Autonomia: la parola alla scuola

Check-up di una "bozza"

di Giancarlo Cerini

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione ha avviato in queste settimane un’ampia consultazione sulla bozza del regolamento relativa all’autonomia organizzativa e didattica. Nelle pagine di Educazione & Scuola i "navigatori" troveranno il testo del regolamento in questione, oltre al facsimile della scheda da utilizzare per inoltrare al Provveditorato agli Studi le osservazioni espresse distintamente dalle diverse componenti della comunità scolastica (insegnanti, dirigenti, personale ATA, genitori, studenti). Ricordiamo anche che la consultazione dovrà aver luogo, con le modalità decise da ogni istituzione scolastica, entro il mese di aprile 1998. Il Ministero si è impegnato a "restituire" alla scuola una sintesi delle risposte pervenute (che saranno analizzate, in prima battuta, dall’apposito Nucleo per l’assistenza all’autonomia costituito presso ogni Provveditorato agli Studi).

Per facilitare la lettura e l’analisi della Bozza abbiamo predisposto (con la collaborazione di un gruppo di colleghi insegnanti) una essenziale radiografia del documento, evidenziandone gli elementi positivi, i punti problematici e gli aspetti negativi. Si tratta evidentemente di valutazioni soggettive, che hanno l’unico scopo di avviare un confronto "critico" ma, si spera, costruttivo.

In fondo, la consultazione non vuole essere un referendum a favore o contro l’autonomia, e neppure una convalida "popolare" del testo tecnico di un regolamento (uno dei tanti che saranno emanati per dare applicazione alla Legge 59/97). La consideriamo soprattutto un’occasione di formazione e di orientamento culturale, per delineare le potenzialità operative dell’autonomia scolastica. Si tratta di costruire, attraverso un primo momento di informazione e sensibilizzazione, un clima positivo nei confronti dell’autonomia, per far comprendere gli spazi di sviluppo e di valorizzazione che questa innovazione comporta.

Il filo conduttore di questa consultazione dovrebbe proprio essere racchiuso dallo slogan "l’autonomia dalla parte degli insegnanti", cioè l’autonomia come spazio per una organizzazione professionale della scuola, con i suoi vantaggi e le sue convenienze per i docenti (più professionisti e meno "impiegati").

Non dimentichiamo però i timori, le diffidenze, il disorientamento che serpeggia tra gli operatori scolastici. Occorre riguadagnare sicurezza di prospettiva e serenità di comportamenti: con l’autonomia non si intende destrutturare l’attuale sistema scolastico, né affidarlo alle dinamiche del mercato, alle spinte degli utenti o alle pressioni dei localismi. Con l’autonomia tutti i soggetti in gioco (scuole, enti locali, stato) dovranno fare la loro parte e dare il massimo di sé.

Non si tratta di tracciare diversamente i confini delle competenze sulla scuola, ma di accrescere le responsabilità di tutti per la formazione delle giovani generazioni:

  1. in primo luogo della scuola, dotata di autonomia funzionale, con risorse proprie, con un progetto formativo condiviso e di cui rispondere di fronte alla comunità;
  2. poi, degli enti locali, chiamati a garantire il massimo della qualità di strutture, servizi, diritto allo studio, integrazione;
  3. ed infine, dello Stato, al quale va richiesto di definire gli indirizzi di fondo del sistema scolastico, gli standard di riferimento, i controlli, la formazione dei docenti, cioè di tutte quelle condizioni che rendono la pubblica istruzione un "bene comune" per il nostro paese, un elemento per la costruzione di una identità culturale e sociale condivisa.

Ci sembrano questi i valori che ispirano i documenti in discussione. Ricordiamo che accanto alla bozza sull’autonomia organizzativa e didattica esiste una bozza su "dimensionamento delle scuole ed organici", mentre è definitivo il decreto sulla figura del dirigente scolastico.

