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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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CONTRATTO DOCENTI E DIRIGENTI:
l’ "armonizzazione" difficile

 

PREMESSA

Una premessa all’intervento che segue: i Dirigenti Scolastici devono ritenersi "estranei" alle vicende contrattuali dei docenti? Non si tratterebbe di una indebita interferenza qualora i DS pretendessero di avere voce in capitolo e magari sollevassero obiezioni circa alcune parti del contratto che li coinvolgono direttamente o indirettamente? La questione è certamente delicata, ma io credo vada comunque affrontata. L’esempio più recente di una "interferenza" del Sindacato "dei docenti" (non è polemica tale definizione, ma una semplice costatazione) è quella riguardante la limitazione all nomina dei collaboratori da parte del DS introdotta con l’accordo del 15 febbraio 2001. I Dirigenti scolastici, appartenenti a qualsiasi sigla sindacale, hanno protestato giustamente per quella che essi ritengono una indebita interferenza nell’ambito dei poteri del D.S. Ma la protesta di per sé non basta. Occorre chiedersi come possono "incontrarsi" o confrontarsi i poteri dell’uno con i diritti degli altri, visto che le vicende contrattuali dei Dirigenti e dei docenti marciano "in parallelo". La cosa strana è che convivano nello stesso Sindacato Dirigenti e docenti, che pure nella vita quotidiana della Scuola si presentano come "controparte" almeno a livello di relazioni sindacali attraverso la RSU; ma questo è un problema diverso e non è il luogo per affrontarlo.

Lo si voglia o no, i destini dei docenti e dei DS sono inevitabilmente legati, così pure i rispettivi contratti. Non si tratta di indebite "interferenze" quindi, ma di un modo di confrontarsi e, se necessario, scontrarsi, trovando il modo che questo avvenga nella chiarezza e nella trasparenza per arrivare possibilmente a un accordo, che salvaguardi poteri e diritti. Esistono molteplici questioni su cui l’ARAN non può decidere senza che i DS, garanti della qualità e dell’efficacia del servizio, esprimano la loro valutazione. Non sarebbe il caso di far sedere al tavolo delle trattative ( o comunque prevedere un ruolo di "interlocuzione") reciprocamente docenti e DS quando si discute dei rispettivi contratti?

A dire il vero non dovrebbero mancare anche i rappresentanti degli utenti, che non è tuttavia facile individuare (associazioni dei genitori, Enti locali ??)

Le questioni che affronto sono una prima parte, a cui conto di aggiungere altre (ferie del personale, permessi per l’aggiornamento, calcolo delle ore per le "attività funzionali all’insegnamento", fondo di incentivazione ecc.) su cui il confronto ARAN-Sindacati risulta particolarmente insoddisfacente, almeno per i DS

E’ importante il richiamo che si fa nella bozza di piattaforma contrattuale dei docenti elaborata dalle OOSS confederali CGIL-CISL-UIL (Linee guida per un confronto) sull’esigenza di "prevedere" una sede di armonizzazione fra il Contratto del personale docente ed ata e quello dei Dirigenti scolastici sugli aspetti di intersezione" (Premessa- il quadro di riferimento pag. 2)

Di punti di "intersezione" ne esistono indubbiamente tanti, ma qualche volta, è bene dirlo, si tratta di vera e propria conflittualità. A me preme sottolineare come per il Dirigente, in quanto garante della qualità del servizio, alcune norme contrattuali dei docenti stridono con l’obiettivo di cui sopra; un obiettivo che, si badi bene, non è esclusivo del Dirigente, in quanto rappresentante dell’Amministrazione o in quanto garante dei diritti dell’utente, ma coinvolge gli stessi docenti e ata, poiché le disfunzioni nel servizio si ripercuotono in ultima analisi sugli stessi operatori scolastici. E comunque la qualità del servizio deve rappresentare un obiettivo fondamentale per un sindacato che si richiama al principio della confederalità. Altro è il discorso nei confronti dei Sindacati autonomi di categoria, per i quali potrebbe tuttavia valere il codice deontologico, che dovrà ancora essere introdotto.

