logoc.gif (1625 byte)
presenta


rsu.gif
a cura di Pino Santoro


 

FAQ/12
Domande e Risposte sulla RSU

Aiuto (per l'ennesima volta)!!!!! E' vero che è stata abolita la presentazione del certificato di sana e robusta costituzione? Perchè le scuole continuano a chiederlo solo ai precari? Sanno che costa "abbastanza" per chi prenderà lo stipendio solo dal mese prossimo? Grazie ancora, saluti

Il certificato di idoneità all'impiego non è stato abolito, che io sappia.

Spett.le Redazione, si chiede di precisare se:
- con il nuovo contratto esiste la figura di "collaboratore addetto alla vigilanza" di sede staccata

Non so cosa sia.

- questa figura rientra tra i due collaboratori  di cui all'art. 31 del nuovo contratto.
In sintesi: gli addetti alla vigilanza di sedi staccate sono o non sono collaboratori del Dirigente scolastico?

I referenti di sedi potrebbero anche essere individuati dal collegio dei docenti.

- possono ricevere un compenso stabilito nella contrattazione d'istituto?

Non possono: devono.

Sono un docente di scuola secondaria di II grado con contratto part time verticale di 12 ore settimanali di insegnamento. All'inizio del corrente anno scolastico, in data 5 settembre u.s., con lettera inviata al D.S. della mia scuola ed inviata al protocollo, comunicavo che, dovendo beneficiare delle agevolazioni di legge previste per il part time, in occasione della formulazione dell'orario di servizio, le giornate di servizio da me scelte, erano il lunedi, mercoledi e sabato. In particolare, nel testo della lettera, citavo quale riferimento la C.M. 17 febbraio 2000, n. 45. Durante la seconda settimana di inizio delle lezioni, il D.S. mi sposta arbitrariamente la giornata di servizio da me chiesta del mercoledi al giovedi, dicendo che una c.m. non è legge e che comunque nel testo della c.m. richiamata è riportata la frase "compatibilmente con le esigenze di servizio". Alla mia rimostranza di chiedere quali siano queste esigenze di servizio, nulla mi è stato risposto. Il quesito è il seguente. Quali azioni posso intraprendere per confermare le giornate di servizio da me scelte.

Il suo contratto part-time dovrebbe contenere l'indicazione dell'articolazione dei suoi impegni di lavoro. E' chiaro in questo caso che non si potrebbe procedere ad una modifica unilaterale di quanto convenuto. In caso contrario gli obblighi di servizio vanno concordati, non imposti unilateralmente.

Quesito. Premessa. Gli artt. 9 e 10 del CCNL comparto scuola 2002-05 invitano le Direzioni regionali e le scuole a porre in essere progetti ed attività finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico. La Direzione Regionale sottoscrive con i sindacati il CCDR che all’art. 3 “Criteri e priorità per l’individuazione  e assegnazione alle scuole dei progetti formativi ed educativi” recita: “ Il CSA assegna i progetti alle scuole sulla base dei seguenti criteri e priorità: a) progetti sull’integrazione degli alunni stranieri; b) progetti di singola scuola per la prevenzione del disagio e la promozione del successo scolastico”. Il CSA decide di non assegnare il progetto DI.SCO. alla mia scuola, è stato dato per 7 anni, ed assegna, nell’ambito provinciale, un progetto O.T.  senza comunicare alle scuole i criteri di assegnazione adottati e senza aver preso neppure in visione il progetto DI.SCO. da noi presentato, mentre nell’ art.3 citato si legge “ il CSA comunicherà preventivamente alle OO.SS. e alle scuole i criteri di valutazione adottati”. Ho chiesto spiegazioni anche ai sindacati i quali mi hanno risposto laconicamente che la legge 426/88 è ancora in vigore. Tutto legittimo? Grazie!

Chiedete le dimissioni dei segretari provinciali.

Spett.le Redazione edscuola, due domande per le quali gentilmente gradirei risposta:
1. qualcuno sostiene che chi usufruisce della L.104/92 art. 33, deve avere una detrazione dallo stipendio per ognuno dei tre giorni al mese in cui si è  eventualmente assentato dal lavoro. Io non sono riuscita a trovare alcuna notizia ufficiale in merito; se per caso fosse vero le sarei grata se mi indicasse l' articolo di legge che prevede quanto detto;

Mai sentita una cosa del genere.

2. le visite fiscali ai docenti che prendono uno o più giorni di malattia sono pagate dalla scuola?

No.

