di valutazione periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive saranno stabilite con apposito accordo tra le parti firmatarie del presente contratto entro la scadenza del primo anno di applicazione dell'istituto.
13. Le spese per lo svolgimento delle procedure di selezione e per l’erogazione di compensi destinati ai componenti delle commissioni costituite a norma del precedente comma 10 sono a carico delle disponibilità finanziarie destinate nell’anno 1999 dal C.C.N.L. all’istituto previsto dall’art.29 del C.C.N.L. medesimo, salvo quanto necessario per il pagamento della maggiorazione di retribuzione accessoria di cui al comma 2.

Art. 39
Personale docente avente diritto alla mensa gratuita

1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art.46 del C.C.N.L. l'amministrazione si impegna ad effettuare un monitoraggio dell'entità della fruizione della mensa gratuita da parte del personale avente titolo, portando a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. i risultati della rilevazione.
2. Qualora risultino economie di spesa rispetto allo stanziamento di bilancio previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998, n. 4, viene valutata d'intesa con le OO.SS. firmatarie, l'opportunità di rideterminare le categorie di personale docente a cui riconoscere la gratuità della mensa scolastica.
3.Con apposita circolare il Ministero della pubblica istruzione comunicherà agli Enti erogatori del servizio le modalità ed i tempi di attribuzione agli stessi delle relative provvidenze economiche di spettanza.

 

Capi d'Istituto

Art. 40
Conferimento di incarichi ai capi d'istituto

1. L’Amministrazione scolastica può conferire ai capi di istituto secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:

  1. coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, collaborazione in studi e ricerche;
  2. reggenza di altra scuola in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie;
  3. tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
  4. coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro associate ove sia preposto a scuole "polo";
  5. progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di riqualificazione del personale.

Nel conferire tali incarichi l’Amministrazione tiene conto:

  1. dell’esito positivo della valutazione di cui agli artt.20 C.C.N.L. e 41 del presente contratto integrativo.
  2. della competenza professionale, valutata sulla base dei titoli professionali, scientifici e di cultura posseduti;
  3. della congruità di tale competenza rispetto all’incarico da affidare;
  4. della compatibilità dell’incarico con il pieno assolvimento da parte del capo d'istituto dei compiti di istituto e degli obblighi di servizio;
  5. della disponibilità degli interessati.

2. L'amministrazione, con atto motivato, individua il capo d'istituto affidatario dell’incarico in applicazione dei criteri di cui al precedente comma.
3. L'incarico affidato deve indicare la specificazione dell’oggetto, del luogo di svolgimento, della sua prevedibile durata e del compenso, che è a carico dell’Amministrazione che conferisce l’incarico.
4. I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà l’Amministrazione nel conferire gli incarichi saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
5. Presso l’amministrazione scolastica periferica nelle sue articolazioni territoriali è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di tutti gli incarichi affidati dall’amministrazione scolastica. L'organo dell'amministrazione scolastica che affidi incarichi di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni dall'affidamento stesso all’amministrazione scolastica regionale nel cui ambito è la sede di servizio del capo d'istituto interessato. Dell’elenco possono prendere visione in ogni momento tutti i capi d'istituto con vincolo di riservatezza, fatti salvi i poteri e le facoltà previsti dalla L.7 agosto 1990. n.241 ed in ogni caso nel rispetto della L. 31 dicembre 1996, n.675 e del D.Lgs.11 maggio 1999, n.135.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli incarichi conferiti ai capi d’istituto da soggetti diversi dall’amministrazione scolastica, il cui conferimento è disciplinato in riferimento al regime autorizzatorio dall’art.58 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 41
Valutazione dei Capi d'Istituto

