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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/10
Domande e Risposte sulla RSU

Salve, insegno religione in una scuola elementare e vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la seguente domanda: premesso che la Riforma Moratti prevede l'insegnamento dell'informatica nella scuola primaria da parte delle insegnanti di classe, mi domandavo se tale insegnamento può essere assegnato anche all'insegnante qualificata di religione della classe, a completamento per esempio dell'orario cattedra.

Non glielo so dire.

Buongiorno. Sono un docente di ruolo di scuola secondaria superiore. Ho sentito dire che per gli insegnanti di ruolo è possibile seguire un dottorato di ricerca senza borsa, stando in congedo e continuando a percepire il normale stipendio. Quanto c'è di vero?

La recente legge finanziaria prevede che per i dottorandi senza borsa sia possibile porsi in aspettativa retribuita dall'amministrazione pubblica con cui si è instaurato il rapporto di lavoro. Si tratta dell'art. 52, comma 57 legge 28.12.2001 n. 448 che ha aggiunto un comma all'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476 che già dispone che il dottorando è collocato a domanda in congedo straordinario ed il relativo periodo è utile ai fini della progressione in carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

Gentile Santoro, insegno in una scuola italiana (scuola media e Istituto Tecnico per il Turismo) in Svizzera. Si tratta di una scuola attualmente Legalmente riconosciuta che ha chiesto la parità circa un anno e mezzo fa. Perché le scuole all'estero ricevono la Parità in ritardo rispetto a quelle italiane? Questa scuola ricevera la parità entro questo anno?

Davvero non so rispondere.

Con la presente richiedo ancora una volta un cortese chiarimento circa il compenso spettante al docente vicario. Nel dettaglio:
1. Non essendo più prevista la retribuzione di tale collaboratore nell'ambito del fondo assegnato all'istituzione per le figure obiettivo, il compenso va desunto dal Fondo d'Istituto?

Sì.

2. A prescindere dalla contrattazione con la RSU., che va comunque presumibilmente condotta in merito, esiste già un parametro retributivo definitoovvero ogni Istituzione scolastica deve singolarmente individuarla?

La seconda che hai detto.

3. Il fatto che il vicario abbia il semiesonero comporta dei vincoli rispetto alla retribuzione del suo operato?

E' un elemento da tenere in considerazione.

Sto frequentando gratuitamente un corso di 100 ore di potenziamento e rinforzo in lingua inglese con insegnante madrelingua gestito dal CRT centro Risorse territoriali) di Basilicata. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione e la possibilità di sostenere gratuitamente l'esame del Cambridge per la certificazione europea. La reazione dei colleghi è stata varia: chi si aspettava la certificazione senza dover sostenere il regolare esame internazionale, chi si accontenta dell'attestato di partecipazione, che vorrebbe tentarlo, chi non continua più e così via. Io sono intenzionata a continuare, a prendere l'attestato e a sostenere l'esame del Cambridge per la CE ma ho dei dubbi:
che valore avrà questa certificazione in caso di trasferimento, passaggio di ruolo, titolo culturale in genere?

Nessuno.

La laurea in lingue, secondo alcuni, ingloba già nel senso che è più valida di una CE... quindi è inutile prenderla...

Veda lei.

C'è da dire che nell'incontro preliminare il Direttore generale ha fatto chiaramente capire che la laurea oggi non significa nulla se non è accompagnata da una CE...

Bah!

Devo studiare e sostenerla o no?

Non la so consigliare. Nella scuola non è riconosciuta, al momento.

Col nuovo contratto, il numero delle funzioni obiettivo rimane - per ciascun istituto scolastico - fissato dal Ministero e nominativamente vincolato, oppure può essere anche ampliato dal Collegio in relazione alle necessità dei progetti approvati; ferma restando l'entità finanziaria del budget, definita centralmente in ragione delle dimensioni dell'istituto scolastico?

C'è la massima libertà.

Spett.le redazione, sono una docente elementare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, utilizzata come insegnante prevalente in una classe seconda. Gli ambiti assegnati sono i seguenti: lingua italiana, educazione all'immagine, antropologico, educazione musicale. Inoltre ho conseguito anche il titolo di specializzazione in lingua inglese e, pertanto, sarò impegnata nell'insegnamento di tale lingua, sia nel modulo di appartenenza che in un altra seconda, totalizzando le 22 ore di docenza. Attualmente mi si vogliono assegnare anche le scienze, come ulteriore impegno. Chiedo, gentilmente, spiegazioni, perchè credo che l'insegnamento della lingua italiana raggiunga la quota di sette ore e non cinque, come mi si vorrebbe far credere. Se la mia supposizione è errata, chiedo chiarimenti in merito.  

Con l'autonomia didattica il collegio, e non il dirigente, è libero di decidere. Compito del contratto di scuola poi quello di stabilire i criteri di utilizzo del personale rispetto al POF.

