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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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VERBALE DI INTESA

Il giorno 30 settembre 2002 alle ore 18.00 presso il MIUR si sono incontrati i rappresentanti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali della scuola : CGIL, CISL, UIL e SNALS e le OO.SS. di categoria Alai CISL, Nidil CGIL, Cpo UIL.

Dopo ampio dibattito viene redatto il seguente verbale di intesa.

Le parti

PREMESSO CHE

- l’applicazione concreta dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dai Dirigenti scolastici con i singoli LSU stabilizzati in applicazione del D.M. n.66 del 20/4/2001, emanato in applicazione dell’art.78 comma 31 della legge n.388/2000,necessita di una verifica e di una regolamentazione; ciò, in quanto l’esperienza in atto delle collaborazioni coordinate e continuative, originata dalla predetta normativa avente carattere eccezionale e transitorio, presenta elementi di criticità sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro, nonché sotto il profilo dei diritti e delle condizioni di lavoro degli addetti, sia in rapporto di dipendenza sia di collaborazione.

CONCORDANO

- sull’esigenza di regolamentare ed armonizzare il lavoro dei titolari delle collaborazioni coordinate e continuative nel quadro dei modelli organizzativi delle istituzioni scolastiche, definendo un quadro di diritti e di tutele;

RIBADISCONO

-che gli elementi di criticità di cui in premessa rendono necessari un monitoraggio e verifiche congiunte da effettuare in apposite sessioni;

SI DANNO ATTO

- che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in argomento rientrano nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui agli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, e agli stessi si applicano i vincoli, i diritti e le responsabilità derivanti dall’art. 36, comma 2 del D.L.vo 165/2001.

Per l’Amministrazione

F.to Zucaro

Per le Organizzazioni sindacali

 

CGIL Scuola: F.to Santoro

CISL Scuola: F.to Rossini

UIL Scuola: F.to Lacchei

SNALS: (Non firmato)

CGIL NIDIL: F.to Viafora

ALAI CISL: F.to Ricciardi

CPO UIL: F.to Bergamo


INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L’anno duemiladue, il giorno 30 del mese di settembre in Roma, tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e le Organizzazioni CGIL NIDIL, ALAI CISL, CPO UIL

concordano

tenendo conto del verbale di intesa del 30 settembre 2002, sottoscritto dal Ministero e dalle Organizzazioni Sindacali della scuola, CGIL, CISL, UIL e SNALS, nonché dall’Alai CISL, Nidil CGIL e Cpo UIL, di regolare i diritti, le condizioni di lavoro e i doveri per i lavoratori impegnati nella scuola con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche in applicazione del D.M. n°.66 del 20/4/2001, secondo il seguente articolato:

Art.1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte

La presente intesa regola i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza Partita IVA, nonché, in quanto applicabile, ogni altra prestazione resa in forma di lavoro non dipendente, instaurati all’interno dell’Amministrazione scolastica, con il Capo d’istituto nella qualità di Committente.

Art.2 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione

1. Il committente, nell’ambito dell’applicazione della presente intesa, è tenuto, all’atto della stipulazione o del rinnovo del contratto individuale, a fornire al collaboratore copia del contratto stesso in forma scritta.

2. Il contratto di collaborazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • l’identità delle parti e l’indicazione del settore di attività;

  • l’individuazione analitica delle tipologie di attività richieste al collaboratore, nonché gli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo;

  • la durata del contratto di collaborazione, l’individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente, definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;

  • l’entità dei compensi base, rimborsi spese e loro modalità e i tempi d’erogazione;

  • le modalità di aggiornamento professionale;

  • le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

  • le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;

  • le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e l’eventuale composizione delle controversie;

  • le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione, la clausola di prelazione, il riconoscimento professionale;

  • le forme di godimento dei diritti sindacali;

  • le forme assicurative previste.

Art. 3 – Natura della prestazione

1. La prestazione oggetto della collaborazione è riferita a progetti specifici funzionalmente connessi con l’attività istituzionale generale ed agli obiettivi della scuola.
La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione.
Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione; per garantirne la funzionalizzazione all’attività della scuola, le modalità dell’adempimento dovranno essere concordate con il committente, in coerenza con il piano annuale delle attività.
In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell’Istituto non potrà eccedere i normali orari di lavoro dell’Ente.
Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l’attività dell’Ente, devono essere compatibili con l’autonomia professionale dello stesso.

2. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l’obbligo della riservatezza; inoltre, che non si ponga in alcun modo in concorrenza con l’espletamento delle funzioni dell’Istituto scolastico.
L’attività a favore di terzi potrà, pertanto, essere svolta previa comunicazione obbligatoria al committente, recante l’autocertificazione della sussistenza dei requisiti suddetti.
Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio all’Amministrazione.
Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del codice civile.
E’ consentito, nell’ambito del contratto individuale, l’inserimento di una clausola di esclusività dell’attività svolta dal collaboratore. In questo caso va prevista una clausola apposita con relativa indennità economica aggiuntiva.

