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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 1^

composta dai sigg.ri Magistrati

TORRICE AMELIA

Presidente

BLASUTTO DANIELA

Giudice

LEONE MARGHERITA

Giudice estensore

 

 

all’udienza di discussione del 15/2/2001

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

TRA

ADOLFO L. e ANNA B. in proprio e nella qualità di tutori del figlio GIANLUCA L. nonché di esercenti la patria potestà sul figlio minore F.; elettivamente domiciliati in Roma V.le Angelico 35 presso lo Studio del proc. avv. d’Amati e Costantini che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce ricorso introduttivo

RECLAMANTI

E

MINISTERO DELLA SANITA’

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso lo Studio del proc. avv.to Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende in virtù di procura ex lege

RECLAMATO

E

REGIONE LAZIO


elettivamente domiciliata in Roma Via Marcantonio Colonna 27 presso lo Studio dell’Avv. Privitera che lo rappresenta e difende per procura del 8/6/2000

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM F

elettivamente domiciliato in Roma Via di Vigna Murata 1 presso lo Studio dell’Avv. Mammone che lo rappresenta e difende per procura in calce ricorso passivo introduttivo

OGGETTO: reclamo contro la ordinanza del 22/11/2000

CONCLUSIONI

Per reclamanti e reclamati come da rispettivi atti.

Il Tribunale di Roma in funzione monocratica, con ordinanza del 27/11/2000, rigettava la domanda proposta dagli attuali reclamanti, diretta al riconoscimento del diritto di Gianluca L. ad ottenere l’assistenza indispensabile per la cura dell’autismo da cui è affetto, mediante strutture specialistiche riabilitative, (e quindi il pagamento della retta dovuta per la frequenza del centro “Casa Loic”), in quanto non riteneva sussistente il requisito del periculum in mora.

Avverso detta decisione gli attuali reclamanti proponevano i seguenti motivi di reclamo:

1) Sussistenza del periculum in mora, atteso l’irreparabile pregiudizio in cui incorrerebbe Gianluca L. nell’ipotesi di interruzione delle cure riabilitative attualmente ricevute presso la “Casa Loic” necessitanti un esborso, da parte dei genitori, non più sostenibile patrimonialmente dagli stessi;

2) Necessità di continue cure specialistiche per il Gianluca L., come attestato dai documenti sanitari prodotti;

3) Inesistenza di centri pubblici o strutture sanitarie pubbliche fornitrici di assistenza per i soggetti autistici, pur in presenza di un diritto degli stessi alle cure a loro necessarie;

4) Contestuale sussistenza di un pregiudizio alla salute ed alla vita di relazione dell’intero nucleo familiare di Gianluca L., impegnato in modo esclusivo a sostenere il peso fisico e psicologico dell’assistenza al congiunto.

I reclamanti concludevano per l’accoglimento del reclamo e la riforma integrale della ordinanza reclamata.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Sanità che eccepiva il difetto di legittimazione passiva nella domanda posta dai reclamanti, attesa la specifica competenza delle Aziende USL ad “erogare le prestazioni di prevenzione, cura, riabilitazione e di medicina legale”, come disposto dall’art. 19 legge n. 833/78.

Si costituiva ritualmente la Regione Lazio che eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo competente a svolgere unicamente compiti di indirizzo e di coordinamento delle aziende sanitarie. Soggiungeva peraltro, nel merito, la inesistenza di un periculum in mora, visto il reddito complessivo di Gianluca L., costituito dalla pensione di invalidità (£ 400.000), e dalla indennità di accompagnamento (£ 800.000), utile a sostenere i costi delle cure ricevute.

Si costituiva infine la Azienda Usl RM F, che eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, in caso di interpretazione della domanda nel senso di messa in mora della P.A. per la costituzione di altri centri specializzati per le cure degli autistici, attualmente non esistenti nel territorio regionale, ed altresì difetto di giurisdizione ai sensi di quanto disposto nell’art. 33 L. 205/2000, relativamente all’attribuzione al Giudice Amministrativo, di tutte le controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del S.S.N.

Quanto al merito delle richieste dei reclamanti deduceva la infondatezza del preteso pagamento della retta di inserimento nella “Casa Loic”, trattandosi di una struttura di natura privata, non specializzata per i soggetti autistici, e quindi perseguente finalità prive di riconoscimento scientifico e sanitario.

Concludeva per il rigetto del reclamo.