Vi scrivo perchè ho presentato al Dirigente Scolastico della mia scuola la domanada di rimborso per le spese di autoaggiornamento, come prevede  la direttiva 70/02 (art.1, 3, 4). Infatti essa stabilisce che per i corsi di  autoaggiornamento ed i corsi di specializzazione universitaria le spese sostenute vengano in parte rimborsate. Io ho frequentato il corso di specializzazione universitaria per docenti di sostegno, ma il mio Capo d'istituto sostiene che non rientra tra quelli previsti dalla direttiva. Alcuni miei colleghi nonchè compagni di corso, hanno invece avuto il  rimborso del 50% delle tasse di iscrizione. Mi sono rivolta ai sindacati, ma le varie confederazioni mi hanno dato in merito risposte contraddittorie (alcuni sostengono che devono esserci rimborsate appunto parte delle tasse di immatricolazione, altri sostengono che non c'è chiarezza in merito e che quindi è a discrezione dei dirigenti). Trovo assurdo che venga emanata una direttiva ed i destinatari di essa non sappiano come va applicata. Spero  quindi che Voi mi diate, come in passato, informazioni certe a proposito.

Noi non siamo depositari di alcuna interpretazione autentica delle norme. Per cui non può pretendere da noi quello che l'amministrazione scolastica non è in grado di fare.

La prego di darmi il suo parere sulla seguente questione. Sono una docente di ruolo di un liceo scientifico statale e in un collegio dei docenti è stato discusso le modalità dei colloqui individuali famiglie-docenti. Fino all'anno scorso, oltre a due colloqui durante l'anno di tre ore ciascuno in orario pomeridiano, il preside ha obbligato i docenti a mettere a disposizione un'ora settimanale al di fuori dell'orario di cattedra, non retribuita, per il ricevimento genitori. Secondo me questo è un abuso perchè nel contratto non compare questo obbligo. Quest'anno in seguito alle proteste, il collegio, spinto dal preside e nonostante alcuni dissidenti, ha proposto al consiglio d'istituto che ciascun docente metta a disposizione un'ora mensile oltre a quelle pomeridiane di incontro scuola famiglia (che sono computate nelle 40 ore). La mia domanda è la seguente: ho l'obbligo di mettere a disposizione queste ore gratis (faccio presente che è una questione non solo di principio ma anche economica perchè queste ore a me costano di babysitter)? Poichè, secondo le disposizioni vigenti, le modalità degli incontri scuola famiglia sono proposti dal collegio dei docenti ma deliberate dal consiglio d'istituto, le eventuali ora messe a disposizione devono essere retribuite? La ringrazio per la sua attenzione.

La delibera del consiglio vincola tutti gli insegnanti, non c'è alcun dubbio. I rapporti individuali con le famiglie rientrano, per altro, nella funzione docente.

Egr. prof. Santoro, in merito all'art. 31- attività di collaborazione con il dirigente scolastico - del nuovo contratto scuola, volevo chiederle se è possibile per il dirigente scolastico avere altri collaboratori (naturalmente non retribuiti) al di fuori dei due espressamente menzionati nel suddetto articolo. Visto che l'istituto dove insegno  è un comprensivo su tre plessi distanti, il terzo plesso rimarrebbe senza un responsabile. Il dirigente in tal caso come si deve regolare?

Fa individuare dal collegio dei docenti un fiduciario, che paga regolarmente con il fondo di istituto.

E' incompatibile la collaborazione con la  funzione strumentale? (Anche nel caso di collaborazione senza retribuzione?)

Sì.

Si parla anche di una figura di coordinatore di plesso. Esiste una tale figura?

Sì.

Qual'è, in tal caso, l'inquadramento giuridico?

Vedi sopra.

Scusa se ti disturbo, è tanto che non ti pongo domande ma seguo spesso le faq, in questo momento (fortunatamente) non ho domande da "precaria" da farti ma da "mamma". Il prossimo anno mio figlio compirà 5 anni entro il 30 aprile, non riesco a capire se sarà possibile iscriverlo in prima elementare come diceva inizialmente la legge oppure solo un'opportunità per pochi.. Puoi aiutarmi o indicarmi a chi indirizzare i miei dubbi? Grazie e scusa per il disturbo.

Usciranno in merito disposizioni sulle iscrizioni.

Gentilissimo Santoro, sono una docente in astensione facoltativa e vorrei sapere fino a che età del bambino ho diritto alla riduzione oraria per allattamento?

Un anno.

Gent. dott. Santoro, ho appena finito di leggere la risposta chiara ed esauriente che mi ha dato riguardo al congedo parentale, ma subito vengo assalita da nuovi dubbi. Siccome ho un altro bambino che a luglio 2004 compirà 8 anni e, per questo figlio, non ho mai usufruito dell'astensione facoltativa, potrei ancora usufruirne? Faccio presente che fino al 2001 ero insegnante a tempo determinato.

Sì.