1. E’ istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale un nucleo di valutazione delle attività dei capi di istituto, presieduto dal Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo è composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno, in tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata preferibilmente nel settore scolastico o pubblico.
Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente scolastico.
Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore alle 80 unità il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le medesime modalità di scelta, altri tre componenti per ogni gruppo di 80.
In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento di tutti i nuclei costituiti e viene sostituito nel nucleo originario da altro dirigente.
Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la partecipazione all'attività del nucleo costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri d'ufficio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i criteri da adottare per la valutazione e i relativi punteggi. Criteri e punteggi saranno resi noti e pubblicizzati.
Nell’ambito delle direttive generali saranno indicati altresì le forme e le modalità per l’attivazione di iniziative di formazione dei componenti i nuclei di valutazione.
3. Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei dovranno tenere conto del contesto socio-economico in cui opera il capo d’istituto e dei risultati dei processi attivati per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla scuola nell’ambito del piano dell’offerta formativa. I nuclei dovranno considerare i processi promossi dal Capo d’istituto in ordine a:

Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attività lavorativa nell’Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei valutano i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei processi attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e all’attuazione dell’autonomia.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno richiedere al capo d’istituto ogni utile informazione oralmente o per iscritto ed effettuare anche verifiche dirette nelle istituzioni interessate.
5. In prima applicazione la valutazione di cui al precedente primo comma, che di norma ha cadenza annuale, é effettuata entro l'anno scolastico 1999-2000.
6. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, i nuclei di cui al primo comma acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del dirigente scolastico interessato, il quale potrà essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia.
7. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano tra coloro che sono stati valutati positivamente, i capi di istituto ai quali potrà essere attribuita una retribuzione aggiuntiva, secondo le risorse assegnate a livello regionale. I sovrintendenti scolastici attribuiranno la stessa indennità nella misura di £.6.000.000 annui a 2.000 capi di istituto in servizio presso istituzioni scolastiche con contratto a tempo indeterminato. L’indennità è attribuita in una unica soluzione al termine dell’anno scolastico di riferimento.
8. Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale azione giurisdizionale del capo d’istituto è condizionata al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.69 del D.Lgs.n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.

Art. 42
Mobilità dei capi d’istituto

1. Nella fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i procedimenti per l’inquadramento nella dirigenza scolastica dei Capi d'istituto ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, si prevede la mobilità territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di primo grado e istituti comprensivi e nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado. In tale fase si darà la precedenza al personale già titolare in istituzione scolastica corrispondente a quella richiesta. Sulle sedi rimaste eventualmente da assegnare dopo l’applicazione dei criteri precedentemente indicati, si procede ai passaggi dall'una all’altra fascia riconoscendo come requisito di precedenza l’abilitazione per uno degli insegnamenti dell’istruzione secondaria superiore. In mancanza di personale abilitato, aspirante al passaggio, sarà considerata sufficiente una laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori. Il possesso della laurea è titolo sufficiente per il passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado alla scuola elementare o secondaria di primo grado.
2. La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà improntata ai seguenti principi e criteri generali :

  1. semplificazione e snellimento delle procedure;
  2. adeguamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o contrattuali e riassestamento sulla base delle verifica del funzionamento del sistema stesso;
  3. ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità annuale e dell’assegnazione provvisoria alla luce della verifica della loro efficacia;
  4. disciplina dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle condizioni e delle modalità per l’esercizio delle precedenze nonché determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o al reclutamento.

3. Nella prima contrattazione decentrata nazionale annuale verranno definiti gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini della mobilità.
4. Il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazione dei capi di istituti interessati anche in altra provincia in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e utilizzazione per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale su richiesta delle competenti autorità.
5. Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo sono confermate le disposizioni relative alla mobilità d’ufficio del contratto collettivo decentrato nazionale del 20.1.1999.

Art.43
Sviluppo professionale

1. Nella sequenza contrattuale da concludere entro il 30 marzo 2000 sono determinati gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini dello sviluppo professionale.

 

Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

Art. 44
Sistema della formazione

1. Il sistema della formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:

  1. aggiornamento;
  2. formazione specialistica;
  3. formazione finalizzata alla mobilità all’interno dell’area;
  4. formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.

