Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO RELATIVO ALLE MODALITA’
DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

(ai sensi dell'art. 3,comma 1, lettera a), e) del CCNL del 15-03-2001)

 

L'anno 2001, il mese di novembre, il giorno ventisei, presso l’Istituto Comprensivo Pietrasanta 1°, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica,

Visto l’art. 3, punto 1.a e 1.e del CCNL del 15-03-2001;

tra la delegazione di parte pubblica, la R.S.U. e i rappresentanti provinciali delle OO.SS firmatarie dei CCNL si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto.

 

 

ART. 1 – Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente in servizio nell'istituto, assunto sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.

ART. 2 – Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino ai 31 agosto 2002.

ART. 3 – Organici

Nel nostro istituto esistono due tipi di organici:

· Organico funzionale d’istituto (scuola dell’infanzia ed elementare);

· Organico tradizionale (scuola media).

La determinazione degli organici è effettuata con decreto del Provveditore agli studi di Lucca e per il corrente anno scolastico è stata così determinata:

Scuola elementare (D.P. del 13-06-2001)

46 posti comuni

2 posti di sostegno

2 posti di lingua inglese

Scuola dell’infanzia (D.P. 20-06-2001)

22 posti comuni

1 posto di sostegno

Scuola media (D.P. del 10-07-2001)

5 cattedre di Lettere + 7 ore residue

2 cattedre di Matematica + 1 cattedra orario esterna (12+ 6)

1 cattedra di Francese

1 cattedra di Inglese + 6 ore residue

1 cattedra di Ed. Tecnica + 6 ore cedute alla S.M.Pistelli

1 cattedra di Ed. Artistica con completamento di 2 ore alla S.M. Gragnani

1 cattedra di Ed. Musicale con completamento di 2 ore alla S.M. Rosi

1 cattedra di Ed. Fisica con completamento di 2 ore alla S.M. Viani

9 ore residue di sostegno

Con questo tipo di organico tutti gli insegnanti sono stati utilizzati nelle classi/sezioni. Soltanto nella scuola media tre insegnanti di lettere completano l’orario con tre ore a disposizione ( 2 per supplenze dei colleghi assenti e una per attività integrative e/o di recupero)

ART. 4 – Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni

 

Docenti già in servizio

Entro il 30 giugno i docenti della scuola elementare e materna possono chiedere l’assegnazione ad altro plesso dell’istituto, semprechè vi siano posti vacanti. La richiesta deve essere formulata per scritto. Con le stesse modalità i docenti della scuola media possono chiedere l’assegnazione ad altro corso.

Nel caso vi sia concorrenza di più domande sullo stesso posto si tiene conto prioritariamente del punteggio relativo alla graduatoria d’istituto.

Il docente che non presenta, entro il 30 giugno, domanda scritta di trasferimento interno, viene confermato sulla classe/sezione per continuità.

Docenti in ingresso per trasferimento/assegnazione provvisoria

Su richiesta scritta il docente viene assegnato al plesso richiesto. In caso di concorrenza di più domande sullo stesso posto , si tiene conto prioritariamente del punteggio relativo al trasferimento/ assegnazione provvisoria.

Docenti di nuova nomina con contratto a tempo indeterminato

Su richiesta scritta il docente viene assegnato al plesso richiesto. In caso di concorrenza di più domande sullo stesso posto , si tiene conto prioritariamente dell’ordine di scelta presso l’ufficio competente (provinciale o regionale).

Docenti con supplenza annuale

Su richiesta scritta il docente viene assegnato al plesso richiesto. In caso di concorrenza di più domande sullo stesso posto , si tiene conto prioritariamente del punteggio relativo alla graduatoria provinciale o d’istituto.

In tutti i casi sopra elencati il dirigente può non accettare la richiesta, motivandola all’interessato.

 

ART. 5 – Orario di lavoro

La formulazione dell’orario degli insegnanti è prerogativa del dirigente scolastico che deve attenersi a quanto stabilito nell’art. 41 del CCNL del 4 agosto 1995, sentite le proposte del collegio dei docenti.

Il dirigente scolastico può delegare ai docenti di classe/sezione o modulo la proposta di formulazione dell’orario. Nella formulazione dell’orario non devono essere superate di norma le sei ore giornaliere. In particolare per la scuola elementare si dovrà tener conto dei vincoli orari per disciplina deliberati dal collegio dei docenti dell’11 settembre 2001. Anche l’assegnazione degli ambiti disciplinari è prerogativa del capo d’istituto che però può delegare la scelta al team di docenti di classe/modulo che lo informeranno dei criteri della scelta.

La proposta di orario è sottoposta al dirigente per la sua approvazione e sottoscritta dai proponenti. Il dirigente la firma in calce per approvazione.

Nella scuola media l’orario viene formulato dal docente collaboratore che può avvalersi dell’aiuto di un gruppo di docenti.

Nella formulazione di dovrà tener conto prioritariamente delle esigenze didattiche e poi di quelle personali dei singoli docenti.

L’orario nella scuola dell’infanzia e elementare si articola su cinque giorni, mentre nella scuola media su sei.

ART. 6- Attività funzionali all’insegnamento

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 42 del CCNL del 4 agosto 1995, queste non possono di norma superare le 40 ore annuali per le attività previste dai punti 3.a e 3.b.

I docenti in servizio in più istituti non potranno superare, cumulando le ore di riunioni nelle scuole, i limiti previsti (40 ore annuali). Le attività saranno svolte in quantità proporzionale all’orario di servizio presso le rispettive scuole ; se questa quota viene superata il docente potrà chiedere l’esonero dall’attività o, in caso di disponibilità di fondo, il loro pagamento.

