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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Il contesto della politica dell’istruzione

L’istruzione svizzera è composta dai seguenti livelli di formazione o tipi di scuole: settore prescolare, settore primario, settore secondario I, settore secondario II (formazione professionale, scuole di diploma, scuole di maturità), settore terziario (formazione professionale superiore, scuole universitarie professionali, università e politecnici federali), pedagogia speciale e perfezionamento. Attualmente sono in corso riforme a tutti i livelli dell’istruzione.

Le informazioni relative sono fornite innanzitutto dai comuni e dai cantoni (p.e. sull’ammissione, sui contenuti o le vacanze).

Obiettivi e settori di riforma

I principali obiettivi per i prossimi anni nel settore dell’istruzione sono garantire la concorrenzialità della Svizzera e facilitare la mobilità nel settore dell’istruzione. Concretamente ciò significa che

-    il livello prescolare ed i primi anni del settore primario devono essere riuniti e che per i bambini di età compresa tra 4 ed 8 anni deve essere introdotto un „livello base“ (inserimento flessibile nella scuola);

-    le competenze linguistiche vanno maggiormente incentivate, in particolare durante le scuole obbligatorie per quanto concerne la prima lingua nazionale, la seconda lingua nazionale e l’inglese;

-    per il settore primario ed il settore secondario I occorre fissare livelli di competenze validi a livello nazionale per la prima lingua nazionale, la matematica e le lingue straniere;

-    si offre a tutti i giovani la possibilità di conseguire un diploma di settore secondario II;

-    occorre continuare ad incentivare l’impiego delle tecnologie informatiche e della comunicazione a tutti i livelli dell’istruzione;

-    bisogna valutare regolarmente il sistema svizzero dell’istruzione, vale a dire eseguire a intervalli di tempo regolari misurazioni delle competenze per la garanzia della qualità e procedere - in collaborazione con la Confederazione - ad un monitoring nazionale dell’istruzione;

-    si devono ampliare le prospettive del corpo insegnante, migliorando la qualità della formazione di base e del perfezionamento, bisogna rendere più interessanti le condizioni di assunzione e le possibilità di sviluppo ed è necessario discutere a livello nazionale del promovimento delle nuove leve nonché dell’immagine della professione di insegnante;

-    la collaborazione nel settore universitario va migliorata, bisogna incentivare la concorrenzialità (creazione di centri di competenze, ripartizione delle specialità, sinergie) e - conformemente alla Dichiarazione di Bologna – vanno introdotti cicli di studio a due livelli con diplomi di Bachelor e di Master nonché standard qualitativi.

Caratteristiche dell’istruzione svizzera

Nel settore dell’istruzione in Svizzera le competenze sono ripartite tra Confederazione, cantoni e comuni. La responsabilità principale dell’istruzione è dei cantoni. Caratterizzano il sistema dell’istruzione (ed il sistema politico in generale)

-    il federalismo (sovranità cantonale),

-    il decentramento del potere (importanza dei comuni),

-    la sussidiarietà dei provvedimenti statali (vale a dire il principio in base al quale i livelli sovraordinati quali Confederazione e cantoni emanano prescrizioni ed assumono compiti solo nel caso in cui i livelli subordinati non siano in grado di farlo),

-    e la democrazia (semi)diretta (votazioni popolari, iniziative popolari, referendum).

In Svizzera il sistema dell’istruzione e la relativa amministrazione hanno struttura federalistica. A livello nazionale non esiste un ministero per l’istruzione e l’educazione.

Link esterni

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)

Ufficio federale dell’educazione e della scienza (UFES)

La nuova legge sulla formazione professionale

Sviluppi scuole di diploma: piano e programma didattico quadro scuole di diploma (SDD)

Valutazione della riforma della maturità

Formazione professionale superiore

Valutazione delle scuole universitarie professionali

Riforma di Bologna

Istituzioni per la formazione degli insegnanti

Riforme nel settore della formazione degli insegnanti in Svizzera

Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISPFP)

Segretariato svizzero di pedagogia curativa e speciale (SPC)

Federazione svizzera per la formazione continua (SVEB)

1. Chi è responsabile dell’istruzione? Competenze della Confederazione, dei cantoni e dei comuni

Le competenze nel settore dell’istruzione sono ripartite tra Confederazione, cantoni e comuni; la caratteristica peculiare del sistema non è tanto una netta ripartizione delle competenze, quanto piuttosto la collaborazione tra Confederazione e cantoni. In tal modo i cantoni partecipano in misura determinante al finanziamento ed all’attuazione anche in settori che per legge sono disciplinati dalla Confederazione (p.e. nella formazione professionale).