Il Tribunale, affermata la propria giurisdizione nel caso de quo, dovendo occuparsi dell’accertamento di diritti soggettivi, quale quello alla salute, chiamato a decidere in sede di reclamo, deve valutare la sussistenza di entrambi i requisiti necessari per il riconoscimento della tutela invocata.

Quanto al FUMUS BONI JURIS si osserva che in questa sede deve essere accertato, con le condizioni del giudizio sommario, se Gianluca L. sia titolare del diritto alle cure necessarie al suo stato di soggetto autistico, da ricevere presso strutture adeguate, ed in carico al Servizio Sanitario Nazionale.

Quanto alla gravità dello stato di salute di Gianluca L., rappresentata nella documentazione medica prodotta, alcuna contestazione è sorta, e si deve quindi ritenere pacifica.

Altresì incontestata è la circostanza della inesistenza nel territorio regionale, allo stato, di strutture pubbliche specializzate, deputate all’accoglienza ed alla cura dei soggetti autistici, ed anche la presenza di un’unica struttura convenzionata “Anni Verdi”, con un ridotto numero di posti disponibili (25) ed una lista di attesa in cui lo stesso Gianluca L. si è iscritto.

Siffatta situazione ha imposto ai genitori di Gianluca L. la necessità di inserirlo, a proprie spese, presso la struttura “Casa Loic”, dove il ragazzo ha potuto fruire di una assistenza che gli ha consentito di migliorare complessivamente le proprie condizioni relazionali e comportamentali, come attestato dalle relazioni mediche in atti inserite.

Con il ricorso al Giudice del Lavoro e della Previdenza ed Assistenza, i genitori L., non in grado di sostenere nel tempo le spese necessarie alla frequenza della struttura in questione, hanno chiesto che ai soggetti pubblici preposti alla erogazione delle prestazioni sanitarie fossero in concreto addebitati i costi futuri, ed anche il rimborso di quanto già speso.

Le premesse in fatto sopra enunciate rappresentano con evidenza un quadro di sicura compromissione della salute di Gianluca L. a cui il nostro legislatore costituente ha riconosciuto e sancito, con l’art. 32, un diritto ed una conseguente tutela che non sembra essere stata attuata nel caso di specie.

La norma costituzionale indica come fondamentale diritto dell’uomo, quello alla salute, non altrimenti comprimibile da limitazioni ed omissioni di sorta.

L’art. 3 della stessa norma costituzionale, dopo aver sancito l’eguaglianza e la pari dignità di tutti i cittadini, impone come compito dello Stato quello di rimuovere in concreto tutti gli ostacoli che, in concreto, …….. impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Quelle enunciate non rappresentano soltanto le norme programmatiche a cui ispirare gli interventi legislativi ovvero amministrativi, ma costituiscono precetti di immediata applicazione nel concreto riconoscimento dei diritti dei singoli. L’enunciato diritto alla salute, ed il contestuale obbligo di rimozione degli ostacoli impeditivi dello sviluppo pieno della persona umana, si traducono infatti nel pieno riconoscimento del soggetto in questione a ricevere le cure necessarie alla sua salute, e di riceverle secondo le modalità pratiche più adeguate a perseguire l’efficacia della tutela, pur se incompatibili con le strutture sanitarie attualmente esistenti.

L’assenza di centri pubblici deputati alla cura dei soggetti autistici, non può comportare il legittimo diniego della tutela della salute da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati, perché ciò sarebbe in netto contrasto con la norma costituzionale che impone a questi l’obbligo di un facere concreto per la rimozione degli ostacoli alla attuazione dei diritti costituzionalmente garantiti. La carenza pubblica va infatti “superata”, come ostacolo, con la individuazione in concreto di misure alternative ugualmente utili al fine prefissato. L’inserimento di Gianluca L. nel centro “Casa Loic” rappresenta, attualmente e temporaneamente, l’unica possibile misura adottabile per tutelarne e migliorarne le condizioni di salute.

La ampia documentazione medica allegata attesta i notevoli progressi sul piano relazionale e comportamentale realizzatisi con la costante frequenza del centro in questione, e quindi ogni censura in proposito sollevata dalla Azienda USL RM F, relativamente alla carenza di “riconoscimento scientifico e sanitario” per le prestazioni erogate dalla “Casa Loic”, oltre che generica e priva di qualsivoglia accenno a differenti giudizi medici, appare contrastata dalle varie relazioni prodotte in giudizio, di pieno riconoscimento della utilità delle terapie adottate in quel centro per la situazione medico – comportamentale di Gianluca L.

