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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

R.G. n. 2179/04
Misure cautelari

ILTRIBUNALE   ORDINARIO DI   ROMA
SEZIONE II CIVILE

In persona del giudice designato dott. Francesco Oddi, nel procedimento fra XXXXX (ricorrente) e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, C.S.A. di Roma (ex Provveditorato agli Studi di Roma), in persona del Provveditore pro tempore, SCUOLA MEDIA INFERIORE “A.SEVERO”49° CIRCOLO DIDATTICO DEL COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore (resistenti) iscritto al n. 2179 del ruolo generale delle misure cautelari dell’anno 2004, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 3 febbraio 2004, ha emesso la seguente

ORDINANZA

  1. Con ricorso depositato il 14 gennaio 2004 la signora XXXXX – madre affidataria della minore XXXXX, portatrice di grave handicap, consistente in deficit intellettivo di grado medio-grave, con assenza di linguaggio verbale, disturbo della coordinazione motoria e tendenza all’isolamento – lamenta che alla figlia, iscritta alla scuola media statale “A.Severo del 49° Circolo didattico del Comune di Roma e frequentante la classe X, sono state assegnate 4,30 ore di sostegno didattico su 41 ore di frequenza settimanale. Poiché la ricorrente reputa insufficiente, inadeguato e soprattutto lesivo del diritto allo studio e alla salute lo scarso apporto concesso, rivendica il diritto ad un congruo numero di ore di sostegno durante la frequenza scolastica, come riconosciuto dall’art. 13, comma 3 della Legge 104/92, invocando al riguardo l’inviolabilità del diritto all’educazione allo sviluppo della personalità infantile e all’Istruzione riconosciuto dalla Carta costituzionale e da normative internazionali. Tanto premesso, chiede l’adozione di “un provvedimento idoneo a garantire alla minore XXXXX un apporto completo di ore di sostegno per l’intera giornata scolastica”.
  2. Nessuno dei convenuti (Ministero dell’istruzione, C.S.A. ex Provveditorato agli studi di Roma e scuola Media “A.Severo”) si è costituito, benché ritualmente citato.
  3. La delicata tematica che la questione in esame propone è stata già decisa da questo Tribunale (ordd. 17 dicembre 2002, in Corriere giuridico, 2003, 649, 8 febbraio 2004, inedita) e dal Tribunale di Napoli (ord. 16 dicembre 2003, inedita) con motivazione, totalmente condivisa dal giudicante, sintetizzabile come segue:

a)      La giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice ordinario, trattandosi di rapporto individuale di utenza tra erogatore di un pubblico servizio e soggetto fruitore del servizio medesimo, così come sancito dall’art. 33, comma 2, lett. c) d.lgs. 30.03.03, n. 80, nel testo modificato dall’art. 7 l. 17.07.00, n. 205 (la giurisdizione ordinaria sussiste non solo in relazione ai rapporti obbligatori aventi ad oggetto prestazioni derivanti dalla legge, ma anche in ordine alla richiesta di eliminare un pregiudizio ad un diritto fondamentale non suscettibile di affievolimento); in particolare, in simili controversie l’elemento discriminante della giurisdizione non è tanto la “materia” del pubblico servizio, quanto la posizione giuridica soggettiva della quale si chiede tutela, con la conseguenza che quando essa, come nel caso in esame, ha la consistenza del diritto soggettivo (per giunta non suscettibile, di affievolimento), competente a conoscerne è il giudice naturale dei diritti;

b)      Nel concetto di danno alla persona, oggetto delle controversie risarcitorie affidate alla giurisdizione ordinaria dall’art. 33 cit. rientra non solo quello all’integrità psico-fisica, ma anche quello arrecato dalla lesione di un diritto fondamentale ed inalienabile dell’uomo;

c)      Il diritto all’istruzione e all’educazione della persona portatrice di handicap è garantito innanzi tutto dalla Costituzione, agli artt. 2 (“la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo…..nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”), 3, comma secondo (“è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza ai cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”), 34, comma primo (“la scuola è aperta a tutti”) e 38, commi terzo e quarto (“gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti e integrati nello Stato”), nonché dall’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata nel 1948 e dall’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea approvata il 7 dicembre 2000;

d)      Il diritto in questione è riconosciuto e garantito altresì dall’art. 12, commi 2 e 4, L. 05.02.92, n. 104 (“è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie….l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”) e dal successivo art. 13, comma 3 (“nelle scuole di ogni ordine e grado…sono garantiti attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”);

e)      La natura assolutamente inviolabile del diritto è confermata dall’art. 40 L. 27.12.97, n. 449 che, pur fissando “la dotazione organica degli insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti statali della provincia” (comma 3), consente espressamente la “possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi” (comma 1);

