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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Corte dei conti Piemonte
Sentenza n.628/2003

 

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Francesco De Filippis Presidente

dott. Carlo Greco Consigliere

dott. Mario Moscatelli Consigliere Relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

Sul giudizio di responsabilità n. 380/R del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale nei confronti dell'Ing. S.B. nato XXX.

Visto l'atto di citazione del Sostituto Procuratore Regionale dott. Giovanni Pastorino Olmi presso questa Corte del 22.10.2002.

Uditi nella pubblica udienza del 12.02.2003 il relatore consigliere Mario Moscatelli, il Pubblico Ministero dott. Antonio Trocino assente il convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto in data 14.2.2002 l'insegnante P. Vera ricorreva alla Sezione Lavoro presso il Tribunale Civile di Torino, contro il Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università e contro l'Istituto Tecnico Industriale "Enzo Ferrari" di Susa, lamentando il mancato conferimento di una supplenza di 12 ore settimanali nell'anno scolastico 2001/2002.

La ricorrente spiega di aver comunicato tempestivamente al Provveditorato agli Studi di Torino e all'Istituto "Ferrari" di Susa la propria disponibilità ad assumere la supplenza di 12 ore nella classe di concorso A050, non essendo ancora scaduto il termine per le nomine dei supplenti, ma il Dirigente Scolastico del citato Istituto, ing. S.B. che a quanto riferito dalla stessa insegnante aveva in più occasioni dichiarato che non l'avrebbe assunta nell'anno scolastico 2001/2002, con provvedimento in data 3.10.2001, assegnava la supplenza ad altra insegnante, con posizione in graduatoria assai inferiore a quella della P..

Nel periodo interessato dai fatti sopra esposti la competenza ad effettuare le nomine dei supplenti annuali non apparteneva più all'Ufficio scolastico provinciale, ma ai singoli Dirigenti scolastici sulla base di graduatorie provinciali che attribuiscono agli iscritti nelle medesime un diritto di precedenza assoluta nelle chiamate.

La Direzione generale regionale per il Piemonte, avuta notizia della mancata nomina dell'insegnante P. da parte del Dirigente scolastico ing, S.B., in data 9.10.2001 inviava a Susa l'ispettrice Maria Luisa P., con il compito di ottenere chiarimenti in merito. Al riguardo l'ispettrice riferisce nella relazione di servizio in data 20 marzo 2002: "L'ing. S. mi ha dichiarato di avere fondati motivi per rifiutare la nomina alla prof. P., motivi legati a vicende verificatesi l'anno precedente, di cui non intendeva parlarmi. ………A questo proposito gli ho chiesto se aveva mosso, in relazione a quanto da lui affermato, qualche rilievo scritto alla docente, in forma di richiesta di chiarimenti o di contestazione di addebiti o altro, ma il Dirigente mi ha detto di non aver fatto nulla di tutto ciò. ……….ho fatto presente al prof. S. che il suo rifiuto di nominare la prof. P. non appariva in alcun modo giustificato e che, in caso di ricorso della docente, quest'ultima lo avrebbe certamente vinto. ……….L'Ing. S. è rimasto irremovibile, dichiarando che avrebbe fatto presente le sue ragioni in occasione della discussione dell'eventuale ricorso".

L'Amministrazione scolastica, preso atto che il reclutamento del personale da parte della Pubblica Amministrazione è regolato da norme tese ad assicurare la più assoluta imparzialità, che non consentono al datore di lavoro alcuna discrezionalità nella scelta del contraente, riteneva opportuno, anche allo scopo di evitare sicuri aggravi in termini di risarcimento danni e spese di giustizia, di far luogo a conciliazione giudiziale con la controparte, versando la somma onnicomprensiva di € 5.100,00.

Siffatta decisione veniva peraltro presa in accoglimento del suggerimento dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che nel parere in data 15.03.2002, osservava: "Questa Avvocatura non può non manifestare le proprie perplessità in ordine alla fondatezza delle ragioni del mancato conferimento alla ricorrente della supplenza di cui trattasi, posto che il Decreto Ministeriale 4 giugno 2001 prevede tassative ipotesi di esclusione tra le quali non rientra certo quanto riferito alla docente".