Il Tribunale ritiene pertanto, considerata la sede processuale di valutazione, ispirata alla sommarietà delle risultanze istruttorie, all’apparenza del diritto, ma anche alla necessaria urgenza e celerità della procedura, e ben lungi dal volersi sostituire agli organi amministrativi preposti per un adeguato e ponderato giudizio valutativo sulla validità medica delle terapie erogate dalla “Casa Loic” , di dover considerare necessarie le cure e terapie prestate attualmente a Gianluca L., e quindi pregiudizievoli per la sua salute, la loro eventuale sospensione.

Siffatta valutazione, ispirata come detto ai criteri della sommarietà ed urgenza della procedura, comporta la piena affermazione del diritto di Gianluca L. ad ottenere quelle specifiche cure, presso la Casa Loic, quale estrinsecazione concreta del più ampio diritto dello stesso alla tutela della propria salute, costituzionalmente garantito.

Detto riconoscimento risulta peraltro pienamente in sintonia con quanto lo stesso legislatore ha previsto allorché ha stabilito negli artt. 1 e 2 legge n. 833/78 (istitutiva de Servizio Sanitario Nazionale), che sono da includere nell’assistenza sanitaria a carico dello Stato le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e funzionali, dipendenti da qualunque causa, erogate attraverso le U.S.L. direttamente, ovvero mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l’utente, aventi i requisiti indicati dalla legge.

Nella stessa direzione e con le stesse, più specifiche finalità, la successiva legge n. 104/92, ha stabilito l’obbligo, per il Servizio sanitario, di assicurare tramite strutture proprie, ovvero convenzionate, la cura e la riabilitazione della persona handicappata, da realizzarsi con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro. A tal fine il Servizio sanitario deve assicurare gli interventi di cura e riabilitativi a livello ambulatoriale, a domicilio, o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale.

L’intervento del legislatore ordinario ha dunque attuato, con specifiche norme, il contenuto dei principi e dei diritti costituzionali sopra evidenziati. Ulteriore attuazione agli stessi risulta poi necessaria per poter in concreto individuare le modalità di tutela di salute dell’attuale reclamante. In tale direzione appare dunque sussistente il fumus del diritto di Gianluca L. a veder tutelata la propria salute attraverso la frequenza del centro “Casa Loic” essendo questa, la struttura in cui ha ricevuto cure adeguate al proprio stato, non essendo presenti nel territorio regionale centri pubblici preposti allo stesso tipo di cure, ovvero centri convenzionati attualmente non disponibili alle dette prestazioni.

Affermato in tal senso il diritto (sempre in termini di apparenza dello stesso, per come la sede cautelare consente), deve verificarsi la sussistenza del PERICULUM IN MORA, necessario per accordare la tutela invocata.

A riguardo si osserva che il Giudice della prima fase ha negato la sussistenza del periculum, perché Gianluca L. è direttamente titolare di pensione di invalidità, di indennità di accompagnamento, nonché, sino a dicembre 2000, di assegni erogati da ASL e Regione. Lo stesso Giudice ha poi rilevato la carenza di prove circa l’impossibilità dei genitori L. a sostenere in proprio la retta di frequenza della Casa Loic.

Nessuna di dette argomentazioni può essere condivisa.

Ritiene il Tribunale in primo luogo che il diritto a percepire le cure necessarie è, come sopra detto, un diritto primario del soggetto insopprimibile e non limitabile o procrastinabile nel tempo da pur evidenti ragioni organizzative del servizio sanitario.

A ciò consegue che, in assenza di strutture pubbliche adeguate ovvero nell’impossibilità attuale di poter usufruire di quelle convenzionate, l’impellenza e la indifferibilità (accertate) della cura impongono la presa in carico, da parte de Servizio Sanitario delle spese necessarie a Gianluca L. per fruire delle prestazioni sanitarie offerte da centri anche privati come nella fattispecie è la “Casa Loic”. A tal fine non risultano, infatti, utilizzabili le attuali voci reddituali di Gianluca L., poiché l’indennità di accompagnamento è deputata a fornire un sussidio economico per l’utilizzo di accompagnatore al soggetto evidentemente impossibilitato a svolgere autonomamente gli atti di vita quotidiana.

