Contratto per il Personale del Comparto della Scuola a carattere statale - 1997
(siglato in data 20 febbraio 1998)

 

Bollettino Ufficiale  3 Marzo 1998  n 10 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAPO XIV ARTT 48 - 55

 

 

PREMESSA

  1. Il presente contratto collettivo costituisce il primo accordo provinciale successivo alla c.d. "provincializzazione" del personale insegnante della scuola e si propone di dare risposta alle peculiarità della realtà trentina coerentemente al disposto dell'articolo 2, comma3, del decreto legislativo n. 433 del 1996, che individua, tra le finalità primarie della Provincia autonoma di Trento "la migliore utilizzazione del personale anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica nonchè per una più efficace organizzazione della scuola".
  2. Per perseguire l'obiettivo suindicato il presente contratto introduce alcune innovazioni rispetto al contratto nazionale; esse muovono soprattutto nella direzione di riqualificare l'orario di servizio (con un aumento degli obblighi di lavoro in aggiunta agli impegni curriculari) e di favorire la stabilità del personale (con il vincolo di permanenza nella sede di servizio). Il presente accordo si propone d perseguire l'obiettivo della progressiva omogeneizzazione dei trattamenti del personale provinciale della scuola.
  3. Le soluzioni concordate saranno soggette a verifica in sede di rinnovo contrattuale.

 

PARTE PRIMA

ART. 1

Campo di applicazione

  1. Il presente contratto collettivo si applica al personale docente, ispettivo e direttivo, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui al decreto legislativo n.433 del 24 luglio 1996 ed integra le previsioni del contratto nazionale, che continuerà ad esplicare i propri effetti con le modalità e le decorrenze previste dal CCNL.

ART. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

  1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1997 31 dicembre 1997
  2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'articolo 60 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.
  3. I l presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
  4. Le previsioni del presente contratto non si applicano al personale che sia trasferito o presti comunque servizio fuori Provincia.

ART. 3

Diritti sindacali

  1. Per quanto riguarda gli obiettivi e gli strumenti concernenti il sistema delle relazioni sindacali le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola vanno rapportate al nuovo contesto provinciale.
  2. Le norme inerenti i diritti sindacali del comparto scuola a livello nazionale continuano a produrre i loro effetti a livello provinciale. I permessi sindacali riconosciuti a livello nazionale per le OO.SS. della scuola per l'anno scolastico 1997/98, nelle quantità previste nel riparto effettuato per detto anno scolastico, sono usufruibili, a carico della Provincia autonoma di Trento, fino all'entrata in vigore dell'accordo provinciale di rinegoziazione dei permessi sindacali.

ART. 4

Interpretazione autentica

  1. Quando insorgano controversi sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 per definire consensualmente il significato dlla clausola controversa.
  2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
  3. L'eventuale accordo stipulato con le stesse procedure del contratto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo.
  4. Con la medesima modalità si procede, fra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati.

ART. 5

Previdenza integrativa

  1. Le parti concordano sulla necessità di definire gli aspetti costitutivi e funzionali per l'adesione al costituendo Fondo regionale dei lavoratori dipendenti per la previdenza complementare. L'adesione al Fondo a capitalizzazione individuale e a contribuzione definita verrà avviata a far data dall'operatività del Fondo medesimo.
  2. La Provincia autonoma di Trento contribuirà al finanziamento del Fondo nella misura dell'1 % del trattamento economico con riferimento alla base retributiva utilizzata per il calcolo del T.F.R.
  3. Tale contributo sarà dovuto a favore del personale che abbia espresso volontà di adesione al Fondo, la cui contribuzione è pari ad un ulteriore 1 %.
  4. Il finanziamento del Fondo avverrà anche mediante una quota di T.F.R . maturato pari al 18%.
  5. La Provincia versa a proprio carico Lire 10.000= all'atto dell'iscrizione dei dipendente al Fondo di previdenza complementare regionale a decorrere dall'operatività del Fondo stesso.
  6. L'adesione al Fondo da parte della Provincia sarà resa operativa ad intervenuta autorizzazione delle necessarie risorse sul bilancio provinciale.
  7. L'attuazione del presente articolo è subordinata alla trasformazione a livello nazionale dell'indennità di buonuscita in T.F.R.

ART. 6

Clausola di inscindibilità

  1. Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro.