Gentilissimo Dr. Santoro avrei bisogno urgentemente della sua esperienza per risolvere un problema per me importantissimo. Per motivi di salute vorrei chiedere il trasferimento presso un'altra scuola o ente pubblico in questo periodo (sono costretta) sono un collaboratore scolastico in ruolo esonerata dai servizi di pulizia; ci sono delle possibili strade da percorrere? Quali? Vorrei inoltre chiederle se con la mia qualifica, dopo i cinque anni di servizio in ruolo, potrei partecipare al concorso interno come assistente amministrativo pur non avendo un diploma, ma solo l'esperienza di questi ultimi tre anni di aver lavorato nell'ufficio della Direzione Didattica con la qualifica di collaboratore Scolastico ma con le mansioni di un'assistente amministrativo e riguardo al mantenimento di questo mio ruolo non ho proprio voce in capitolo dato che il D.S. mi ha spostato dopo tre anni al centralino? Grazie per la sua gentilissima collaborazione.

La mobilità di intercomparto è disciplinata dall'art. 10 del nuovo CCNL della scuola. Quanto ai criteri di utilizzazione del personale ATA all'interno della scuola, gli stessi sono oggetto di contrattazione di istituto tra dirigente ed RSU.

Siamo assistenti tecnici di informatica, vorremmo sapere se le stampe diploma, certificati diploma e, i continui aggiornamenti del programma "conchiglia" , con tutto quello che ne concerne, sono di nostra competenza?

No.

I docenti non sono retribuiti per svolgere in toto gli esami di Stato?

Certo.

Vorrei chiedere un chiarimento circa le disposizioni del nuovo contratto circa le ex funzioni obiettivo. E' possibile adesso utilizzare il finanziamento destinato ad una o più di tali funzioni, anziché per un solo docente, per un gruppo di insegnanti che realizzino un progetto coinvolgente un plesso o un istituto?

No. Sono risorse finalizzate non per progetti ma per svolgere funzioni strumentali.

Per particolari progetti sarebbe più proficuo investire le risorse su più persone che potrebbero rispondere in modo più efficace e capillare alle esigenze individuate.

Per quelli si utilizza il fondo.

Buonasera, sono docente di scuola elementare, nonchè componente RSU di un Istituto Comprensivo e vorrei sottoporre alla sua gentile attenzione una situazione presentatami dal Dirigente Scolastico. Ecco in breve i fatti: da tre anni opera nel nostro istituto una DGSA, collocata fuori ruolo per motivi di salute, con compiti di collaborazione con il DS. Da quest'anno, però, per effetto della legge 289,  rientrando al ruolo di appartenenza, è stata trasferita come DGSA  nel nostro istituto. Ha rifiutato l'incarico e sempre per motivi di salute ha chiesto l'utilizzazione come assistente amministrativa. Ha ottenuto l'utilizzazione nel nostro istituto e il posto di DGSA è stato coperto con assegnazione provvisoria. Al suo arrivo, la DGSA ha predisposto il piano dei compiti del personale ATA e quindi anche quelli dell'ex DGSA, in quanto appartenente all'organico dell'istituto. Questo ha creato una situazione di tensione tra le due. Il DS ora vuole convocare la RSU per definire, a livello di contrattazione di istituto, i compiti dell'ex DGSA, tenendo conto della patologia dell'interessata e ridarle così i compiti di collaborazione precedentemente svolte alle dirette dipendenze dello stesso. L'attuale DGSA sostiene, da parte sua, che ciò sottrarrebbe un'unità all'organico con conseguente aumento di carico di lavoro per gli altri assistenti amministrativi e ancora che la distribuzione dei compiti del personale ATA, coerentemente con le esigenze dell'istituto, è di competenza del DGSA, pertanto è disposta a procedere per vie legali. I miei quesiti: 1) Il DS può legalmente e autonomamente adottare questo tipo di provvedimento; 2) se si, perchè formalizzare a livello di contrattazione di istituto con la RSU; 3) la RSU ha competenze per questo tipo di contrattazione, cioè modificare il profilo dell'utizzazione e soprattutto farlo per la patologia dell'interessata; 4) l'attuale DGSA può opporsi a queste disposizioni del DS; 5) cosa può fare l'attuale DGSA, in termini legali, contro questo tipo di contrattazione; 6) in caso di contenzioso in quali responsabiltà, di ordine legale, incorre la RSU. Nella certezza di avere chiarimenti ringrazio e saluto calorosamente.

Se la DSGA malata è utilizzata come assistente amministrativa, a pieno titolo occupa un posto di organico e sottostà agli ordini di servizio del DSGA, che ha il compito di organizzare il lavoro del personale ATA in servizio nell'istituto. Per altro i criteri di utilizzazione del personale ATA rispetto al POF sono materia di contrattazione integrativa di istituto. La DSGA ha ragioni da vendere, quindi, nel rivendicare il ruolo e la responsabilità che le compete come capo del personale ATA in servizio nella scuola.

