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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

L’integrazione scolastica degli alunni stranieri

 

 

 

Sintesi della normativa  e cenni sulle strategie didattiche

 

 

 

 

 

 

(a cura dell’ispettore tecnico Gian Antonio Lucca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezia, gennaio 2003

 


 

L’integrazione  degli alunni stranieri nella scuola

Sintesi della normativa  e cenni sulle strategie didattiche

 

 

    Sommario

 

1. Il diritto all’istruzione scolastica dei  minori stranieri

2. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero

3. A. Iscrizione e inserimento degli alunni stranieri nella scuola pubblica

       3.1 - Documenti richiesti all’atto di iscrizione

       3.2 - Vaccinazioni

3.B  Iscrizione ai corsi presso Centri Territoriali Permanenti per l’E.d.A.

3.C.  Iscrizione ai corsi per adulti presso istituti secondari di II grado

4.  Inserimento  degli alunni stranieri nelle classi

5.  Premesse all’azione educativa

6 . Strumenti per organizzare e gestire risorse per l’integrazione

7. Religione

8 Tutela sanitaria

9. Strategie didattiche  per l’integrazione (in sintesi)

10. Fonti normative

 

 

 

1- Il diritto all’istruzione scolastica dei  minori stranieri

 

 

I minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all’istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza  sull’adempimento dell’obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli.

 

 

Il diritto all’istruzione scolastica dei minori stranieri arrivati in Italia legalmente (assieme ai  genitori con permesso di soggiorno) o clandestinamente  (assieme ad adulti privi di permesso ovvero giunti ‘non accompagnati’) è affermato da:

 

Costituzione della Repubblica Italiana:

 

Art.10: "L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali".

art.30: "E’dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio..."

art.31: "La Repubblica ... Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo..."

Art. 34 :"La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".

 

Convenzioni di diritto internazionale

 

- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848. In particolare art.2 del protocollo addizionale: " A nessuno può essere interdetto il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’attività che svolge  nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

 

- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10/12/1948.  In particolare:

art.1: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti..."

art.25: "La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza..."

art.26 : "Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria...".

 

- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ( ONU,  20 Novembre 1959)

 

- Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176). In particolare,

 art.28: " Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un’educazione [...] devono ...  rendere l’istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti..."

 

- Direttiva CEE n.486/77;

 

- Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). In particolare,

 art.24: "Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato".

 

- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in  vigore il 23/3/1976). In particolare, 

art.10: "Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale..."

art- 12 : " Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione".

 

 

Norme dello Stato italiano:

 

-  R.D. 4/5/25, n.653, art.14 (scuola secondaria);

- C.M.  n.301/90 cit. e  C.M. n.205/90 cit.

- Circolare del Ministero degli Interni cit. e dalla C.M. n.5/94, che ammette l’iscrizione di  minori  stranieri alla scuola dell’obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino  alla  regolarizzazione della posizione;

- C.M. n.5 del 12/1/94 (che ammette l’iscrizione di minori stranieri alla scuola dell’obbligo,  ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, con riserva di regolarizzazione). 

- D.L.vo n. 297/94, artt. 115 e 116;

-  Legge 6 marzo 1998, n.40 "Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", cit., in particolare l’art. 36 ("I minori stranieri sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica").

-  D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero...", in particolare,  art. 45 .

 

La recente legge n. 189 del 30 luglio 2002 (nota come legge Bossi-Fini) non ha modificato le precedenti disposizioni relative all’accoglienza e all’inserimento scolastico dei minori stranieri.

 

 

 

2- Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero

 

 

 

I titoli di studio conseguiti all’estero sono riconoscibili solo a persone con cittadinanza italiana.

Della  carriera scolastica pregressa  dei minori stranieri si tiene conto ai fini dell’iscrizione nelle classi se è attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano presso il Paese di provenienza.

 

 

Spesso i minori  stranieri extracomunitari giungono in Italia ad un’età tale che ha consentito loro di iniziare studi regolari nel Paese d’origine; gli stranieri che immigrano  maggiorenni, abbastanza comunemente, hanno svolto una carriera scolastica  che li ha portati, sempre nella loro terra d’origine, a conseguire livelli di preparazione paragonabili al diploma di maturità o alla laurea. Naturalmente, vi è in questi un’aspettativa a far valere gli studi pregressi.

Circa tale aspetto, per  chiarezza, è bene  distinguere l’accertamento  della carriera scolastica pregressa dello straniero nel Paese d’origine dal riconoscimento vero e proprio dei titoli di studio conseguiti all’estero; mentre il primo atto serve ai fini di una corretta iscrizione del minore nelle corrispondenti classi della scuola italiana e per consentire la prosecuzione negli studi, il secondo vale a riconoscere a tutti gli effetti giuridici titoli di studio stranieri (per accedere agli studi universitari, all’esercizio di professioni e a posti di lavoro, etc.). Sotto il primo riguardo, si rimanda ai successivi punti 3 e 4.

Per quanto concerne  il secondo, ossia il riconoscimento  dei  titoli di studio conseguiti dagli stranieri nel Paese d’origine, le disposizioni  sono costituite dal D.M. 10/06/1982 (G.U. n.163 del 16/06/1982),  dalla C.M. n. 264 del 06/08/1982 e dagli artt. 381-390 del D.L.vo n.297/94 (Testo Unico delle leggi dell’istruzione).

Essenzialmente, è da considerare che la normativa in materia è nata per dare  riconoscimento ai titoli di studio conseguiti da cittadini italiani emigrati all’estero (legge n.153/71, artt.378 e 379 del T.U. cit.); successivamente, tali benefici sono stati estesi a cittadini stranieri cui è riconosciuto lo status di profugo, ma a condizione che siano  familiari a carico di cittadini italiani (legge n.763/81; art. 383 del D.L.vo n.292/94).

Specifiche disposizioni di legge hanno esteso la possibilità di tale riconoscimento anche ai cittadini stranieri profughi provenienti dalla ex Jugoslavia (art.384 del T.U;  ma, evidentemente, tale norma è legata ad un momento storico particolare).

Anche ai cittadini stranieri, ma  membri di uno degli Stati dell’Europa comunitaria, possono essere riconosciuti i titoli professionali  conseguiti nei Paesi U.E. (direttiva CEE n.92/51 recepita con D.L.vo n.319/94). Tale riconoscimento vale  anche ai fini della professione docente nelle scuole italiane[1].

Il riconoscimento di un titolo di studio professionale o equipollente ad un diploma finale di scuola secondaria di secondo grado ‘assorbe’anche i gradi inferiori, e quindi vale nel contempo anche come riconoscimento di possesso del diploma di licenza elementare e di licenza media[2].

