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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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PROTOCOLLO DI INTESA

FRA

LA REGIONE PIEMONTE

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

24 LUGLIO 2002

 

PROTOCOLLO D’INTESA

FRA

LA REGIONE PIEMONTE,

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ( di seguito denominato MIUR)

E IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SI STIPULA

il seguente protocollo d’intesa per avviare nella Regione Piemonte la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione.

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo d’istruzione;

VISTO il Decreto 9 agosto 1999, n. 323, recante norme per l’attuazione dell’art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo d’istruzione;

VISTO il D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente misure in materia d’investimenti, delega al Governo per il Riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in particolare l’art. 68 relativo all’obbligo di frequenza di attività formative;

VISTO il DPR 12 luglio 2000, n. 257, relativo al Regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative;

VISTO il Decreto Ministeriale 25 maggio 2001 concernente la "Definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale";

CONSIDERATO che la Regione Piemonte ha già avviato il processo di accreditamento delle Strutture di Formazione Professionale e Orientamento;

VISTO l’accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000;

VISTO l’accordo Stato-Regioni in Conferenza Unificata del 2 marzo 2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Regionale 5 aprile 1995, n. 63, concernente "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";

VISTA la Legge Regionale 44/00 art. 77, recante "Disposizioni normative per l’attuazione del D. Lgs 112/98";

TENUTO CONTO del Disegno di legge - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia d’istruzione e formazione professionale - e, in particolare, l’art. 2, lettera h), concernente i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale;

RAVVISATA l’esigenza di corrispondere ad una avvertita e diffusa domanda di istruzione e di formazione, anche al fine di facilitare i passaggi tra sistemi, così come previsto all’art. 2, lettera i) del già citato Disegno di Legge;

RITENUTO CHE per poter corrispondere a tale domanda, anche nell’ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero dei fenomeni degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni, si rende necessario - in attesa che trovino attuazione le nuove normative previste dal citato disegno di legge - individuare e predisporre modelli e percorsi di innovazione didattica, metodologica, organizzativa che coinvolgano i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, realizzino forme di interazione e di integrazione tra i due citati sistemi, valorizzino la capacità di progettazione dei soggetti coinvolti, motivando all’apprendimento attraverso il fare e l’agire;

RITENUTO, altresì, che tali interventi di interazione e integrazione debbano concretizzarsi in piani didattici e formativi che consentano l’assolvimento dell’obbligo scolastico e al tempo stesso il conseguimento degli obiettivi relativi all’acquisizione di conoscenze, capacità, abilità e competenze di base proprie della Formazione Professionale;

RITENUTO, pertanto, che tali interventi sperimentali debbano riguardare in particolare i giovani che non abbiano adempiuto o non siano stati prosciolti dall’obbligo scolastico e che abbiano manifestato, con il consenso delle famiglie, un orientamento verso percorsi professionalizzanti;

CONVENUTO sulla opportunità di realizzare tali sperimentazioni in interazione tra il sistema scolastico e quello della formazione professionale regionale;

RITENUTO necessario costituire un apposito Comitato paritetico di coordinamento, deputato a sostenere e monitorare la sperimentazione;

TENUTO CONTO dell’esigenza di definire un modello su cui incentrare la sperimentazione, in coerenza con le attività in atto per l’assolvimento dell’obbligo formativo;

TENUTO CONTO dell’esigenza di creare le condizioni necessarie per lo studio, l’elaborazione e l’attuazione attraverso una progettazione comune e personalizzata, di appositi piani di studio;

RITENUTO necessario affidare le attività, attraverso procedure concorsuali ristrette, ad Agenzie Formative che hanno avviato le procedure previste per l’accreditamento regionale relativo all’obbligo formativo e che nell’anno formativo 2001/02 sono risultate affidatarie, nell’ambito della direttiva del Mercato del Lavoro, di attività riferite all’obbligo formativo.

RITENUTO, infine, che la sperimentazione, per l’anno scolastico/formativo 2002/03, dovrà essere incentrata su un numero limitato di iniziative e dovrà tendenzialmente coinvolgere tutto il territorio regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente, a definire, avviare e sostenere in via sperimentale un processo finalizzato all’individuazione di soluzioni innovative relative al sistema di istruzione e formazione professionale, secondo modalità stabilite dal Comitato paritetico di coordinamento, di cui al successivo art. 7.