 

ART. 7

Rimborso indennità chilometrica

  1. Al personale insegnante, tenuto a prestare nella stessa giornata la propria attività in sedi scolastiche in Comuni diversi, viene applicata la normativa prevista per il restante personale provinciale con riferimento al tragitto fra le due sedi.
  2. L'indennità è corrisposta anche agli insegnanti o ad altre figure professionali che, per ragioni di servizio e per partecipare alle riunioi collegiali, debbono recarsi in sedi diverse da quella in cui svolgono la loro attività.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  trovano applicazione a partire dall'1.9.1997.

ART. 8

Indennità di trasferimento d'ufficio

  1. Al personale insegnante che, per riduzione d'organico o per accorpamento di sedi scolastiche, è trasferito d'ufficio in un Comune diverso da quelli richiesti, è corrisposta una indennità una-tantum di Lire 1.000.000. =

ART. 9

Uso della mensa buono pasto

  1. Agli insegnanti che, per attività di insegnamento o attività di carattere collegiale funzionale all'insegnamento, devono rientrare in istituto nel pomeriggio, è assegnato il buono pasto di valore pari a quello previsto per i dipendenti provinciali nei limiti dello stanziamento globale di Lire 1.500.000.000.= annuo.
  2. Per il personale insegnante considerato in servizio durante l'orario dei pasti rimangono in vigore le condizioni già in godimento.

ART. 10

Aspettativa del personale con prole

  1. L'aspettativa di cui all'articolo 140 della legge provinciale n.12 del 1983 e successive modificazioni è concessa anche al personale insegnante della scuola, nel limite di 20 mesi.
  2. Allo scopo di assicurare la continuità didattica, salvo casi di comprovata eccezionalità, l'aspettativa viene concessa per un periodo non inferiore a otto mesi decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico,  con l'eccezione di aspettativa richiesta er un periodo immediatamente successivo all'assenza facoltativa post-partum. In tal caso è concesso un periodo minimo di aspettativa fino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico in corso.
  3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, nell'ordine di graduatoria, nel limite dello stanziamento previsto in Lire 500.000.000=

ART. 11

Servizio in sedi disagiate

  1. Al personale insegnante assegnato in servizio in sedi disagiate è corrisposta una indennità di Lire 5.000.= per ogni giornata di presenza.
  2. La Sovrintendenza scolastica predispone annualmente apposita gradiatoria delle edi disagiate, in base al ricambio del personale docente riferito agli ultimi tre anni.
  3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, nell'ordine di graduatoria, nel limite dello stanziamento previsto in Lire 500.000.000.=.

ART. 12

Retribuzione del personale a tempo determinato

  1. Al personale insegnante a tempo determinato, che abbia prestato sevizio effettivo per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico e risulti in servizio alle operazioni di scrutinio, è corrisposta la retribuzione anche durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni.
  2. Nel caso in cui durante l'anno scolastico siano stipulati due contratti con retribuzione diversa, la retribuzione del periodo estivo è corrisposta in proporzione.

ART. 13

Permanenza nella sede di servizio

  1. Ferma restando la mobilità d'ufficio, per favorire una maggiore continuità didattica, con decorrenza dall'anno scolastico 1997/98, i trasferimenti a domanda del personale insegnante della scuola avranno cadenza biennale.
  2. Per la mobilità da e per il restante territorio nazionale  si fa riferimento alle scadenze e alle norme nazionali.
  3. Le assegnazioni di sede a personale docente proveniente da fuori Provincia devono essere considerate provvisorie, in quanto i trasferimenti di titolarità e le assegnazioni di titolarità per le assunzioni a tempo indeterminato vengono effettuate in concomitanza con le scadenze provinciali.

ART. 14

Fondo di istituto

  1. Il Fondo di istituto è istituito allo scopo di :
  2. I parametri per la definizione del Fondo di istituto delle singole unità scolastiche sono quelli previsti dal Contratto nazionale di lavoro del comparto scuola.
  3. Le risorse di cui agli articoli 6,7,8 e 10 non erogate per il 1997 integrano il Fondo di istituto.
  4. Le risorse di cui all'articolo 12 non erogate per il 1997 sono destinate al Fondo di istituto delle singole unità scolastiche per finanziare specifici progetti non altrimenti realizzabili.