 

Quindi, i cittadini italiani e gli extracomunitari, purché abbiano  ottenuto la cittadinanza italiana, in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero,  possono presentare richiesta di riconoscimento  dei loro titoli (dichiarazione di equipollenza) al Provveditore agli Studi (art.381 del T.U.)-  ora all’Ufficio Scolastico Regionale. La dichiarazione di equipollenza va preceduta da una "prova integrativa di lingua e cultura italiana, secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministero della Pubblica istruzione" (vedasi D.M. 20/06/1973 e art.379, comma I. del D.L.vo n.294/94).

Disposizioni circa  tale prova sono contenute nella C.M. n.264/82 cit. L’accertamento  può essere compiuto presso i Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti (di cui all’O.M.  29/07/1999, n.455). Dallo svolgimento della prova sono esentati coloro che possono produrre idonee attestazioni circa la  "conoscenza della lingua italiana, quali: partecipazione ad attività culturali italiane, prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc." (D.M. 10/06/1982, art.5).

I titoli intermedi conseguiti (è il caso di una carriera scolastica non completata) valgono per il riconoscimento di un titolo inferiore a quello che lo straniero si preparava a conseguire.

Tali disposizioni sono richiamate e riassunte dalla C.M. n.132/2000.

 

Il riconoscimento non è invece previsto per  gli stranieri extracomunitari  ‘normali’che costituiscono, in pratica,  la grande maggioranza dei casi. Questi   possono fruire di tali benefici  solo una volta ottenuta la cittadinanza italiana, la cui acquisizione, come noto, non è né rapida, né facile. Perciò i titoli di studio superiori  da essi eventualmente conseguiti nel Paese d’origine, o anche in altri  Paesi dell’U.E., non possono  essere  riconosciuti.

 

In sintesi, si hanno le seguenti  possibilità:

a)   Cittadini italiani emigrati all’estero: possono avere riconosciuti i titoli di studio là conseguiti;

b)   Stranieri con cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea: il titolo di studio ha validità anche in Italia ai fini della professione, ma è pur sempre necessario un atto di riconoscimento da parte dell’Amministrazione Scolastica (competenti sono le Direzioni Generali o i CSA delegati), che può condizionarne il riconoscimento qualora non vi sia corrispondenza fra i percorsi di studio  del titolo straniero e  quello italiano;

b) Cittadini stranieri extracomunitari: possono  chiedere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nei Paesi d’origine solo una volta acquisita la cittadinanza italiana;

c) Minori extracomunitari soggetti all’obbligo scolastico: l’accertamento della carriera scolastica pregressa (purché idoneamente attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano) vale ai fini del corretto inserimento nelle classi della scuola elementare e media di I° grado;

d) Il minore cittadino extracomunitario che intenda iscriversi ad istituti secondari di II grado deve dimostrare, attraverso idonea attestazione (nei modi sopra richiamati), di avere raggiunto un livello di scolarità pari alla licenza di scuola media  (con ordinamento scolastico straniero che preveda almeno otto anni di scuola dell’obbligo), riconoscibile ai fini della prosecuzione negli studi;

e) All’adulto cittadino extracomunitario non possono essere riconosciuti i titoli di studio (diplomi professionali e di  maturità, laurea) ottenuti  in Paesi stranieri, comunitari o extracomunitari che siano (salvo il caso di profughi dall’ex Jugoslavia o di familiari di cittadini italiani); per lui, l’unica via per arrivare in possesso di diplomi o lauree  validi nel nostro Paese è quella di conseguire la licenza media presso i Centri EdA (se privo di scolarità pregressa pari alla nostra licenza di scuola media) e di iscriversi, successivamente, a corsi serali d’istruzione secondaria di II° grado.

 

 

 

3. A -  Iscrizione e inserimento degli alunni stranieri nella scuola pubblica

 

 

I minori stranieri, comunque presenti sul suolo italiano,  sono soggetti all’obbligo scolastico; l’iscrizione alle classi dell’obbligo va accolta in qualsiasi momento dell’anno scolastico, in coincidenza con il loro arrivo.

 

 

I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico; l’iscrizione alle classi della scuola dell’obbligo va accolta in qualsiasi momento dell’anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3 ). Essi  vanno  accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).

 

Il caso di minori che abbiano superato il 15° anno di età è considerato nel Decreto Ministeriale n.323 del 9 agosto 1999, applicativo della legge n.9/99 (elevamento dell’obbligo scolastico): qualora il minore possa attestare con documentazione idonea di “avere osservato per almeno nove anni le norme sull’obbligo scolastico” è prosciolto dall’obbligo scolastico e quindi non può essere accolto nelle classi della scuola media.

La norma sull’obbligo non dice esplicitamente quali conseguenze derivino nei casi,  abbastanza frequenti, di quei  minori (italiani o stranieri che siano)  che si trovano tra il 15° e il 18° anno di età e che non possono attestare di avere osservato l’obbligo scolastico (almeno, come definito in Italia) per almeno nove anni. L’unica deduzione logica dal testo del Decreto del ‘99 è la constatazione che essi non sono prosciolti dall’obbligo   e che non viene esplicitata la necessità del completamento della frequenza della scuola media sino al 18° anno,  possibilità, invece, positivamente  riconosciuta per i minori  portatori di handicap, che hanno  il diritto a  permanere nella scuola dell’obbligo  fino al 18° anno (come previsto dall’art. 316, comma I, del D.Lvo n.297/94[3]).

A rigore, coloro che ‘non hanno prosciolto l’obbligo e si trovano fra il 15° e il 18° anni di età in qualche modo sarebbero nella condizione di adempiere a tale obbligo, ossia completare  una carriera scolastica sino al 9° anno nella scuola media, tenendo in ogni caso conto che il riconoscimento di una ‘carriera pregressa’che il collegio di docenti opera contribuisce  comunque  a ‘riempire’il novennato. E’più opportuno, tuttavia, considerare che  per chi ha superato il 15° anno di età lo Stato ha istituito corsi pomeridiani/serali  d’istruzione presso i Centri territoriali permanenti per l’Educazione degli Adulti (disciplinati ora dall’O.M. n.455 del 29/07/1997). Qui, meglio che nella scuola media, i giovani che hanno compiuto il 15° anno  possono trovare corsi appositi di studio, a livello elementare o medio, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio (licenza elementare e licenza media). Cfr anche punto 3.b.

Anche per i minori stranieri che si trovano tra i 15 e i 18 anni di età valgono i principi dell’obbligo formativo introdotto dalla legge 20/01/1999, n.9, ma la cui applicazione sistematica, come noto, è ancora ai primi passi.