Tralascio per il momento alcuni aspetti limitati del contratto (ferie del personale, permessi, riduzione delle ore, su cui mi riprometto di intervenire successivamente) per concentrare la mia attenzione su due punti di "sofferenza" per i DS in questi anni e che non appaiono toccati dalla piattaforma.

 

I- LE REGOLE DELLO SCIOPERO DEI DOCENTI

E’ possibile cambiare le norme contrattuali che regolano attualmente l’esercizio del dirritto di sciopero da parte dei docenti? A mio parere occorre addivenire a un accordo che salvaguardando il diritto dei docenti a scioperare venga incontro alla esigenza di tutelare la sicurezza degli utenti e a consentire al Dirigente di organizzare al meglio il servizio nelle condizioni particolari che accompagnano l’astensione dal lavoro del personale.

Come? Semplice: introducendo l’obbligo di dichiarare preventivamente l’adesione o meno allo sciopero da parte dei docenti e del personale ATA. Sulle ragioni che inducono ad accettare questa soluzione sono presto dette.

Dovrebbe essere scontato, specie per una organizzazione sindacale "confederale", che lo sciopero mira a colpire principalmente la controparte (in questo caso il Governo) ma che esistono dei diritti dell’utente (quello della sicurezza per esempio) che non possono essere trascurati. Di essi deve farsi carico solo il DS o esiste un dovere morale ( e giuridico, aggiungo) da parte anche dei docenti di preoccuparsi di non ledere tali diritti; e, a maggior ragione, da parte di organizzazioni di lavoratori che convivono in una stessa confederazione con gli "utenti" del servizio? Questi ultimi subiscono già un danno, inevitabile, che è la mancanza del servizio scolastico; ma oltre a ciò non si può (a mio parere, non si deve) fare in modo da creare ulteriori "danni" o mettere il D.S., che non è la controparte, in condizioni di gravi difficoltà nel garantire anche i diritti degli allievi e delle famiglie. Non vedo quale giustificazione ci sia nel creare ulteriore disservizio a meno che non si accetti la logica, tipica delle associazioni autonome e corporative, per cui più si crea caos più si è ascoltati

Mi riferisco al caso in cui, pur preavvertendo le famiglie con congruo anticipo, vista anche la sequenza ricorrente di annunci da parte di varie sigle, le famiglie inviino comunque i propri figli a Scuola. Questo succede normalmente nel caso dei minorenni delle Scuole medie e superiori che provengono da altri paesi. Si ha un bel dire che il DS, non potendo garantire il servizio, li può rimandare a casa. Una sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che le responsabilità in caso di incidenti al minore ricadono comunque sulla Scuola. Si sa che, salvo un preavviso certo di astensione completa da parte dei docenti, il DS non può sospendere il servizio e impedire l’accesso a Scuola; si tratterrebbe di una vera e propria "serrata". In casi del genere come dovrà comportarsi il DS? Le norme a tal proposito non sono chiare, dovendo il DS comunque garantire la sorveglianza E se il DS dovesse trovarsi a gestire una situazione grave, come quella di sorvegliare anche a 50/100 alunni rimasti a Scuola, senza avere la possibilità di avere un solo insegnante o un solo ausiliario, cosa fa? Si rivolge ai carabinieri o al Prefetto? Domanda non peregrina, a cui qualcuno deve dare una risposta.

So bene che nelle trattative sul penultimo CCNL (1994/1997) le OOSS sono riuscite a far eliminare la garanzia dei servizi minimi da parte dei docenti e, salvo casi particolari, da parte del personale ATA. Sarà stato anche un "successo sindacale", ma in questo modo si è trascurato che anche i DS sono operatori e per giunta iscritti a volte a quegli stessi sindacati!

Imporre di dichiarare la propria partecipazione o meno in tempo utile, permette al DS di organizzare il servizio e avvertire le famiglie "con certezza" dell’entità del disservizio e non con "prevedibilmente". Sottolineo che il preavviso gioverebbe non solo a rendere meno gravoso il compito del Dirigente, ma soprattutto a mettere le famiglie in una condizione di maggiore sicurezza.

Altrimenti resta la via della modifica della 146/90 che preveda la introduzione dei "comandati" nei giorni di sciopero tra i docenti per garantire la sicurezza. Questo può avvenire per via legislativa anche al di là dei contratti e degli accordi. E’ questo che si vuole?