Egr. Prof. Santoro, ancora una volta la disturbo per chiederle un suo illuminato parere. In relazione al calendario scolastico emanato dalla regione Campania, la nostra scuola inizia le lezioni il giorno 10 settembre effettuando in tal modo 213 giorni di lezione; altre regioni come la Sicilia e la Calabria iniziano le lezioni rispettivamente il 25 e il 26 settembre raggiungendo appena i famosi 200 giorni di lezine previsti dall'ordinamento scolastico. Vorrei chiederle se, nell'ambito dell'autonomia delle singole scuole, il collegio dei docenti può deliberare di effettuare nel mese di marzo una settimana "bianca" con chiusura della scuola dal lunedi al sabato, tenendo presente quanto programmato nel POF.

Certo. Sul calendario però decide il consiglio di circolo o di istituto.

Buongiorno desidererei aver chiarimenti ai seguenti quesiti:
1 - le ore eccedenti le 18 ore di insegnamento, devono essere assegnate a un docente a tempo indeterminato nella medesima disciplina, o anche a un docente a tempo indeterminato titolare di un altro insegnamento, ma munito della prescritta abilitazione nella disciplina interessata?

La seconda che hai detto.

Quale norma regola questo argomento, considerato che l'art 28 del CCNL del nuovo Contratto come i precedenti, non dicono nulla in proposito?

Non è il contratto nazionale che regola questa materia, ma il contratto di scuola, che detta regole sull'utilizzazione del personale.

2 - le ore eccedenti possono essere assegnante anche ad un supplente annuale? 

Certo, non essendo lui figlio di un dio minore.

Pazientissimo Santoro, è motivo di discussione in collegio quali siano i particolari motivi personali o familiari debitamente documentati per i quali sia possibile fruire dei permessi retribuiti e dei sei giorni di ferie. Il dirigente dice che partecipare ad un battesimo, o a un matrimonio non rientrano in tali motivi. Inoltre il dirigente "concede" l'autocertificazione ma minaccia di "attuare" forme di controllo (E' lo stesso dirigente che punisce i docenti con pause inutili di un'ora perchè al momento della firma finale si verificano affollamenti, spintoni ecc.).

Della firma finale di che cosa? Mica ho capito il senso della punizione. Comunque, e in ogni caso, i motivi non possono certo essere sindacati dal dirigente.

Egr. Signor Pino Santoro, mi trovo in una situazione alquanto ingarbugliata, e chiedo a Lei l'ennesimo consiglio (mi scusi ma mi è risultato fino adesso prezioso il suo aiuto) ho esperito il tentativo di conciliazione presso l'uff. contenzioso seguendo l'art. 130 in data 13.08.03. In data 25.08 mi perviene lettera raccomandata per conoscenza dall'uff. conciliazione nel quale vi è la sollecitazione al CSA di depositare entro 12 gg. dalla data di ricevimento le osservazioni scritte relative al contendere, e a decorrere da tale deposito 10 gg. entro i quali l'uff. di conciliazione fisserà la data della comparizione. In data 9.9.03 ricevo dall' uff. contenzioso la comunicazione della data di comparizione per il TOC al giorno 12.09.03 (la lettera è datata 5.09.03) ma a tutt'oggi, 10.09.03 le osservazioni scritte non risultano state depositate??????????? Mi sembra quindi che nè i termini nè la procedura siano state rispettate da parte dell'amministrazione. Io ed il mio avvocato il quale con colloquio telefonico ha chiesto le osservazioni entro la mattinata di oggi 10.09 non ancora ricevute in quanto da dover scrivere (come confermato dalla amministrazione) ci troveremo nella situazione di presenziare senza avere potuto prenderne visione e quindi nell'impossibilità di porre difese. E' regolare tale situazione? Il caso di non rispetto dei termini prescritti dall' UFF. contenzioso e da parte del CSA, in che situazione mi pone? (rammento che il mio sindacato si esenta dal difendermi e pertanto mi sono affidata ad un avvocato civile privato). La ringrazio anticipatamente attendo risposta quanto prima (se possibile)

Cara amica, ma è possibile che l'avvocato non sappia come comportarsi in caso di inadempienza da parte dell'amministrazione scolastica? Non le pare che abbia tutti gli strumenti, di natura professionale intendo, per poter far valere i suoi diritti di parte lesa? Altrimenti, mi scusi, poteva anche fare a meno di ricorrere al suo patrocinio.

Al momento della stesura degli orari per l'a.s. 03/04, nel mio circolo didattico sono emerse delle divergenze di opinione riguardo l'orario dell'insegnante di L2. Secondo le colleghe già operanti nel circolo, l'insegnante di L2 deve essere sempre in compresenza con gli insegnanti curricolari, secondo le colleghe di L2, appena trasferite nel Circolo, la compresenza non è possibile nelle loro ore. Vorrei conoscere la normativa a proposito per impostare i prospetti orari nel miglior modo possibile. Sentiti ringraziamenti.

Sono questioni che attengono alla programmazione educativo-didattico, secondo me. Per cui è il collegio dei docenti a doversi esprimere nel merito.

Le eventuali ore di compresenza di un'insegnante di lingua straniera possono essere utlilizzate come assistenza mensa?