Gentile Pino, qualche anno fa mia moglie leggeva tutti i giorni le sue faq per l'entrata in ruolo, ora tocca a me, vedendo che risponde su RSU e altro e io sono RSU Cobas nella mia scuola. Volevo chiederle:
a) nell'assemblea sindacale del personale ATA si può chiedere al DSGA di accomodarsi fuori, visto che diversi lavoratori ATA precari si sentono inibiti ad esprimere le loro opinioni con serenità?

E allora convocate un'assemblea solo per collaboratori ed assistenti.

b) è legittimo che il DS chieda ai firmatari di una lista (la nostra) che firmino davanti a lei, così per spaventarli, mentre le altre liste non devono sottoporsi a queste forche caudine?

E' una pretesa che configura il reato di attività antisindacale, secondo me.

c) nel nuovo contratto si parla di "banca delle ore" per il personale, compresi i docenti, sa se esiste già qualche applicazione o qualche ipotesi pratica già esistente?

Non ne conosco.

d) nel nuovo contratto si dice che i criteri per l'orario dei docenti, per la prima volta, si discutono con le RSU, se noi insistiamo che non ci siano ore buche oltre la 18^, ma non si arriva a un accordo, può il DS fare come vuole? Si consideri che uno dei mezzi di pressione per influire sui colleghi è proprio l'orario. Mentre i soldi del Fondo non si possono spendere senza accordo, cosa succede in questo caso?

Che la scuola si deve comunque far funzionare. Però avete strumenti di pressione che il dirigente non dovrebbe sottovalutare, secondo me.

La scuola deve andare avanti e pazienza se l'orario non va bene, si dirà. Che fare?

Aprire una vertenza sindacale.

e) All'inizio dell'anno alcuni colleghi si trovano con 19 ore di lezione, anche il nuovo contratto parla di 18 ore, abbiamo protocollato la nostra totale e assoluta indisponibilità a fare più di 18 ore, più volte, ma nessuna risposta. Sa dirmi questi novelli Re Sole se hanno dei termini per rispondere per iscritto a comunicazioni scritte?

Certo. trenta giorni.

Naturalmente mi aspetto che risponda solo alle domande che possono avere un interesse generale. La ringrazio un anticipo

Ciao.

Caro Pino sono un insegnante precaria di scuola materna e ti scrivo per porti due quesiti. Tra le varie scuole in cui sono inserita nelle graduatorie di istituto, una per supplenze di pochi giorni non chiama manco a cannonate. Il dirigente, quando la titolare si assenta, divide i bambini nelle varie classi. Tutto ciò è legale?

No.

Quale norma regola la questione?

E' un provvedimento che si può giustificare soltanto per situazioni di emergenza, ma non può essere la regola.

Caro Pino, ti vorre porre delle domande. Dove trovo i riferimenti normativi riguardanti le mansioni tecniche degli assistenti tecnici?

Sul CCNL.

Chi si deve occupare della manutensione ordinaria del laboratorio di informatica di una scuola? Gli asssitenti tecnici? Se, sì, è necessaria una lettera di incarico?

L'ordinaria gli assistenti tecnici, la straordinaria le ditte esterne.

Vorrei sapere se è possibile riscattare ai fini pensionistici un anno di borsa di studio presso l'università di Padova svolto nel 1978-79.

Ritengo di no, anche se su questa materia non ho competenza alcuna. Si rivolga ad un patronato sindacale per saperne di più.

Stamattina mi è successo un episodio al quanto spiacevole. Sono una docente di sostegno presso un professionale. Il direttore di sede mi ha chiesto di anticipare il mio orario di servizio per poter sostituire un collega assente in una classe che non è la mia. Durante l'ora di lezione viene a chiamarmi un operatore ATA dicendomi che sono desiderata al telefono dalla sede centrale. Io lascio l' aula e vado a telefono, lui fa altrettanto. Intanto la classe rimane scoperta. Durante questo minuto due alunni iniziano a litigare prima a parole, poi usando le mani. Nella colluttazione uno dei due ragazzi ha la rottura della mano destra. Adesso mi chiedo quali sono le mie responsabilità? Il personale ATA nel momento in cui è venuto a chiamarmi e mi ha visto che mi sono allontanata, non era tenuto a rimanere in classe?

No.

Intanto il direttore di sede mi ha chiesto di dichiarare un'altra versione. E cioè di essermi allontanata per andare nella sala dei professori per poter prendere il registro di classe. A questo punto mi chiedo ma questa versione non fa ricadere tutta la colpa sulla sottoscritta.

In ogni caso tutta la colpa ricade su di lei: culpa in vigilando.