Art. 4 - Informazione e verifiche periodiche

1. Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell’intesa, di instaurare una forte relazione informativa e convengono sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte sulle situazioni e sulle attività di lavoro che coinvolgono i collaboratori, anche al fine di introdurre eventuali modifiche innovative.

2. In fase di prima applicazione della presente intesa e al fine di consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2002 – 2003, le parti concordano di incontrarsi entro 90 giorni dall’inizio dell’anno scolastico.

Art. 5 - Modalità di espletamento delle collaborazioni

1. Il collaboratore, nel rispetto delle finalità, delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi dell’istituzione scolastica definisce tempi, orari e modalità d’esecuzione, operando anche con modalità di telelavoro, concordando nell’ambito di quanto previsto al precedente art. 3, comma 1, le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dalle istituzioni scolastiche. Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull’attività svolta.

2. Nei casi in cui sia indispensabile, per coordinarne l’ opera con l'attività del committente, la presenza del collaboratore presso una sede d’attività indicata dal committente stesso, si predisporrà un’indicazione di presenza giornaliera e/o settimanale, a cura del collaboratore, all’interno degli orari di apertura delle sedi scolastiche.

3. Il collaboratore individuerà la fascia di presenza relativa allo svolgimento della propria attività concordando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione e in funzione degli obiettivi correlati all’incarico ricevuto. Il collaboratore potrà altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con l’osservanza degli stessi criteri.

Art.6 - Durata del contratto di collaborazione

1. La durata del contratto di collaborazione è di norma stabilita in dodici mesi, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, eventualmente rinnovabili, e sarà correlata ai progetti definiti dalle scuole e alle modalità di adempimento concordate tra le parti all’atto del rinnovo.

2. Le norme indicate nella presente intesa sono riferite a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore.

Art.7 - Retribuzione e compensi

1. La corresponsione del compenso avverrà con acconti mensili che saranno messi in pagamento entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale.

2. Sulla base di tali somme il committente è impegnato ad operare le ritenute e le detrazioni, a carico del collaboratore, previste dalla legge, ovvero: la ritenuta ai fini IRPEF; le detrazioni per i carichi familiari e da lavoro dipendente; le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni. E’ tenuto, inoltre, ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservate ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'art. 34 della legge 342 del 21 novembre 2000 e successive disposizioni.
Infine, in aggiunta a quanto sopra, il committente si impegna a versare quanto stabilito, a suo carico, dalle normative di legge e contrattuali, ovvero, in particolare, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni, l’IRAP.

3. Ai fini della determinazione dei compensi dei collaboratori, vista l’assenza di specifici riferimenti economici e normativi, di seguito s’individuano, a titolo di esempio, così come consentito dagli art.2222 e 2225 del Codice Civile, alcuni settori di attività di supporto, da svolgere in riferimento a progetti specifici:

a) predisposizione di atti amministrativi e/o contabili;

b) gestione della documentazione cartacea e/o delle banche dati informatiche;

c) gestione dei magazzini;

d) gestione delle attività di biblioteca, videoteca, emeroteca;

e) preparazione di esperienze propedeutiche alle attività didattiche e di laboratorio;

f) gestione delle attrezzature tecniche.

4. Il compenso annuo si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi. Il collaboratore, ai fini del godimento del periodo di recupero psico-fisico, ha diritto nel mese residuo, previo accordo con il committente, a non essere vincolato a prestazione alcuna.

Art. 8 - Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione.

1. Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti in termini di riconoscimento sociale e di diritto va esteso il beneficio anche alle prestazioni di collaborazione in relazione alle seguenti disposizioni legislative:

Art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

Decreto interministeriale 4 aprile 2002, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanza, che ha aggiornato il trattamento per la tutela della maternità e dell’assegno per il nucleo familiare.

Art. 51, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; che ha previsto, l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38 – art. 5, per la parte che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo assicurativo contro gli infortuni;

Legge 21/11/2000, n. 342, D. Lgs. N. 81 del 28/2/2000, per le parti che hanno regolato le disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente;

2. Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa:

  • nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare;

  • nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;

  • nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 5 mesi.

  • per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali, per matrimonio entro un limite massimo di 30 giorni all’anno durante il quale al collaboratore non spetterà alcun compenso.

3. Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, presentando entro 48 ore la relativa documentazione sanitaria.
Al fine di sovvenire al bisogno del collaboratore nei periodi di necessità dovuti a condizioni di carattere sanitario non tutelate dalla attuale normativa, il Ministero si dichiara disponibile ad attivare forme d’assistenza, avvalendosi di soggetti esterni all’uopo abilitati (Mutue, Fondi, Assicurazioni). Le condizioni mutualistiche e/o assicurative saranno definite, con l’ausilio dei medesimi soggetti esterni, in un apposito protocollo sottoscritto dalle parti firmatarie della presente intesa entro la fine del corrente anno. In ogni caso le condizioni assicurative dovranno coprire un sussidio di almeno 60 giorni. In attesa che si definisca la copertura sociale attraverso le forme indicate il committente accantonerà una somma per ogni collaboratore, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione per il personale interessato.
I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi, e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore.