Sì.

Carissimo, dopo aver letto tutte le lettere nel sito per verificare se c'era lo stesso mio dubbio, ho deciso di scriverti per un consiglio celere (scusami se ti chiedo tanto). Arrivo al dunque: nell'istituto da me diretto quest'anno il vicario otterrà il semiesonero di 4 ore, e con il suo consenso riusciremo così a formare una nuova cattedra di 18 ore che sarà assegnata ad un supplente. Il problema consiste nel fatto che aveva l'anno scorso, con le stesse funzioni, le 2 ore aggiuntive alla cattedra (18+2) e queste venivano pagate dal mio predecessore. Quest'anno, con il semiesonero di 4 ore, non si vedrebbe pagate le ore in questione. Domanda: oltre al compenso da concordare con le RSU dovrò pagare anche quelle ore che non svolge d'insegnamento, come mi dice di fare il DGSA?

E perché mai? Da quando in qua si pagano delle ore di insegnamento non svolte?

Oppure, come io intendo, cioè pur avendo una cattedra assegnata di 20 ore non può accedere al compenso perchè le ore sono state accorpate per fare un'altra cattedra e sarà riconosciuto solo il lavoro di vicario?

Appunto.

Se mi rispondi subito te ne sono grato.

Ho un po' di difficoltà ad essere tempestivo, in questo periodo.

Egr. prof. Santoro, vorrei sapere se una collaboratrice del Dirigente Scolastico può candidarsi alle elezioni dei rappresentanti RSU nella mia scuola. Non ho letto nulla che lo vieti. Che le pare?

Che può.

Buonasera Pino, la disturbo per un'informazione. Insegno in un ITC della Sardegna e nella mia scuola tutte le cattedre quest'anno sono state costituite seguendo il principio delle 18 ore, fatta eccezione per 4 o 5. Il tutto "fregandosene" della continuità e quant'altro (per esempio due 5^ sono state unite!!!). Il dirigente ora si è posto il problema di come poter sostituire i colleghi durante le assenze visto che si ritrova con pochissimi docenti che hanno una o due ore a disposizione e che quasi tutti hanno detto no a ore a disposizione oltre le 18. Davanti a un collegio pressochè compatto, lui ha sostenuto che se sarà necessario dividerà gli alunni dei colleghi assenti nelle altre classi; anche se ciò comporterà delle difficoltà nello svolgimento dell'attività didattica. Le chiedo: può il preside imporci di accogliere nelle nostre classi gli alunni dei colleghi assenti? E' legale? Il collegio può fare qualcosa?

Siccome la questione delle supplenze ha delle pesanti ricadute anche sulla qualità della didattica, il collegio dei docenti non può non essere chiamato in causa per decidere le modalità con cui gestire questo problema. E' chiaro che se la scuola è con l'acqua alla gola, questo non può che essere addebitato alla politica dissennata della Moratti, che sta uccidendo la scuola pubblica, un pezzettino alla volta.

Sono un insegnante di Ec. Aziendale desidero avere informazioni sulle attività aggiuntive e ore eccedenti. Si prega di inviare il testo dell'art. 25 CCNL del 26/05/1999 e art. 70 CCNL del 04/08/1995

Li trovi sul sito.

E' possible come lo scorso anno ottenere il rimborso delle spese di autoaggiornamento? Se sì con quali modalità?

No, non è possibile.

Gentilissimo Direttore, le invio la presente per essere portato a conoscenza di quali sono i criteri ed i termini ai quali un preside di scuola secondaria superiore deve rispettare ed attenersi per l'assegnazione delle cattedre agli insegnani, questo, in quanto sono convinto che alcuni al momento di stilare un elenco di assegnazione cattedre, come all'italiana maniera effettuano tale compito sul sistema BINGO ma è mai possibile che non venga tenuta nella dovuta considerazione la continuità didattica? Nel ringraziarla anticipatamente, certo di un sollecito riscontro alla presente passo distintamente a salutarLa.

Il dirigente assegna gli insegnanti alle classi dopo aver acquisito le proposte del collegio dei docenti e nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto.

Sul "Corriere della Sera" di oggi (martedì 9 settembre 2003) compare un articolo sull'aggiornamento degli insegnanti nel quale si afferma che noi abbiamo a disposizione un "bonus" di 35 o 40 € l'anno come rimborso spese per l'autoaggiornamento. Se potete, scrivete al Corriere e smentiteli.

Da quando hanno cacciato De Bortoli, non leggo più quello che scrive il Corriere...

Gentile Professore, alcuni colleghi, della scuola dove insegno, sostengono che non è più possibile accettare incarichi, in scuole private, fino a sei ore oltre alle 18 ore che un docente svolge nella scuola in cui è titolare. Sostenendo che tale divieto sia stato introdotto nel nuovo contratto. Io ho letto la parte del nuovo contratto relativa al personale docente ma non ho trovato alcun divieto o incompatibilità. Esiste qualche altra norma, oltre al contratto, che io sconosco che ha introdotto tale divieto?

