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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/36
Domande e Risposte sulla RSU

Gradirei sapere se nella legislazione scolastica, esiste ancora un significato per il termine impreparato ad una interrogazione. Come si deve valutare e segnalare sul registro un allievo che rifiuta l’interrogazione?

Lo decide autonomamente la scuola, ai sensi del DPR 275/99.

Sono alla ricerca di normative (eventuali) sul caso di docenti che abbiano i propri figli come alunni.

Nulla osta, che io sappia.

Egregio Dott. Santoro vorrei sottoporle questo quesito. Il sottoscritto, insegnante di Educazione Fisica, fa presente alla S.V. la perplessità in cui è venuto a trovarsi in seguito ad una riunione tenutasi con i genitori degli alunni frequentanti il primo anno dell'istituto secondario di primo grado. Si premette che il laboratorio sportivo risulta tra le attività optionali scelti nella nostra scuola dai genitori, ma in seguito alla precisazione del sottoscritto che stavano per attivarsi, come negli anni passati anche gli appuntamenti pomeridiani delle attività sportive, un genitore ha chiesto di poter sostituire il laboratorio sportivo con un'altra attività optionale in considerazione che il figlio avrebbe frequentato l'attività sportiva. Arriviamo al punto! La mia perplessità nasce dalla considerazione che mentre la scelta del laboratorio sportivo da parte dei genitori mi consente di mantenere in organico il posto cattedra ciò non avviene con l'attività sportiva e allora, Le chiedo, è il caso che per difendermi il posto di lavoro rinunci, il prossimo anno, anche se con amarezza, a proporre l'attività sportiva? La ringrazio anticipatamente e complimenti per l'ottima rubrica.

A questo costringe la riforma Moratti! A pararsi il culo... se si può... come si può.

Sono insegnante di ruolo da molti anni di Disegno e Storia dell' Arte in un liceo scientifico. Il dirigente insediatosi quest'anno vuole assegnarmi un orario settimanale di 18 ore e non di 20 come sempre avvenuto fino ad ora. Ritiene di assegnare infatti due ore ad altro insegnante che ha ore a disposizione. Nonostante la voce del sindacato ed una nota inviatagli dal Provveditore, il nostro dirigente intende mantenere ferma la sua decisione. La mia cattedra non è di 20 ore? Per favore datemi dei chiarimenti.

Bravo il dirigente! Nessuno può infatti mettere in discussione le sue scelte organizzative, che per altro comportano un risparmio per le casse dello Stato! Si rassegni.

Buongiorno, Vi sarei grata se voleste darmi una indicazione in merito alla norma contenuta nell'art. 13, comma 5, del C.c.n.l. del comparto scuola. Detta norma precisa che nell'ipotesi che il POF d'Istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie ed i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Mi sembra che, pur nella sua semplicità, la norma in questione susciti interpretazioni soggettive delle quali però non trovo riscontro nel calcolo da me svolto. Potreste pertanto dimostrarmi, secondo Voi, quale procedimento algebrico occorre seguire per giungere alla determinazione complessiva dei giorni di ferie secondo il predetto art. 13, 5 comma?

Procedimento algebrico?

Ve ne sarei veramente grata e comunque ringraziandoVi per la Vs attenzione colgo l'occasione per rivolgere cosriali saluti.

Chi lavora su cinque giorni ha diritto a fruire di un numero di giorni di ferie pari a chi lavora su sei. Non serve l'algebra, e neanche la geometria, per comprende la clausola contrattuale in tutta la sua abbagliante evidenza.

Vi ringrazio in anticipo dell'attenzione. Nel mio istituto professionale abbiamo adottato il progetto API che prevede una riduzione oraria per molte discipline che però, come si sa, non va a ridurre l'orario cattedra delle stesse, che rimane formalmente di 18 ore. Infatti nel calcolo dell'organico e nelle assegnazione delle cattedre non se ne tiene conto. Date queste premesse, siamo tenuti comunque a rendere alla scuola le ore non utilizzate (sono da considerarsi comunque ore di "completamento cattedra")?

Certo.

Avendo già assegnata una cattedra di 16 ore + 2 di riduzione per il progetto API, è' lecito destinare tali ore per coprire una cattedra di TIC, con il risultato di avere una classe in più?

Certo.

Spett. Redazione di Edscuola.com, desidererei porre il seguente quesito: un docente di ruolo può ottenere l'incarico di funzione strumentale in un istituto nel quale si trova in assegnazione provvisoria?

Certo.

Gentile Prof. Santoro, sono un membro R.S.U. nonchè R.L.S., in questo periodo sto frequentando il corso di formazione di 32 ore così come previsto dalla normativa. Il corso si tiene fuori orario di servizio. Ho diritto di recuperare le ore? Preciso che sono A.T.A.

Sì.