2. Il quadro sopra definito si delinea quale sistema flessibile ed integrato di formazione che prevede l’acquisizione di crediti formativi da parte del personale. A tal fine i corsi si concludono con una valutazione individuale dei risultati e il rilascio di un attestato che può essere speso come credito formativo e professionale valutabile negli ulteriori percorsi formativi (rivolti al personale delle aree A B e C) ovvero, per il personale della area D, per particolari incarichi aggiuntivi. La partecipazione ai corsi è prevista a domanda degli interessati. Annualmente saranno definiti le tipologie, il numero dei corsi attivati a livello provinciale ed il numero di persone, suddiviso per aree e profili, ammesso a partecipare.
3. L’Amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, organizza in via prioritaria:

  1. nell’a.s.1999/2000 i corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi;
  2. a partire dal 1° gennaio 2000 sono organizzati corsi di formazione per il conferimento di funzioni aggiuntive, pertanto il personale incaricato delle funzioni ai sensi del successivo art.50 sarà suddiviso in due scaglioni, rispettivamente nell’anno 2000 e nell’anno 2001, secondo l’ordine delle graduatoria previste dall’allegato 7 all’art.50. Inoltre a partire sempre dal 1° gennaio 2000 sono organizzati i corsi finalizzati alla mobilità professionale all’interno della stessa area per il riassorbimento dell’eventuale soprannumero
  3. a partire dall’a.s.2000/2001, in relazione ai posti disponibili, i percorsi formativi selettivi finalizzati al passaggio alle aree superiori;
  4. a partire dall’a.s.1999/2000 corsi di aggiornamento.

4. Ai sensi dell’art.13, comma 4, del C.C.N.L. il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Le attività di formazione saranno realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa per garantire l’assolvimento della frequenza dei corsi..
5. I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base provinciale. L’organizzazione è affidata all’Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione che a tal fine si avvale degli Uffici scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche; relativamente alle Accademie e ai Conservatori di musica le funzioni e i compiti dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici periferici sono interamente esercitati dall’Ispettorato per l’Istruzione Artistica.
6. I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro volta articolati in sottomoduli al fine di rendere il sistema didattico flessibile e correlato a momenti di autoformazione, formazione in situazione e formazione a distanza, quest’ultima attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e video conferenze.
Per la realizzazione dei corsi si terrà anche presente quanto previsto in materia di formazione dal presente contratto.

Art. 45
Aggiornamento

1. L’aggiornamento è finalizzato a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze connesse al regime dell’autonomia della scuola così come delineata dalla normativa vigente. L’Osservatorio di cui all’art.12 del C.C.N.L. individua, eventuali ulteriori attività di aggiornamento oltre a quelle concernenti le tematiche di cui all’allegato 4 al presente articolo. I corsi di aggiornamento hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai diversi profili professionali.

Art. 46
Formazione Specialistica

1. Per l’attribuzione di funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50 sono attivati adeguati percorsi di formazione.
2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l’assunzione di specifiche responsabilità .
3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell’allegato 6 in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all’allegato 7.

Art. 47
Formazione finalizzata alla mobilità professionale
all’interno dell’area

1. Ai fini della formazione connessa ai passaggi all’interno della medesima area ai sensi dell’art.32 lett. B del C.C.N.L., sono attivate iniziative finalizzate ad una riqualificazione del personale mirata a far fronte alle esigenze di specifiche competenze o di nuovi profili professionali emergenti dall’attuazione dall’autonomia scolastica. Analoghe iniziative sono rivolte alla riconversione professionale del personale appartenente a profili con esubero di addetti finalizzate alla acquisizione delle specifiche competenze del profilo cui saranno trasferiti. I corsi hanno una durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili ed alle aree previste dalla tab. C allegata al C.C.N.L..
2. I corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente con la finalità di riassorbire il soprannumero. A questa tipologia di corsi il personale che non appartiene a profili con situazione di esubero è ammesso in subordine a coloro che si ritrovino in un profilo professionale con soprannumero.