Il Collegio del nostro Liceo scientifico ha votato una delibera favorevole alla realizzazione dello "sportello didattico", durante il mese di ottobre 2003, destinato a quegli studenti che non hanno ancora recuperato il debito formativo contratto a giugno 2003 e non recuperato nella prima verifica di inizio settembre. A novembre ci sarà una successiva verifica. L'adesione degli insegnanti allo "sportello didattico" è stata sempre volontaria, nella nostra scuola. Quest'anno, però, il DS si è trovato con un numero di adesioni bassissimo, nonostante la delibera approvata: in alcune discipline, come inglese, non c'è stata alcuna adesione. Domanda: può, il DS, obbligare gli insegnanti all'attività di sportello? e se può, lo deve fare con un ordine di servizio scritto?

Non può, se tale attività si configura come aggiuntiva rispetto agli obblighi.

Salve, lavoro come Assistente Amministrativo all'87° Circolo Didattico "Ada Negri" di Roma in segreteria, con le mansioni riguardanti il personale supplente. Ecco il problema, mi hanno ordinato il D.S et la DSGA verbalmente di fare tutto ciò che riguarda gli stipendi e la contabilità dei supplenti. Ho letto il C.C.N.I. e C.C.N.L. riguardanti il profilo dell'A.A. dove non si mansionano tutto ciò che riguarda gli stipendi e la contabilità, a questo punto vorrei sapere cortesemente se sono obbligato a svolgere questa mansione, o se posso rifiutarmi, tutto questo perché non abbiamo mai fatto dei corsi di aggiornamento riguardanti l'argomento in oggetto. Rimango in attesa di una vostra risposta.

Se non si sente all'altezza ne parli con il direttore, facendogli presente che non può essere autonomo nell'espletamento di queste mansioni.

Sono un ITP di informatica gestionale da due anni in ruolo. Posso chiedere il part time e quali sono le regole da seguire.

Basta presentare domanda, entro marzo, se non ricordo male.

Caro Pino, avrei bisogno di un tuo parere sui permessi brevi che si richiedono alle scuole in cui si presta servizio (chiamati dal Preside) per andare in Provveditorato ad una convocazione. Mi è capitato di riscontrare atteggiamenti diversi nelle varie segreterie: c'è chi ritiene che il permesso sia dovuto e retribuito, e chi afferma sia necessario recuperare le ore perse che, in caso contrario verrebbero decurtate dallo stipendio. Cosa ne pensi?

Sono del partito del recupero, io.

E sarebbe lo stesso se la convocazione, invece di provenire dal Provveditorato, fosse di un'altra scuola per un completamento orario?

Certo.

Sono un docente di Ed. Fisica utilizzato in altre mansioni per motivi di salute (ex art. 113), in seguito ad incidente stradale per raggiungere la sede di lavoro. Desidererei, gentilmente, che mi si chiarisse, una volta per tutte, qual'è la mia posizione giuridica visto che nella mia scuola non mi è stato dato accesso alle attività ed incarichi strumentali all'offerta formativa adducendo come motivazione la non appartenenza al Collegio dei Docenti. Sono, sinceramente, disorientato quando leggo, poi che i benefici relativi alla valorizzazione della professionalità docente riguardano anche gli insegnanti utilizzati in altri compiti per motivi di salute (ex art. 113), come previsto dall'art. 50 del CCNL.

Non avendo ancora lei perso la funzione docente, secondo me non dovrebbe essere escluso dall'accesso alle funzioni strumentali.

Caro collega, in merito alla elezione dei docenti per le funzioni strumentali al P.O.F., dato per scontato la loro elezione a scrutinio segreto da parte del Collegio, la mia richiesta di chiarimento nasce dal dubbio se occorra una maggioranza semplice, assoluta o qualificata per essere eletti e dove eventualmente andare a ricercare tale fattispecie, visto che l'art. 30 del CCNL non ne parla. Grazie anticipatamante.

Ogni collegio è sovrano nel decidere le modalità con cui procedere all'individuazione del funzioni strumentali.

Gentilissimo prof. Pino, mi è sempre molto utile e gradito ricevere le sue risposte delle quali già la ringrazio. Quale la normativa di riferimento circa il numero degli alunni per classe?

DM 331/98.

Possibile che i titolari vengano invitati dai Dirigenti, quasi mai con ordine scritto, a supplire i colleghi assenti con suddivisione delle classi e relativa distribuzione degli alunni, fino a raggiungere, anche in presenza di diversamente abile, il numero di 28 o di 29 alunni per classe? Come ci si può opporre?

Questa modalità può essere accettata soltanto per ragioni eccezionali e non evitabili, al solo fine di garantire la sorveglianza sui minori. In tutti gli altri casi si tratta di una lesione gravissima del diritto allo studio, da denunciare pubblicamente.

