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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Sentenza Cassazione civile
Sezione lavoro
11 settembre 2003, n. 13362

 

Con sentenza del 14 luglio 1998 il Pretore di Bologna, attraverso parere tecnico d'ufficio, respinse la domanda di XXXXX, diretta al ripristino dell'indennità d'accompagnamento, revocatale a seguito di visita di controllo del 5 dicembre 1996.

Con sentenza del 25 luglio 2000 il Tribunale di Bologna, attraverso nuovo parere tecnico d'ufficio, riconobbe che la XXXXX aveva diritto all'indennità dal 1° gennaio 1999. Afferma il giudicante che, in base all'indagine d'ufficio, era stato accertato che, per le infermità diagnosticate (tremore ortostatico agli arti superiori ed inferiori, con evidente disturbo di marcia per lateropulsione e della stazione eretta, possibile solo su base allargata e con valgismo delle ginocchia; "deficit" bilaterale per retinopatia senile degenerativa, poliartrosi), la XXXX aveva bisogno di assistenza anche per le variazioni di postura e l'abbigliamento, con la conseguente "necessità di assistenza per le pratiche igieniche".

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il MINISTERO DELL'INTERNO, percorrendo le linee d'un unico articolato motivo; XXXXXXX resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1) Con un unico motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che

1.1. l'art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 ha introdotto, in via interpretativa, una nuova definizione di invalidità civile per gli invalidi ultrasessantacinquenni (formulata in stretta analogia a quella già prevista per i minori di anni 18 dall'art. 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118), al fine di evitare applicazioni improprie delle percentuali tabellari ed il ricorso a criteri astratti di definizione delle situazioni invalidanti, rimarcando all'uopo l'importanza, in sede di valutazione dello stato invalidante delle persone ultrasessantacinquenni, di tener conto delle "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età considerata"; per il riconoscimento del diritto in controversia era pertanto necessario accertare preliminarmente l'esistenza di queste "difficoltà", e poi accertare l'esistenza delle aggiuntive condizioni alternativamente previste dall'art. 1 secondo comma del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;

1.2. nell'ambito di queste ulteriori condizioni, "l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, laddove fa riferimento all'impossibilità nel compimento degli atti quotidiani della vita, lo fa relativamente ad una serie indistinta di atti, così che solo la situazione d'impossibilità nel compimento dei suddetti atti può configurare il presupposto medico - legale,- laddove la norma ha voluto far riferimento ad un atto particolare (la deambulazione), lo ha specificato; viceversa, non potendosi definire "a priori" gli atti quotidiani, non potrà che farsi riferimento ad una serie indistinta di atti, che, temporalmente, richiedano la necessità di assistenza continua"; nel quadro di questa necessità, la valutazione della noti autosufficienza, giustificata dall'impossibilità del compimento soltanto di alcuni atti ("i passaggi posturali, il vestirsi, lo svestirsi e l'igiene personale"), era infondata;

1.3. ritenendo che le condizioni per il riconoscimento del diritto non sussistevano al momento della revoca ed erano poi ricomparse per effetto di ulteriori aggravamenti nel gennaio 1999, il Tribunale aveva motivato in modo generico ed apodittico.

2) Il ricorso è infondato. Lo stato di "invalido o mutilato", previsto dall'art. 2 terzo comma della legge 30 marzo 1971, n. 118, introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (analogamente e disposto dall'art. 1 secondo comma lettera "b" della legge 21 novembre 1988, n. 508, dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 392. nonché dall'art. 1 primo comma della legge 11 febbraio 1980, n. 18, che è stato sostituito dalla prima disposizione) è solo la generica qualità dei soggetti a favore dei quali ("in favore dei mutilati ed invalidi civili") la legge riconosce, in presenza di specifiche condizioni (la non deambulazione o la non autosufficienza), l'indennità d'accompagnamento. Il predetto "stato" indica una situazione di fondo, sulla quale queste condizioni poi si innestano.

Nell'ambito di questa situazione di fondo si inquadrano le "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età", previste (dall'indicato art. 2 terzo comma della legge 30 marzo 1971, n. 118) per gli ultrasessantacinquenni. Queste "difficoltà" non costituiscono tuttavia un'attenuazione della non autosufficienza; né, simmetricamente, costituiscono un ulteriore presupposto, astrattamente previsto e da accertare concretamente per il riconoscimento del diritto; sono solo la normativa qualificazione del generico stato di invalidità, in relazione agli ultrasessantacinquenni (per i quali il parametro della capacità lavorativa - normativamente utilizzato, in via generale, per ogni altra persona - è inapplicabile: Cass. 4 dicembre 2001 n. 15303, Cass. 14 giugno 2001 n. 8009): come generico stato di invalidità, le indicate "difficoltà" costituiscono un "minus", immanente alle condizioni di non deambulazione o non autosufficienza.

In tal modo, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono alternativamente, ed indistintamente per tutte le età, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto d'un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza" (Cass. 14 giugno 2001 n. 8009): condizioni generali sinteticamente definite dalla norma interpretativa dell'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 392 nel fatto di essere "non deambulanti o non autosufficienti" (Cass. 4 dicembre 2001 n. 15303).

3) La situazione di non autosufficienza, che è alla base del diritto in esame è caratterizzata dalla permanenza (la natura "permanente" dell'aiuto fornito dall'accompagnatore, la natura "quotidiana" degli alti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente, la natura "continua" del bisogno di assistenza: art. 1 secondo comma lettera "b" della legge 21 novembre 1988, n. 508).

In questo quadro, la quotidianità è la cadenza che l'atto assume, per la propria natura, in quanto (pur eventualmente di breve durata) parte necessaria della vita quotidiana. E la continuità, che è della cadenza quotidiana degli atti, determina (quale propria risonanza) la permanenza del bisogno.

Questa permanenza, inscritta nella lettera della norma, è la stessa ragione del diritto.

Da ciò discende che, nell'ambito degli atti che il soggetto non sia in grado di compiere, anche un'ampia pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determinano, la non autosufficienza prevista dalla norma. E, simmetricamente, anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina la non autosufficienza.

La valutazione della cadenza quotidiana dell'atto (e pertanto della sua idoneità a determinare la non autosufficienza) è apprezzamento di fatto, che, ove sia privo di vizi logici e giuridici, è estraneo allo spazio del giudizio di legittimità.

Nel caso in esame, l'affermazione della sentenza, con cui si ritiene che la necessità di aiuto per "i passaggi posturali, il vestirsi, lo svestirsi e l'igiene personale" determina una situazione di non autosufficienza, applicazione dell'indicato principio, esprime una valutazione assolutamente coerente.

4) Com'è ovvio, non è possibile individuare con certezza il momento in cui le patologiche condizioni fisio-psichiche (spesso prodotto d'un naturale incremento dell'entità di singole patologie) raggiungono la soglia della giuridica rilevanza. Nell'ambito di questa impossibilità, il giudice ha l'onere di ridurre l'approssimazione alla minima misura possibile.

Ciò ha fatto il Tribunale, nel caso in esame: rilevando, attraverso il parere del consulente tecnico d'ufficio, che un accertamento strumentale del 19 dicembre 1998 aveva evidenziato "chiari sintomi di cerebropatia", ha individuato (e dichiaratamente "con buona approssimazione") le condizioni che determinano la decorrenza del diritto.

5) Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 10,00 oltre ad € 2.000 per onorario, ed attribuite all'avv. Rosa Maffei, antistatario.

Così deciso in Roma, 9 aprile 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 SET. 2003

 


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