 

LE ASSEMBLE STUDENTESCHE DI ISTITUTO E I "DOVERI" DEI DOCENTI

Un secondo punto rimasto purtroppo "oscuro" circa i doveri del personale docente è quello relativo alla presenza o meno a Scuola dei docenti delle superiori durante le Assemblee studentesche di istituto. I sindacati del personale si richiamano a una nota del 1982 (nota 795 del 20.03.82) nella quale si riconosce il diritto a "non essere presenti a Scuola" basandosi sul fatto che l’Assemblea studentesca di istituto comporta la sospensione delle lezioni per cui non sussisterebbe l’obbligo dei docenti a presentarsi a Scuola, salvo che non siano programmate attività deliberate dagli OOCC per tale giornata. Il richiamo a una sentenza che vietava al DS di convocare durante le vacanze gli insegnanti senza che ci fosse una delibera su attività da svolgere collegialmente, non ha molto in comune con il caso che sto trattando. Qui infatti non siamo in un periodo di "sospensione" delle attività didattiche, come avviene nelle vacanze estive o natalizie e pasquali.

In effetti il DPR 416/74, art. 43, recita "Le Assemblee studentesche .. costituiscono occasione di partecipazione democratica .. in funzione della formazione culturale e civile degli studenti".

A questo punto ci si potrebbe chiedere e chiedo ai sindacati dei docenti: l’Assemblea di istituto, oltre a rientrare nei diritti dello studente, poiché concorre alla loro formazione civile e culturale come recita l’art. 43 surrichiamato, va considerata o no come una "attività scolastica" a pieno titolo con una valenza educativa e didattica pari alle ore di lezione ( a patto che la stessa sia naturalmente ben organizzata)?

Per me non dovrebbero sussitere dubbi sul fatto che ele giornate di Assemblea dovrebbero rientrare tra i giorni di "attività didattica". E infatti i giorni di Assemblea rientrano a tutti gli effetti nel computo delle giornate di lezione ai fini della determinazione del minimo che la norma stabilisce in 200 giorni all’anno. I docenti sono tenuti o non sono tenuti al servizio durante le giornate di lezione, salvo che non abbiano il giorno libero? Anche in occasione di una visita di istruzione le lezioni vengono sospese, eppure sussiste l’obbligo del docente a presentarsi a Scuola e ad assolvere ai suoi obblighi di servizio.

Ma a mio parere esistono altre ragioni che inducono a ritenere, più che "opportuna", necessaria la presenza a Scuola dei docenti. In mancanza dei docenti risulta impossibile verificare quali e quanti ragazzi sono presenti all’inizio e alla fine delle lezioni. L’appello è indispensabile perché la Scuola possa "rispondere" sul piano delle responsabilità della sorveglianza per coloro che si recano a Scuola nel giorno di assemblea L’avviso alle famiglie, checché ne dicano alcune note ministeriali, non esonera dalle responsabilità la Scuola, qualora succedesse un infortunio a un alunno che si è allontanato dalla sede scolastica. I nostri bravi burocrati ministeriali ci avvertono che, qualora l’Assemblea si svolga fuori dai locali scolastici, i docenti non sono tenuti ad accompagnarli.

Così i ragazzi restano alla loro mercé e non si vede come il DS possa controllare i presenti o impedire che si allontanino prima del termine dell’Assemblea.

Un bel ginepraio, frutto del clima assemblearistico degli anni 70, quando non si è voluto tener conto delle legittime esigenze alla tutela dei minori e si è creato un perverso connubio tra i "diritti" degli studenti (salvo il diritto all’incolumità, per non parlare di altri, come quello all’istruzione, che in qualche caso viene vanificato da assemblee "selvagge") e le pretese dei docenti, i quali si trovano così un giorno di ferie in più rispetto ai colleghi della Scuola di base.

Non è chi non veda come tutta la materia debba essere rivista, salvaguardando i diritti degli studenti e delle famiglie (compreso quello all’incolumità) nonché il diritto dei DS ad essere tutelati da possibili colpe per mancata vigilanza.

Prof. Pasquale D’Avolio
Preside Liceo Classico "J. Stellini" di Udine


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