f)       l’attribuzione al minore handicappato di un numero non adeguato di ore di sostegno didattico si risolve nella ingiustificata compromissione di un diritto fondamentale dell’individuo portatore di handicap all’educazione e all’inserimento scolastico;

g)      nella problematica in esame non opera il divieto, posto al giudice ordinario dall’art. 4 L. 20.03.1865, n. 2240, all. E, di condannare la P.A. ad un facere specifico, poiché – a parte i casi in cui difetta un provvedimento amministrativo di tipo autoritativo, che andrebbe eventualmente rimosso – il divieto in questione non sussiste tutte le volte che il giudice, munito di giurisdizione, sia chiamato a rimuovere il pregiudizio ad un diritto fondamentale del privato, non suscettibile di degradazione, arrecato da un comportamento della P.A., che non può infatti essere considerato espressione di un potere pubblicistico, in quanto assolutamente incompatibile, con quel diritto: come osservato da Cass. 25.02.99, n. 1636, in tal caso non viene in discussione l’esercizio del potere discrezionale della P.A., ma la necessità di ripristinare le condizioni di legalità violata dalla condotta della P.A. stessa.

 

  1. Nella fattispecie in esame risulta dimostrato che la minore XXXXX, portatrice di “deficit intellettivo di grado medio-grave, assenza del linguaggio verbale, disturbo della coordinazione motoria, tendenza all’isolamento relazionale” (v. verbale di visita collegiale dell’Azienda ASL RM C effettuata ai sensi della L. 104/92), è attualmente destinataria di un’attività di sostegno durante l’orario scolastico di sole 4,30 ore settimanali (la circostanza deve aversi per pacifica, stante la contumacia delle amministrazioni che avrebbero potuto contrastarla costituendosi). Si ricava, inoltre, dalla documentazione in atti che per la ragazza è “indispensabile una guida costante che serva da aiuto ed esmpio al fine di promuovere un’autonomia minima necessaria” (cfr. scheda di programmazione annuale individualizzata compilata per l’anno scolastico 2002-2003 dagli insegnanti della scuola elementare che XXXXX allora frequentava): il giudizio deve ritenersi ancora attuale, atteso che la stessa insegnante di sostegno che la segue nell’anno in corso ha messo in evidenza come “la possibilità di lavorare con la ragazza in modo proficuo e costruttivo sia strettamente legata ai suoi stati d’animo” e come non sono mancati “momenti di crisi durante i quali l’alunna ha manifestato una spiccata aggressività” (cfr. verbale della <<seduta 16.12.03 del gruppo lavoro handicap della classe XX). Neppure va trascurato che XXXXX, se abbandonata a se stessa o non seguita con la continuità e l’intensità che il suo caso richiede, si estrania dalla realtà e compie attività ripetitive, assumendo atteggiamenti stereotipati (cfr. le valutazioni della scheda di programmazione annuale individualizzata de l’anno scolastico 2002-2003, sostanzialmente sovrapponibili alle dichiarazioni rese nella seduta del 16.12.03 del gruppo lavoro handicap della classe XX), dalla psicomotricista che segue attualmente la minore). Il quadro probatorio – che ben potrà essere integrato, eventualmente a mezzo consulenza tecnica d’ufficio, nell’introducendo giudizio di merito al fine di accertare le effettive necessità della minore e stabilire le migliori condizioni per la piena realizzazione del suo diritto – depone per la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e conduce all’accoglimento della domanda cautelare. Invero, con riguardo al primo aspetto non pare dubitabile che l’attuale sostegno, alla stregua delle valutazioni delle stesse operatrici che seguono la giovane XXXXX, sia insufficiente rispetto alle sue reali esigenze (non sono, sotto questo profilo, da trascurare gli atteggiamenti di aggresività manifestati durante i momenti di crisi e l’andamento altalenante dei risultati del lavoro sino ad ora svolto) e non rende effettivo il diritto all’inserimento scolastico, all’istruzione e all’educazione, sicché occorre adeguarlo – sotto il profilo della durata giornaliera e settimanale – ai limiti massimi consentiti dalle disposizioni normative vigenti. Con riferimento al secondo requisito, una volta accertata la fondatezza del diritto, la sua stessa natura non permette di lasciarlo insoddisfatto nelle more di un ordinario giudizio di merito.

 

P.Q.M.

 

Dispone che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attraverso il C.S.A. (ex Provveditorato agli Studi) di Roma, la Scuola media statale “A.Severo” di Roma ed ogni altro organo locale competente, assicuri alla minore XXXXX la presenza dell’insegnante di sostegno per l’anno scolastico in corso nella misura massima giornaliera e settimanale consentita dalle vigenti disposizioni normative; assegna alle parti il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione del presente provvedimento per l’inizio del giudizio di merito. Si comunichi

                                                                                                                                 Il G.D.

Roma, 12 febbraio 2004


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