Art. 48
Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori

1. Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge n.124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L. .sono attivati percorsi formativi con procedure selettive per il passaggio dal profilo di un’area a un profilo di area superiore.
2. Il personale che consegue l’idoneità per il passaggio dall’area A) all’area B) e dall’area B) all’area C) viene periodicamente integrato nelle graduatorie di cui all’art.6, comma 10 della legge n.124 del 3 maggio 1999. Una quota del 40% - per il passaggio dall’area A) all’area B) - e del 30% - per il passaggio dall’area B) all’area C) - dei posti disponibili annualmente nelle singole dotazioni è conferita tramite lo scorrimento delle citate graduatorie permanenti di cui all’art.6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n.124/99.
3. I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità quadriennale per un numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente disponibili, dagli Uffici dell’amministrazione scolastica periferica in conformità di disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione sulla base della contrattazione integrativa annuale e della conseguente direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS.
4. Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione e il personale in possesso del titolo di studio stabilito dalla tabella B) del C.C.N.L. per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area di appartenenza.
5. L’accesso a tutti i percorsi formativi previsti da presente articolo avviene previo superamento di prova selettiva , da somministrare tramite test, integrata dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali posseduti.
6. I percorsi formativi per il passaggio dall’area A e l’area B (distinte per profili di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L.) hanno la durata di almeno 60 ore.
I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) all’area C) (distinte per profili) hanno la durata di almeno 80 ore.
La procedura selettiva finale di entrambi i percorsi formativi consiste nel superamento di una prova scritta, strutturata in una serie di test, e di un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva d’accesso e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali già considerati ai fini della preselezione.
7. L’accesso all’area D, è riservato per il del 30% dei posti disponibili. Ha titolo di accesso ai percorsi formativi il personale di ruolo dell’area C) e del profilo di assistente amministrativo, solo verso il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, in possesso dei rispettivi titoli richiesti al comma 4 del presente articolo. La procedura selettiva finale consiste nel superamento di una prova scritta strutturata in serie di test e da un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva d’accesso e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali già considerati ai fini della preselezione
8. I percorsi formativi con procedure selettive finalizzati al passaggio all’area D) avranno la durata di almeno 120 ore. Le suddette procedure di formazione saranno attivate su base territoriale provinciale o regionale.
9. Ai sensi dell’art.37, comma 2 del C.C.N.L. sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali indette per la copertura di posti vacanti in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni per l’a.s.1999/2000
10. Fino a quando non sono effettuati i percorsi formativi previsti dal presente articolo i posti disponibili annualmente dell’area B e dell’area C di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L. , è conferita tramite lo scorrimento della graduatoria dei concorsi riservati trasformata in permanente di cui all’art.6, comma 9, punto 1 della legge n. 124/99.

Art. 49
Corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi

1. Il presente articolo disciplina i corsi di formazione, di cui all’art.34, commi 2 e 3 del C.C.N.L. .
2. I corsi di formazione hanno l’obiettivo di favorire l’acquisizione ed il consolidamento delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire l’esercizio di attività lavorative di notevole complessità ed aventi rilevanza esterna previste dal profilo del direttore dei servizi generali ed amministrativi.
3. I corsi organizzati per moduli, comprendono attività d’aula e attività in situazione con modalità di autoformazione assistita e formazione a distanza, quest’ultima attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e di video conferenze.
4. Ciascun corso ha una durata complessiva di 100 ore e i relativi contenuti sono indicati nell’allegato 5 al presente contratto.
5. Il personale che ha svolto effettivo servizio almeno decennale negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative già dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, può usufruire di un credito formativo. Usufruisce inoltre di crediti formativi il personale in possesso di titoli culturali e professionali. I criteri per l’individuazione degli anzidetti crediti sono definiti dal comitato tecnico nazionale di cui al comma 14 del presente articolo.
6. Ogni corso di formazione prevede momenti di verifica in itinere attraverso la somministrazione di test . Al termine viene effettuata una valutazione finale realizzata attraverso un colloquio individuale con i corsisti.
7. I corsi di formazione si svolgono nell’a.s.1999/2000 e vi partecipano i responsabili amministrativi in servizio, tranne quelli che sono in quiescenza dal 1° settembre 2000.
8. Partecipa ai corsi il personale proveniente dal comparto enti locali - purché trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dell’art.8 della legge n. 124/99 - con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 25 maggio 1999 termine di entrata in vigore della citata legge.
9. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni indicate dall’art.25-ter, comma 5, del decreto legislativo n.29/1993 partecipano al corso di formazione secondo le modalità definite nell’allegato 5 del presente contratto.
10. I corsi di formazione sono organizzati normalmente nella provincia nel cui ambito è situata l’istituzione scolastica di servizio dei responsabili amministrativi. Al fine di consentire una più efficace organizzazione dell’attività corsuale il personale in argomento presenta all’Ufficio scolastico provinciale competente apposita domanda nei termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo provvedimento.
11. L’effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di formazione è attestata dal direttore del corso sulla base delle presenze rilevate. Il numero delle assenze non può superare 1/5 della attività formativa prevista in aula.
12. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite sopra previsto, gli interessati possono, per una sola ulteriore volta, partecipare a un corso di formazione che, secondo le necessità potrà essere organizzato a livello provinciale, regionale o interregionale.
13. L’organizzazione dei corsi è affidata all’Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione tenuto anche conto di quanto previsto in materia di formazione dal presente contratto. Per l’attuazione e la gestione finanziaria dei corsi l’Amministrazione centrale del Ministero può avvalersi delle strutture degli Uffici Scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche.
14. E’ istituita, entro il settembre 1999, una commissione nazionale paritetica Ministero pubblica istruzione-OO.SS. firmatarie del presente contratto, insediata a termine, con la presenza di esperti, per la progettazione e il monitoraggio dei corsi in argomento.

