Prima Sezione Penale Corte di Cassazione

Sentenza n. 3134/98

 

La Corte suprema di cassazione

Prima Sezione Penale, ha pronunciato la seguente sentenza avverso la sentenza emessa il 29 settembre 1993 dalla Corte di Appello di Roma.

Considerato in

Fatto

Con sentenza del 22 marzo 1991 il Tribunale dell’Aquila dichiarò V. G., D. M., E. B., M. B., A. S. e F. M. colpevoli del delitto continuato di falso ideologico in atto pubblico fidefacente perché, negli anni 1983-84, nella qualità di docenti membri di commissioni di esame della facoltà di Magistero dell’Università dell’Aquila, apponendo la loro firma sui verbali di vari esami, falsamente attestavano che detti esami si erano svolti regolarmente con la partecipazione di tre commissari.(…)

Sul gravame proposto dagli imputati, i quali chiedevano di essere assolti per difetto dell’elemento soggettivo ovvero dell’elemento oggettivo del reato la Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza del 29 settembre 1993, ritenne fondate le argomentazioni degli appellanti relative alla carenza dell’elemento soggettivo e li mandò assolti con la formula perché il fatto non costituisce reato.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello dell’Aquila e questa Suprema Corte, con sentenza in data 11 gennaio 1994, dopo aver preso atto che sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado avevano, in fatto, accertato con congrua motivazione che nella normalità e generalità dei casi presso la facoltà di Magistero dell’Università dell’Aquila l’esame era condotto da un solo professore, il docente della materia oggetto di esame, ha rilevato, in punto di diritto, che il verbale di esame universitario è "destinato a rappresentare l’attività svolta non da un organo soggettivamente singolo, ma da un organo collegiale, cioè la commissione esaminatrice". Ciò in forza delle disposizioni in materia di attività per lo svolgimento degli "esami di profitto, di laurea e di diploma" dall’art.87 del Regolamento Generale Universitario di cui al R.D.6 aprile 1924 n.674 (norma ulteriormente precisata negli artt.42 e 43 del R.D.4 giugno 1938 n.1269) Ha quindi affermato il principio che "il verbale di esame rappresenta nella sua estensione documentale l’attività di un organo collegiale, la commissione esaminatrice, esercitante una pubblica funzione". "Trattasi di atto pubblico di fede privilegiata…formante la prova di un rapporto intersoggettivo tra i pubblici ufficiali esaminatori e lo studente", atto completato solo con la sottoscrizione di tutti i partecipi, esaminatori ed esaminato. Ha poi ribadito che "l’attestazione operata da uno o più degli stessi soggetti, circa la loro personale partecipazione allo svolgimento degli esami costituisce, quale inventio veri, una falsità ideologica" ed ha quindi statuito che "in materia di falsità ideologica in atti pubblici il dolo consiste soltanto nella previsione e volizione dell’evento", nel senso che l’elemento soggettivo si concretizza in "una relazione psicologica tra l’agente ed il risultato dell’azione o omissione da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, relazione psicologica che va ricavata rigorosamente dai termini generali fissati dall’art.43 c.p," e che, nel dolo, non possono essere ricompresi dati di natura diversa, sia oggettivi che soggettivi, né meramente psicologici quali quelli esposti nella decisione della Corte di Appello dell’Aquila che andava perciò annullata con rinvio alla Corte di Appello di Roma. Ha, infine, disposto che "l’indagine sul dolo deve riguardare soltanto il dato soggettivo se gli imputati abbiano avuto o no la volontà di attestare di avere assistito e partecipato alla prova di esami, mentre in realtà erano assenti dalle commissioni".(…)

Con sentenza del 27 gennaio 1997 la Corte di Appello di Roma osservò: che l’art.87 del Regolamento Generale Universitario di cui al R.D. 6 aprile 1924 n.674 e le successive disposizioni di cui agli artt.42 e 43 del R.D. 4 giugno 1938 n.1269 avevano trovato negli ultimi cinquanta anni una non diffusa applicazione; che intere generazioni di studenti si erano laureate in tutte le Università della Repubblica avendo sostenuto esami dinanzi a commissioni irritualmente formate da due ovvero da un unico esaminatore, pur figurando la prova di verifica affrontata dinanzi ad una commissione di tre docenti; che questa prassi, risultante dai documenti prodotti dalle difese, era stata ritenuta non contraria al buon funzionamento della didattica universitaria sia dal Ministro, il quale aveva invitato le Università a modificare i propri regolamenti, sia dal Senato Accademico della più grande Università italiana, il quale aveva ribadito con autorevole fermezza non esservi stata negli anni alcuna disfunzione didattica; che detta prassi, inoltre, non aveva portato, né poteva portare, alcuna conseguenza sulla effettiva validità degli esami da tutti sostenuti, trattandosi della violazione di una norma regolamentare secondaria, non sanzionata da nullità dell’atto nella sua interezza; che, pertanto, si trattava di un falso che né lede né pone in pericolo gli interessi tutelati dalla natura del documento, vale a dire la documentazione della prova di esame e quindi di una falsità ideologica che non nuoce ad alcuno, e, come tale, poteva considerarsi innocuo, cioè penalmente irrilevante.

Conseguentemente, la Corte territoriale ha assolto tutti gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato.

Osserva in

Diritto

(…) A questa conclusione la Corte laziale è pervenuta dopo aver verificato che né la prova di esame né il voto potevano essere messi in discussione anche in presenza di un unico esaminatore o di commissioni formate da due, anziché da tre docenti. Ciò perché quest’ultima composizione è prevista solo da norme regolamentari secondarie e non è prescritta a pena di nullità, come è stato autorevolmente precisato sia dal Ministro competente che, con apposita circolare, ha invitato le Università (che, quali enti pubblici dotati di autonomia, hanno un proprio potere regolamentare e possono quindi modificare i regolamenti generali) ad uniformare i propri regolamenti alla consuetudine che si è ormai affermata, precisando che la stessa non era contraria al buon funzionamento della didattica universitaria (ed anzi ha reso possibile il regolare svolgimento delle prove di esame), nonché dal Senato Accademico della più grande Università italiana, cioè l’Università "La Sapienza" di Roma, il quale ha ribadito che, negli anni, nessuna disfunzione didattica si è verificata.

Tale decisione è conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Suprema Corte, secondo i quali non è punibile, per inidoneità dell’azione, la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità dei documenti, cioè che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico.

Va solo precisato che la valutazione circa l’idoneità dell’azione attiene alla condotta e cioè all’elemento oggettivo del reato sicchè la formula assolutoria va rettificata in quella più esatta "perché il fatto non sussiste".(…)

Così deciso in Roma, addì 13 novembre 1997.

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.