 

Per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado valgono le seguenti disposizioni.

 

3.1 - Documenti richiesti all’atto di iscrizione

 

La domanda d’iscrizione alla scuola pubblica da parte di minori stranieri va accompagnata dagli stessi documenti richiesti ai cittadini italiani (o, comunque, va fatta in presenza del possesso dei relativi requisiti), più alcuni altri requisiti  particolari:

 

- certificato di nascita;

- permesso di soggiorno in Italia dei genitori e dei minori (vedasi, però, nota sottostante);

- certificato di vaccinazione (vedasi, però,  punto 3.2);

- certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato italiano   presso il Paese d’origine;

- per la scuola secondaria di II grado pagamento della tassa d’iscrizione (prevista all’art. 200 del D.L.vo n.294/94). La tassa va corrisposta  solo a partire dal secondo anno se l’iscrizione è  chiesta da alunno d’età inferiore ai 15 anni e quindi soggetto all’obbligo scolastico  (cfr art 1, comma IV, D.M. n.323 del 09/08/1999); altrimenti, va pagata (salvo i casi previsti di esenzione).

 

I minori sprovvisti di permesso di soggiorno  sono iscritti con riserva; essi, tuttavia,   conseguono validamente il titolo di studio anche qualora gli  accertamenti messi in atto dall’Amministrazione non diano alcun esito, ‘purché l’esito non sia negativo’, come specifica il citato art. 45 del D.P.R. n.394/99 (ossia, i dati dichiarati al momento dell’iscrizione non vengano riscontrati come  falsi in sede di successivo accertamento[4]). In altre parole, anche se gli accertamenti compiuti dall’Amministrazione non dessero alcun frutto, l’alunno prosegue regolarmente negli studi.

 

Non è necessario, in via generale, che i documenti siano allegati alla domanda;  i documenti da presentarsi per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado possono essere sostituiti da un’autocertificazione in carta semplice sottoscritta dall’esercente la patria potestà all’atto della richiesta d’iscrizione, come previsto dalle leggi n. 15/1968 e n.127/97, dal regolamento attuativo (D.P.R. n.403/98) e richiamato anche da varie note ministeriali sullo snellimento burocratico e sull’iscrizione degli alunni[5]. A queste ultime  circolari, in particolare, sono allegati moduli esemplificativi per l’iscrizione e per autocertificare il possesso dei requisiti, mediante dichiarazioni cumulative che i genitori presentano alla scuola; la firma in calce alla dichiarazione sostitutiva non dev’essere autenticata (i moduli vanno richiesti  alla scuola o scaricati dal sito Internet del MIUR).

Nel caso di dubbio sulle dichiarazioni presentate  la Pubblica Amministrazione può richiedere (entro 15 giorni) l’esibizione dei documenti, che l’interessato produrrà in  originale o in copia fotostatica (art.2 del DPR cit.), ovvero la stessa P.A. può acquisirli direttamente presso l’ufficio che dovrebbe aver prodotto l’atto.

 

Però, nel caso degli stranieri (e degli extracomunitari, in particolare), non tutta la  documentazione di rito può essere sostituita da autocertificazione. L’art. 5 del DPR cit. prevede, infatti, che i cittadini stranieri  possano produrre autocertificazione sostitutiva "limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani". La circostanza è richiamata dalla C.M. n.489/98: "gli alunni extracomunitari possono autocertificare solo fatti e qualità documentabili da parte di soggetti, pubblici o privati, italiani".  Ne consegue che l’unico titolo che non può essere autocertificato, ma che  continua a dover essere comprovato con idonea documentazione è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli di studio conseguiti all’estero. La sua mancanza o invalidità (qualora sia esibito un documento non tradotto e convalidato dal Consolato italiano) non pregiudica l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, ma  fa venir meno l’automatismo d’iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella, riconosciuta equipollente, completata nel Paese d’origine); in  tal caso, si attuano le procedure d’iscrizione descritte al successivo punto 4.

Lo stesso dicasi per le vaccinazioni obbligatorie (vedansi, tuttavia, le disposizioni in merito richiamate al successivo  punto 3.2).

 

Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri  "non accompagnati" (ossia, che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne subito segnalazione all’Autorità pubblica (carabinieri, questura, etc),  per l’avvio delle procedure di accoglienza e affido ovvero  di rimpatrio assistito, come  previsto all’art.32 del D.L.vo n.286/98 [6].

 

 

3.2 -  Vaccinazioni obbligatorie

 

All’atto d’iscrizione i genitori, o esercenti la patria potestà, possono presentare in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente (anagrafe comunale) un’autocertificazione (vedansi le norme citate al precedente 3.1).

Tuttavia, come precisato al precedente punto 3.1, la scuola può accettare autocertificazioni solo per fatti e condizioni che l’Amministrazione può accertare; poiché il campo d’azione è limitato al territorio nazionale, ne deriva che i cittadini extracomunitari devono in ogni caso presentare documentazione (cfr C.M. n.489/98).

 

Frequentemente, però, i genitori dei minori stranieri non sono in grado di attestare  vaccinazioni o esibiscono documenti in forma non utilizzabile (originali non tradotti).  L’assenza di validi documenti non può, tuttavia, impedire  l’iscrizione, come affermato al cit.  art. 45 del DPR n.394/99.

Riguardo alla materia, il Ministero della Sanità  con la circolare n.8 del 23/3/93 ha impartito disposizioni alle competenti A.S.L. per le procedure tecnico-sanitarie da attivarsi in assenza di vaccinazioni obbligatorie  o di valida documentazione che le attestino. L’iscrizione degli alunni stranieri in difetto di certificazioni sanitarie anche in questi casi va  accolta, dandone segnalazione alla competente Azienda Sanitaria Locale.

Tale principio è stato ribadito dalla  circolare emanata congiuntamente dal Ministero della Sanità e dal  Ministero della Pubblica Istruzione il 23 settembre 1998; questa disposizione  si riferisce alla  generalità degli alunni delle scuole pubbliche e, quindi, si estende  anche al caso d’iscrizione degli alunni stranieri.

Per quanto riguarda il Veneto, si veda anche la Circolare della Regione, prot.12436 del 25.03.1993.

 

 

 

 

3. B -   Iscrizione ai corsi presso Centri Territoriali Permanenti per l’E.d.A

 

 

I cittadini extracomunitari possono seguire presso i CTP corsi di studio  o conseguire il diploma di licenza media

Possono iscriversi i minori fra il 15° e il 18° anno di età o i maggiorenni sprovvisti di titolo di studio.