Art. 50
Funzioni per la valorizzazione della professionalità del personale Ata

1 - Il presente articolo attua l’art.36, comma 4, del C.C.N.L.. Le funzioni aggiuntive dei diversi profili professionali sono descritte nell’allegato 6 al presente contratto.
2 - Il Capo d’istituto assegna le funzioni a tempo determinato secondo l’ordine delle graduatorie d’istituto costituite per profili e funzioni in base alle domande presentate dagli interessati e alle tabelle di valutazione dei titoli di cui all’allegato 7 del presente contratto.
3 - Entro il 15 settembre Il Ministero della pubblica istruzione, sentite le OO.SS. determina in numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia proporzionalmente alle rispettive dotazioni organiche. In sede di contrattazione provinciale è stabilito il numero delle funzioni aggiuntive attribuibili alle singole istituzioni scolastiche ed educative. Ad ogni scuola sarà, comunque, garantita almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di:

La contrattazione provinciale si conclude entro il 15 ottobre.

4. Nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono assegnate funzioni aggiuntive ad un assistente amministrativo e a due collaboratori scolastici.
5. - La misura della retribuzione accessoria annua per l’esercizio delle funzioni per singoli profili al lordo delle ritenute al dipendente è così definita:

  1. assistente amministrativo: £. 2.000.000;
  2. assistente tecnico: £. 2.000.000;
  3. cuoco: £. 2.000.000;
  4. collaboratore scolastico: £. 1.200.000.

6. Alla liquidazione dei compensi di cui al presente articolo si provvede entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.

Art. 51
Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

1. A partire dal 1° settembre del 2000 il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza annuale o di durata superiore ai 20 giorni , dall’assistente amministrativo a cui è stato assegnato l’incarico di cui all’art.50. e che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze
2. Il capo d’istituto attribuisce l’incarico di vicario del responsabile amministrativo e/o del direttore dei servizi generali ed amministrativi all’assistente amministrativo risultato primo in base alla graduatoria di istituto per coordinatore di area o di progetto per gli assistenti amministrativi.
3. Nei casi in cui non vi siano nell’istituzione scolastica assistenti amministrativi aspiranti all’esercizio delle suddette funzioni, la sostituzione sarà data a personale di altre scuole che ha presentato apposita domanda secondo l’ordine di una graduatoria formata in base al punteggio che ogni aspirante ha nella graduatoria del proprio Istituto. In mancanza di aspiranti l’incarico verrà assegnato per reggenza dal Provveditore agli Studi ad un direttore dei servizi generali ed amministrativi di scuola viciniore.
4. In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi amministrativi e generali nei casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria di istituto di cui all’art.50, è sostituito da uno degli assistenti amministrativi che abbia dichiarato la propria disponibilità o dall’assistente amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza.