Articolo 2

La sperimentazione sarà realizzata a partire dall’anno scolastico/formativo 2002-2003, secondo modalità e tempi atti ad assicurare la necessaria gradualità alle diverse fasi operative e in consonanza con i tempi dell’anno scolastico/formativo.

Articolo 3

Le Istituzioni Scolastiche interessate e le Agenzie Formative, individuate secondo le modalità previste dal successivo articolo 6, procedono di comune intesa alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi sperimentali, attraverso la riorganizzazione delle attività educative e didattiche, al fine sia di potenziare le capacità di scelta degli studenti sia di consentire loro l’acquisizione di nuove competenze anche spendibili nel mondo del lavoro o per l’eventuale rientro nel sistema d’istruzione.

Articolo 4

Per realizzare le finalità sopraindicate, la Regione Piemonte, il MIUR e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegnano ad attuare le seguenti forme di intervento:

sperimentazione di percorsi triennali di qualifica e degli eventuali successivi percorsi, collocati in un organico processo di sviluppo della formazione professionale superiore;

articolazione dei percorsi sperimentali in piani di studio e modelli organizzativi tesi a consolidare le competenze di base, anche nell’ottica di passaggio fra i sistemi, ad agevolare la costruzione di un progetto di vita, alla conoscenza del mondo del lavoro;

programmazione congiunta di progetti in alternanza scuola - lavoro finalizzati ad un’offerta personalizzata;

individuazione di modalità di accompagnamento, monitoraggio e valutazione di tale sperimentazione.

Articolo 5

La sperimentazione sarà inoltre finalizzata alla costruzione di un sistema di certificazione delle acquisizioni anche maturate in esperienze lavorative e al riconoscimento di crediti formativi, in concordanza con l’implementando sistema regionale di certificazione delle competenze. In tale ambito, una prima iniziativa può riguardare la sperimentazione di percorsi, realizzati d’intesa fra Istituzioni Scolastiche e Agenzie formative, che consentano l’assolvimento dell’obbligo scolastico e di acquisire una qualifica di formazione professionale. La sperimentazione verterà altresì sui possibili passaggi e rientri tra i due sistemi (Istruzione e Istruzione e formazione professionale).

Articolo 6

Gli interventi sono realizzati sulla base di specifici accordi stipulati tra Regione Piemonte, il MIUR, e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detti accordi devono anche definire i programmi di intervento, secondo i criteri stabiliti dal Comitato paritetico di coordinamento, di cui all’art. 7.

Per l’affidamento delle attività riferite all’anno scolastico/formativo 2002/03, si procederà attraverso procedure concorsuali ristrette, limitando l’invito alle Agenzie Formative che hanno avviato le procedure previste per l’accreditamento regionale relativo all’obbligo formativo.

Le forme di collaborazione e gli interventi previsti dal presente protocollo saranno attuati secondo criteri che incentivino la partecipazione della rappresentanza dei lavoratori, delle imprese e degli altri soggetti portatori di interessi sociali, riferiti in particolare a categorie svantaggiate ed a fasce deboli di popolazione.

Qualora per la realizzazione di attività formative sperimentali sia prevista la reciproca collaborazione tra Agenzie Formative e Istituti scolastici, si provvederà mediante specifici accordi tra i suindicati soggetti.

Articolo 7

Per l’attuazione del presente accordo viene istituito, con provvedimento della Regione, un Comitato paritetico di coordinamento, composto da 8 membri dei quali 2 nominati dalla Regione, 2 nominati dal MIUR, 2 nominati dall’UPP e 2 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Comitato si avvale sotto il profilo organizzativo di una segreteria tecnica messa a disposizione dall’Assessorato alla Formazione Professionale - Lavoro della Regione Piemonte.

Alle riunioni del Comitato sono invitati di volta in volta, e a seconda delle necessità, rappresentanti delle forze sociali, degli imprenditori, delle autonomie locali, degli organismi erogativi e di esperti, senza diritto di voto ed alcun onere a carico delle Amministrazioni.

Articolo 8

Il presente protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità per i tre anni scolastici successivi ad essa.

Esso può essere modificato in qualunque momento, d’intesa tra le parti, e può essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti medesime.

La concreta attuazione del presente protocollo è affidata alla Regione Piemonte che assumerà gli atti necessari per renderlo operativo.

Il presente protocollo sarà sottoposto, ai fini dell’attuazione, ai prescritti esami e procedure di rito.

Roma, 24 luglio 2002

Il Presidente della Regione Piemonte

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali


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