Gent.mo Santoro, voglio porti un quesito in merito alla norma che disciplina l’organizzazione dei “sissini”. Sono un’insegnante di ruolo dal 2001, ma è il mio primo anno alle scuole medie, avendo quest’anno ottenuto il passaggio dalla scuola materna. Ciò, ovviamente comporta un periodo di prova che si concluderà a fine anno scolastico. Il mio interrogativo è nato questa mattina quando, a soli 20 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, ho visto il vicepreside presentarsi in classe accompagnando una tirocinante che, come mi ha spiegato, deve affiancarmi per N° 100 ore. Mi chiedo se il lavoro della futura collega può essere inficiato dal fatto che io tecnicamente e praticamente non ho ancora superato l’anno di prova e, quindi, (ulteriore quesito) con tante insegnanti di grande esperienza presenti nella mia scuola, in base a cosa il preside ha preferito me che, ripeto, non ho nemmeno superato ancora l’anno di prova? In più volevo rilevare che il preside non si è curato di avvertirmi nemmeno con un anticipo minimo. Ti chiedo quindi se esiste una normativa specifica che regola la questione. Immensamente grazie.

La materia dovrebbe essere regolata da una convenzione tra scuola ed università. Non è prassi comune però che uno si trovi il tirocinante tra capo e collo senza nemmeno essere avvisato. Ma tant'è.

A giorni si svolgeranno le elezioni degli organi collegiali. Nell'istituto in cui insegno, il C.d.I. è stato eletto lo scorso anno scolastico. La componente docenti è formata da soli 4 docenti, unici docenti che si erano a suo tempo candidati. Quest'anno uno di questi colleghi ci ha lasciati per un incarico presso un altro Istituto, pertanto il collega deve essere sostituito. Nel testo unico D.L. 297/94 art. 35 si legge: "in caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni supplettive". Domande:
1) le elezioni supplettive devono essere indette per sostituire solo il docente mancante, o possono essere eletti più docenti?
2) i docenti eletti lo scorso a.s. rimangono in carica, o devono ricandidarsi?
Nel nostro istituto c'è un pò di confusione, c'è chi afferma che la componente docenti debba essere assolutamente completa: 8 docenti. Può chiarire questo problema?

Le consiglio la lettura dell'ordinanza permanente sulle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali. E' la cosa più semplice da fare in simili casi.

Egregio prof. SANTORO, le rendo in breve la procedura tramite la quale la mia scuola ha provveduto all'individuazione delle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa. A fine settembre il Collegio dei docenti ha delegato a una commissione di tre colleghi il compito di fissare i criteri per l'individuazione delle Funzioni Strumentali e non la scelta effettiva delle persone. Da questa operazione però, nel corso dell'ultimo collegio, sono emersi dei nominativi per ognuna delle sei aree da coprire e il dirigente ha chiesto al collegio semplicemente di ratificarli senza procedere ad alcuna elezione. Naturalmente i docenti non indicati, ovvero scelti, dalla commissione, hanno proposto una mozione affinché comunque il collegio votasse, all'interno di ogni area, fra quanti avessero presentato domanda - le domande erano state 10: si è votato per alzata di mano e la mozione è stata respinta di misura; di conseguenza il Dirigente ha proclamato le sei Funzioni strumentali. Nonostante più volte richiesto, non è stato letto il verbale del Collegio precedente sopra richiamato, per valutare con precisione la formula riportata nel delegare la Commissione dei 3, e la seduta è stata sciolta. Le residue rimostranze dei colleghi esclusi - docenti di lettere con incarico annuale del CSA - sono state liquidate dal Dirigente, che affermava comunque la priorità da riconoscere a docenti di ruolo, seppure con minor titoli e competenze, rispetto al personale a tempo determinato. Lei ci trova qualcosa o più di qualcosa di anomalo? Il Collegio non doveva comunque votare? Se si fosse votato, infatti, le cose sarebbero andate diversamente. Le sarei grato di un suo qualificato parere e di qualche riferimento normativo. Un saluto e alle prossime.

Se il collegio ha votato di non votare, e per altro la commissione non aveva il compito di individuare, ma soltanto di indicare criteri, allora vuol dire che il collegio non ha proceduto alla designazione, che deve ancora avvenire. E' chiaro che il personale supplente non può essere escluso a priori dall'attribuzione dell'incarico, per ovvie ragioni di equità su cui non val la pena di soffermarsi.

Gent. Professore, sono un insegnante di sostegno per l'area AD02 con 9 ore presso un Istituto Magistrale e le altre 9 presso un IPSIA. Come posso sapere con esattezza quali materie sono di mia competenza nei rispettivi istituti in base all'area cui sono stata assegnata? La ringarzio moltissimo.

Lei è un insegnante a disposizione del consiglio di classe per assicurare l'integrazione; per cui spetta al consiglio di classe decidere come utilizzare al meglio la sua professionalità per perseguire gli obiettivi educativi programmati.

