Circolare Ministeriale 30 giugno 1999

Prot. n. 39831

Oggetto: Contratto Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo per l'anno scolastico 1999/2000

Si trasmette il Contratto Integrativo in oggetto, siglato in data 21.6.99, per opportuna conoscenza delle SS.LL. e ai fini della predisposizione delle trattative decentrate provinciali che conseguiranno all'approvazione, da parte degli organi di controllo competenti, del decreto ministeriale che autorizza la stipulazione del medesimo Contratto Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo.

Al fine di realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in sovrannumero anche in relazione alla necessità di conseguire i risultati finanziari indicati all'art. 40 della legge n. 449/97 - nel predetto contratto è prevista la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti dei personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante.

Si richiama, al. riguardo, la C.M. 28.5.99, n. 138, raccomandando la tempestiva e completa acquisizione, avvalendosi dei capi di istituto, dei titoli di studio e professionali posseduti da tutto il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in situazione di esubero consolidato.

Nelle more del controllo del decreto e del relativo visto, le SS.LL. vorranno, dunque, attivarsi al fine di avviare, in linea con quanto disposto, la contrattazione decentrata periferica a cui si rimette la definizione di criteri e procedure di impiego di personale, in relazione a specifiche esigenze e situazioni locali.

Le scadenze per la presentazione delle domande di utilizzazioni saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata provinciale; al fine, comunque, di regolare le operazioni relative alle procedure automatiche del Sistema informativo tali scadenze non debbono essere protratte oltre il 10 agosto 1999.

Le domande di assegnazione provvisoria per sopraggiunti gravi motivi debbono essere presentate entro il termine del 10 agosto 1999.

Si fa riserva di comunicare tempestivamente l'avvenuta registrazione del decreto ministeriale n. 163 del 30 giugno c.m., autorizzativo della sottoscrizione. (Il Capo di Gabinetto)

 

CONTRATTO INTEGRATIVO
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO

L’anno 1999, il giorno 21 il mese di giugno, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa prevista dall’art. 15, comma 3 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999

TRA

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa nazionale di cui al D.M. 4.6.1999

E

i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall’allegato al presente contratto

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

 

1. Premesso che l’istituto dell’utilizzazione del personale della scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego annuale qualificato di tutto il personale in sovrannumero anche in relazione alla necessità di conseguire i risultati finanziari indicati all’art.40 della legge n.449/97, per l’anno scolastico 1999/2000 continuano ad applicarsi le disposizioni del C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto il 23.6.1998. Tali disposizioni sono modificate ed integrate relativamente ai punti seguenti del presente contratto. Le tabelle di valutazione e i titoli relativi alle utilizzazioni sono formulate secondo gli stessi criteri stabiliti per i trasferimenti d’ufficio dal C.C.D.N. del 20 gennaio 1999. Le tabelle di valutazione dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie sono stabilite nello stesso C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola. Nell’ambito della sequenza contrattuale sulle utilizzazioni le parti si impegnano a concordare le integrazioni e le modifiche riguardanti le utilizzazioni del personale a.t.a. con particolare riguardo ai responsabili amministrativi entro il 10 luglio 1999.

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1 viene reiterata e incentivata la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante. In questo contesto si tiene conto del disposto di cui al D.M. 354/98 relativo al riconoscimento delle abilitazioni delle classi di concorso appartenenti agli ambiti disciplinari, per coloro che siano in possesso di abilitazione nelle classi interessate agli ambiti stessi. Pertanto il possesso di un’ulteriore abilitazione da parte del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, consente l’utilizzazione su tutte le cattedre o posti corrispondenti ai titoli abilitanti medesimi. L’utilizzazione in altra classe di concorso può essere disposta anche in costanza di svolgimento del relativo corso di riconversione professionale, prioritariamente per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.

3. La contrattazione decentrata provinciale definirà a sua volta criteri e modalità per la determinazione delle disponibilità. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto dal Provveditore agli Studi il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti - ivi inclusi, ad esempio, i posti nelle scuole annesse ad educandati ed ai convitti, nei Licei Europei nonché quelli su cui sono titolari i docenti distaccati negli Uffici di Gabinetto dei Ministri e nelle Segreterie Particolari dei Sottosegretari di Stato - in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal presente contratto integrativo.

4. L’ultimo periodo dell’art. 2 comma 7 del C.C.D.N. sottoscritto il 23.6.1998 è modificato come segue " Le stesse disposizioni si applicano ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado che prestano servizio in corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere"

5 All’art. 3 comma 3 i punti A e B del C.C.D.N. sottoscritto il 23.6.1998 sono sostituiti come segue, il punto C rimane invariato ed è aggiunto il seguente punto D:

"3.Criteri per i singoli ordini scuola.