Sono stati recentemente emanati i Decreti per il passaggio di competenze in materia scolastica dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali (decreti Bassanini), mentre dovranno essere formulati ulteriori regolamenti per la riforma del Ministero e della amministrazione, per la riforma degli Irrsae, Cede, BDP, per la riforma degli organi collegiali territoriali, per le nuove norme di contabilità, ecc.

Si tratta dunque di un "pacchetto" assai consistente di provvedimenti destinati ad incidere profondamente sulla vita della scuola e sulla professione di chi vi opera. Un motivo in più per cominciare a seguire da vicino le innovazioni, partecipando "informati" a quei momenti di discussione e approfondimento che saranno organizzati nell’ambito della propria scuola (e non solo).

Griglia per la lettura della bozza di regolamento su "Autonomia organizzativa e didattica"

Aspetti tematici

Elementi positivi

Punti problematici

Aspetti negativi

Art. 1 (finalità)

L’autonomia è funzionale al raggiungimento di obiettivi formativi e di standard NAZIONALI. Gli standard si riferiscono sia agli apprendimenti sia alle caratteristiche del servizio scolastico

Non è chiarito a chi spetta definire obiettivi e standard nazionali (e quando ciò avverrà)

Manca una chiara individuazione di soggetti, responsabilità, competenze

("chi fa cosa, come") da intendere come esplicitazione di vincoli minimi piuttosto che enumerazione di possibilità.

Art. 2 (sistema nazionale)

Si riconoscono margini di discrezionalità alle scuole nella costruzione del curricolo (compare l’idea di un curricolo di scuola) e si avvia un sistema di valutazione (interno/esterno)

Si fa un uso disinvolto delle terminologie (attività/discipline); non è chiara l’individuazione delle discipline fondamentali (area comune ?), di quelle alternative (opzionali ?), di quelle integrative (elettive ?), di quelle aggiuntive (facoltative ?)

Manca la quantificazione della composizione interna del curricolo, cioè l’individuazione del monte-ore obbligatorio per ogni tipo di scuola e delle quote per le discipline fondamentali (70 % ?), opzionali (20 % ?) e integrative (10 % ?). Non è esplicitata la ricaduta sull’organizzazione del lavoro, sull’organico funzionale, sull’attuale ordinamento.

Art. 3 (autonomia didattica)

Si sollecita una gestione flessibile delle attività didattiche, adeguata agli stili/ritmi di apprendimento e interessi degli allievi, alle caratteristiche delle discipline, ecc.

L’idea di modulo (o didattica modulare) è ambigua perché può riferirsi a:

a) una diversa struttura del curricolo: non più organizzato per classi, discipline, anni scolastici, bensì per unità formative capitalizzabili;

b) una strategia didattica più flessibile ed interattiva (classi aperte, ecc.)

Non si evidenzia il ruolo progettuale dei docenti (singolarmente o collegialmente) nelle scelte pedagogiche, didattiche e metodologiche, rimandando il tutto ad un generico "documento complessivo" approvato dal Consiglio d’istituto/circolo.

Art. 4 (autonomia organizzativa)

L’organizzazione dei tempi d’insegnamento s’ispira a criteri di ampia flessibilità (nel rispetto del monte ore annuo delle discipline fondamentali)

Sono da esplicitare soggetti, ruoli, sedi, criteri, modalità per la valutazione dei risultati degli alunni e della produttività della scuola.

Manca un chiaro riferimento al progetto di istituto e si trascura il ruolo del Collegio dei docenti (e delle sue articolazioni tecnico-professionali) nell’elaborazione degli indirizzi educativi, culturali e metodologici

Art. 5 (autonomia di ricerca)

Si sollecita l’assunzione di un atteggiamento sperimentale, volto alla ricerca del miglioramento continuo.

Va esplicitato il legame tra ricerca e didattica (la formazione in servizio come riflessione "epistemologica" sulla pratica.

Non sono individuati ruoli, modalità, risorse, sedi per sostenere le possibilità di ricerca e sviluppo (figure e funzioni interne ed esterne alla scuola)

Art. 6 (crediti formativi)

Si supera un approccio globale ed intuitivo in favore di una conoscenza "analitica" delle competenze realmente acquisite.

