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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

N. 22396 R.G. anno 2004-05-07

 

TRIBUNALE DI ROMA

 IL GIUDICE ASSEGNATO

 

Sciogliendo la riserva che precede, osserva:

che i ricorrenti, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori XXXXX e XXXXX, agiscono in sede cautelare ex art. 700 c.p.c. affinché nei confronti del Ministero dell’Istruzione, del Provveditorato agli Studi di Roma e dell’Istituto scolastico Marcelli di Velletri sia emesso un provvedimento idoneo a garantire loro un apporto completo di ore di sostegno per l’intera giornata scolastica;

che il Ministero dell’Istruzione ha preliminarmente rilevato che i Provveditorati agli studi sono stati ormai soppressi dovendosi fare semmai riferimento al Centro Servizi Amministrativi di Roma che costituiscono mera articolazione periferica dell’Amministrazione dell’Istruzione;

che l’amministrazione ha anche affermato l’infondatezza della domanda deducendo che il diritto al sostegno scolastico è riconosciuto nei limiti delle disponibilità finanziarie e di organico dell’amministrazione;

che, preliminarmente, va ritenuta l’improcedibilità del ricorso nei confronti dell’istituto scolastico in quanto la notifica del medesimo è stata effettuata oltre il termine fissato dal giudice;

che la pretesa cautelare nei confronti dell’amministrazione dell’Istruzione appare invece infondata;

che indubbia, in assenza di ogni eccezione da parte del resistente, è la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il sostegno scolastico in favore dei soggetti portatori di handicap è espressamente riconosciuto dalla legge (artt. 3, 5, 12, e 13 della legge 104/92);

che deve anche essere esclusa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per l’espressa deroga ex art. 33 D. Legislativo 80/1998 con riferimento ai rapporti individuali di utenza;

che i bambini XXXXX e XXXXX sono stati riconosciuti dalla competente unità sanitaria locale come portatori di disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico con diritto al sostegno scolastico per mezzo di insegnanti specializzati con deroga massima possibile;

che la situazione attuale, con l’assegnazione di insegnante di sostegno con 10 ore settimanali in favore di XXXXX e di 11 ore settimanali in favore di XXXXX su un orario complessivo di 27 ore, appare inidonea a garantire agli allievi il diritto al sostegno in considerazione della gravità dell’handicap attestata dalla competente struttura sanitaria;

che la difesa dell’amministrazione con riferimento ai limiti finanziari e di organico della medesima non appare condivisibile in quanto l’art. 40 della legge 449/1997 espressamente consente all’amministrazione dell’Istruzione, proprio al fine di garantire il diritto al sostegno scolastico agli alunni portatori di handicap particolarmente gravi, l’assunzione di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti alunni fissato dalla medesima legge per mezzo di contratti a tempo determinato;

che, oltre al fumus di fondatezza, sussiste anche il periculum in mora perché, essendo l’anno scolastico in corso, il pregiudizio al diritto al sostegno è evidentemente imminente ed irreparabile in sede di ordinario giudizio di cognizione;

PQM

visto l’art. 700 cpc,

in accoglimento del ricorso, dispone che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attraverso ogni proprio organo competente, assicuri ai minori XXXX e XXXXX la presenza di insegnanti di sostegno nella misura massima giornaliera e settimanale consentita dalle vigenti disposizioni normative;

fissa termine di giorni 30 dalla comunicazione per l’inizio del giudizio di merito.

Roma, 23 aprile 2004

 


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