ART. 15

Prestazioni ulteriori facoltative

  1. Con decorrenza dall'anno scolastico 1997/98 il personale insegnante della scuola è tenuto a prestazioni ulteriori di orario, rispetto a quanto previsto dal CCNL, nella misura di 33 ore annue.
  2. Le prestazioni ulteriori, volte al miglioramento della scuola, saranno programmate annualmente, nel piano annuale delle attività di Istituto, con delibera del Collegio dei Docenti tenendo conto delle varie competenze, nelle aree di attività di seguito elencate secondo un criterio generale di priorità, u cui il Collegio dovrà comunque confrontarsi :

    a) attività di ampliamento dell'offerta formativa (ad es.  interventi di approfondimento e di arricchimento didattico, attività tutoriale nei confronti degli alunni, attività di orientamento e integrazione, ecc.)

    b) attività funzionali all'insegnamento e al miglioramento della qualità dell'apprendimento; in particolare:

    c) potenziamento dei rapporti individuali con le famiglie;

    d) partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe e di interclasse;

    e) partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti e ad eventuali articolazioni dello stesso (dipartimenti, commissioni, ecc.)

  3. Il personale docente che non intenda effettuare le prestazioni ulteriori di cui al presente articolo è tenuto a manifestare per iscritto all'Amministrazione la propria volontà entro la data di inizio delle lezioni o comunque entro 10 giorni dalla data di inizio della propria attività o assunzione in servizio. Per l'anno scolastico 1997-98 la predetta manifestazione di volontà va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente contratto.
  4. In sede di prima applicazione le prestazioni facoltative ulteriori di cui al presente articolo, qualora non possano essere svolte interamente nell'anno scolastico 1997-98, dovranno essere effettuate nell'anno scolastico successivo entro il 31 dicembre 1998.
  5. Per le prestazioni di cui  al presente articolo, la cui effettuazione è certificata dal capo di istituto, è corrisposta un'indennità annua lorda di Lire 3.562.000.= da corrispondere a tutto il personale docente comunque in servizio in dieci mensilità, con decorrenza  1° settembre 1997.
  6. Il personale docente a tempo determinato effettuerà le prestazioni aggiuntive facoltative in proporzione alla durata del proprio contratto, con indennità commisurata alle prestazioni effettuate.

ART. 16

Personale in posizione di distacco

  1. Al personale insegnante distaccato o utilizzato per compiti connessi con la scuola   è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 5, del presente contratto in relazione al maggior impegno orario.
  2. Al personale operante presso l'IPRASE verrà attribuita una indennità, nei limiti dello stanziamento di Lire 40.000000.= annui, secondo parametri di attribuzione individuale che si provvederà ad individuare con successiva contrattazione, in relazione anche alle attività aggiuntive che si svolgono.

ART. 17

Insegnanti di lingua ladina

  1. Ai docenti in possesso di patentino di lingua ladina, che fanno uso veicolare   della lingua ladina e a coloro che la insegnano come materia curricolare, verrà corrisposta una indennità annua lorda di Lire 2.600.000.=, per dieci mensilità, con decorrenza 1° settembre 1997
  2. Per le scuole ove si fa uso della lingua ladina la dotazione del Fondo di istituto è incrementata di Lire 15.000.000.=, da suddividersi fra le scuole interessate, al fine di valorizzare l'insegnamento della lingua ladina.

ART. 18

Orario potenziato

  1. In relazione all'eventuale disponibilità di ulteriori fondi, una parte di questa verrà utilizzata per l'istituzione del tempo potenziato. A tal fine, prima di ciascun anno scolastico, i docenti possono dichiarare la propria disponibilità a prestare per l'intero anno scolastico fino a tre ore settimanali di servizio, in aggiunta a quelle previste dai vigenti contratti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) , dell'art. 15, per attività di supplenze e per attività di maggior qualificazione della scuola.
  2. La concreta applicazione della normativa di cui al presente articolo sarà definita in successiva contrattazione entro tre mesi dall'applicazione della legge che renderà disponibili i fondi di cui al comma 1.

ART. 19

Disposizione transitoria

  1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio nel periodo 1° gennaio-31 agosto 1997, è corisposta, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro espressa in giorni di calendario, una somma una-tantum, non utile ai fini dell'indennità di buonuscita, dell'importo di Lire 1.250.000.=.