Art. 52
Orario di lavoro del personale ATA

1 - Orario di lavoro
1.1
- Ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L. l’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, nonché delle Accademie e dei Conservatori.
1.2 - L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art.54 del C.C.N.L. del comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica.
1.3- Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro
1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art.33 del C.C.N.L. possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:

  1. orario di lavoro flessibile;
  2. orario plurisettimanale;
  3. turnazioni.

2 - Orario di lavoro flessibile.
2.1
- L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna Istituzione scolastica (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’Istituzione scolastica.
2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.

3 - Orario plurisettimanale
3.1
- La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori dell’istituzione scolastica con particolare riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.
3.2 - Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:

a) il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico.

3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

4 - Turnazioni
4.1
- La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
4.2 - I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:

a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
b)
la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c)
l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
d)
l’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
e)
nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
f)
l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

4.3- Le indennità di turno sono determinate secondo gli importi definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.

5 - Ritardi
5.1
- Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
5.2 In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.

6 - Recupero e riposi compensativi.
6.1 -
In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.
6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo primariamente alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.

7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici.
7.1
- L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:

a)
assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui è addetto, nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni.

7.2 - Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.

8.- Riduzione dell’orario di lavoro - 35 ore settimanali.
8.1-
A partire dall’a.s.1999/2000, in prima applicazione, destinatario della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità delle seguenti Istituzioni scolastiche:

  1. Istituzioni scolastiche educative;
  2. Istituti con annessi aziende agrarie;
  3. Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.

8.2 - Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri individuati al punto 8.1del presente comma.

9 - Relazioni sindacali
9.1-
Gli istituti relativi all’orario di lavoro, di cui ai precedenti commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica sono improntate ai principi previsti dall’art.6 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.

10 - Disposizioni comuni
10.1-
All’inizio dell’anno scolastico il responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente articolo.
Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art.6 del C.C.N.L. adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi.
10.2- Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS..
10.3- L’istituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del profilo orario dell’interessato contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.

Art. 53
Ridefinizione dotazioni organiche di personale amministrativo, tecnico e ausiliario

1. La consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è determinata con la procedura stabilita dall’art.31 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.
La dotazione organica provinciale è ripartita tra:

  1. dotazioni di base d’istituto in relazione ai carichi di lavoro, (ad esempio: numero degli alunni, grado, ordine e tipo di ciascuna istituzione, numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate, durata del tempo - scuola, attività di educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti);
  2. dotazioni integrative alle istituzioni di riferimento di reti o consorzi di scuole per lo svolgimento di servizi amministrativi e tecnici a favore delle scuole collegate o consorziate;
  3. assegnazioni di ulteriori posti alle singole istituzioni scolastiche con particolare riguardo specifici progetti di istituto, particolari situazioni logistiche e strutturali, scuole collocate in aree a rischio, laboratori anche non previsti in ordinamento, attività integrative extracurricolari, scuole con elevata frequenza di immigrati, iniziative promosse ed organizzate in favore degli studenti di cui al D.P.R. 567/1996.

Sulla materia saranno attivate le procedure previste dall’art.5, comma 4, lett.a) del C.C.N.L. che si concluderanno entro il 30 novembre 1999, al fine di raggiungere l’accordo sulla distribuzione, comma 4, lett.a) delle dotazioni di personale.