In relazione ai fatti di cui sopra la Procura della Regionale, ravvisata l'esistenza di profili di responsabilità nei confronti del menzionato Dirigente Scolastico, ha emesso nei suoi riguardi l'invito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453  , convertito con modificazioni nella Legge 14.01.1994 n. 19.

Entro il termine fissato nell'invito, non sono pervenute deduzioni difensive né riscontro di sorta.

La Procura Regionale rileva quanto segue:

· dai fatti sopra descritti è derivato un danno alla finanza pubblica di € 5.100,00, pari alla somma che l'Amministrazione scolastica ha dovuto versare al fine di tacitare le pretese dell'insegnante ingiustamente esclusa dalla nomina.

· del danno in questione deve essere chiamato a rispondere il Dirigente Scolastico prof. S.B., a carico del quale è ravvisabile un comportamento di rilevante gravità, per l'immotivata decisione assunta e mantenuta nonostante i richiami dell'ispettrice Maria Luisa P..

· In una nota datata 6.03.2002 l'ing. S. tenta di fornire all'Amministrazione scolastica chiarimenti in merito alla vicenda.

Da tale scritto emerge che la mancata nomina dell'insegnante non dipende da disguidi burocratici o da incertezze interpretative sulle norme che regolano l'assegnazione delle supplenze, bensì da una precisa scelta di merito del Capo Istituto, che si dichiara insoddisfatto dell'attività didattica ed educativa svolta dalla prof.ssa P. Vera nell'anno scolastico precedente, con particolare riferimento alla gestione di un giornalino di Istituto.

L'ing. S., sostiene che "in un rapporto di lavoro di tipo privatistico non si dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro stesso quando esistano fondati timori da parte del datore di lavoro che l'attività lavorativa non verrà svolta in maniera soddisfacente".

A giudizio della Procura quanto affermato dall'Ing. S. non è assolutamente condivisibile, in quanto la privatizzazione del rapporto di impiego e l'autonomia scolastica vanno pur sempre esercitati nel rispetto delle leggi. In ogni caso, l'affermata inidoneità della professoressa P. avrebbe dovuto essere fatta constatare a cura del Dirigente scolastico nel corso di un formale procedimento, cosa che non risulta aver avuto luogo.

Le considerazioni sopra svolte, a giudizio di detto ufficio, appaiono ampiamente sufficienti a dimostrare, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'arbitrarietà e la pretestuosità del comportamento del convenuto, nonché la sua consapevolezza circa i probabili effetti dannosi, essendo stato diffusamente edotto sul punto dall'Ispettrice Maria Luisa P..

Tutto ciò premesso, la Procura attrice ha ravvisato gli estremi per procedere ad azione di responsabilità nei confronti del convenuto, ing. B. S. e ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 5.100,00 a favore dell'erario oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio ritiene fondata la pretesa di parte attrice dovendosi ritenere sussistenti tutti gli elementi per l'imputazione di responsabilità.

Innanzi tutto il danno di Euro 5.100,00 (cinquemilacento/00) che l'Amministrazione ha dovuto sostenere per porre fine alla vertenza giudiziaria che, se non transatta, avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per l'erario; poi il rapporto di servizio rivestendo il convenuto la qualifica di pubblico dipendente ed infine il nesso di casualità tra la condotta e l'evento essendo evidente che la causa diretta del danno è stato il comportamento del convenuto così come esaurientemente descritto nell'atto di citazione; relativamente all'elemento psicologico, la condotta del convenuto deve essere considerata gravemente colposa, per non aver considerato le conseguenze che sarebbero derivate dal mancato affidamento dell'incarico di insegnamento alla insegnante P. V.

Il Collegio ritiene, pertanto, che l'ing. S.B. sia censurabile per la condotta gravemente colposa e che, considerate le circostanze addotte dal convenuto, possa farsi uso del potere riduttivo per cui debba essere chiamato a rispondere del danno provocato nella misura ridotta di € 2.000,00 (duemila/00) comprensive di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese giudiziarie.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei Conti condanna l'ing. S.B. al pagamento a favore dell'Erario, della somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) comprensiva di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 12.02.2003.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(f.to dott. Mario Moscatelli) (f.to dott. Francesco De Filippis)

Depositata in Segreteria il 14.03.2003

Il Direttore della Segreteria

(f.to A. Cinque)


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