Gentile Dott. Santoro, mi rivolgo ancora a Lei per due quesiti, spero facili facili!
1. In un istituto vi sono supplenti su posti di sostegno, alcuni con contratto fino ad agosto ed altri fino a giugno; vengono loro suddivisi gli alunni portatori di handicap (anche due o tre per insegnante, per raggiungere le 24 ore). Se uno di questi alunni, assegnato ad un insegnante nominato fino ad agosto, si ritira dalla scuola, cosa succede? Il supplente nominato su posto di organico di diritto può chiedere che gli venga assegnato un altro alunno, oppure gli verranno decurtate le ore dal contratto?

Quello che ha meno punti nella graduatoria da cui è stato assunto subisce una decurtazione di ore, secondo me.

2. Esiste un limite di scuole per completare le 24 ore? Nell'istituto di cui sopra vorrebbero costringere un insegnante di sostegno ad avere tre alunni in tre scuole diverse, in più vorrebbero assegnargli ore nelle tre scuole nello stesso giorno, costringendolo ad una maratona (l'interessato non ha automobile) e, di conseguenza, ad avere numerose ore di spacco nel suo orario. Non c'è un riferimento normativo?

La materia può essere regolata dalla contrattazione di scuola sull'utilizzazione del personale rispetto al POF (art. 6 CCNL 24.7.03).

Una domanda molto semplice, credo... scusa la mia ignoranza!... Per le visite mediche specialistiche, ad esempio quelle dall'oculista o dall'odontoiatra, posso chiedere un giorno di assenza per malattia e presentare la certificazione rilasciata dal medico specialista oppure devo chiedere dei giorni di permesso... purtroppo non retribuiti?... sono un docente con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico. GRAZIE!

Puoi chiedere malattia.

Caro Pino, secondo te il preside può obbligare tutti gli insegnanti ad essere presenti un sabato pomeriggio ad essere presenti all'incontro del coordinatore di classe con i genitori in occasione dell'elezione dei rappresentanti dei genitori stessi? 

Se il piano delle attività, proposto dal dirigente scolastico ed approvato dal collegio dei docenti lo prevedesse, sì.

Sono un Assistente Tecnico a Tempo determinato e presto servizio presso ITG Vitruvio C/mare di Stabia, nomina del CSA di Napoli ARO2. Ho ricevuto dal DS un ordine di servizio nel quale mi assegnano il lab di fisica, chimica scienze e lab. informatica per complessive 33 ore di collaborazione alla didattica e N. 3 ore di manutenzione. Fermo restando che credo di non avere i requisiti per il lab di chimica, Vi chiedo se secondo il nuovo contratto devo fare 33 ore di collaborazione e solo tre di manutenzione senza riconoscimento di alcuna natura, tengo a precisare che anche altri colleghi sono nella stessa condizione. Pertanto vi chiedo di esprimere un giudizio a riguardo, in quanto anche La RSU d'istituto non sa come regolarsi, e dice che la questione va risolta solo dall'ARAN. Certo di una sua risposta le porgo cordiali saluti

Dall'ARAN?! Addirittura?! Esiste un contratto nazionale di lavoro, che dice alcune cose, ed anche un contratto integrativo di istituto sull'utilizzazione del personale, che dovrebbe completare il quadro di regole a cui richiamarsi anche nel vs. caso. Dite quindi alla RSU di rimboccarsi le maniche e di far valere le proprie prerogative.

Una RSU d'Istituto interrompe le trattative col Preside sulla contrattazione a causa, diciamo, di varie e gravi incomprensioni. Questo una ventina di giorni addietro. Il Preside non da alcun segno e oggi fa affiggere il nuovo orario definitivo, senza aver presentata nessuna proposta (entro 10 gg) di nessun tipo alla RSU. Cosa fare praticamente? Denuncia per atteggiamento antisindacale?

Sì, se ne ricorrono gli estremi, e cioè se si dimostra che il dirigente ha impedito con il suo comportamento lo svolgimento della contrattazione di scuola.

Egregio Prof. Santoro Le pongo i seguenti dilemmi: il Collaboratore Scolastico, di ruolo, che lavora per 28 ore settimanali dal Lunedì al Sabato, quanti giorni di ferie matura in un anno?

30 o 32, a seconda se sia in servizio da meno o più di tre anni.

L'incarico della nuova "funzione strumentale", in sostituzione della "funzione obiettivo", può essere affidato a docenti che esercitano la libera professione?

Sì.

Ci dovrebbe essere incompatibilità!

Con il nuovo CCNL non più.