A. Scuola Materna - Con la piena attuazione dell’organico funzionale di circolo, tutte le esigenze previste dalla C.M. 99 del 12.4.1999 trovano piena rispondenza nell’organico di diritto, pertanto non si procede all’adeguamento dello stesso per situazioni di fatto sopravvenute al fine di garantire alle scuole la possibilità di programmare in maniera coerente ed unitaria le attività educative. Eventuali risorse aggiuntive potranno derivare dalla esigenza di attivazione di nuove sezioni. Tuttavia, nell’eventualità che nell’ambito provinciale, dopo il movimento, si verifichino esuberi di personale docente in alcuni circoli, in presenza di carenza in altri, per la differenza fra il numero dei posti dell’organico funzionale di circolo e quello dei titolari, viene demandata alla contrattazione decentrata provinciale la gestione delle operazioni di utilizzazione, secondo i criteri stabiliti dal presente contratto tenendo conto della tabella allegata (si richiama quanto riportato all’art.40 comma 9 del C.C.N.D. sulla mobilità). Il dirigente scolastico assegnerà gli insegnanti alle singole scuole ed alle attività del circolo secondo quanto previsto dall’art.21 comma 5bis del C.C.N.D. sulla mobilità.

B. Scuola Elementare - L’organico funzionale di circolo risponde a tutte le esigenze derivanti dalla necessità di assicurare l’insegnamento curriculare e l’offerta formativa in sede di organico di diritto, pertanto non si procede all’adeguamento dello stesso per situazioni di fatto sopravvenute al fine di garantire alle scuole la possibilità di programmare in maniera coerente ed unitaria le attività educative. Eventuali risorse aggiuntive potranno derivare dall’applicazione della legge 440/97 o da altre specifiche esigenze. Il dirigente scolastico assegnerà gli insegnanti ai singoli plessi ed alle attività del circolo secondo quanto previsto dall’art.21 commi 4bis e 5 del C.C.N.D. sulla mobilità. Dall’anno scolastico 98/99 il concetto di continuità va esteso da plesso a circolo, salvaguardando la continuità precedentemente maturata sul plesso. Naturalmente si applica anche quanto previsto dall’art.39 comma 12 del C.C.N.D. sulla mobilità."

C. Istituti di istruzione secondaria

IDEM

D. A partire dall’anno scolastico 1999/2000 in circa 370 istituti di istruzione secondaria verrà attuata la sperimentazione del nuovo modello organizzativo dell’organico funzionale.
Uno dei principi su cui si fonda il nuovo modello è quello di definire un organico degli istituti di norma non modificabile per situazioni di fatto sopravvenute, in grado di garantire alle scuole la possibilità di programmare in maniera coerente e unitaria le attività ed opportunità connesse al piano dell’offerta formativa.

Pertanto le risorse assegnate gli istituti interessati in sede di definizione dell’organico funzionale costituiscono una dotazione che consente, attraverso una gestione flessibile, di far fronte ad esigenze anche sopravvenute.

Tuttavia il D.M. n. 71 del 22/3/99, con il quale si sono date disposizioni per l’attuazione della sperimentazione di cui trattasi, ha previsto specifiche fattispecie per le quali occorre operare in sede di operazioni di utilizzazione; d’altro canto sono individuabili alcune esigenze particolari alle quali l’organico funzionale assegnato non è in grado di corrispondere ed alle quali pertanto dovrà provvedersi nella medesima sede quali:

Ovviamente l’utilizzazione dovrà riguardare l’assegnazione dei posti non coperti da docenti titolari.

Anche gli istituti coinvolti nella sperimentazione dell’organico funzionale possono presentare ulteriori progetti per l’utilizzazione del personale in esubero in ambito provinciale.

6. La contrattazione decentrata provinciale stabilirà i criteri per dar luogo, nel numero strettamente necessario, alla prosecuzione dei progetti diretti alla prevenzione e al contenimento del disagio e della dispersione scolastica -garantendo prioritariamente la continuità di quelli già operanti su reti di scuole coordinate all’interno dei piani integrati di area nell’ambito dei piani provinciali per la promozione del successo formativo - e con un particolare riguardo alle dinamiche relative all’elevamento dell’obbligo scolastico. I progetti potranno essere eventualmente ridefiniti secondo un’organizzazione in rete di più istituzioni scolastiche anche di diverso ordine e grado. Considerata la priorità di tali progetti, le eventuali ulteriori disponibilità che si rendessero necessarie per la prosecuzione dei progetti medesimi, indicate nell’art. 3 del C.C.D.N. del 26.9.1998 dovranno essere rigorosamente coerenti con le esigenze rappresentate nei piani dell’offerta formativa.

7. Ai sensi dell’art.3 DPR 9 aprile 1999 n.156 le scuole, nell’ambito del loro piano dell’offerta formativa, adottano progetti per l’utilizzazione di docenti appartenenti alle classi di concorso che risultino, dopo le operazioni fin qui previste, ancora con personale in esubero, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal DPR 567/96 (con orario flessibile ed articolabile anche in orario pomeridiano e al di fuori del calendario scolastico e possibilmente su reti di scuole ) e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico e formativo, di recupero della scolarità.

8. Non si applicano nell’anno scolastico 1999-2000 le disposizioni del C.C.D.N. del 23.6.1998 contrarie o incompatibili con il presente contratto integrativo.

9. Qualora al termine delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria previste dagli artt. 18 e 19 del CCDN del 20.1.1999, vi siano dirigenti scolastici rimasti privi di sede, anche provvisoria, per l’anno scolastico 1999-2000, il Sovrintendente scolastico regionale, su proposta dei Provveditori agli studi della regione, dispone, previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL-scuola, l’utilizzazione più efficace del suddetto personale in attività di supporto all’attuazione dell’autonomia scolastica.



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