 

 

 

Il Testo unico sull’immigrazione  (in particolare all’art.38)  pone nei riguardi degli adulti stranieri i seguenti obiettivi formativi:

a)   l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b)   la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo;

 

Come noto, fino al 1996/97 per coloro che hanno superato il periodo dell’obbligo scolastico (ovviamente, a partire dai cittadini italiani) funzionavano due distinti tipi di corso: quelli di alfabetizzazione per adulti, finalizzati principalmente al conseguimento della licenza elementare (gestiti dai circoli didattici)  e i corsi sperimentali di scuola media per adulti (gestiti dalle scuole medie). Dal 1997 tali corsi vengono gestiti e coordinati dai Centri Territoriali Permanenti per l’E.d.A. (o CTP), istituiti  con l’O.M. n. 455/97  allo scopo di soddisfare le esigenze d’istruzione e di formazione di giovani e adulti con età superiore al 15° anno (l’ordinanza ha carattere permanente). Le attività dei CTP si esplicano in una gamma di azioni che va da quelle dell’istruzione propriamente detta ad altre di carattere formativo (risponde all’obiettivo  definito  un tempo come Educazione permanente). Le competenze  dei CTP per quanto riguarda l’istruzione si compendiano in :

a)   organizzazione  e  svolgimento dei regolari corsi per il  conseguimento della licenza elementare e della licenza di scuola media;

b)   attività formative elaborate dal Centro in risposta a bisogni e caratteristiche del territorio: corsi di lingua (italiana per stranieri, o di L2 per italiani)  e altre iniziative varie a carattere formativo-culturale. Non esiste una tipologia valida per tutti i Centri. Tali corsi non portano a titoli o qualificazioni con valore legale.

 

A tali corsi possono iscriversi adulti e anche minori, purché di età superiore ai 15 anni, e quindi aventi superato il periodo dell’obbligo scolastico[7]. Attraverso questo canale anche i cittadini stranieri possono conseguire un titolo di studio legalmente valido (licenza media),  seguendo un percorso di durata annuale o biennale (la scansione viene determinata dal CTP avendo riguardo ai livelli e alle caratteristiche dell’utenza).

 

La C.M. n.3 del 5 gennaio 2001 fissa al 15 settembre il termine per l’iscrizione al CTP ai fini del conseguimento della licenza media.

Non vi sono, invece, termini prefissati per l’iscrizione ai corsi modulari (es., quelli di lingua italiana per stranieri), dato che i Centri funzionano in modo continuativo, secondo moduli  flessibili e di durata variabile.

Naturalmente, il conseguimento del titolo di studio è subordinato alla valida frequenza del corso stabilita nel ‘patto formativo’sottoscritto tra Centro e utente (art.6, OM 455/97),  secondo il progetto elaborato dal collegio dei docenti dell’istituto scolastico sede del  Centro. Il conseguimento del titolo di studio è condizionato dai tempi stabiliti per lo svolgimento degli esami di licenza elementare e di licenza media.

L’iscrizione ai corsi presso i Centri EdA  richiede una documentazione semplificata. Per gli stranieri extracomunitari:

- certificato di nascita (ma potrebbe far fede il passaporto o la carta d’identità);

- permesso di soggiorno.

 

L’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma di  scuola media non richiede il possesso della licenza elementare: ad essi può accedere qualsiasi  persona,  anche con cittadinanza straniera,  che abbia compiuto il 15 ° anno di età.

La durata dei corsi e il limite minimo di frequenza non sono predeterminati da norme, ma vengono, come sopra ricordato, definiti all’interno del ‘patto formativo’[8],  in funzione del tipo di corso, dei livelli di partenza dell’utente e dei traguardi da raggiungere. Naturalmente, le esigenze organizzative del CTP consentono adattamenti piuttosto limitati rispetto alle richieste individuali (ad es., possono essere costituiti corsi per il conseguimento della licenza media sia annuali che biennali solo in presenza di un sufficiente numero di utenti per ogni corso).

 

 

 

3. C -   Iscrizione ai corsi per adulti presso istituti secondari di II grado

 

Ai corsi serali per lavoratori  presso istituti secondari di II grado la domanda d’iscrizione va presentata, di norma, entro il 15 settembre (C.M. n. 311/99 e n.3/2001).

Possono chiedere l’iscrizione coloro che hanno compiuto il 15° anno d’età e dimostrino che stanno svolgendo attività lavorativa (con attestazione da parte del datore di lavoro o esibizione del libretto del lavoro). Naturalmente, per iscriversi è necessario il possesso della licenza media, o idonea  attestazione di avere compiuta nel Paese d’origine una carriera scolastica pari alla scuola dell’obbligo (attestata nei modi sopra detti), ed essere in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 3.1.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio è ammesso per stranieri in  maggiore età  ovvero per i minorenni affidati (art.32 del D.L.vo 286/98, modificato dall’art.25 della  legge 189/02).

 

 

 

4 - Inserimento degli alunni stranieri nelle classi

 

 

L’iscrizione ad una determinata  classe di un alunno extracomunitario sprovvisto di carriera scolastica pregressa riconoscibile va operata tenendo conto dell’età anagrafica e  delle competenze raggiunte

 

 

 

Il minore proveniente dall’estero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all’età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99).

Laddove non si possano accertare le generalità del minore, si considerano valide quelle dichiarate (salvo accertamento che le smentisca).

Il collegio dei docenti [9]  ha la competenza di deliberare l’assegnazione ad una classe diversa tenendo conto:

1) dell’ordinamento di studi del Paese d’origine del richiedente;

2) delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno ;

4) del corso di studi eventualmente seguito ;

3) del titolo di studio eventualmente posseduto (idoneamente certificato).

 

I requisiti elencati possono essere  considerati anche in modo disgiunto; perciò, anche in mancanza di idonee attestazioni circa la scolarità pregressa, il collegio dei docenti può deliberare l’iscrizione tenendo conto delle "competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno", accertate mediante prove d’ingresso  appositamente predisposte dagli insegnanti (per saggiare il grado di conoscenza della lingua italiana, delle lingue europee previste nell’insegnamento, delle abilità in matematica, etc)[10]. Tale procedura porta ad un riconoscimento della carriera scolastica svolta nel Paese d’origine ai fini della prosecuzione negli studi (cosa diversa, come sopra detto,  dal riconoscimento legale del titolo di studio, cfr punto 2.).