Salve, scrivo da parte di un un amico insegnante elementare che non ha un indirizzo di posta elettronica per avere un chiarimento. La persona in questione è stata chiamata a luglio a far parte dello staff dell'assessorato alle politiche sociali dellla provincia di Roma, insiediatosi a metà luglio. L'assessore ha fatto pervenire la lettera di richiesta di comando all'Uff. Sc. Reg. per il Lazio, il quale continua a negare la sua autorizzazione. La motivazione del rifiuto, verbale e non scritta, dipenderebbe secondo i funzionari dal fatto che la domanda è stata inoltrata oltre i termini fissati per i comandi (30 marzo nel Lazio, a quanto ci risulta). Ma la domanda è la seguente: la persona interessata come avrebbe potuto presentare domanda entro i termini se le elezioni provinciali si sono tenute a giugno e il nuovo assessorato si è insediato a luglio? Posto che non vi sia alcuna possibilità di ottenere un comando, quale altra via è perseguibile per non rinunciare all'incarico? Vi sono precedenti in materia? Confidiamo in un consiglio esperto.

Gli enti fanno richiesta al MIUR riguardo ai comandi, secondo modalità opportunamente disciplinate. La direzione regionale del Lazio ha ragione, secondo me. Non resta all'insegnante che chiedere l'aspettativa, in attesa di poter beneficiare del comando il prossimo anno scolastico.

Sono un'insegnante elementare a tempo indeterminato di Milazzo (ME) e mi rivolgo alla vostra redazione per avere dei chiarimenti sul compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica (tab. 5 CCNL 2002/05). Nel circolo didattico presso il quale presto servizio, è stato deciso di retribuire a 15,19 E. orarie le prestazioni aggiuntive per svolgere attività rivolte agli alunni. Durante un collegio dei docenti ho chiesto il motivo di detta decisione; mi è stato risposto, dal dirigente, che così è stato stabilito dalle RSU in sede di contrattazione. Le RSU del mio circolo didattico hanno fissato una "sottofascia" alle due già esistenti, pertanto soltanto le lezioni di recupero, di informatica e di dialetto vengono retribuite a 28,41 E. e tutte le altre attività, anche se con la presenza di alunni, a 15,19 E. Nel successivo collegio dei docenti, alla mia insistente richiesta di vedere la sottofascia, mi è stata tolta la parola dal dirigente e, immediatamente, sciolta la seduta. Adesso, delusa e amareggiata, mi chiedo se le RSU possono, in sede di contrattazione, modificare l'articolo 86 del CCNL 2002/05 e se l'interpretazione' dell'articolo 86 da parte delle RSU è esatto. In caso fossi io ad avere ragione, come posso fare valere le mie richieste e fare rispettare i miei diritti? Credo che voi possiate darmi dei chiarimenti, anche sulla base di come viene interpretato in altre scuole d'Italia l'art. 86. Grazie della disponibilità e, in attesa di una vostra risposta, invio un affettuoso saluto.                            

La RSU, prima di firmare contratti di istituto, dovrebbe sottoporli all'approvazione dei lavoratori della scuola. Non è per altro possibile introdurre modifiche "in peius" rispetto a quanto stabilisce il contratto nazionale, per cui l'ora aggiuntiva di insegnamento si paga sulla base di quanto indicato nella tabella 5 del CCNL 24.7.03.

Egr dott Santoro, sono un assistente tecnico a tempo determinato con nomina annuale inserito nella graduatoria di merito. Come ogni anno scolastico la scuola dove lavoro presenta l'elenco delle chiusure prefestive che avverranno durante l'a. s. Esiste una legge che obbliga la dirigenza a mettermi nelle condizioni di recuperare queste chiusure obbligatorie evitandomi di intaccare le giornate di ferie? Oppure possono appellarsi al fatto che non essendoci attività attribuibili al mio profilo professionale non possono concedermi i rientri serali?

Non può essere obbligato a chiedere ferie: su questo non ci sono dubbi. La banca delle ore è la modalità più intelligente per gestire anche le chiusure prefestive.

Gent.mo sig. Santoro, nell'ambito di un interscambio di posto di lavoro nella Pubblica Amministrazione (precisamente dal Comparto Scuola al Ministero delle Finanze), sarrebbe possibile usufruire della possibilità che ci dà il CCNL della Scuola ultimo approvato, il quale permette di rientrare dopo un anno sul posto di lavoro precedentemente occupato, se il nuovo lavoro non lo soddisfa?

Sì.

E che fine farebbe, in questo caso, la persona che ha occupato il mio posto nella Scuola per interscambio volontario?

Non ho capito la domanda.

Ciao, sono un'insegnante precaria e al momento sto lavorando con contratti brevi. Volevo sapere se per andare in astensione obbligatoria devo presentare la documentazione all'Inps o all'Inpdap, come mi hanno detto all'Inps, ma senza esserne sicuri (!).

Se stai lavorando, devi presentare la documentazione alla scuola in cui sei in servizio.

Se la data del parto presunta è il 14 dicembre l'ultimo giorno di lavoro è il 14 ottobre o il 13?

Puoi scegliere, con la nuova legge, di essere collocata in astensione anche un mese prima, e non due.