Egregio, mi rivolgo di nuovo a Lei per un quesito. Insegno presso una Scuola media a rischio di dispersione scolastica. L'utenza è molto difficile e le nostre classi poco numerose, ma pare che da altre scuole dello stesso comune stiano per indirizzare alunni difficili che, in altri istituti ne hanno combinate non poche! Non riesco a trovare la normativa che regola l'accettazione di questi trasferimenti se non una risalente al 1946; ricordavo che tempo fa una circolare stabilì che la residenza non avesse più peso sulla scelta della scuola di iscrizione. Come fermare questo flusso? Ci saranno delle norme che regolano iscrizioni in corso d'anno. Me le indica, per cortesia?

Dia un'occhiata alla CM 2 del 13 gennaio 2004. Il nulla osta ai trasferimenti può essere concesso a patto che questo non comporti la necessità di sdoppiare le classi o aumentare la dotazione organica del personale docente ed ATA attribuita alla scuola. Non conosco altre ragioni ostative.

Caro Pino, secondo me, leggendo la normativa specifica, il fatto di aver usufruito dei riposi giornalieri per allattamento nel primo anno di vita di un neonato non preclude la possibilità di usufruire appieno, successivamente, dell'astenzione facoltativa per maternità nei primi tre anni di vita del bambino, trattandosi di due Istituti diversi. Corrisponde al vero questa mia interpretazione, che - guarda caso - non coincide con quella data dal personale amministrativo della mia scuola?

Assolutamente sì.

Preciso che sono precaria, con incarico datomi dal CSA fino al 30 giugno 2005. Saluti e grazie.

Prego.

Gent. Dott. Santoro, sono molto confusa per quanto riguarda il susseguirsi di notizie sui rimborsi relativi alle spese dette “di aggiornamento”. Nel caso un insegnante sia iscritto ad un corso di laurea, può richiedere il rimborso delle spese di iscrizione?

Sì, se il contratto di scuola lo prevede.

In caso di risposta affermativa, l’ufficio di segreteria da quale fondo deve prelevarle?

Dai fondi per l'aggiornamento.

Dal 1° settembre è stata costituita una nuova istituzione scolastica, un Istituto Comprensivo, in luogo di una DD che ha disgregato un plesso di Scuola Elementare e aggregato un plesso discuola media. Essendo una nuova istituzione, tutti gli organismi sono da rieleggere, vedi il Consiglio d'Istituto, tanto che èstato nominato un Commissario Straordinario. Per quanto riguarda L'RSU dei tre componenti della DD, che naturalmente non esiste più, ne sono rimasti due. Le chiedo, visto che l'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 non lo contempla, se rimane in carica la componente residua  RSU oppure, essendo una nuova istituzione, tale organismo deve essere rieletto visto anche che non risulta più rappresentativo dei lavoratori della scuola in quanto l'istituzione scolastica contempla anche la scuola media?

Propendo per questa seconda ipotesi.

Gent.mo signor Santoro, avrei urgente necessità di una sua risposta: può il mia DS usare un distacco su progetto per coprire il semiesonero del vicario ed utilizzare l'altra metà per una docenza di 11 ore in una classe dove, contro la volonta del Collegio, ha dato alla collega l'incarico di tutor?

Non può.

In pratica può usare il distacco in due metà e non per ciò che è stato realmente assegnato disattendendo anche l'accordo preso con la RSU che lo ha invitato a portarlo a conoscenza del Collegio affinchè i docenti possano presentare la propria candidatura?

L'esonero per il collaboratore vicario può essere frazionato, ma non può essere utilizzato per altre finalità che non siano quelle organizzative per cui è stato assegnato. Per altro su questa questione deve esprimersi non solo il collegio dei docenti, dal momento che è chiamato ad approvare il piano delle attività ai sensi dell'art. 26 del CCNL, ma anche la contrattazione di scuola, che ha titolo ha stabilire i criteri di utilizzazione del personale rispetto al POF.

Egr. prof. Santoro, avrei bisogno di un'informazione. Il D.S. della scuola in cui lavoro, ritiene che noi docenti siamo tenuti al rispetto dell'orario di servizio anche se gli studenti si assentano in massa e, quindi, non si possono effettuare le normali lezioni. Secondo alcuni miei colleghi, invece, se non ci sono altre attività da svolgere, i docenti non sono tenuti a rimanere a scuola e ci sarebbe una apposita sentenza del T.A.R. a conferma di ciò. Chi ha ragione? Esiste davvero una tale sentenza del TAR? Se è così, può aiutarmi a trovarla? Ho cercato nel vostro sito ma senza successo. La ringrazio per la risposta scusandomi per la domanda non attinente ai temi normalmente trattati in questa rubrica.

I docenti hanno l'obbligo di essere presenti a scuola soltanto per svolgere la loro attività di insegnamento o altre attività funzionali o aggiuntive programmate e deliberate dal collegio dei docenti. Altri obblighi non si configurano dal punto di vista contrattuale, per cui la pretesa del suo dirigente non ha fondamento alcuno.