 

Mobilità

Art. 54
Mobilita’ territoriale e professionale del Personale docente, educativo ed ata
Principi generali

1. La contrattazione decentrata nazionale annuale di cui all’art.15, comma 2, del C.C.N.L. è improntata ai seguenti principi e criteri generali:

  1. Semplificazione e snellimento delle procedure attraverso la revisione delle operazioni all’interno delle fasi, anche mediante il riassestamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o contrattuali, e la ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità annuale e dell’assegnazione provvisoria, alla luce della verifica della loro efficacia.
  2. La mobilità territoriale e professionale mira a realizzare l’equilibrio tra le esigenze del personale docente, educativo ed ata e la necessità di conferire stabilità al servizio e continuità all’offerta formativa distribuendo le risorse umane in modo da corrispondere al funzionamento del servizio scolastico e alle innovazioni introdotte nel sistema dell’istruzione. A conclusione del processo di dimensionamento delle scuole e della attuazione degli organici funzionali pluriennali delle istituzioni scolastiche, previsti dal d.p.r.233/98, e comunque a partire dall’anno scolastico 2001/2002, tale quadro di stabilità troverà una più compiuta realizzazione con riguardo sia alla mobilità volontaria sia alla mobilità d’ufficio.
    Nella direzione indicata, i meccanismi immediati più idonei ad assicurare il conferimento della mobilità e una stabilità delle titolarità sono:
  1. Equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, dopo aver assicurato la mobilità professionale per gli appartenenti a ruoli, classi di concorso e profili in esubero, individuando soluzioni che salvaguardino una distribuzione equilibrata delle opportunità tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
  2. Attivazione della programmazione delle iniziative di formazione, riconversione e riqualificazione di cui all’art.15, commi. 4 e 5 del C.C.N.L., sulla base dell’anagrafe professionale da istituire e aggiornare periodicamente e dell’individuazione del presumibile fabbisogno di risorse. Come stabilito dal successivo comma 6 del medesimo art.15, il personale che ha acquisito il titolo professionale mediante i suddetti percorsi formativi di riqualificazione e di riconversione, deve essere assegnato, anche d’ufficio, nell’insegnamento o al profilo coerente con il corso frequentato.
  3. Riconoscimento, per i passaggi di cattedra e di ruolo di tutti i titoli professionali in possesso dei docenti, ivi comprese le abilitazioni all’insegnamento relative alle classi di concorso confluite in ambiti disciplinari.
  4. Attuazione dell’art.1, comma 3, della L.124/99, che esclude la possibilità, per i docenti neo assunti, di chiedere il trasferimento in altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici.
  5. Disciplina dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle condizioni e delle modalità per l’esercizio delle precedenze nonché determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o al reclutamento.
  6. Disciplina della restituzione al ruolo di provenienza del personale transitato in altro ruolo, ovvero collocato fuori ruolo.

2. La contrattazione decentrata relativa alla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola per l’anno scolastico 2000/2001 viene avviata non oltre l’ultima decade del prossimo mese di settembre1999.Per dar corso agli accordi decentrati annuali l’Amministrazione fornisce alle parti sindacali tutti i dati e le informazioni e utili alla verifica degli effetti degli istituti relativi alla mobilità.
3. Con riguardo al personale delle Accademie e Conservatori, la Contrattazione decentrata nazionale si impronta agli stessi principi e criteri generali del presente Contratto integrativo. La contrattazione specifica tiene conto delle peculiarità degli insegnamenti e dei titoli artistici e professionali richiesti; per la valutazione dei suddetti titoli sarà nominata dal Ministro, sulla base di procedure elettive, un’apposita commissione articolata a seconda delle materie di insegnamento. La stessa contrattazione stabilisce modalità, procedure e termini per la composizione e la durata delle commissioni e ridefinisce i criteri per dar corso alla mobilità professionale.
4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre il trasferimento o l’utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.

Art. 55
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ata
Principi generali

1. La contrattazione decentrata nazionale, in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sarà rapportata ai principi e criteri che seguono:

  1. in relazione al piano delle disponibilità, qualificato impiego del personale, in funzione delle professionalità possedute e del contenimento delle situazioni di esubero;
  2. tutela del personale che ha perduto posto per il rientro nella sede di precedente titolarità ovvero in sedi ad essa viciniori;
  3. priorità delle utilizzazioni a domanda, rispetto a quelle d’ufficio, nonché delle utilizzazioni in ambito provinciale rispetto a quelle, soltanto a domanda, da fuori provincia;
  4. garanzia di attribuzione del miglior trattamento economico eventualmente spettante al personale utilizzato in diverso ruolo, classe di concorso , profilo;
  5. individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione del piano delle disponibilità;
  6. criteri per l’assegnazione del personale nell’ambito dell’organico funzionale di istituto
  7. coerenza dei criteri e degli obiettivi fissati dalla contrattazione decentrata nazionale da parte degli accordi territoriali;
  8. ridefinizione dei criteri di utilizzazione del personale inidoneo, per motivi di salute, ai compiti di istituto.