Quando sono previste variazioni del calendario delle riunioni queste sono comunicate,possibilmente, con almeno cinque giorni di anticipo.

ART. 7 – Sostituzione docenti assenti

Nella scuola elementare e dell’infanzia la sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

· Chiamata del supplente anche per un solo giorno laddove non sia possibile coprire la classe/sezione con personale già in servizio;

· Sostituzione con docenti già in servizio utilizzando compresenze, recuperi di permessi orari e comunque docenti a disposizione a vario titolo;

· Per le classi organizzate a modulo nei primi due mesi di ciascun quadrimestre i docenti assenti vengono sostituiti con le ore di contemporaneità, fino ad un massimo di 5 giorni, secondo un quadro orario concordato con il dirigente

· Nella scuola media la sostituzione dei docenti assenti è effettuata fino a 6 giorni dal personale con ore a completamento cattedra, recuperi di permessi orari e ore eccedenti (solo per chi ha dato la disponibilità).

ART. 8 – Orario riunioni

Le riunioni di programmazione ( 2 ore settimanali) dei docenti della scuola elementare sono effettuate di norma il mercoledì al termine dell’orario delle lezioni, anche su base di criteri di flessibilità e con cadenza plurisettimanale. E’ consentito in tali occasioni, quando le esigenze lo richiedano, riunirsi con i colleghi delle altre classi del plesso senza doverne dare comunicazione al dirigente scolastico.

Tutte le altre riunioni, eccetto gli scrutini finali, dovranno svolgersi in giorni non prefestivi.

ART. 9 – Rapporti con le famiglie

I ricevimenti individuali nella scuola dell’infanzia e elementare sono regolati autonomamente da ogni plesso. Essi dovranno essere comunicati al dirigente scolastico e comunque dovranno garantire un proficuo e costante rapporto con le famiglie.

Nella scuola media i ricevimenti individuali in orario di lezione si terranno nella prima quindicina di ogni mese ad eccezione del mese di ottobre, febbraio e giugno.

Sono inoltre previsti due ricevimenti generali da tenersi verso la fine di ciascun quadrimestre.

 

ART. 10 – Vigilanza durante l’intervallo.

Nella scuola media la vigilanza durante l’intervallo è assicurata dall’insegnate dell’ora che lo precede. Detto intervallo è conteggiato nel monte ore annuale del docente (18 ore settimanali moltiplicato per n. settimane di scuola) e detratto dal monte ore annuale che il docente deve recuperare per la riduzione della unità oraria ( 50 minuti anziché 60).

ART. 11 – Permessi brevi

Per i permessi di cui all’art. 22 del CCNL del 4 agosto 1995 si conviene che essi possano essere concessi a domanda motivata, presentata con almeno tre giorni di anticipo. La concessione del permesso è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio se si tratta di attività di insegnamento.

E’ possibile, tranne che per le riunioni del collegio docenti, prescrutini e scrutini, chiedere, secondo le modalità sopra enunciate, permessi anche in occasione di riunioni obbligatorie. Le ore così richieste saranno utilizzate prioritariamente per la sostituzione dei colleghi assenti o per attività di recupero sugli alunni della propria classe.

Quest’ultima possibilità va comunicata dall’interessato e autorizzata dal dirigente scolastico.

ART. 12 – Flessibilità oraria

Gli insegnanti possono chiedere al dirigente scolastico variazioni di orario ( scambio del giorno libero nella scuola media, scambio di turno nella scuola elementare e materna, prolungamento dell’orario in un giorno e riduzione nell’altro per la scuola materna ) purché sia assicurato il monte ore previsto settimanalmente per ciascun insegnante e per ciascuna classe. La richiesta va formulata per iscritto.

ART. 13 – Ferie durante l’attività didattica

Possono essere richieste ferie durante il periodo dell’attività didattica fino ad un massimo di sei giorni. La concessione delle stesse è però subordinata alla disponibilità dei colleghi alla sostituzione del richiedente e non deve comportare oneri per l’amministrazione.

La domanda di concessione deve essere presentata con almeno tre giorni di anticipo rispetto all’inizio del periodo richiesto e deve contenere, oltre alla firma del richiedente, anche quella del docente o dei docenti che si sono impegnati a sostituirlo.

Nel caso in cui questi ultimi si assentino a loro volta la concessione si intende revocata.

Non saranno concesse ferie in occasione di scioperi del personale.

ART. 14 – Riduzione durata ora di lezione

Nella scuola media è in atto una sperimentazione che prevede la riduzione dell’unità oraria di lezione da 60 a 50 minuti. Questo comporta per i docenti il recupero della frazione di orario così ridotta. Il POF di settore della scuola media prevede nel dettaglio le modalità e le attività di recupero.

Poiché detta riduzione comporta l’intensificazione del carico di lavoro con un aumento delle ore frontali (passaggio da 18 a 21 settimanali), ai docenti impegnati in detta sperimentazione sono attribuite le risorse di cui alla tabella A del contratto d’istituto relativo alla gestione del fondo ( art. 14 punti 1.a e 1.b del CCNL del 15-03-2001).

ART. 15– Modifiche e/o integrazioni al presente contratto, problemi applicativi ed interpretativi

 

Per affrontare nuove esigenze che comportino modifiche e/o integrazioni al presente contratto e/o problemi applicativi ed interpretativi, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta.

Letto, firmato, sottoscritto,

Il Dirigente

La RSU

Le OO.SS,


La pagina
- Educazione&Scuola©