No, non esiste.

Caro Dr. Santoro, con quali fondi può essere retribuito il responsabile del servizio di protezione e prevenzione dai rischi nelle scuole, quando il suddetto è anche un docente interno?

Non certamente con il fondo dell'istituzione, secondo me.

Gentilissimo Signor Santoro, sono un assistente tecnico AR02 a tempo determinato, Le sarei grato se rispondesse al mio quesito perchè è di fondamentale importanza: sono a conoscenza della presenza di Tutor nei vari corsi svolti in Istituto, vorrei sapere quale funzione deve svolgere un Tutor e se un AR02 può svolgere tale mansione. Sicuro di una sua chiara risposta Le porgo cordiali saluti. 

Tutor... de che? Mi spieghi meglio.

Buongiorno, per favore, a chi deve indirizzare le proprie dimissioni l'ultimo membro superstite della RSU? Grazie ancora per l'aiuto e buona giornata.

Il superstite è di fatto dimissionario, dal momento che bisogna procedere celermente alle elezioni supplettive.

Provo a porre alcune domande emerse in questi primi giorni di scuola, nell'incontro con un nuovo D.S. Sono un'insegnante di educazione Tecnica della scuola media e da tanti anni ormai (10-15 non ricordo più..) mi "costruisco" "il registro del docente" (il mio registro) da sola, non accettando di utilizzare quelli in commercio, che ad ogni inizio anno vengono scelti e acquistati dal Collegio Docenti. Nella mia scuola, negli anni passati, alcuni sceglievano un modello, altri un altro ancora, tra quelli proposti dalle varie tipografie. Quest'anno il nuovo D.S. sostiene che il registro personale del docente debba essere cartaceo e non magnetico, uno per tutti, scelto e approvato dal Collegio.
Io sono convinta che il registro personale del docente sia uno "strumento" e come tale debba adattarsi alla metodologia del docente che lo usa. E' quasi un prolungamento della sua programmazione didattica. Poi, da quando uso il computer, il registro lo aggiorno su un file excel. Stampo le videate vuote (vari tipi di tabelle funzionali alle registrazioni che intendo utilizzare) che utilizzo in classe per le registrazioni giorno dopo giorno; poi, periodicamente copio i dati sul computer in modo da ottenere alla fine un'"edizione" pulita e ordinata di tutto il mio lavoro. Credo fermamente che il docente debba "render conto" in qualsiasi momento ai colleghi del Consiglio di Classe e al D.S. del suo lavoro, che la registrazione puntuale documenta e descrive. Ma torno a ribadire che secondo il mio pensiero ed esperienza, il registro deve essere soprattutto uno strumento di lavoro. Ad esempio, io lo porto sempre con me, perchè il pomeriggio, a casa, sulla base di quanto realizzato il mattino nelle 6 classi, programmo il lavoro del giorno dopo, predispongo i materiali, coreggo gli elaborati e annoto i risultati ottenuti dai singoli allievi, ecc. Consultando Internet, l'altra sera, sul sito LIBERASCUOLA supplemento bimestrale on line al Codice Gestione Scuola Autonomia ho trovato quanto segue: Registro personale del docente: cancellature e correzioni non costituiscono falso in atto pubblico. Il registro personale del docente può contenere cancellature e correzioni senza che ciò possa costituire falso in atto pubblico ex art. 2700 c.c. La presenza di errori, cancellature, annotazioni e correzioni non integra - in rapporto alla natura giuridica di tale documento - detto reato. Il registro personale, invece, costituisce promemoria per il docente delle attività svolte nel corso dell'anno scolastico, in modo da facilitare lo svolgimento dei consigli di classe. "E' per altro del tutto pacifico che la mancanza di tale registro renderà forse più complicato lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi, indipendentemente dalle eventuali annotazioni sul registro. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente, per la scuola dell'obbligo, è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell'alunno e non sulle singole prove, cosicché l'annotazione più o meno completa riportata nella singola prova non appare assolutamente rilevante. La scorretta tenuta del giornale del professore potrà eventualmente esporre l'insegnante a nota di demerito e ad un giudizio disciplinare, ma non potrà incidere sulla validità della valutazione finale dell'alunno". E' in tale previsione che il registro personale del docente non può essere considerato atto pubblico dalla legge penale. Il D.S. è convinto che per la legge civile il registro del docente è un atto pubblico, per esempio il Tar, in presenza di un ricorso, può richieserne la visione. Inoltre sostiene che deve avere visibilità, ad esempio un errore o una modifica devono essere visibili e riscontrabili (cerchiatura e barra in rosso...ecc) mentre la trascrizione al computer "nasconde" tali elementi. Il modello personale inoltre sarebbe, a detta del D.S., autoreferenziale... e invece è compito del D.S. nella scuola dell'autonomia condurre il Collegio a uniformità. Le chiedo qualche delucidazione su quanto da me esposto, accompagnata possibilmente da qualche riferimento normativo. Certo è che questo e altri tentativi di "omologazione" verso il basso avviliscono chi ha cercato per tutti questi anni di lavorare con impegno, entusiasmo, creatività, lasciandosi interpellare dalle sfide nuove...

