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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

L’amministrazione Moratti e la valutazione:
incompetenza o volontà di nuocere?

 

Da Indicazioni errate…

Ho sempre detto e scritto che, come uomo di scuola, mi sento profondamente offeso dalle proposte che emergono dalle Indicazioni nazionali, un documento di nessuno spessore culturale, dai contenuti mediocri e ripetitivi, dalla sintassi precaria e traballante, che non riesce ad offrire nulla alle scuole se non impasticciate e assurde acrobazie compilatorie di UA e PSP in relazione a OSA farraginosi e ripetitivi e ad un PECUP infarcito di luoghi comuni, moralismi pacchiani e banalità di ogni tipo! Per non dire del taglio delle ore obbligatorie e delle ulteriori acrobazie a cui le scuole devono ricorrere per colmare i vuoti disciplinari in modo che gli alunni, tutti gli alunni, non perdano quelle occasioni di apprendimento offerte dai precedenti quadri orario.

E ho sempre detto che le Indicazioni sono sbagliate sotto il profilo costituzionale: non adempiono a quanto indicato dal nuovo Titolo V che ha impresso una svolta profonda a tutto il precedente modo di concepire l’istruzione e il fare scuola.

Infatti, in seguito alla riforma costituzionale, il Miur non è più tenuto a dettare programmi ministeriali, ma ad emanare solo indicazioni nazionali in cui siano definiti sia le norme generali sull’istruzione (a cui seguiranno indicazioni regionali) sia i livelli essenziali delle prestazioni che le istituzioni scolastiche autonome devono garantire a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale.

In tale ottica nelle Indicazioni devono essere descritti congiuntamente sia gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici di apprendimento e quanto indicato dall’articolo 8 del dpr 275/99, in quanto offerta formativa del sistema di istruzione, sia gli standard di funzionamento in ordine ai servizi erogati, alle strutture utilizzate, agli assetti gestionali ed organizzativi, e tutto ciò di cui si ebbe un primo anche se approssimativo esempio con la Carta dei servizi del ’95.

Ebbene, le Indicazioni non sono nulla di tutto questo, sono soltanto una riduttiva e pessima copia dei vecchi programmi ministeriali!

 

…ad una valutazione impossibile!

 

Ma ai pasticci provocati dalle Indicazioni se ne sta aggiungendo un secondo ancora più grave, quello della valutazione! Natale è alle porte e subito dopo le scuole cominceranno a pensare alla chiusura quadrimestrale. E qui è il busillis… la scheda di valutazione ci sarà, non ci sarà, verranno date ulteriori indicazioni? Mistero!!!

Ma andiamo con ordine e ripercorriamo le norme.

L’articolo 144 del TU di cui al dlgs 297/94, relativo alla scheda personale dell’alunno della scuola elementare, è stato abrogato dall’articolo 17 del Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui al dpr 275/99, con effetto dal 1° settembre 2000.

L’articolo 177 del TU di cui al dlgs 297/94, relativo alla scheda personale dell’alunno della scuola media, è stato abrogato dall’articolo 19 del dlgs 59/04, con cui si è avviata la riforma nelle scuole primarie e secondarie di primo grado in ordine alla legge 53/03. Al comma 3 dello stesso articolo 19 si legge che “le disposizioni contenute nel presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi”.

Le norme sono chiare… però!!! Il tutto è condizionato dalla emanazione di una successiva normativa che dovrebbe indicare i criteri di valutazione che sostituiscono quelli abrogati.

Infatti, l’articolo 8, comma 1 lettera g, del citato dpr 275 afferma che il Miur è tenuto a definire, tra altri adempimenti, anche “gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi”.

Ed ancora: l’articolo 3 della legge 53/03 afferma che l’amministrazione è tenuta ad emanare decreti legislativi relativi alle “norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti”.

Ebbene, il decreto legislativo sul Sistema nazionale di valutazione dice tutto su quello che deve fare l’INValSI, ma non dice nulla su quello che devono fare le scuole e gli insegnanti a proposito della valutazione degli apprendimenti.

E le scuole sono così obbligate ad essere valutate nel prossimo aprile dall’INValSI senza conoscere l’oggetto della rilevazione! Infatti, nel dlgs 59/04 e nella cm 29/04 non si dice assolutamente nulla sui criteri e sugli strumenti a cui scuole ed insegnanti dovranno attenersi per la valutazione degli apprendimenti. D’altra parte, però, nelle Indicazioni nazionali – allegate al dlgs con un forma dalla legittimità assai dubbia! – si introduce il portfolio delle competenze individuali che “comprende una sezione dedicata alla valutazione e un’altra riservata all’orientamento”.

Ed è qui un’altra perla di questo pasticcio! La definizione che viene data di portfolio è errata. Un portfolio per sua natura non è né può essere uno strumento di valutazione. Spieghiamoci meglio: un portfolio – ed è così in tutte le istituzioni che lo hanno adottato in altri Paesi – raccoglie ed attesta competenze acquisite. Ed una competenza in quanto tale, una volta accertata e certificata, ha sempre e comunque il suo livello di accettabilità. Una competenza può attestarsi su livelli diversi, comunque non può mai situarsi sotto la soglia della accettabilità, altrimenti non è competenza!

E’ chiaro che a monte della certificazione della competenza c’è tutta l’attività di insegnamento, apprendimento e valutazione, ma sono altra cosa rispetto alla certificazione delle competenze. Questa è l’atto terminale di un processo, e, per giunta, di un processo andato a buon fine!

Insomma, processo valutativo e certificazione di competenze sono due operazioni distinte e diverse, pur se in continuità. Un conto è valutare i processi, altro conto è certificare gli esiti positivi di tali processi in termini di prodotti, di competenze. Tutt’al più nel portfolio potrebbero essere contenuti i giudizi valutativi di volta in volta espressi, ma il che sarebbe in contraddizione con la natura stessa del portfolio che, in quanto tale, aggrega sempre un insieme di materiali in positivo, non in negativo! Ma se è così, non lo si chiami portfolio, è solo un contenitore di oggetti vari!

Detto questo, se si vuole fare del portfolio anche uno strumento di valutazione – operazione in sé metodologicamente scorretta! – lo si dica con chiarezza. Però, si deve anche dire – e ciò è indubbiamente più importante – quali sono i criteri che scuole e insegnanti devono osservare per esercitare la valutazione. Le schede costituivano nel contempo strumenti e criteri omogenei su tutto il territorio nazionale. Il portfolio, per come è descritto nelle Indicazioni, è a geometria variabile… ogni scuola costruisce il suo… ed allora?

E non mi si venga a dire che, poiché c’è l’autonomia, spetta alle scuole valutare nei modi e nelle forme che più riterranno opportuni! L’autonomia valutativa degli insegnanti e dei consigli di classe (sempre che non vengano soppressi per dar vita a fantomatiche équipe pedagogiche) ha un senso all’interno di un preciso quadro di riferimento, altrimenti è il caos!

Ma la cosa che maggiormente mi irrita e mi offende è l’estrema leggerezza, disinvoltura, incompetenza con cui questa amministrazione sta trattando la nostra scuola, la quale – va detto con forza – non se lo merita affatto!

Ma… mi viene un dubbio: sarà incompetenza o volontà di nuocere?

Roma, 18 novembre 2004

Maurizio Tiriticco


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