Gentile Prof. Santoro, nell'Istituto Tecnico Commerciale in cui insegno il Collegio dei Docenti ha nominato, su proposta del D.S. e nonostante le mie rimostranze, un professore di Geografia come progettista di un progetto sul Fisco. Questa nomina disattende il contratto integrativo d'istituto, che stabilisce che "la realizzazione del progetto sarà affidata dal D.S. innanzitutto al progettista, la cui disciplina d'insegnamento dovrà essere affine al contenuto del progetto". Lei, caro Santoro, da me interpellato al riguardo, un mese fa, mi aveva consigliato di fare rispettare il contratto d'istituto, magari anche ricorrendo al contenzioso. Ho inviato formale richiesta di chiarimenti al D.S. sul mancato rispetto del contratto.Il D.S. mi ha risposto con le seguenti argomentazioni: a) quanto stabilito dal contratto integrativo d'istituto è stato superato dalla volontà del Collegio; b) il docente in discussione è solo promotore/progettista, nonché coordinatore del progetto, mentre non svolge attività di docente nel progetto; c) il contratto integrativo d'istituto è andato oltre le sue competenze nel fissare precetti che sono di competenza del Collegio dei Docenti. A me queste argomentazioni del D.S. sembrano, francamente, del tutto sballate: a) perché il Collegio doveva rispettare quanto stabilito dal contratto d'istituto; b) mi sembra assurdo che un insegnante sia promotore/progettista,nonché coordinatore di un progetto, senza, poi, svolgere attività di docente nel progetto, anche perché il professore in questione è completamente incompetente in materia di Fisco, ma la sua unica... competenza è quella di avere un parente all'Agenzia delle Entrate, un parente che ha organizzato il progetto, consentendo le visite degli alunni all'Agenzia!! c) i criteri per l'utilizzo del personale educativo in attività pagate con il fondo d'istituto sono materia di contrattazione d'istituto. Il D.S.mi ha accusato, in Collegio, per la mia insistenza nel chiedere il rispetto del contratto d'istituto, di integralismo komeinista e "di richiamarmi in modo ossessivo alle indicazioni contenute nel contratto". Tu, caro Santoro, che ne pensi?

Meglio komeinisti che imbecilli! Il dirigente non può firmare contratti di scuola e poi non riconoscerli: altrimenti che li firma a fare, dico io! Per cui io almeno in conciliazione me lo porterei, visto che a questo livello non è previsto il patrocinio legale, e la procedura non costa. Almeno per togliersi la soddisfazione di fargli fare la figura del cretino in sedi diverse da quelle scolastiche.

Vorrei finalmente chiarimenti sulle attivita' funzionali che spettano al personale docente una volta terminate le lezioni e fino al termine delle attivita' didattiche. Puo' il dirigente scolastico con propria circolare obbligare alla firma quotidiana e ad impegni "bibliotecari" fino al 30 giugno?

Neanche per idea!

Egregio Prof. Santoro, leggendo l'art. 19 comma 3 del  Decreto n. 59/2004 deduco che, in virtù del mantenimento degli articoli 148 e 176 del TU sino all'esaurimento delle classi funzionanti col vecchio ordinamento, l'esame di licenza elementare resta in vigore per le suddette classi. Il segretario provinciale del sindacato al quale sono iscritta (CGIL) sostiene che la mia è un'interpretazione e che l'esame di quinta è abolito anche per le classi funzionanti col vecchio ordinamento. Mi interesserebbe il suo parere in proposito. La ringrazio e le porgo cordiali saluti.

La penso come il segretario del suo sindacato.

Egregio dottor Santoro, vorrei sapere cortesemente se la classe di concorso A051 è esclusa dall'estensione a 18 ore dell'orario di cattedra. Grazie.

Sì.

La regione Campania ha stabilito secondo il calendario scolastico del corrente anno n. 210 giorni di lezioni. Vorremmo sapere se le gite e visite guidate rientrano a tutti gli effetti nei suddetti giorni di lezioni.

Sì.

Se ci sono altri riferimenti normativi oltre al noto DL 297/94 art. 74 e legge 8/8/95 n. 352 art. 193/bis.

C'è il regolamento sull'autonomia, che terrei comunque presente (DPR 275/99).

SIAMO DIPSERATI! Siamo tre insegnanti passatti di ruolo dalle medie alle superiori da 4 anni, senza ancora essere riusciti ad avere l'adeguamento dello stipendio con relativa ricostruzione di carriera. Non essendo ancora pervenuto alla scuola il decreto di registrazione alla Corte dei conti,l'amministrazione ci ha chiesto di produrre documentazione dove si evince che si possa trasmettere alla D.P.T. il numero relativo alla propria personale copia dell'avvenuto trasferimento; cosa da noi sostenuta e richiesta in quanto venuti a conoscenza che, per semplificare le pratiche amministrative, ciò è possibile espletare. Sono ore che cerco tale riferimento legislativo, normativo, o quant'altro, ma senza esito. Potreste aiutarmi e darmi tali estremi?

Non sono a conoscenza di questa prassi.

Insegno su due scuole. In una ho 14 ore, nell'altra 4. Relativamente alle 40 ore previste dal contratto per attività collegiali, come dovrò comportarmi?