Non sono nelle condizioni di potermi dilungare sull'argomento. Sia rimessa alla valutazione del collegio dei docenti e del consiglio di istituto la decisione su questa materia. Secondo me il suo nuovo dirigente ha ragioni da vendere. Ma è solo un opinione come tante.

Si richiede il parere sul seguente quesito: l'ora di 50 minuti effettuata dagli alunni e dai docenti per motivi di pendolarità dell'utenza può essere estesa al servizio dei modelli viventi con contratto di co.co.co.?

No.

L'ora attribuita contrattualmente deve essere intesa di 60 minuti?

Sì.

Nel nostro caso le 20 ore di lezione di 50 minuti devono essere tradotte economicamente in 17 ore per i modelli viventi?

Sì.

Cortesemente vorrei sapere se all'interno della riforma della scuola elementare, a proposito della lingua inglese, quante classi deve avere ogni insegnante specialista di lingua? Le possono essere affidate dieci classi per raggiungere le 22 ore?

Non più di sette, per il momento.

Sono un consulente e da poco elaboro le paghe per una scuola materna applicando il CCNL scuole materne FISM, e vorrei sottoporLe il seguente quesito: come devo fare la paga di Agosto di un insegnante a tempo indet. se non ci sono state ore di lavoro,  l'insegnante insiste dicendo che deve avere lo stipendio comunque, nel corso dell'anno scolastico ha già esaurito le ferie annuali (ho scaricato ferie nel periodo di natale e pasqua e nel mese di luglio). La ringrazio per la collaborazione e il tempo dedicatomi.

Deve essere pagato anche ad agosto, non c'è alcun dubbio, dal momento che l'insegnante risulta in servizio.

Vorrei dei chiarimenti e possibilmente dei precisi riferimenti normativi riguardo alle seguenti questioni:
1) in quali situazioni il docente di sostegno è tenuto a fare supplenza (in presenza o meno dell’alunno portatore di h)?

Nel caso in cui l'alunno non sia presente.

2) nel caso si dovesse creare un’itineranza da un plesso all’altro del docente di sostegno, il tempo relativo allo spostamento, va conteggiato nell’orario di servizio o decurtato dalle ore libere?

E' tempo di servizio, secondo me.

3) è possibile per il dirigente scolastico non nominare supplenti di sostegno nei casi di astensione per maternità?

Assolutamente no.

4) la continuità degli insegnanti sugli alunni H va rispettata o no?

Assolutamente sì.

Sono un dirigente scolastico di scuola elementare e desidero sapere se esiste un numero massimo di ore di servizio effettuabile in uno stesso giorno da un docente di scuola elementare comulando il servizio curriculare con quello per supplenze a straordinario e/o eventualmente attività similari.

Il CCNL non fissa termini. Lo potrebbe tranquillamente fare la contrattazione di scuola.

Sono una docente di Materie letterarie con contratto part-time (11 ore verticali). Sono stata trasferita quest'anno su una cattedra a tempo prolungato. Nella mia scuola la mia situazione contrattuale ha destato molti disorientamenti (!!!) burocratici. Pertanto - a tutt'oggi - il mio orario non è ancora stato definito: mi dicono (i colleghi della commissione orario) che il mio contratto non è compatibile con l'organizzazione del tempo prolungato. Esiste una normativa di riferimento che possa risolvere quest'assurda questione? Grazie infinite 

Sì, ci sono le norme applicative dell'art. 3 del DPR 395/88. In particolare, per il personale della scuola, l'OM 446/97, integrata dall'OM 55/98.

Sono un collaboratore scolastico e vorrei gentilmente sapere se il Dirigente scolastico può decidere di destinare il "fondo di istituto", che spetterebbe in parte al personale ATA, a titolo degli straordinari maturati se non recuperati e quindi liquidati. Mi scusi ma non sono forse fondi diversi? La ringrazio.

Non ho capito la domanda.

Nella scuola elementare siamo spesso chiamati a programmare uscite di istruzione che coprono l'intera giornata scolastica, in una classe a tempo pieno ad esempio: otto ore consecutive. E se le ore non fossero tutte "frontali", ma ad esempio il servizio in classe si legasse alla seduta di programmazione? Parte del fondo di istituto coprirà supplenze volontarie oltre il proprio orario di servizio: è lecito (sicuramente scarsamente proficuo) insegnare 4 ore nella propria classe e supplire una collega per altre quattro? Insomma, a scuola esiste un numero massimo di ore di servizio continuative? Se esiste, e spero proprio di sì, quale normativa disciplina tale limite? Può un Collegio Docenti fissare una deroga a ciò? In quale caso? Troppe incertezze dopo venti anni di servizio? Eppure accade anche questo. Grazie della pazienza.