 

L’iscrizione può essere decida dalla scuola per  una classe diversa a quella corrispondente all’età anagrafica; per classe diversa s’intende non solo la classe  inferiore, ma (in teoria) anche quella superiore. Naturalmente, l’individuazione della  classe fatta  dal collegio dei docenti, vale solo all’interno della scuola di competenza di quel collegio, dato che per l’iscrizione ad una scuola diversa  è competente  un altro collegio. Negli istituti comprensivi, data l’unicità del collegio dei docenti, è possibile decidere l’iscrizione mettendo in bilancio tutte le opzioni e soppesando, caso per caso,  tutte le variabili (età, livello di competenza, etc) e assegnando, infine,  l’alunno al tipo di scuola che risulti più appropriato (scuola materna o elementare o  media; ma alla materna non possono, in ogni caso, essere inseriti minori che abbiano compiuto il sesto anno d’età). Una volta determinato il grado scolastico di appartenenza, all’interno di quest’ultimo si applica la procedura sopra descritta per la determinazione della classe d’iscrizione.

 

Nel determinare la classe cui va iscritto l’alunno straniero sprovvisto di documentazione idonea,  si deve tenere conto che una volta avviata,  la sua carriera scolastica nella scuola pubblica italiana segue del tutto le norme generali  e quindi, nel prosieguo di tempo,  non si potranno più ‘correggere’errori di valutazione iniziali. E’questo il caso non raro di minori che al momento dell’accoglienza vengono iscritti a 2-3 classi, o anche più,  inferiori a quelle cui essi dovrebbero essere iscritti per età, ritenendo che questo ‘abbassamento’di classe sia quello più congruente con le competenze linguistiche e strumentali riscontrate nell’alunno al momento  dell’ingresso (naturalmente, quasi sempre inferiori a quelle  degli alunni che hanno svolto il loro percorso tutto in scuole italiane). Dopo qualche tempo, solitamente si registra nell’alunno (più maturo, per vari aspetti rispetto ai più giovani compagni di classe)  un buon recupero sul piano degli apprendimenti e  la scuola, allora,  si rende conto del paradossale e poco utile divario fra l’età del minore e quella dei coetanei di classe, ma non trova, a questo punto,  strumenti giuridici per farlo transitare  ad una classe superiore, più congruente con la sua condizione. Per evitare questo grave inconveniente, quindi, il criterio dell’età deve restare quello prevalente nel decidere l’assegnazione alla classe; gli apprendimenti vanno, piuttosto, sostenuti con azioni di recupero individualizzate e con modalità flessibili di lavoro attuate nei primi mesi di inserimento (vedasi successivi punti 6. e 8.). In ogni caso, l’eventuale perdurare di gravi carenze negli apprendimenti potrà essere valutata, a conclusione dell’anno scolastico  ai fini di una non ammissione alla classe successiva.

 

Per gli alunni "comunitari", l’art. 115 del D.L.vo prevede come opportuno il loro raggruppamento nella stessa classe/sezione per gruppo linguistico, fino ad un massimo di quattro-cinque alunni per classe, così da facilitare l’insegnamento linguistico e da evitare l’isolamento culturale; tale intendimento è stato richiamato dalla  C.M. 301/89. Diversamente, la  C.M. 205 del ‘90 raccomanda di limitare l’inserimento di alunni stranieri a  "qualche unità per classe",  per consentire ai docenti di seguire più da vicino tali alunni. In pratica, tenuto conto che l’ipotesi di cui al cit. art.115 (ossia, la consistente presenza di un medesimo gruppo etnico omogeneo d’età) di rado si verifica nella nostra realtà, e considerato quanto l’esperienza dell’inserimento suggerisce (laddove i rischi di una ‘ghettizzazione’sono sempre in agguato), l’assegnazione alle classe  viene fatta in modo da distribuire, per quanto possibile, su più classi gli alunni stranieri (e nomadi), così anche da agevolarne l’inserimento e poterli meglio seguire negli apprendimenti.

 

 

 

5  -  Premesse all’azione educativa

 

 

 

L’elaborazione di un percorso formativo non può che essere personalizzato,  evitando di cadere in generalizzazioni o in schemi validi per tutti. Va posta sicuramente attenzione alla cultura di provenienza dei minori, ma anche alle capacità e alle caratteristiche individuali di  ciascuno di essi, dato che le differenze inter-individuali sono altrettanto e forse anche più rilevanti di quelle inter-culturali (rischio degli ‘stereotipi’).

 

 

 

Gli alunni stranieri, che vanno visti, innanzitutto come bambini e ragazzi,  non sono tutti uguali: ognuno di essi ha capacità, interessi, livelli di competenza e componenti di personalità propri. Al momento del loro presentarsi a scuola i minori hanno già una loro storia culturale e differenti condizioni maturate  nel caso di pregresso soggiorno nel  nostro Paese ( "…si devono distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo è più remoto", ricordava  la  C.M. 301/89).

L’elaborazione di un percorso formativo non può che essere personalizzato, senza cadere in generalizzazioni o in schemi validi per tutti. Va posta  attenzione alla cultura di provenienza dei minori, ma anche alle capacità e alle caratteristiche individuali di  ciascuno di essi, dato che le differenze inter-individuali sono altrettanto e forse anche più rilevanti di quelle inter-culturali (si corre sempre il rischio di considerare gli stranieri secondo degli ‘stereotipi’).

 

Un aspetto, diffusamente presente nella normativa internazionale e nazionale, è quello che si riferisce alla salvaguardia dell’identità culturale di minori. La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, art.29 prevede: " Gli Stati parti concordano che l’educazione …deve tendere a [ ..]. inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese in cui vive, del Paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria...".

L’art.115 del T.U., richiamando  la Direttiva CEE n.77/486,  precisa che per i figli di stranieri dei Paesi della Comunità europea la "programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore dei medesimi, al fine di

a) adattare l’insegnamento delle lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;

b) promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura del paese d’origine coordinandolo con l’insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi".

Per quanto riguarda i minori extracomunitari, il successivo art.116 prevede siano "attuati, analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigranti italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d’origine".

 

 

Tale principio viene ripreso e ribadito dalla citata legge n.40/1998: "La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni" (art.36, comma III).

 

Per la realizzazione degli  obiettivi sopra indicati l’ordinamento scolastico italiano non prevede  interventi diretti, quali l’assegnazione o l’utilizzo di docenti con competenze nella lingua d’origine degli alunni stranieri; tali misure, infatti, dovrebbero  essere realizzate con il concorso o dello Stato straniero cui appartiene il gruppo, analogamente a quanto lo Stato italiano fa con i figli dei cittadini migranti all’estero, o di altri soggetti (enti locali, associazioni di volontariato), con la messa a disposizione della scuola di risorse da impiegare in attività di natura integrativa.

Ma questa  evenienza, come ben si sa, non esiste sul piano pratico. Invece, opportunità concrete e molto interessanti d’intervento vengono oggi aperte con gli strumenti  di cui la scuola può avvalersi con l’avvento dell’autonomia scolastica (vedi successivo punto 6.).