I cinque mesi di astensione mi verranno riconosciuti come punteggio anche se non fossi coperta da contratto il giorno che andrò in astensione?

No.

Scusa se ti subisso di domande, ma all' inps, ad un patronato e e a un sindacato confederato mi hanno detto di ripassare quando ci fosse stato "quello che si occupava della cosa", tanto che mi è venuto il dubbio che fosse la stessa persona ed è per questo che è così difficile trovarlo...! Grazie in anticipo, saluti.

Mah!

Ho un quesito da presentarle: il mio dirigente scolastico (insegno in un istituto comprensivo) fissa tutte le riunioni collegiali (Collegi docenti, consigli di classe, programmazione) nei giorni di lunedì, giorno in cui ho la lezione del percorso B del Piano naz. For TIC. Ho diritto lo stesso a frequentare il corso (le assenze mi vengono conteggiate e mi penalizzano) o devo farmi le riunioni collegiali?

Chiedi al preside di spostare questi impegni collegiali.

Esiste una normativa che stabilisce quale sia la priorità di frequenza?

No.

Spett redazione vorrei, se fosse possibile, avere dei chiarimenti sui seguenti punti: una volta terminati gli esami di maturità e chiuso il plico, quando successivamente (a settembre) l'USR consegna le pergamene, i membri di una commissione d'esame sono tenuti proprio loro a compilare diplomi e certificati, o tale onere compete ai servizi amministrativi?

La seconda che hai detto.

In caso di richiesta giorni di permesso retribuito per motivi personali, si è obbligati ad allegare documentazione anche autocertificata, esplicitandone le cause?

Sì, il motivo va esplicitato.

Spett. Edscuola, sono dirigente scolastico del Circolo Didattico 2 di Bagno a Ripoli (FI) e Vi invio in allegato un quesito legale confidando in una Vostra gradita risposta.
Causa contenzioso con il personale ATA collaboratore scolastico in servizio nella scrivente scuola si chiede un parere sulla quantificazione oraria da considerare nella formulazione contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale Scuola 2002/2005 - nella Tabella A - Profili di area del personale ATA - laddove all'Area A si dice che il collaboratore scolastico "è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche". In sostanza il problema è insomma di stabilire per quanti minuti prima e dopo le comuni attività didattiche gestite direttamente dal personale docente il personale collaboratore scolastico è tenuto a svolgere accoglienza e sorveglianza degli alunni perché, così com'è, il testo del contratto nazionale è indefinito e generico e si presta a possibilità di contrapposta interpretazione, estensiva da parte degli enti locali, che altrimenti sarebbero in qualche modo impegnati, specialmente in scuole elementari, a provvedere a loro spese alla sorveglianza degli alunni nei momenti di accoglienza pre- e post-scuola, riduttiva da parte del personale collaboratore scolastico e i loro rappresentanti sindacali, che invece considerano tale forma di accoglienza come un oneroso servizio lavorativo in più con invariata retribuzione. Rimanendo in sollecita attesa di un Vostro parere si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Non è possibile superare il quarto d'ora, secondo me, in sintonia con quanto prevede per altro il vecchio accordo del 2000 sulle funzioni miste.

Sono una docente di sostegno di scuola superiore e siccome è cambiata la dirigenza, è necessario ricontrattare molte prassi che erano consolidate. Il nuovo dirigente propone, pretende che noi docenti di sostegno (siamo in 12 di cui solo 2 in ruolo), in caso di assenza di un nostro collega di sostegno che ha in carico un caso grave che non può essere lasciato al docente della classe (abbiamo due casi gravi nell'Istituto: un autismo e un caratteriale), lascino i loro casi più lievi e corrano nella classe a sostituire il collega assente. Giustifica ciò adducendo il fatto che l'insegnante di sostegno ha una specializzazione che gli altri docenti dell'Istituto non hanno e che quindi non hanno competenze ad intervenire sul caso. Ho ribadito che un corretto utilizzo dei docenti di sostegno non prevede che vengano distolti dai loro casi per fare supplenze nel loro orario di servizio. Le supplenze possono farle fuori dall'orario, a pagamento. Sono corrette le affermazioni del dirigente? Gli insegnanti di sostegno possono essere chiamati a fare supplenze nel loro orario di servizio? C'è qualche normativa in proposito?

Gli insegnanti di sostegno non sono dei jolly, per cui si deve provvedere alla loro sostituzione così come avviene per tutti gli altri docenti. Per altro questa questione chiama in causa la competenza del collegio per quanto attiene la ricaduta didattica e la contrattazione di istituto per l'aspetto relativo all'utilizzazione del personale riguardo al POF.

Sono un collaboratore scolastico vorrei sapere se è vera la notizia che nel nuovo contratto i collaboratori scolastici saranno muniti di libretto sanitario. Se è si in base a quale articolo, e le spese del libretto sono a carico del dipendente? Grazie.