Art. 56
Mobilità intercompartimentale volontaria

1. Nel quadro delle misure specifiche atte a consentire forme di mobilità intercompartimentale, previste nell’intesa Governo-OO.SS. del 1997, e ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.29/93 e successive modifiche e integrazioni, con il presente articolo vengono stabiliti i criteri e le modalità per dar luogo alla mobilità intercompartimentale del personale scolastico, come previsto dall’art.15 comma 9 del C.C.N.L..
2. Al fine di offrire al personale scolastico le più vaste opportunità di valorizzazione del proprio ruolo sociale e professionale, la mobilità intercompartimentale è diretta a tutto il personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale utilizzato in altri compiti ed in altre Amministrazioni e/o enti pubblici.
3. Priorità assoluta in tutte le procedure di mobilità intercompartimentale è garantita al personale scolastico appartenente a classi di concorso, ruoli o profili in esubero.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.33 comma 2 del D.Lgs.n.29/93 e successive modifiche e integrazioni e in applicazione delle disposizioni di cui all’art.15 comma 9 del C.C.N.L., stipula accordi con le Amministrazioni o Enti Pubblici che segnalino vacanze di posti in profili o qualifiche corrispondenti a quelle esistenti nella scuola, per il personale docente, educativo ed ATA., allo scopo di favorire le più ampie occasioni di mobilità intercompartimentale del personale scolastico,
5. Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno:

6. A seguito degli accordi, l’Amministrazione scolastica adotta il necessario provvedimento che attiva le procedure di mobilità del personale che verrà graduato in base ai titoli di servizio, di studio ed alle esigenze di famiglia, con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione relative ai trasferimenti a domanda, allegate al contratto integrativo sulla mobilità interna, in vigore.
7. A tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.., verrà data ampia pubblicizzazione.
8. Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al termine dell’anno scolastico, non è consentita mobilità verso altra Amministrazione e/o Ente Pubblico in corso d’anno scolastico.
9. E’ consentito il rientro nella Amministrazione di precedente appartenenza, a condizione che risulti la disponibilità del posto e comunque in misura non superiore al 10% dei posti disponibili dopo le operazioni di mobilità interna, solo in casi di esigenze particolari, debitamente documentate.

 

Tutela della salute nell’ambiente di lavoro

Art. 57
Finalità

1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro previste dal D.Lgs.626/94, modificato dal D.Lgs.242/96, le parti in applicazione di quanto sancito dall’articolo 4 punto e) del C.C.N.L., convengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente titolo in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.

Art. 58
Del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali unitarie i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.Lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:

  1. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al capo di istituto le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
  2. laddove il D.Lgs.626/94 prevede l’obbligo da parte del capo di istituto di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il capo di istituto consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questi conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale; inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.Lgs.626/94;
  3. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  4. il capo di istituto su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
  5. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.Lgs.n.626 citato; la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
  6. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
  7. per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.Lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.Lgs.626/94 il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 59
Degli organismi paritetici territoriali

1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico provinciale, in attesa di una specifica contrattazione di comparto in materia di igiene e sicurezza, integrativa di quanto stabilito dall’accordo collettivo nazionale quadro e da avviare entro il 31 dicembre 1999, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art.20 del D.Lgs.626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.

Art. 60
Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza

1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare un Osservatorio Nazionale Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza. Le parti si impegnano ad attivare, entro il 31 dicembre 1999, un Osservatorio Nazionale Paritetico.

Art. 61
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente titolo si fa esplicito riferimento al D.Lgs.626/94, al D.Lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98 al C.C. N.Q. del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.



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