La pensione di invalidità è invece finalizzata a fornire al soggetto incapace totalmente di attività lavorativa, un sussidio di mantenimento nei bisogni di vita quotidiana. Come si evince da quanto detto, le finalità delle due prestazioni, lungi dall’essere un mero proposito di intenti, individuando i concreti bisogni del soggetto inabile, e sono cosa ben diversa dalle ulteriori esigenze curative che lo stesso soggetto può presentare, e che devono trovare risposta in altre e diverse forme di tutela non confondibile, neppure in via di fatto, con le prestazioni anzidette.

Il ragazzo Gianluca L. è, dunque, diretto portatore di una situazione pregiudizievole anche sotto il profilo economico (oltre che sanitario), perché attualmente non in grado di accollarsi le spese sanitarie necessarie a non aggravare il suo stato di salute, stante la scarsità del suo reddito, necessario a sostenere altre ed egualmente prioritarie esigenze di vita.

Quanto poi alla indimostrata impossibilità dei genitori L. a sostenere le spese in oggetto, deve osservarsi che, pur volendo ammettere un obbligo dei genitori del soggetto autistico maggiorenne al mantenimento dello stesso, e quindi delle spese mediche a lui necessarie, (un tale obbligo sarebbe comunque secondario rispetto al diritto primario del soggetto alla tutela della sua salute), l’entità della retta, risulta tale da rendere certamente gravoso l’onere di sostentamento continuativo, per un nucleo familiare con redditi da lavoro dipendente, pure gravati di mutui bancari per l’acquisto della casa di abitazione. Questa, si ripete, è una ulteriore ragione ad adiuvandum nell’accertamento del periculum, essendo preciso convincimento di questo Tribunale che il ragazzo L. è portatore diretto del diritto alla tutela della salute, e quindi del pregiudizio inerente alla cessazione delle cure ricevute, per scarsezza di propri adeguati mezzi economici.

Parallelo al suddetto pregiudizio, sussiste anche, a parere del Tribunale un diverso pregiudizio subito dal nucleo familiare del soggetto handicappato, a seguito del mancato inserimento in centri di cura, consistente nell’aggravio fisico e psicologico dei singoli congiunti, nella carenza ovvero riduzione degli spazi fisici e temporali per dar corso alla serena convivenza familiare, ed ancora nel disagio esistenziale che la assenza di sostegni esterni di riabilitazione e cura può produrre sui singoli componenti il nucleo familiare. Anche tali pregiudizi, non altrimenti risarcibili ed emendabili da azioni giudiziarie di lunga durata, sono meritevoli della tutela in via d’urgenza e si sommano con le ragioni di accoglimento del reclamo già sopra evidenziate.

Attesa la sussistenza di entrambi i requisiti richiesti per la invocata tutela di urgenza deve infine rilevarsi che il soggetto legittimato per legge a prestare in concreto la suddetta tutela è la Azienda Sanitaria Locale RMF perché indicata dalla legge n. 833/78, art. 19, ad erogare le prestazioni di prevenzione, cura, riabilitazione e medicina legale, (con esclusione della Regione Lazio e del Ministero della Sanità, preposti, l’una all’indirizzo e coordinamento delle Asl, e l’altro alle direttive generali in materia sanitaria).

Alla stessa andrà pertanto ordinato di pagare la retta, con le forme che riterrà più opportune, per la frequenza di Gianluca L. nel centro “Casa Loic”, (ovvero del centro Anni Verdi per il periodo estivo di chiusura della Casa Loic), sino a quando lo stesso non potrà usufruire delle stesse prestazioni presso centri pubblici o convenzionati.

Si rigetta l’ulteriore domanda di restituzione delle somme già spese dai reclamanti, perché non accoglibile in sede di urgenza, non essendo presente il pregiudizio irreparabile in relazione alle stesse.

P.Q.M.

Dispone che la Azienda Sanitaria Locale RM F provveda al pagamento della retta mensile di frequenza della “Casa Loic” (e del Centro Anni Verdi per i mesi estivi di chiusura della Casa Loic) da parte di L. Gianluca, con le forme che riterrà più opportune, e sino a quando lo stesso non potrà usufruire delle stesse prestazioni presso centri pubblici o convenzionati.

Rigetta le ulteriori domande.


Spese alla decisione definitiva.

Roma, 15 febbraio 2001

F.to Il Presidente

Amelia Torrice

Depositato in cancelleria il 6 marzo 2001


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