Sul contratto, caro amico, non c'è scritto.

Cari colleghi, ho un quesito da porvi spero che qualcuno di voi possa darmi risposta. Sono un insegnante di ruolo e sto valutando l'ipotesi di partecipare ad un concorso per un dottorato di ricerca: qualora io lo superassi quale sarebbe la mia stuazione giuridica ed il mio trattamento economico?

La recente legge finanziaria prevede che per i dottorandi senza borsa sia possibile porsi in aspettativa retribuita dall'amministrazione pubblica con cui si è instaurato il rapporto di lavoro. Si tratta dell'art. 52, comma 57 legge 28.12.2001 n. 448 che ha aggiunto un comma all'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476 che già dispone che il dottorando è collocato a domanda in congedo straordinario ed il relativo periodo è utile ai fini della progressione in carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

Un docente che ha maturato i requisiti richiesti vuole andare in pensione dall'1 sett. 2004.Come,quando e a chi deve presentare la relativa domanda?

Al CSA, tramite la sua scuola di servizio.

Il nostro DS vuole cambiare gli alunni (e quindi le classi) assegnati ai docenti di sostegno senza alcuna buona ragione. Ti chiedo se vale sempre la norma secondo cui dopo 20 dall'inizio dell'anno scolastico non si possono più cambiare i docenti alle classi e se è applicabile al nostro caso.

No, non è possibile.

Nel caso positivo se ti è possibile mi indichi il riferimento normativo in modo che io possa mostrarlo al preside.

L'assegnazione degli insegnanti alle classi spetta al dirigente scolastico, sulla base delle proposte del collegio dei docenti e dei criteri stabiliti dal consiglio di circolo e/o istituto. In ogni caso la materia può essere oggetto anche di contrattazione integrativa, lì dove si discute di utilizzazione del personale rispetto al POF.

Desidererei ricevere, se possibile, chiarimenti in merito alle norme che disciplinano l'assegnazione dei docenti alle classi, in particolare per quanto concerne l'utilizzazione dei docenti di L2, considerato che il DS del circolo didattico dove presto servizio ha imposto ad una collega, specialista di lingua inglese, di svolgere la sua attività didattica su nove classi ed a giorni convocherà il Collegio dei docenti per discutere sull'eventuale estensione della seconda lingua alle classi prime, impiegando docenti specialisti e specializzati in organico, già impegnati però nelle rispettive classi. Facendo riferimento alla legge sull'autonomia delle istituzioni scolastiche ed alle ultime circolari attuative della riforma "Moratti" ha intenzione di proporre al Collegio di ridurre il numero delle ore d'insegnamento di L2 nelle classi terze per poter garantire alle classi prime e seconde la fruizione rispettivamente di una e due ore di inglese. In sintesi, è dettata da specifica normativa l'organizzazione che si sta delineando? E i docenti di L2 in quante classi saranno tenuti a svolgere la loro attività? I limiti o le indicazioni che la legge 148/90 conteneva hanno ancora valore? Nell' archivio, fino a qualche tempo fa, ho avuto modo di leggere alcune risposte sull'argomento appena presentato, ma adesso non ne trovo più traccia. E'  segno che qualcosa o molto è cambiato e che dobbiamo prepararci ad affrontare un futuro d'incertezza?

La materia, secondo me, è soggetta alla contrattazione integrativa di istituto sull'utilizzazione del personale rispetto al POF. Avete quindi uno strumento potente per limitare la discrezionalità del dirigente anche su questa materia delicata.

Egregio direttore, vorrei capire se ho diritto al rimborso delle spese di auto aggiornamento presentate lo scorso anno, esistono pareri contrastanti o sono interpretazioni capotiche dei Dirigenti per non pagare?

Ha diritto, non c'è dubbio che abbia diritto.

Sono una insegnante di un liceo classico di Padova, Lo scorso anno scalastico 2002-2003 ho partecipato a diverse attività scolastiche: coordinatore responsabile aula multimediale, docenza in corsi di approfondimento per studenti sia in orario pomeridiano sia a "integrazione" dell'orario curricolare (non si tratta di ore eccedenti) etc. Tuttavia a tutt'oggi non ho ricevuto ancora alcun compenso. Perchè?

Non ne ho la più pallida idea.

P.S. ripeto la richiesta già inviata a nome di mio marito, anche lui docente di liceo: è possibile riscattare ai fini pensionistici un anno di borsa di studio presso l'università di Padova svolto nel 1978-79.

Non la so aiutare, dal momento che non mi occupo di materia pensionistica.

Inviate le vostre richieste a:
Mail.gif (4196 byte)RSU@edscuola.com
 
Home Page
Altre FAQ


LE FastCounter