La Costituzione federale sancisce che „i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità” e che „i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica" (Cost. art. 41, cpv. 1 lettere f e g).

Competenze dei cantoni

In base alla Costituzione federale i cantoni sono responsabili della „scuola“: „I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche essa è gratuita.“ (Cost. art. 62). Dunque la Costituzione federale fissa anche le competenze per quanto concerne la scuola, il diritto alla formazione, l’obbligo scolastico, la gratuità della frequenza scolastica e la vigilanza dello Stato. La scelta della scuola al livello primario, al livello secondario I ed al livello secondario II non è libera.

All’interno dei cantoni i compiti relativi all’insegnamento sono svolti per lo più dal dipartimento dell’educazione (o dipartimento dell’istruzione), che stabilisce p.e. i programmi didattici, gli strumenti didattici ufficiali e la grandezza delle classi.

Cooperazione dei cantoni e concordato scolastico

La cooperazione intercantonale ed il coordinamento scolastico sono un compito della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE). La CDPE tra l’altro crea piani quadro degli studi e stipula accordi sul riconoscimento di diplomi e scuole. La CDPE esorta ed obbliga i cantoni a collaborare e ad armonizzarsi tra di loro (p.e. in caso di riforme, collaborazione nei settori della pianificazione, della ricerca e delle statistiche scolastiche).

Il principale fondamento legale dei cantoni nel settore dell’istruzione è il cosiddetto „concordato scolastico”, un contratto nel quale sono fissate le condizioni quadro per il livello primario ed il livello secondario I: l’ingresso nella scuola obbligatoria avviene a 6 anni, la durata dell’obbligatorietà scolastica è di 9 anni e l’anno scolastico dura almeno 38 settimane, l’inizio e la durata dell’anno scolastico sono unitari, la durata della formazione fino alla maturità è di almeno 12 anni e non supera 13 anni. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è responsabile dell’attuazione del concordato scolastico.

Gli strumenti essenziali della CDPE sono costituiti dagli accordi intercantonali e dalle raccomandazioni. Gli accordi intercantonali sono accordi tra i cantoni (accordi concernenti i diplomi e relative disposizioni esecutive, p.e. i regolamenti che disciplinano il riconoscimento nel settore della formazione degli insegnanti, accordi su finanziamenti e libera circolazione come l’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali).

Leggi cantonali sulle scuole, competenze dei comuni

Le leggi cantonali sulle scuole comprendono tutti i livelli dell’istruzione e valgono quindi dal livello prescolare fino al livello terziario (universitario e non universitario). I comuni gestiscono tra l’altro le scuole materne, le scuole elementari e le scuole del livello secondario I. Essi vengono appoggiati da commissioni scolastiche (le quali sono tra l’altro responsabili dei locali, dell’acquisto degli strumenti didattici, in parte dell’assunzione degli insegnanti, oppure svolgono funzioni di controllo). Nelle commissioni scolastiche sono rappresentati anche i genitori.

Competenze della Confederazione

La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale e gestisce i politecnici federali. Può istituire, gestire o sostenere altre scuole universitarie ed altri istituti di formazione superiore. Inoltre la Confederazione promuove la ricerca scientifica; può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca (Cost. articoli 63 e 64). La Confederazione e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) disciplinano in comune il riconoscimento delle maturità.