 

 

6 - Strumenti e fondi per organizzare e gestire risorse per l’integrazione

 

 

La scuola autonoma ha nell’elaborazione del POF lo strumento fondamentale per la ricerca di modalità flessibili e individualizzate nel definire percorsi integrativi  per gli alunni stranieri.

L’autonomia gestionale consente di impiegare figure educative diverse da inserire nell’azione a favore dei minori stranieri.

 

Fino ad alcuni anni fa non esisteva una normativa appositamente pensata  per affrontare la problematica dell’inserimento degli alunni stranieri. Varie disposizioni, nate per integrare i portatori di handicap e sperimentare soluzioni didattiche innovative e flessibili, sono state adattate per far fronte alle nuove esigenze poste dall’immigrazione, iniziata nel Veneto sul finire degli anni ‘80 del secolo scorso[11]. Successivamente, la problematica è stata oggetto di provvedimenti legislativi e di contratti  nazionali di lavoro del personale scolastico. Attualmente, il quadro normativo imperniato sul conferimento alle scuole dell’autonomia gestionale (previsto a partire dalla legge n.59 del 1997), rappresenta sicuramente lo strumento principale per affrontare tutti quegli aspetti, come quello dell’integrazione degli stranieri, che richiedono la costruzione di appropriate e specifiche soluzioni.

 

Gli strumenti giuridico-amministrativi utili a progettare  l’integrazione sono:

 

- DPR n. 275 dell’08/03/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica, in vigore dal 1/09/2000);

- CCNL  del 26/05/1999, art.  25 (attività d’insegnamento  svolta con il ricorso all’orario aggiuntivo del personale docente a ciò disponibile);

- CCNI del 31/08/1999, in particolare l’art. 37

- C.M. n.249 del 21/10/1999 (fondi alle scuole in zone a forte flusso immigratorio) e successivi analoghi provvedimenti (ultima, la C.M. n.106/2002).

- Decreto Interministeriale n. 44  del 1/02/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (in particolare, art.40, sui ‘contratti d’opera’)

 

 

L’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri richiedono certamente  risorse aggiuntive di personale ed economiche per realizzare  interventi appropriati, che non possono effettuarsi con gli ordinari mezzi a disposizione  e non sempre sono collocabili  all’interno della comune programmazione curricolare.

Fino a poco fa l’unico strumento su cui poteva far leva  la scuola era l’organico del personale docente d’istituto, all’interno del quale ricavare qualche unità di personale da impiegare a tempo pieno o parziale in attività di recupero individualizzato o per attività d’integrazione coinvolgenti la generalità degli alunni. E, soprattutto, i Provveditorati agli Studi  potevano fino a qualche anno fa destinare, all’interno della dotazione organica provinciale (d.o.p.), unità di personale da utilizzare per progetti di inserimento di alunni stranieri e nomadi.

Le restrizioni poste dalle leggi finanziarie agli organici del personale hanno progressivamente limitato la disponibilità di posti-insegnante impiegabili allo scopo e l’abolizione della “d.o.p.”, a seguito dell’introduzione dell’organico funzionale di circolo e dell’autonomia scolastica, hanno fatto venire meno le possibilità e le ragioni stesse di ‘integrazioni’d’organico operate a livello  amministrativo regionale o provinciale. Ma anche l’avvento dell’organico funzionale di circolo/istituto, unito all’aumento medio di alunni per classe, rende difficile alla scuola   ricavare dal monte-ore dell’orario di servizio dei docenti (assegnati sulla base del numero delle classi e degli alunni) sufficienti risorse per mettere in atto azioni e progetti  per l’integrazione degli alunni stranieri.

 

Più concreta possibilità di progettazione e d’intervento è stata aperta dal conferimento  della personalità giuridica a tutti gli istituti nel quadro dell’autonomia scolastica, la quale, in qualche modo sposta il baricentro delle risorse dall’organico del personale al budget di bilancio dell’istituto.

Le scuole, usufruendo dei finanziamenti ministeriali e di  eventuali altre fonti  (enti locali,  associazioni, etc),  possono programmare e realizzare una serie di attività didattiche, che vanno dagli interventi mirati al rafforzamento delle conoscenze di base negli alunni stranieri (corsi di lingua italiana, recupero abilità cognitive di base) ad  azioni volte a coinvolgere la generalità degli alunni, nell’ottica di un confronto multi-culturale e dell’acquisizione di un fondato senso del rispetto reciproco: pacchetti formativi per l’accoglienza e la conoscenza dell’ambiente ospite, laboratori multi-culturali musicali, teatrali, linguistici, etc.

Ciò è realizzabile nell’ambito delle risorse economiche del bilancio di circolo/istituto:  le scuole possono  pagare ore prestate, in primo luogo, da  docenti disponibili  del medesimo istituto,  oppure  di altri, in aggiunta al normale orario di servizio per svolgere attività di valenza educativo-didattica, come  previsto dall’ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola[12] 

 

Un’ulteriore risorsa è costituita dalle funzioni-obiettivo nate con il CCNL del 1999, ricoperte da docenti-esperti dell’istituto che, in aggiunta ai normali loro compiti, si dedicano a  settori ritenuti strategici. Il loro compito non è tanto quello di fornire interventi didattici, quanto quello di coordinare azioni educative  e di fornire consulenza e supporto ai  colleghi. Tali docenti (da tre a quattro)  sono designati dal collegio dei docenti fra gli  insegnanti  dell’istituto e  la loro opera viene riconosciuta con  un  compenso aggiuntivo forfetario annuo. Tra le funzioni-obiettivo si collocano, a piena ragione,  anche quelle riferite a progetti per l’integrazione degli alunni stranieri[13].

 

Oltre ai fondi ordinari per l’autonomia, appositi finanziamenti sono riservati dall’a.s. 1999/2000 alle scuole site in aree a forte flusso immigratorio (ciò in applicazione degli artt. 5 e 25 del CCNI). In particolare, la C.M. n. 106  del 27 settembre 2002 ha previsto lo stanziamento di fondi a livello regionale, che le Direzioni Generali ripartono fra le scuole di ogni ordine e grado  la cui popolazione scolastica  registri una  presenza pari o superiore al 10% di alunni stranieri e/o nomadi (per l’a.s. 2002/03 al Veneto è stata assegnata la somma complessiva di  euro 569.819,00).

