CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della sezione seconda 27 ottobre 1999
N° sezione 1603/99

Oggetto: Ministero della Pubblica istruzione - Quesito sull'art. 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Vista la relazione ministeriale n.6943 UIL L.P. 1680 del 2 agosto 1999, esaminati gli atti ed udito il relatore;

Premesso:

il Ministero della Pubblica istruzione con la relazione indicata in premessa, pone un quesito sull'interpretazione della normativa vigente sui poteri degli organi collegiali della scuola e dei dirigenti scolastici in materia amministrativo contabile.

In thema, il Ministero osserva che:

a) l'art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplinando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, prevede che con decreto del ministero della pubblica istruzione, sono emanate le istruzioni generali per l'allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci e l'affidamento dei servizi di tesoreria e di cassa;

b) con gli artt. 25 bis, 25 ter e 28 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, č stata attribuita ai capi di istituto la qualifica dirigenziale;

c) l'art. 21, comma 4, della legge 59 del 1997, ha attribuito alle istituzioni scolastiche personalitą giuridica e autonomia;

d) il decreto legislativo 16 aprili 1994, n. 297, ripartisce fra il consiglio di circolo o di istituto e la Giunta esecutiva la competenza in materia di spesa e di bilancio.

Il Ministero, premesso l'escursus della disciplina vigente, prospetta le problematiche del coordinamento con l'art. 25 bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 in ordine alla competenza esclusiva del dirigente scolastico in materia di gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

Il Ministero riferente aggiunge che la competenza dirigenziale esclusiva č confermata dall'art. 25 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Considerato:

la quaestio iuris in esame attiene al coordinamento tra l'art. 10 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e l'art. 5 del decreto legislativo n. 80 del 1998.

Il thema riguarda la competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti contabili e di gestione degli istituti scolastici.

Sul piano normativo, la Sezione ritiene che il ius supervenies ex art. 45 del decreto legislativo n. 80 del 1998, attribuisca le funzioni amministrative in esame ai dirigenti scolastici.

L'art. 45, commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 80 del 1998, devolve expressis verbis le competenze sulla gestione finanziaria-contabile ai dirigenti scolastici.

Il problema di coordinamento con l'art. 10 del decreto legislativo n. 297 del 1994 č risolto sul piano interpretativo considerando prevalente la nuova normativa ex art. 15 delle Disp. prel. c.c.

La competenza dirigenziale č in linea con i principi generali sulle attribuzioni dirigenziali ex artt. 3 e 25 bis del decreto legislativo 29 del 1993.

Ne deriva che risultano superate ex lege le competenze dei consigli di istituto e delle giunte esecutive.

Per converso, resta ferma la competenza dei consigli di istituto per la nomina di giunte esecutive per la preparazione dei lavori del Consiglio e per la cura e l'esecuzione delle relative delibere ex art. 10 del T.U. n. 297 del 1994.

Inoltre, la Sezione considera legittima la predisposizione di istruzioni contabili ministeriali attinenti all'intera competenza di gestione dei dirigenti scolastici.

II. La sezione, ritenuta l'importanza della materia in esame, valuta giuridicamente opportuna un'iniziativa legislativa ministeriale che ripartisca con atti aventi forza e valore di legge le competenze degli organi collegiali e dei dirigenti scolastici.

P.Q.M.

Esprime parere nei termini indicati in motivazione



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