All’interno della Confederazione il Dipartimento federale dell’interno (DFI) – in particolare l’Aggruppamento per la scienza e la ricerca (ASR) e l’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (UFES) – è responsabile dei Politecnici federali (PF), dei contributi alle università, delle borse di studio, della scienza e della ricerca nonché del riconoscimento della maturità ginnasiale in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Il Dipartimento federale dell’economia risp. l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) disciplinano la formazione professionale, mentre il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) risp. l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) sono responsabili dello sport.

Link esterni:

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

Accordi concernenti i diplomi, programmi didattici quadro e raccomandazioni della CDPE

Aggruppamento per la scienza e la ricerca (ASR)

Ufficio federale dell’educazione e della scienza (UFES)

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)

2. Quanto costa l’istruzione? Spese per l’istruzione

Dal 1990 al 1999 le spese reali per l’istruzione sono passate da 19,2 a 21,3 miliardi di franchi. Complessivamente nel 1999 in Svizzera si è speso il 5,9% del prodotto interno lordo (PIL) per l’istruzione e la ricerca.

La spesa per l’istruzione corrispondeva nel 1990 al 18,7% della spesa pubblica mentre nel 1999 tale percentuale è scesa al 17,9% (spese per l’istruzione a livello di COnfederazione 7%, cantoni 25%, comuni 23%). Dal 1990 la spesa per l’istruzione sostenuta dai comuni è aumentata, mentre a partire dal 1992 quella dei cantoni è rimasta invariata e quella della Confederazione è in diminuzione dal 1995. I motivi di questi sviluppi sono da ricercare nella recessione degli anni ‘90 e nelle misure di contenimento delle spese nel settore pubblico. Si è avuta un’inversione di tendenza solo a partire dal 1998.

Partecipazione dei comuni, dei cantoni e della Confederazione

Le spese per l’istruzione sono ripartite come segue: comuni 35%, cantoni 53% e Confederazione 12%.

I comuni coprono la maggior parte dei costi del livello prescolare (circa il 70%), del livello elementare e del livello secondario I (61%). Si fanno carico della maggior parte dei costi per gli edifici, le attrezzature ed il materiale didattico nonché degli stipendi degli insegnanti.

Il finanziamento del livello secondario II (formazione professionale 71%, formazione generale 96%), della formazione professionale superiore (77%) e delle 10 università cantonali è coperto prevalentemente dai cantoni. La Confederazione contribuisce al finanziamento della formazione professionale, delle scuole universitarie professionali per i settori della tecnica, architettura, economia ed amministrazione, agricoltura ed arte, delle università cantonali nonché della ricerca. Inoltre la Confederazione si fa carico dei costi dei due Politecnici federali PF (contributo federale al finanziamento delle scuole universitarie professionali, università e politecnici pari al 51%).

Andamento delle spese per l’istruzione

Dal 1990 al 1999 le spese per l’istruzione sono aumentate del 9,5% circa, ma nello stesso periodo il numero di allievi e di studenti è aumentato del 10,1%. Nel 1990 per il livello prescolare, il livello primario ed il livello secondario I sono stati spesi 10’700 franchi per allievo. Nel 1997 la spesa per allievo era di 10’500 franchi.

Tuttavia non tutti i livelli scolastici ed i tipi di scuola sono stati interessati in ugual modo dalle misure di risparmio: le spese per la formazione professionale e per la formazione professionale superiore sono aumentate in misura maggiore del numero di discenti. L’introduzione della maturità professionale e soprattutto la creazione delle scuole universitarie professionali, nonostante le misure di risparmio, hanno liberato ulteriori finanziamenti. Invece le spese per le scuole di formazione generale al livello secondario II tra il 1990 ed il 1997 sono rimaste costanti, nonostante un aumento degli allievi di oltre il 25%. Una situazione analoga si riscontra presso le università.

Inversione di tendenza

Dal 1998 sono di nuovo (leggermente) aumentati gli stanziamenti destinati all’istruzione. Dopo diversi anni in cui i mezzi a disposizione dell’istruzione erano rimasti invariati, il 1999 è stato il secondo anno in cui le spese reali per l’istruzione sono di nuovo leggermente aumentate (+0,6% rispetto all’anno precedente).

Link esterni

Spese per l’istruzione


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