Resta da approfondire il tema del "credito" (e debito) formativo nella sua possibile ricaduta sull’organizzazione scolastica.

La costruzione di un curricolo formativo personalizzato (libretto formativo) può aprire la strada al superamento del valore legale del titolo di studio.

Art. 7 (ampliamento offerta formativa)

Si ipotizza un sistema aperto di educazione permanente, in cui la scuola può giocare un proprio ruolo alleandosi con altre agenzie.

Restano da definire le sedi di decisione, le risorse, le professionalità necessarie per i nuovi compiti formativi.

L’impianto appare generico e non sembra tenere conto della evoluzione della domanda di formazione (con qualche sfumatura paternalistica).

Art. 8 (reti di scuole)

Il concetto di rete mette in evidenza una logica cooperativa dell’autonomia, che può rinsaldare il carattere unitario del sistema formativo, evidenziando i rischi di una competizione "mercantile"

Non si chiarisce se il processo di aggregazione in rete avviene dal basso (con il rischio dello spontaneismo) o dall’altro (con il rischio del dirigismo burocratico).

Non si definiscono il ruolo e l’integrazione tra i diversi soggetti (IRRSAE, Amministrazione, Ispettori, Uffici Studi, Enti locali) e non si evidenziano le "convenienze" del mettersi in rete (incontri e risorse).

Art. 9 (funzioni amministrative)

Si prevede un forte snellimento delle attuali norme contabili che impediscono, anche per l’esiguità delle risorse, un’efficace politica di gestione.

Non c’è chiarezza circa le modalità di gestione dell’organico funzionale dei docenti (di cui manca una definizione) e di articolazione sul territorio delle scuole.

Emerge il rischio di appesantire gli uffici di compiti non riferiti immediatamente alla gestione della didattica e dell’organizzazione.

Art. 10 (competenze escluse)

Gli aspetti determinanti dello stato giuridico del personale (reclutamento, mobilità, comandi, provvedimenti disciplinari) rispondono a regole nazionali e non locali.

La tutela della libertà di insegnamento implica una definizione più precisa dell’architettura del governo della scuola.

L’elencazione di competenze nulla dice sui cambiamenti necessari nello stato giuridico del personale per far fronte alle esigenze dell’autonomia scolastica.

Art. 11 (dirigenti scolastici)

Si rimanda ad un ulteriore approfondimento la relazione tra ruolo del dirigente (che appare comunque potenziato) e forme della collegialità professionale.

Va chiarito il concetto di responsabilità del dirigente scolastico (D.lvo 59/98) e responsabilità complessiva dell’istituzione scolastica (e dei diversi soggetti).

L’assenza di un quadro certo di riforma degli organi collegiali (ferma al dibattito parlamentare) rende nebulosa la relazione tra i diversi soggetti professionali e sociali.

Art. 12 (disciplina transitoria)

L’esercizio dell’autonomia è un processo graduale che assume un carattere sperimentale (di autoregolazione).

Manca, nelle indicazioni del decreto sulla sperimentazione, un riferimento a essenziali temi quali: la valutazione interna, le figure di sistema, i margini di autonomia curricolare.

Lo strumento che sostiene la sperimentazione (DM 765/97) non prevede, al momento, adeguate risorse e incentivi all’autonomia.

Art. 13 (accademie)

Si allentano i controlli centralistici

Si inseriscono nel normale ordinamento istituzioni che hanno finalità specifiche.

La materia delle istituzioni speciali (es.: i convitti) andrebbe riconsiderata globalmente

Art. 14 (abrogazione di norme)

Si tende ad alleggerire il quadro normativo per "deburocratizzare" il sistema.

Diventa più complesso orientarsi nel sistema delle fonti giuridiche (es.: un regolamento abroga leggi…)

Mancano indicazioni sui criteri ispiratori dell’azione di delegificazione.