In proporzione.

Mi è stato suggerito di calcolare la proporzione delle ore da espletare sui due diversi blocchi orari. Il calcolo che ne sortisce è di 31 ore per la scuola dove ho 14 ore e di 9 ore per la scuola di 4. Ho fatto la somma delle ore della scuola delle 4 ore e ho superato già la quota delle 9 ore (ne avrò fatte 11-12). Posso calcolare queste ore a beneficio dell'altro blocco orario?

Secondo me no.

Egr. Dott. Pino Santoro, sono un dirigente scolastico, ho inviato a tutto il personale dell'Istituto quanto in oggetto, con una annotazione, di tipo personale, che qui di seguito sottopongo alla Sua attenzione: "Si richiama l'attenzione, del personale, che la ratio della norma sottopone la fattispecie ad una condizione, «A domanda del dipendente». Per analogia con quanto previsto dal C.I.I. art. 7 (PERMESSI BREVI) «concessi a domanda, presentata al Dirigente, di norma con cinque giorni d'anticipo», pertanto, lo scrivente, non ritiene che si possa usufruire di quanto previsto dall'art. 15, senza una preventiva «domanda». Si ricorda, altresì, che nessuno può allontanarsi dal posto di lavoro senza aver comunicato e compilato il c.d. «permesso urgente» in adozione presso l'Istituto. L'allontanamento dal posto di lavoro senza aver provveduto a quanto sopra descritto equivale ad «abbandono del posto di lavoro» con tutte le conseguenze che ciò comporta. Sono soggetti, sempre a «domanda», anche i permessi di cui al comma 6, quindi: 3 giorni al mese, possono essere anche consecutivi; i docenti devono utilizzarli possibilmente in giorni diversi; i permessi non sono frazionabili in ore e non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi (Circ. Funz. Pubbl. del 26/06/1992). Nella speranza di avere contribuito a chiarire, resto a Vostra disposizione per eventuali approfondimenti. Distinti saluti»
1) Gradirei un suo parere, è formalmente e giuridicamente corretto?

Assolutamente sì, visto che il contratto è chiaro sul punto: i permessi vengono concessi "a domanda".

2) Una telefonata, al mattino, chiedendo di poter usufruire di uno dei giorni previsti dall'art.15, sostituisce «... a domanda del dipendente...?

No, secondo me no. Comunque nel contratto di scuola potreste disciplinare meglio questo aspetto, per evitare un esercizio distorto dei diritti.

Vorrei sapere per favore quante ore di servizio giornaliere può fare un collaboratore scolastico grazie (in servizio per ore 36 settimanali su 5 giorni).

Non più di nove, sarei portato a dire (art. 50, comma 3 CCNL).

Sono una docente di scuola materna appena immessa in ruolo in una scuola statale e ho prestato servizio dall' 1/3/2001 in scuole comunali di Napoli con la qualifica di maestra. Sono venuta a conoscenza che se la nomina è stata approvata dal provveditore agli studi di Napoli, allora il servizio viene riconosciuto ai fini della carriera. Vi chiedo: come si fa a sapere ciò?

Mettendosi in contatto con il CSA di Napoli.

Dal 1992 sono in ruolo alle superiori. Essendo iscritto alle graduatorie permanenti della mia provincia per altre c.d.c. sono stato convocato dal CSA per passare su un'altra cattedra. All'ufficio "stato giuridico ed economico" del CSA mi hanno assicurato che non sarebbe cambiato nulla, perché rimanevo nello stesso ruolo, così ho accettato (sul posto che ho lasciato pare che ci sia stata un'immissione in ruolo). Adesso sono stato convocato dal CSA per firmare il nuovo contratto. Cosa devo fare? Firmare? Non vorrei nulla, sia economicamente e sia giuridicamente. La ringrazio tanto!

Certo che deve firmare! Ci mancherebbe altro!

Gentile redazione, avendo una disputa con il mio Dirigente Scolastico, desidero sapere, da una esperta redazione qual è, se la direttiva n. 70 del giugno 2002 e alla legge 28 marzo 2003, n. 53 riguardante il rimborso delle spese per autoaggiornamento (compreso l'abbonamento a riviste) sono ancora validi o no! Il mio Dirigente non è convinto. Negli anni passati, non sono arrivati i soldi necessari e dunque non è stato rimborsato alcun che! Ci sono eventuali direttive in proposito?

La direttiva di quest'anno consente, attingendo sempre ai fondi per l'aggiornamento, di rimborsare le spese di autoformazione. Naturalmente la cosa deve essere normata dal contratto di scuola.

Il collegio dei docenti può decidere di posticipare la chiusura dell'anno scolastico pur avendo assicurato i 200 gg di lezione?

No.

I giorni di chiusura per le condizioni atmosferiche devono essere sottratti dai 200 gg?

No.

Grazie e complimenti per il sito.

Grazie.

