Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Area dell’Autonomia Scolastica - Ufficio XI
Segreteria del Consiglio Nazionale P.I.

Parere CNPI 15 luglio 2003

Oggetto: Parere su: “Progetto di innovazione relativo agli obiettivi di apprendimento per i primi due anni della scuola primaria”

Adunanza 15 luglio 2003 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Vista la nota  n. 1246 - DIP. Segr. del 13 maggio 2003 con la quale il Sig. Ministro ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito ai contenuti delle “Indicazioni nazionali  per i piani personalizzati e sul profilo di uscita al termine del primo ciclo di istruzione”;

Vista la nota n. 1773 - DIP. Segr. del 27 giugno 2003 - integrativa della predetta nota n. 1246 - concernente la richiesta di parere sul “Progetto di innovazione relativo agli obiettivi di apprendimento per i primi due anni della scuola primaria”;

Vista la nota n. 59/Ris dell’8 luglio 2003 recante ulteriori elementi di informazione;

Vista la nota n. 63/Ris del 10 luglio 2003, ad ulteriore integrazione delle note già citate;

Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994;

Vista la relazione del   Comitato orizzontale per la scuola elementare incaricato di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito; 

ESPRIME

il proprio parere nei seguenti termini: 

Il C.N.P.I. rileva favorevolmente la  decisione dell’Amministrazione di non procedere nella direzione indicata dallo schema di decreto legislativo precedentemente inviata per conoscenza al CNPI con nota prot. 1246-DIP/Segr del 13/5/2003 su cui, a parere del C.N.P.I., sussistono obiezioni e problemi sia nel merito che nelle condizioni di fattibilità.

Il C.N.P.I. auspica che si utilizzi positivamente questa situazione recuperando il confronto con le scuole, gli insegnanti, i dirigenti scolastici per la definizione dei decreti attuativi della legge 53/2003.

Il C.N.P.I. in tutte le pronunce di propria iniziativa e nei richiesti pareri ha sempre considerato le sperimentazioni e le iniziative di innovazione attivate dalle scuole indispensabili e preziose opportunità, non solo di concreto esercizio e di effettiva espressione di autonomia didattica e organizzativa, ma anche e soprattutto quale laboratorio per delineare riforme ordinamentali che la legge ha il compito di portare a sistema. 

Pertanto   il C.N.P.I.  valuta positivamente, in attesa dei  provvedimenti attuativi della riforma, avviare, nell’ambito degli spazi consentiti dalle vigenti norme, iniziative finalizzate all’innovazione valorizzando espressamente e concretamente l’autonomia delle scuole ed il protagonismo professionale nell’individuazione di percorsi metodologico-didattici atti a favorire il passaggio graduale e progressivo dall’attuale al nuovo ordinamento. Tale opportunità consentirà infatti di favorire  la partecipazione dei docenti, delle famiglie e dei vari soggetti del territorio interessati, coinvolgendoli in una approfondita riflessione sui contenuti della Legge nella prospettiva della sua piena attuazione. 

Ciò detto il C.N.P.I. evidenzia purtroppo che il provvedimento verrà avviato durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, costringendo le scuole ad una valutazione affrettata nel breve periodo  precedente l’inizio delle lezioni. 

Nel merito del procedimento in esame, il C.N.P.I. rileva prioritariamente, che la bozza di D.M. presenta due articoli distinti e diversi sul piano giuridico e operativo.

L’art.1 prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004 e fino a quando non saranno adottati i provvedimenti di esecuzione della legge n° 53/2003, l’avvio ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 275/99 e, quindi con i vincoli procedurali in esso contenuti, di un progetto nazionale rivolto a tutte le  classi prima e seconda della scuola primaria,  limitatamente ai piani di studio  personalizzati per la scuola primaria, “fermi restando gli attuali assetti strutturali, gli orari di funzionamento e le risorse professionali in dotazione”. 

Nella nuova formulazione, il testo supera le ambiguità della stesura iniziale rendendo esplicito il fondamento ordinamentale dell’iniziativa scongiurando il rischio di interpretazioni errate, conflitti e contenziosi, rispondendo così alla legittima domanda di “certezze” che veniva dalla scuola reale e di cui il C.N.P.I. ha inteso farsi responsabilmente carico. Pertanto l’eventuale adozione da parte delle scuole del progetto nazionale di innovazione, avendo come suo riferimento l’art. 11 del DPR 275/99 è subordinata alla delibera degli organi collegiali di circolo/istituto, riconoscendo così il ruolo della scuola dell’autonomia e il protagonismo dei docenti nei processi di innovazione.