Il contratto nazionale non disciplina il limite massimo giornaliero dell'impegno dei docenti, ma indica solo il tetto settimanale. Nulla vieta che il contratto di istituto intervenga su questa materia, disciplinandola.

Caro prof. Santoro le pongo un quesito forse banale: può un collaboratore del dirigente svolgere contemporaneamente anche la carica di RSU?

Sì, anche se non sarebbe opportuno.

Gentilissimo Dott. Santoro le vorrei chedere: conoscendo la legge 53 del 2000 sui congedi parentali, mi può dire se, dovendo prendere il congedo per figlio portatore di handicap grave è ancora richiesta la legge 104 da almeno 5 anni? Lo chedo perchè, a livello ministeriale c'era la volontà di abolire questo vincolo dei 5 anni considerando il fatto che se in una famiglia nasce un bimbo portatore di handicap grave è assurdo aspettare ben 5 anni per usufruire del suddetto congedo. A tal proposito è a conoscenza di eventuali ricorsi al Tar in merito al suddetto problema? La ringrazio anticipatamente.

Non sono un esperto di queste questioni, anche se mi pare che tale vincolo non debba essere preso in considerazione.

Egr. Sig. Santoro, è vero che vogliono togliere gli assistenti tecnici anche dalle superiori?

Non lo so. Staremo a vedere.

Egregio Dott. Santoro, la disturbo ancora una volta, questa volta non in veste di docente ma di dirigente di prima nomina .Un applicato di segretaria, il cui padre è portatore di Handicap ed usufruisce dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, mi ha comunicato che a partire dal 1/9/2003 usufruirà di n. 2 ore di permesso giornaliero per ogni giornata lavorativa, e precisamente dalle 12,00 alle ore 14,00, hai sensi della legge 53/2000 e dell'informativa Inpdap del 09/12/2002, n. 33. Dalla lettura della legge 104 e sue modifiche evinco che ha diritto a due ore giornaliere o a tre giorni mensili. Secondo la mia interpretazione le due ore giornaliere sono da rapportarsi alla somma delle ore lavorative di tre giorni e cioè 18 ore in un mese, da distribuirsi in un mese. L'informativa Inpdap se letta attentamente fa evincere la stessa cosa, anche se nell'ultima parte è contraddittoria. Tale informativa, inoltre, è indirizzata ai lavoratori disabili e non ai parenti di portatori di handicap gravi. Come mi devo comportare a riguardo visto ho sentito più pareri, alcuni favorevoli alla mia tesi, altri contrari? La collega che mi ha preceduta ha concesso l'autorizzazione, io sono un pò più cauta. La ringrazio e la saluto. La prego, se può, mi risponda con sollecitudine perchè è necessario faccia al più presto il decreto.

Io do la stessa interpretazione delle norme che dà lei.