Buongiorno a tutti, vi scrivo per avere un'informazione, certa che come sempre mi risponderete con competenza e rapidità. Il dirigente dell'istituto comprensivo presso il quale sono in utilizzazione ha proposto al collegio docenti l'organizzazione di un corso di formazione sulla riforma Moratti (portfolio ecc.). Nel momento in cui il collegio ha approvato il corso (a maggioranza) ha sostenuto che sia obbligatoria la frequenza: ha ragione?

Sì.

Ma la formazione non è un diritto e non un obbligo? Se eventualmente fosse davvero obbligatorio, dovrei anche io frequentarlo visto che sono un'insegnante di scuola media superiore momentaneamente e forzatamente utilizzata alle scuole medie?

Certo. La decisione del collegio vincola anche lei.

Sono un'insegnante che lavora nella scuola elementare da ormai molti anni. Ho incominciato la mia carriera come insegnante unico, poi sono passata al tempo pieno, poi ai moduli. A scandire tutte queste rivoluzioni della scuola elementare c'era sempre una proposta diversa (o un'imposizione?) sul modo in cui si doveva progettare il lavoro dell'anno scolastico: prima il piano di lavoro, poi la programmazione per obiettivi, poi le mappe concettuali e via libera alla fantasia. Ora, premesso che io personalmente non ho mai capito la REALE differenza tra il piano di lavoro dei miei albori e la programmazione sotto diverse salse che è venuta poi, salvo che nella terminologia (perchè vorrei saper qual è la differenza, in termini pratici, cioè di vita quotidiana nella classe, se io scrivo "Segni di punteggiatura: la virgola " o se invece scrivo "far apprendere l'uso della virgola".) Le chiedo, di fronte a questo ennesimo cambiamento di termini proposto dalla Controriforma Brichetto: fermo restando che l'insegnante è tenuto a programmare, quale obbligo ha ad usare un modo piuttosto che un altro? La libertà di insegnamento non si esercita anzitutto con la libertà di progettazione del proprio lavoro?

Certo. Quindi non si dia molta pena per le fanfaronate controriformistiche.

Gentilissimo Sig. Santoro, ho già approfittato della sua pazienza e ritorno con un quesito a cui non si riesce a dare risposta. Faccio parte, in qualità di docente, di una commissione d'esame per un concorso pubblico di un comune. Si svolgeranno tra breve le prove scritte, di mattina. Ho quindi fatto richiesta al Dirigente scolastico di due giorni di permesso. Ma come vanno considerati? Per esami? Ma io non devo sostenere esami. Il concorso è si pubblico, ma, mi si fa notare, non ha niente a che vedere con il Miur. Cosa ne pensa lei?

Che deve ricorrere ai due giorni di permesso per motivi personali.

Un nostro collaboratore scolastico residente in Cesa (CE) chiede di poter usufruire dei 3 gg. di permesso previsti dalla legge 104/92 e successive integrazioni, per assistere sua sorella (residente in Aversa (CE), la quale è stata dichiarata persona handicappata di cui la comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92, ma con invalidità superiore ai 2/3 o riconosciuta portatrice di minorazioni iscritte alle categorie I , II e III della tabella allegata alla legge 648, art. 21 del 10/08/1950. Si chiede alla S.V. di sapere se il collaboratore in questione ha diritto o meno ai 3 gg. di permesso. Grazie per l'attenzione.

Manca il presupposto della convivenza previsto dall'art. 33, comme 3 della legge 104/92.

Sono un insegnante in malattia, purtroppo, da 9 mesi, lei può immaginare dopo 10 anni di precariato e poi finalmente il ruolo cosa significa per me e per la mia famiglia tutto questo. Il problema ora è questo ed è ormai urgente ho sentito parlare della visita collegiale e della legge 113, ma ho solo il foglio della normativa e non so da che parte girarmi, io voglio e devo lavorare, mi hanno detto che posso lavorare presso le segreterie ma a chi devo rivolgermi? Mi aiuti la prego, mi sono sempre rivolta a lei per tutti i miei problemi e confido in una sua risposta, spero il più presto possibile. Grazie

La commissione medico collegiale opera presso le ASL. La segreteria della sua scuola è senz'altro in grado di fornirle tutte le indicazioni che le servono.

Le chiedo una informazione approfittando (forse un pò troppo) della sua gentilezza oltre che della sua preparazione. Il mio D.S. questa estate ha affidato la reggenza dell'istituto (pur avendo due collaboratori) per circa un mese ad un docente, che non era stato designato come collaboratore, ma che aveva ricoperto durante l'anno scolastico la Funzione strumentale. Adesso vorrebbe convocare le RSU per pagarlo con il fondo di istituto dicendo che esiste una disposizione recentissima che permette di farlo, nonostante l'art.86 del CCNL dica che non è possibile cumulare retribuzione come collaboratore e retribuzione come F.S. Se è vero, qual è tale disposizione?

Non esiste proprio.

Se non fosse così, come ci si dovrebbe comportare?

Non dategli un soldo, chiedendo il rispetto sostanziale dell'art. 86.