In questa logica non è condivisibile parlare di “ una prima attuazione delle innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate dalla predetta legge n° 53/2003” in quanto non è prevista dalla stessa “una prima attuazione”, ma “la sua attuazione” con modalità e procedure precise che coinvolgono per la sua definizione lo stesso Parlamento. Pare, quindi, necessaria ai fini della stessa legittimità della proposta la cancellazione di questo passaggio.

L’art. 2, introduce indicazioni prescrittive relativamente e limitatamente all’attivazione nelle classi prime e seconde della scuola primaria dell’alfabetizzazione di lingua inglese ed informatica.

Si tratta di ambiti di attività ed insegnamenti nei quali la scuola primaria ha maturato da tempo esperienze e competenze, attivando, oltre gli obblighi normativi, innovazioni ed ampliamenti dell’offerta formativa.

Il C.N.P.I.  considera positiva la generalizzazione di queste attività e insegnamenti e avanza, a riguardo, alcune considerazioni:

  •       L’attivazione generalizzata di nuove discipline deve essere correlata ad una specifica indicazione di finalità, obiettivi, contenuti e tempi che definiscono il curricolo di tali discipline e attività e gli effetti organizzativi e temporali sul complesso del curricolo.

  •       La limitazione del decreto alla lingua inglese contrasta con l’articolo 2, comma 1 lettera f della legge 53/2003 la quale prevede la necessità di garantire l’alfabetizzazione in “almeno una lingua dell’unione europea oltre la lingua italiana”. La finalità dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria non è offrire agli alunni una attività di immediato utilizzo pratico o propedeutico, bensì  accompagnare i bambini nella scoperta delle diversità, tra le quali quella linguistica. In quest’ottica tutte le lingue comunitarie hanno pari dignità formative.

Sul piano organizzativo il C.N.P.I. ritiene fondamentali alcune condizioni relative ai tempi previsti per lo svolgimento delle attività didattiche e alle correlate risorse di organico docente.

Il C.N.P.I.  rileva che nella scuola primaria, l’alfabetizzazione informatica e l’estensione della lingua straniera si siano realizzate in gran parte utilizzando le risorse dell’organico funzionale unitamente alle disponibilità derivanti dalla legge 440/97.

Il C.N.P.I. ritiene quindi imprescindibile che il provvedimento in esame preveda specifiche dotazioni di organico docente al fine di assicurare a tutte le classi della scuola primaria gli attuali livelli dell’offerta formativa così come elaborati e realizzati dalle Istituzioni scolastiche.

E’  necessario per la lingua straniera  garantire gli attuali livelli  assicurando ulteriori  risorse nei primi due anni della scuola primaria e interventi, pur variamente e flessibilmente realizzati, per un tempo comunque non inferiore alle 2 ore settimanali.  Tale esigenza è evidenziata  anche nella relazione sugli esiti della sperimentazione (D.M. 100/2002).  

A  riguardo il C.N.P.I. suggerisce di  prevedere un tempo di attività riferito al biennio ( prima e seconda classe), lasciando all’autonomia del collegio docenti la concreta organizzazione didattica delle attività. Il C.N.P.I.. ribadisce la necessità di garantire l’attuale orario di insegnamento per le classi dalla terza alla quinta e gli impegni di lavoro degli insegnanti specialisti, anche in riferimento al numero delle classi.

Alla luce di quanto sopra, il C.N.P.I. esprime parere favorevole subordinato, con riferimento all’art. 1 alla cancellazione dell’inciso “finalizzato ad una  prima attuazione delle innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate dalla predetta legge n° 53/2003” e, all’art. 2, all’accoglimento delle osservazioni e delle proposte in merito evidenziate, con particolare riferimento alla effettiva disponibilità di risorse professionali aggiuntive e di un adeguato monte ore per lo svolgimento delle attività didattiche che si intendono introdurre.

IL SEGRETARIO
M.R. Cocca

ILVICE PRESIDENTE
M. Guglietti


La pagina
- Educazione&Scuola©