Art. 9 – Aggiornamento professionale

Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza, nonché la piena capacità di utilizzo dei mezzi strumentali, si stabilisce per i collaboratori la possibilità di accedere ad iniziative di addestramento e aggiornamento professionale, qualora necessarie allo svolgimento della prestazione.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

Il contratto individuale potrà essere risolto nei casi di scadenza del termine concordato e per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico.
Il contratto può essere risolto unilateralmente prima del termine dal committente quando si verifichino:

  • gravi inadempienze contrattuali;
  • sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
  • commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 legge n. 55/90 e successive modificazioni;
  • danneggiamento o furto di beni;

  • in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti all’art.3, comma 2°.

Il collaboratore può risolvere il contratto prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente.

Art.11 - Diritti sindacali

Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue:

I collaboratori nell’ambito dell’attività giornaliera concordata hanno diritto di partecipare a 10 ore annue di assemblea, senza decurtazioni sulla retribuzione, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie della presente intesa;

I rappresentanti sindacali dei collaboratori saranno comunicati al committente a cura delle OO.SS. firmatarie della presente intesa:

Il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie della presente intesa;

Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all’amministrazione a cura del collaboratore o delle organizzazioni sindacali interessate. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione e all’organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO.SS. interessate;

Il committente si impegna all’atto del rinnovo della collaborazione a consegnare al collaboratore copia della presente intesa.

Art. 12 – Commissione nazionale paritetica di conciliazione e raffreddamento

Le parti concordano di costituire una commissione nazionale di conciliazione e raffreddamento che avrà la funzione di esaminare le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti e delle clausole della presente intesa oltre che essere l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse. La commissione è composta da un membro per ogni parte sindacale firmataria della presente intesa e da membri in rappresentanza del committente di numero pari alla componente sindacale.

Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula della presente intesa.

Art.13 – Adempimenti del committente

Il committente è tenuto a:

Ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail).

Provvedere al rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal committente, dietro presentazione d’idonea documentazione.

Il Ministero, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per tale personale, al fine di sollevare da responsabilità civile il collaboratore, stipulerà idonea polizza assicurativa in favore del collaboratore medesimo, a copertura dei seguenti rischi:

  • le responsabilità civili verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente alla società;

  • tutela giudiziaria.

Art.14 –Validità dell’intesa

La presente intesa, visto il carattere sperimentale e temporaneo dell’esperienza, ha validità biennale a valere dal 1/01/2003 e resterà in vigore fino al suo rinnovo, fermo restando che per i contratti di collaborazione attualmente in essere vanno applicati, ove possibile, i principi contenuti nel presente accordo.

Art. 15 – Disposizioni finali

Gli eventuali maggiori costi derivanti dall’applicazione del presente accordo devono, in ogni caso, trovare copertura nell’ambito degli stanziamenti di bilancio già destinati ai contratti di collaborazione.

Qualora intervengano modifiche alla legislazione citata dalla presente intesa, le nuove norme si applicheranno immediatamente; nel caso in cui le modifiche abbiano carattere strutturale, ciascuna delle parti firmatarie potrà chiedere all’altra di incontrarsi al fine di armonizzare l’intesa stessa con la nuova normativa.

Per l’Amministrazione

F.to Zucaro

PER LE OO.SS.

CGIL Nidil : F.to Viafora

CISL Alai : F.to Ricciardi

CPO Uil : F.to Bergamo


Dichiarazione congiunta ( Nota a verbale)

L’Amministrazione, così come previsto dal comma 2 dell’art.6 e dal comma 6 dell’art.7 del decreto legislativo n.81/2000 e dalla circolare Inps n.62 del 14 marzo 2001, si impegna a richiedere all’INPS stesso il beneficio contributivo (esonero dal versamento dell’intero onere contributivo sia per la parte a carico dell’amministrazione committente che del collaboratore) previsto per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono di lavoratori, già impegnati in attività socialmente utili, tramite incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché, una volta acquisito tale beneficio, ad applicarlo ai contratti in essere, anche retroattivamente, per i periodi regolati dalla suddetta normativa.

Per l’Amministrazione

F.to Zucaro

PER LE OO.SS.

CGIL Nidil : F.to Viafora

CISL Alai : F.to Ricciardi

CPO Uil : F.to Bergamo

 

Le Organizzazioni Sindacali della scuola: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S., hanno partecipato alla stesura riguardante l’intesa per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, unitamente alle OO.SS. di categoria.

A conclusione le stesse, ad eccezione dello S.N.A.L.S., sottoscrivono, di seguito, il documento.

CGIL Scuola: F.to Righetti

CISL Scuola: F.to Rossini

UIL Scuola: F.to Lacchei


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