 

Il personale da impiegare nelle attività per l’integrazione degli alunni stranieri non necessariamente va reperito fra il corpo docente di circolo o d’istituto; in mancanza di docenti interni disponibili ovvero qualora le competenze di cui si sente la necessità in funzione dell’integrazione degli stranieri (es., mediazione linguistica)  siano meglio individuabili e  reperibili nell’ambiente esterno, possono entrare in gioco anche figure  non appartenenti al personale scolastico. La flessibilità e la capacità giuridica ed economica propria dell’autonomia consente, infatti,  alla scuola di stipulare dei contratti d’opera occasionale con ‘esperti esterni’, che possono essere, ad esempio,  insegnanti in pensione, esperti di lingue e culture non europee, operatori di organizzazioni del volontariato, o anche persone appartenenti al gruppo linguistico degli alunni inseriti (naturalmente in possesso di adeguati livelli di competenza e affidabilità). Queste figure  possono  essere impiegate nella scuola per interventi modulari o continuativi (attività linguistiche e/o inter-culturali) e rappresentare delle risorse nell’ambito della  "mediazione  culturale". In questo modo si possono anche realizzare quei progetti di  mantenimento della cultura e della lingua d’origine di tali alunni,  sopra ricordati al punto 5.

 

Lo strumento giuridico è rappresentato dall’art. 40 del Regolamento contabile sopra citato. I compensi e il tipo di prestazioni vanno pattuiti con un contratto stipulato tra dirigente scolastico e l’esperto esterno liberamente scelto. Per l’individuazione e i compensi il dirigente scolastico si basa sui  criteri generali deliberati dal consiglio di istituto (art.33 del Regolamento cit.); in linea di massima, i compensi orari lordi vanno equiparati a quelli delle ‘ore aggiuntive’di insegnamento previsti nel CCNL per il personale docente.

 

 

 

7 -  Religione

 

Ovviamente, anche  gli alunni extracomunitari, così come gli alunni di cittadinanza italiana, possono rinunciare a seguire l’insegnamento della Religione Cattolica, fruendo degli  insegnamenti alternativi o astenendosi dalla frequenza.

Non è previsto negli accordi sinora stipulati fra Stato italiano e rappresentanze religiose diverse dalla cattolica (che si limitano alla Tavola Valdese e all’Associazione delle Comunità ebraiche) l’insegnamento di  altre religioni, oltre a quella Cattolica nelle scuole pubbliche.

 

 

 

8. Tutela sanitaria

 

Ai minori stranieri, anche se entrati in territorio italiano in modo non regolare,  vanno assicurate le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. In particolare, l’art. 35 del Testo Unico (D.L.vo n.286/98) assicura:

 

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

 

 

 

9.  Strategie didattiche  per l’integrazione (in sintesi)

 

 

 

L’integrazione dell’alunno straniero, partendo  da un rapporto di aiuto e di comprensione inter-culturale, deve mirare al raggiungimento di  una solida competenza nelle abilità e conoscenze di base, per renderlo capace di inserirsi  autonomamente nel nostro contesto scolastico.

 

 

 

Nella programmazione di azioni mirate all’integrazione degli alunni stranieri è opportuno tenere presenti le seguenti istanze educative:

 

a. Partire  non solo da ciò che l’alunno straniero "non sa", ma anche  dalla  sua esperienza, dal suo sfondo emotivo-relazionale e dal suo patrimonio culturale (vedasi anche l’art. 45, comma IV,  del D.P.R. n.394);

 

b. Cercare di stabilire fin dall’inizio un rapporto con le famiglie degli alunni stranieri e di comunicare quanto più efficacemente possibile con esse, avvalendosi, se necessario, di ‘mediatori culturali’[14].

 

c. Prevedere non solo attività individuali di ‘recupero’, ma attività che coinvolgano l’intera comunità scolastica e, possibilmente, anche quella esterna locale, per sollecitare l’attenzione alla multi-cultura e per avviare una corretta  educazione interculturale (progetti di accoglienza, momenti di incontro aperti alla comunità locale, laboratori multi-culturali, attenzione ai vari patrimoni etnici nel dotare la biblioteca e le raccolte multimediali della scuola, incontri con associazioni e rappresentanze di stranieri).

 

d. Essere consapevoli che l’integrazione non può avvenire senza il conseguimento di solide competenze di base. Particolare attenzione iniziale va posta al sostegno linguistico (eventualmente, effettuato anche  in orario aggiuntivo a quello normale), svolto a cura di personale docente o anche da  idonei esperti esterni con contratto d’opera, usufruendo delle risorse economiche e delle possibilità gestionali proprie dell’autonomia scolastica;

 

e. Attenzione e valorizzazione per la lingua e  cultura del Paese di origine, con il ricorso anche a "mediatori culturali" reperiti fra il volontariato o la comunità d’appartenenza del minore (assimilabili giuridicamente ad esperti esterni );

 

f. Attività di recupero e sostegno individualizzato (senza, però, arrivare a compromettere l’integrazione in un gruppo-classe), utilizzando tutte le risorse possibili (ore di  contemporaneità) nell’ambito dell’organico funzionale di scuola materna ed  elementare, delle ore a disposizione per il completamento cattedra nelle scuole secondarie;  prestazioni in  orario aggiuntivo dei docenti.

 

 

 

10.  Fonti normative italiane e convenzioni internazionali

 

 

In materia di accoglienza, istruzione e integrazione dei minori stranieri vi è un buon numero di direttive internazionali,  leggi e disposizioni amministrative nazionali, alcune  delle quali sono  citate nel testo.

 

1. Costituzione della Repubblica Italiana: artt. 10-30 - 31 e 34;

2. Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, O.N.U.  (20 Novembre 1959);

3.  Direttiva C.E.E n. 77/486 del 25/07/1977;

4.  D.P.R. 10 settembre 1982 n. 722 - "Attuazione della direttiva C.E.E. n. 77/486 relativa alla    formazione   dei lavoratori migranti"

6. C.M. 16.07.1986 n. 207; - "Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna,   elementare e   secondaria di I grado".

7. C.M. 8 settembre 1989 n. 301: "Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e   coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio";

8. C.M. 26 luglio 1990 n. 205 "La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione

     interculturale"

9. C.M. 7/03/1992, prot.n. 15324;

10. C.M . n. 400 del 31.12.1991 "Iscrizione degli alunni alle scuole materne, elementari e   secondarie   di I e II grado", in particolare, punti  6 e 7  (la C.M. è stata aggiornata con C.M. n.363/94);

11. Circolare Ministero della Sanità n.8 del 23/3/93;

12. Circolare Ministero degli  Interni n.32 del 20/7/93;

13. C.M n.5 del 12/1/94  "Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di stranieri  privi di  soggiorno";

14. C.M. 2/3/1994, n.73 "Dialogo interculturale e convivenza democratica";

15. D.L.vo  16/4/94, n.297 (Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione), in    particolare, artt.4  (Comunità europea) , 115 (figli di cittadini comunitari)  e 116 (figli di cittadini extracomunitari),  117  (certificazioni sanitarie),  131 (attività di recupero nella  scuola elementare).