Gent.mo Signor Santoro, vorrei un chiarimento circa la situazione delle ferie residue di un dipendente con incarico a tempo indeterminato (collab. Scolastico) che accetta un incarico annuale nella qualifica superiore, come vanno considerate dalla scuola in cui ha accettato l'incarico annuale?

Non vanno considerate, secondo me.

Andrebbero forse liquidate (o altro) dalla scuola di titolarita'. La ringrazio anticipatamente per la sua attenzione.

Prego.

Ormai non si dorme più con serenità. E' consentito ad un insegnante di religiore effettuare due prolungamenti di 7 ore e 15 minuti, anche se con uno spacco? Possibile che devo perdere ore di lezione sulle mense? A quale circolare devo rifarmi per l'utilizzo dei docenti di IRC nelle primarie? Così applichiamo la riforma sulla pelle di chi come me vive il disagio nella scuola?

Non ho capito la domanda.

E' vero che la rappresentanza degli studenti eletti in seno al consiglio di istituto è di durata annuale contrariamente alle altre rappresentanze che sono di durata triennale?

No.

Potete indicarmi la norma di riferimento precisa in merito?

Le norme sono contenute nel testo unico (d. l.vo 297/94).

Sono un'insegnante di scuola superiore e vorrei sapere, per cortesia, se ci sono state sentenze che abbiano riguardato il problema del recupero dei 10 minuti.

In che senso?

Caro Pino, avrei bisogno di sapere se con già 24 ore di cattedra è possibile fare 2 ore settimanali aggiuntive di 'approfondimento' nella mia materia (per tutto l'anno) previste dal POF o deve farle qualcun altro.

La seconda che hai detto.

Egr. Pino Santoro, le chiedo, essendo passata di ruolo ad agosto c.a. nella sc. infanzia, quante assenze potrò fare nell'anno scol.?

Quelle prevista dal CCNL.

Il corso quando inizierà e quanto dura?

Glielo comunicherà l'amministrazione scolastica. Dura 40 ore.

Per i passaggi di cattedra da sostegno a comune vale la percentuale del 20% per provincia?

No.

Gentile prof Santoro, il venerdì devo fare 5 ore secondo l'orario settimanale; poiché venerdì scorso i ragazzi di una classe sono stati portati fuori per un'escursione, e io non ero tra gli accompagnatori, la segreteria mi ha fatto fare 4 ore, ma ha fatto sapere che io debbo recuperare l'ora non fatta, per esempio con qualche futura supplenza. La segreteria ha ragione?

Naturalmente no.

Il 15/05/2000 feci ricorso contro la graduatoria delle funzioni aggiuntive, presso il Giudice del Lavoro: erano stati assegnat punti 3 a due miei colleghi in possesso del solo titolo di ragioniere. I sindacati hanno sempre sostenuto che il solo titolo di ragioniere non era valido e che ha tal proposito vi era stata una interpretazione autentica, interpretazione che ho anche allegato al ricorso. Nonostante quanto sopra chiarito il giudice ha rigettato il ricorso in quanto l'esito dell'interpretazione letterale della norma appare univoco riferendosi ai solo titoli di studio e non anche ai titoli di specializzazione e di conseguenza il solo titolo di ragioniere dà diritto ai tre punti. Gradirei un parere devo o no appellarmi alla sentenza. In allegato copia della sentenza.

Io davvero lascerei perdere, a prescindere dal merito. Ti mangi un mucchio di quattrini in spese legali, e non capisco davvero lo scopo.

In riferimento all'oggetto questa Dirigenza richiede il decreto del  MIUR prot. 1707/04. Preciso che l'Istituzione scolastica che dirigo è già dotata di orologio per la timbratura del cartellino in quanto installato dalla Provincia di Arezzo per il personale ATA che fino al 31/12/1999 era alle dipendenze dell'Ente Locale.

Mi dispiace, ma se non c'è nel ns. archivio normativo io non ne sono in possesso.

Dopo 8 anni di precariato tre anni fa sono passato di ruolo. Due anni fa ho presentato, alla segreteria della mia scuola, la domanda di ricostruzione carriera. Ancora non mi e stato adeguato lo stipendio e in segreteria mi dicono che la scuola ha dieci anni di tempo per ricostruirmi la carriera. E' vero?

No, 240 giorni, che io sappia.

Quale è l'iter burocratico di una ricostruzione di carriera? Nella mia scuola non sono in grado di spiegarmi neanche questo. Grazie.

Iter in che senso? La scuola deve emettere il decreto di ricosctruzione, che deve essere registrato. Non è difficile.

In caso di depressione post-partum, basta la certificazione del medico curante??

Certificazione per fare che cosa?

Egr. prof. Santoro, è possibile che una collega usufruisca per due volte della Legge 104? Una per la madre, con la quale vive, e l'altra per la sorella, sposata e il cui marito rientra a casa solo la sera in quanto lavora fuori città? La legge consente che, in una simile situazione, la collega utilizzi 6 giorni al mese di assenza per assistere i parenti. Questo stato di cose sta generando malumori tra le colleghe per le sostituzioni.