Sono docente di Ed. Musicale nella Scuola Media titolare di cattedra (ed invalido civile), al quale è stato negato dal provveditore agli studi il part-time verticale (per determinati periodi dell'anno) richiesto nei modi e nei tempi previsti dall' O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 richiamata dall'O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998  precedenti e successive ribadito nell'applicazione dalla circolare n. 45 del 17 febbraio 2000 nella quale si lamenta che lo stesso non viene agevolato e si ribadisce testualmente "la prestazione lavorativa a tempo parziale può essere concentrata su determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla CONSEGUENTE PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA", continua dicendo "Quello che preme sottolineare è la necessità che, IN TUTTE le situazioni di impiego del personale part-time, laddove sia possibile scegliere fra più soluzioni, sia adottata quella che, compatibilmente con le esigenze di servizio, risulti LA MENO GRAVOSA PER IL DIPENDENTE AL FINE DI GARANTIRE CHE IL DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEL PART-TIME POSSA ESSERE ESERCITATO IN MODO PIENO E NON VENGA NEI FATTI RESO DIFFICOLTOSO. Il  diniego mi è pervenuto oltre Il  termine dei 60 giorni previsti, mi sono state comunicate le motivazioni solo dopo mia richiesta e in maniera, a parer mio, poco chiara, facendo riferimento solamente  all'art. 8.2 e 7.2 della stessa O.M. come normativa di riferimento senza dare convincenti e precisi ragguagli. Studiando nei particolari anche la legge del 15 marzo 1997 che essa cita, mi sembra che anche nella medesima, venga ribadito il principio secondo il quale è la scuola che deve prendere atto della volontà del docente e quindi può organizzarsi con piccoli aggiustamenti di orario affinché lo stesso possa usufruire di un suo sacrosanto diritto previsto e garantito dalla legge dello stato, che a mio parere, dovrebbe subordinare l'ordinamento scolastico. In poche parole non mi si concede il diritto richiesto per il timore che ha il capo d'istituto nell'attuare la flessibilità oraria prevista all'interno dell'autonomia scolastica, perché essa genera, a suo dire, "scompiglio" nell'organizzazione della "sua scuola"  che è di tipo tradizionale e che, finche&Mac226; Lui ne sarà il capo d'istituto, questo tipo di part-time non verrà concesso. Queste le testuali parole che ha usato in un collegio dei docenti nel quale, dallo stesso, mi è stata negata la possibilità di esporre il mio progetto educativo didattico (togliendomi letteralmente la parola) già presentato ed esaminato in sede di commissione del P.O.F. ma del quale non ho mai saputo l'esito sebbene abbia fatto richiesta per scritto. Mi sembra che tale comportamento vada al di là di ciò che è quello ribadito nella circolare e riportato da me a caratteri maiuscoli. Ho chiesto che ciò venisse messo a verbale, e in minima parte è stato fatto, ma smussando i toni e tagliando qua e la le verità. Mi meraviglia, al di là che il capo d'istituto abbia delegittimato il collegio dei docenti, (l'unico organo preposto a deliberare all'interno dell'autonomia scolastica su ciò che concerne l'organizzazione e l'orario, compreso l'instaurarsi della flessibilità), l'arroganza con cui non mi ha permesso di parlare nella sede più opportuna qual è quella del collegio nel cui ordine del giorno era prevista la presentazione di proposte educative didattiche da contemplare nel  P.O.F. ancora da approvare per cui soggetto ancora a modifiche. Purtroppo se non avrò risposta alle mie domande, sarò costretto a rinunciare ad un posto di lavoro a tempo indeterminato di musicista presso uno dei più prestigiosi teatri italiani, anch'esso conquistato a prezzo di tante fatiche attraverso approfonditi studi, audizioni, varie vicissitudini e svariati concorsi internazionali; oppure trasferendomi in altra città dover negare il mio aiuto ad una gravosa situazione nella quale versano alcuni componenti la mia famiglia per le loro precarie condizioni di salute. Il teatro, a fronte della situazione, mi ha prolungato di nuovo per un anno l'aspettativa, per darmi il tempo di trovare una via che mi consenta di usufruire del part-time che lo stesso mi concederebbe e che potrei abbinare a quello della scuola, per avere 12 mesi di lavoro continuativo, 6 per ogni sede di lavoro, così potrei essere presente nel nucleo familiare, svolgere con passione ed entusiasmo il mio lavoro di insegnante e allo stesso tempo non rinunciare all'impegno teatrale che appaga la mia vita. In pratica Le chiedo se esistono i presupposti per attuare il mio volere, e quali sono i mezzi per ottenere ciò che mi è caro. In alternativa visto che ho beneficiato di un anno di aspettativa anche nella scuola potrei avvalermi ancora della stessa per motivi familiari? In alternativa potrei ottenere la possibilità di usufruire dell'anno sabatico? Io per quieto vivere, non ho ancora impugnato ciò che è di mio diritto fare, anche se sto valutando, come ultima spiaggia, assieme al segretario UIL scuola per la Toscana, gli estremi per esporre il tutto, verbali compresi, a chi di dovere. Sono un tipo pacifico anche perché conosco la legge del più forte, le difficoltà in cui metterei me ed alcuni disponibili e cari colleghi, ed altri che avrebbero timori reverenziali, se non, data la precarietà del loro rapporto di lavoro, addirittura l'incubo di eventuali ritorsioni; conosco i tempi le modalità ed i costi della "giustizia" ordinaria insostenibili se non a caro prezzo, per cui non vale la candela procedere in tal senso anche per non crearsi ulteriori problemi oltre a quelli che la vita quotidiana già ci pone.

I posti part-time possono essere costituiti con orario su tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale) o su non meno di tre gg. alla settimana (tempo parziale verticale) o anche su determinati periodi dell'anno. Sono i dirigenti che, sentito il collegio dei docenti, individuano l'effettiva possibilità e opportunità dell'assegnazione su posti compatibili con la riduzione dell'orario. In ogni caso può fruire dell'aspettativa, a patto che i suoi impegni artistici non configurino un altro rapporto di lavoro a tempo determinato.

Egregio prof. Santoro mi permetto di disturbarla in questa sua rubrica con una domanda di carattere personale e non inerente alla mobilità. Sono un ITP ex Enti Locali, dopo la conversione in legge del decreto 212/02 (D.M. 212), preoccupato della situazione futura, vorrei dimettermi dalla scuola statale per impiegarmi altrove. Se volessi dimettermi ad anno scolastico in corso, quali potrebbero essere le conseguenze economiche a mio danno?

Nessuna.

Caro Pino vorrei un chiarimento: nella nostra scuola le ore sono tutte di 55 minuti. Il preside vuol varci recuperare i 5 minuti non fatti e gli insegnanti con 18 ore dovrebbero mettere a disposizione 30 ore per ad es corsi recupero supplenze ecc. Ma gli insegnanti sono veramente obbligati a recuperare i 5 minuti per ora? Qual è la normativa? Grazie 

Il CCNL, in cui si specifica che se la riduzione è determinata da cause esterne (trasporti, ecc.) il personale docente non è tenuto ad alcun recupero.

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