16. C.M. n.257/94, applicativa dell’art.3 del D.I. 15/4/1994, n.132 (in part. progetti lett. F) e  G), per attività contro la dispersione scolastica ed il disagio,  attività psicopedagogiche);

17. C.M. 16/2/1995, n.56 "Campagna europea dei giovani contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza";

18. C.M. 6/4/1995, prot.n.3711 "Iscrizione degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado (paragr.2);

19. Direttiva ministeriale 15/6/1995, n.209 "I programmi dell’azione amministrativa per  il   1995";.

20. D.L. 18/11/95, n.489 (in particolare, art.11);

21. C.M. n.658 del 24/10/1997 "Vaccinazioni obbligatorie. Ammissione alle scuole dell’obbligo di alunni non vaccinati";

22. Legge 6 marzo 1998, n.40 "Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero" (in particolare, gli artt. 35, 36 e 37);

23. C.M. prot.n.771 del 19/03/1998 "Vaccinazioni obbligatorie";

24. Circolare del Ministero della P.I. d’intesa col Ministero della Sanità del 23/09/1998 (Certificazioni di  vaccinazione obbligatoria) ;

25. Legge 6/03/1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

26. D.L.vo  25/07/1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (in particolare, artt. 38 e 39);

27. C.M. n.423 del 19/10/1998 "La scuola e i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza"

28. D.P.R n.403 del 20/10/1998 - Regolamento d’attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n.127/97 (semplificazione in materia di certificati);

29. C.M. n.489 del 22/12/1998 "Modulistica per iscrizioni alunni";

30. Contratto Nazionale Lavoro Integrativo del 31/08/1999 (in particolare, art.37, Funzioni strumentali    all’offerta formativa);

31. C.M. n. 214 dell’08/09/1999 "CCNI. Effetti sulla programmazione delle attività scolastiche"

32. Direttiva n. 210 del 3/09/1999 "Linee d’indirizzo per l’aggiornamento, la formazione in   servizio e lo sviluppo professionale degli insegnanti" (in particolare, art. 5)

33. D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione degli stranieri, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286" (suppl. ord. G.U. n.258 del 03/11/1999);

34. D.P.R. n.535 del 09/12/1999, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri;

35. C.M. 23/03/2000, n.87 “Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado

36. C.M. n.132 del 28/04/2000 “Informazioni sulle disposizioni e modalità relative alla richiesta di equipollenza dei titoli di studio stranieri conseguiti da cittadini italiani

37. C.M. n. 3 del 05/01/2001 – Iscrizione alunni ;

38. C.M. n.155 del 26/10/2001 – Scuole in zone a forte processo immigratorio;

39. C.M. n.160 del 06/11/2001 – Corsi di italiano per extracomunitari;

40. Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" (legge “Bossi-Fini”);

41. C.M. n.106 del 27/09/2002 – Fondi alle scuole in zone a forte processo immigratorio

 

Per quanto riguarda i minori zingari e nomadi,  riferimenti specifici si trovano in :

 

1. C.M. n. 207 del 16 luglio 1986:  "Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola     materna, elementare e secondaria di 1° grado".

2. Legge regionale della Regione Veneto 16 agosto 1984, n. 41 "Interventi a tutela della cultura  Rom".

 

 

Diverse di queste norme sono reperibili nel sito:  www.edscuola.it

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura dell’ispettore tecnico Gian Antonio Lucca,

Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale

Venezia

 

 

Aggiornamento: Gennaio 2003

 


 

[1] Cfr Lettera Circolare del 13/10/1998. Qualora non vi sia 'sostanziale  corrispondenza' fra titolo di studio conseguito all' estero e titolo italiano, il  riconoscimento ai fini dell' accesso ai posti d' insegnamento nella scuola italiana va preceduto  o da una ‘prova attitudinale’ davanti ad una commisisione costituita dal Provveditore agli Studi [ora, Direttore generale o dirigente CSA  delegato] o da un tirocinio triennale presso una scuola italiana .  I titoli riconosciuti sono valutabili ai fini dei concorsi pubblici per l' insegnamento (vedi  D.M. n.396 del 24/09/1998).

[2] Cfr C.M. n.132/2000

[3] Tale disposizione è richiamata dalla legge n.9/99 ( art.1, comma IX) e dal DM 09/08/1999, n.323 (art.2, comma I).

[4]  Per gli accertamenti sui requisiti  autocertificati, vedasi la circolare n.8/99 del 22/10/1999 della Presidenza del Consiglio, trasmessa alle scuole dal Ministero della P.I. con nota della Dir.Gen. AA.GG. e Personale prot.n.4043 del 05/11/1999.

[5]  CC.MM n. 349 del 07/08/1998 ("snellimento attività amministrativa"),  n.489 del 22/12/1998 e n. 311 del 21/12/1999 (disposizioni generali sull' iscrizione degli alunni), C.M. n.3 del 05/01/2001 (iscrizione alunni a.s. 2001/02), LC del 20/12/2002 iscrizione alunni a.s. 2002/03)

[6] Cfr D.L.vo n.286/88, art.32, e DPR n.535/99; per gli interventi a favore dei minori “non accompagnati” è stato costituito un apposito Comitato nazionale, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[7] Cfr O.M. n.455/1997, art. 3, comma III

[8] Cfr OM cit., art.6

[9] In precedenza, la competenza a deliberare sull' iscrizione di alunni provenienti dall' estero, almeno per la scuola secondaria, era demandata al consiglio di classe (R.D. 04/05/1925, n.653, art. 14).

[10] L' accertamento preliminare della competenze e capacità  dell' alunno straniero era suggerito anche dalla C.M. n.205/90 (quando la decisione della classe in cui inserirlo era ancora demandata al consiglio di classe).

[11] Nell’ a.s. 2001/02 gli alunni stranieri presenti nelle scuole statali del Veneto (di ogni ordine e grado) erano complessivamente 23.762 su un totale di 521.544 alunni (dati MIUR e Uff. Reg.), costituendo quindi il 4,55 % dell’ intera popolazione scolastica

[12] Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola del 03/05/999, art.28  e  CCNI (contratto integrativo) del 31/08/1999, art.30

[13] Vedi art. 3 e allegato III al CCNI del 31/08/1999.

[14] Cfr D.L.vo n.286/98, art.38, comma 7: “…modalita' di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati”.

 


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