Comprendo. E' la prima volta che sento una cosa del genere. Secondo me tali permessi non sono cumulabili.

Egr. Sig. Santoro, sono un'Assistente Tecnico, entrata in ruolo da settembre. Essendo laureata in legge, vorrei svolgere la pratica legale (purtroppo le udienze ci sono la mattina!): oltre ai permessi studio, posso prendere l'aspettativa per motivi di studio?

No.

Oppure pensavo al part time. Cosa mi consiglia? quale altro rimedio? non so come è la procedura per l'aspettativa.

Basta chiederla. In ogni caso l'attività libero professionale non è compatibile con le sue mansioni di assistente tecnico.

Sono un insegnante di scuola primaria, il mio dirigente sostiene che se ci concede dei giorni (minimo 200-massimo 210) gli stessi si devono recuperare. Per cortesia vorrei una risposta al più presto, grazie e complimenti.

Che giorni vi concede? E poi: da quando in qua i giorni si "concedono"? La scuola non è un feudo medioevale, e il dirigente non ha gli stessi poteri dei vescovi-conti. Almeno così a me pare.

Sono un professore in pensione. 1997 - I provvedimento di liquidazione pensione su 37 anni (Decreto NR ....- Provveditorato) il sottoscritto fa rilevare l'errore in quanto gli anni sono 34; 1998 - II provvedimento di liquidazione pensione su 34 anni. Nel 2004, il sottoscritto richiede ed ottiene il riconoscimento del 35esimo anno. 2004 - III provvedimento di liquidazione pensione su 35 anni. 06/2004. L'inpdap comunica che nel ricalcolare la pensione su 35 anni, si rende conto che la stava erogando su 37 anziché su 34 e rileva un mio debito di circa 5.000,00 euro applicandomi una trattenuta sulla penione in misura addirittura eccedente il 1/5. Può l'INPDAP, dopo ben cinque anni (1998-2004) rilevare un suo errore (il decreto del 1998 era stato notificato anche all'INPDAP) procedere al recupero in questo modo?

Certamente sì.

Le sarei grato se mi dicesse come agire, anche in considerazione del fatto che, trattandosi di errore nel computo di anni di servizio e quindi di errore di fatto, il termine temporale per il recupero dovrebbe essere di tre anni (nel mio caso ampiamente decorsi).

La prescrizione è decennale, non triennale.

Gent.mo prof. Santoro, vorrei sapere il Suo parere riguardo due circostanze alquanto "inusuali" (almeno penso) che si verificano nel mio istituto: il collaboratore vicario (vice preside) usufruisce di un semi esonero dell'insegnamento (va in classe per un totale di 6 ore). Egli stesso, delegato a nominare i supplenti per i colleghi assenti nella giornata, spesso e volentieri si autodesigna e va in classe a supplire con ore a pagamento. A me sembra un vero e proprio controsenso. Cosa ne pensa Lei ? E' tutto lecito ciò?

Sì, dal momento che l'esonero viene utilizzato per espletare le funzioni di vice-preside, I suppose.

Nell'uso delle ore a disposizione per completamento cattedra, sto osservando, anche su di me, un atteggiamento un po' strano: se in un giorno io ho, ad esempio, la II ora a disposizione per completamento e non c'è da supplire nessuno e la IV ora buca e c'è da supplire, mi chiedono di invertire le due ore, giustificando il tutto con un'esigenza di servizio. Anche questa cosa a me non è mai capitata in altro istituto e non mi sembra tanto normale. Anche su quest'episodio vorrei un Suo parere.

Se si tratta di prassi consolidata non è assolutamente accettabile.

Se Lei dovesse concordare con me sulla singoalrità anche di uno solo di questi episodi, Le chiederei, gentilmente, eventuali riferimenti normativi del caso.

Diritti e doveri sono scolpiti nelle tavole del ns. CCNL, a cui sempre è opportuno rifarsi in questi casi.

Egr. Direttore, sono un docente di ruolo e cortesemente Le chiedo una delucidazione. Nel mio istituto professionale i dirigenti (preside e segretaria amministrativa) sostengono che l'aiutante tecnico deve essere in orario e presente in laboratorio solo se durante la lezione l' I.T.P. o l'ingegnere non sono in compresenza. Altresì sostengono che essendoci già due persone fisiche con una sola classe, da quest'anno scolastico 2004-2005, la presenza dell'aiutante tecnico non è più prevista. Chiedo se ciò è vero e quale documento avvalla tale decisione?

Non spetta al solo dirigente decidere se l'assistente tecnico debba o meno presenziare alle lezioni, visto che i criteri di utilizzazione del personale rispetto al POF è materia di contrattazione di scuola.

Sono un'assistente amministrativa dell'Istituto Comprensivo di Collepasso: avrei bisogno di alcuni chiarimenti. Una docente separata consensualmente può fruire della legge 104 art. 33 per la suocera convivente?

Secondo me no, visto che il rapporto di parentela è venuto meno.

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