Protocollo di Intesa tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione nella persona del Ministro Prof. Tullio De Mauro, 
il Ministero della Sanità nella persona del Ministro Prof. Umberto Veronesi, 
il Ministero per la Solidarietà Sociale nella persona del Ministro On.le Livia Turco 

VISTA la legge 31 dicembre 1991, n. 276 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989)";

VISTO il Piano d'Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001 adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

CONSIDERATO in particolare che il Piano d'Azione recita testualmente: "Sul versante della tutela della salute intesa come benessere, l'impegno del Governo sia attraverso il Piano Sanitario Nazionale che attraverso il Progetto Obiettivo Materno Infantile punta (...) - a garantire che il bambino sia curato in ospedale soltanto nel caso in cui l'assistenza di cui ha bisogno non possa essere fornita a pari livello a domicilio o presso ambulatori, garantendo comunque la presenza in ospedale dei genitori o di persone ad essi gradite, il ricovero in strutture idonee all'età dei minori e comunque non in strutture dedicate agli adulti, la possibilità di usufruire anche di spazi ludici e di studio ..."; 

VISTA la Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale adottata con la Risoluzione del 13 maggio 1986;

CONSIDERATO che il periodo di ospedalizzazione, nel caso di degenze medie e medio-lunghe, comporta, per il bambino e l'adolescente, un allontanamento traumatico dal proprio ambiente quotidiano e una conseguente forzata interruzione delle relazioni socio-affettive e scolastiche;

CONSIDERATO che la legge n. 9 del 20 gennaio 1999 ha elevato l'obbligo d'istruzione da otto a 9 anni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la Circolare Ministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione n. 353 del 7 agosto 1998 "Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" ed in particolare l'art.4 lettera l;

RITENUTA l'opportunità di promuovere concretamente la fruizione del diritto al gioco, alla salute, all'istruzione ed al mantenimento di relazioni affettive familiari ed amicali per tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze affetti da patologie gravi che ne determinano periodi di degenza ospedaliera ovvero domiciliare;

CONSIDERATO che sono già in atto proficuamente numerose convenzioni a carattere locale tra uffici scolastici, aziende ospedaliere ed enti locali che garantiscono il servizio scolastico ai bambini e adolescenti delle scuole materne, elementari, medie e superiori;

RITENUTO che l'attività didattica, rivolta ai bambini e adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico; 

CONSIDERATA la necessità anche alla luce delle pregresse positive esperienze di un coordinamento e potenziamento delle attività in atto che vedano presenti e coinvolti ulteriori soggetti sociali;

CONSIDERATO che il seguente protocollo deve intendersi come modello di riferimento per più specifici e dettagliati strumenti di collaborazione tra tutti i soggetti - istituzionali e non - interessati;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

il Ministero per la Solidarietà Sociale si impegna:

a proporre, alle Regioni ed agli enti locali impegnati nell'applicazione della legge 285/97, di riservare una particolare attenzione - fin dalla stipula degli accordi di programma previsti dall'articolo 2 della legge citata - alla necessità di promuovere una progettazione integrata di interventi che - a valere sulle risorse finanziarie disponibili con la legge 285 e nei limiti delle rispettive disponibilità - sia mirata alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini di minore età ospedalizzati o costretti a lunghi periodi di degenza domiciliare.

Il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna:

1. a garantire l'attuazione del diritto allo studio dei bambini e adolescenti ospedalizzati istituendo corsi di studio per le scuole di ogni ordine e grado in presenza di un significativo numero di minori ricoverati e organizzando, altresì, forme di istruzione domiciliare qualora la grave patologia in atto non preveda il ricovero, ma impedisca, nel contempo, la frequenza della scuola per almeno 30 giorni. A tal fine il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna a fornire personale docente ed A.T.A. (Amministrativo Tecnico ed Ausiliario) nei limiti delle dotazioni organiche provinciali;
2. a promuovere iniziative di formazione specifica per il personale docente d'intesa con le OO.SS.; 3. a considerare la scuola ospedaliera tra gli interventi prioritari previsti in applicazione della legge n. 440 del 18 dicembre 1997 relativa all'ampliamento dell'offerta formativa.

Il Ministero della Sanità si impegna:

a definire insieme alle Regioni un programma di specifici interventi, da realizzarsi con le AA.SS.LL e le AA. OO., volti a garantire:

1. locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività didattica e ludica, nonché le attività di integrazione tra progetto didattico e progetto terapeutico, consentendo contestualmente l'utilizzo di detto spazio per le attività di aggiornamento del personale docente e sanitario; 
2. l'individuazione dei reparti nei quali dovrà funzionare il servizio scolastico;
3. la definizione degli orari in cui dovrà svolgersi - nel rispetto dell'interesse del bambino degente - l'intervento scolastico;
4. la collaborazione del personale medico alla formazione ed all'aggiornamento dei docenti ospedalieri in ordine alle conoscenze mediche e psicologiche utili all'attività didattica;
5. informazioni e misure di carattere profilattico a tutela sia dell'alunno malato che del personale docente;
6. l'estensione della copertura assicurativa prevista per il personale ospedaliero anche al personale scolastico che opera nell'ospedale, al quale consentire anche la fruizione dei servizi previsti per il personale ospedaliero (mense, posteggi, etc.) alle stesse condizioni; 
7. ogni utile supporto logistico per strumenti telematici e tecnologici al fine di favorire l'istruzione a distanza.

Allo scopo di favorire il coordinamento necessario alla realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo, le strutture scolastiche e quelle ospedaliere daranno vita ad appositi Comitati operativi "scuola-ospedale" costituiti dagli operatori referenti di entrambe i settori.

Il presente Protocollo ha la durata di anni due a decorrere dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni salva diversa determinazione delle parti.

Roma, 27 settembre 2000

Il Ministro per la solidarietà sociale
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Il Ministro della Sanità