Continuità
La classe di mio figlio (Liceo Scientifico) intende
rinunciare alla continuità didattica di un docente a causa della grave
insoddisfazione dal punto di vista didattico e relazionale. L'Assemblea dei
genitori unanimemente ha deciso di richiederlo con un'apposita
istanza. Qual è la normativa di riferimento?
Le fonti della "continuità didattica" sono molteplici anche se essa rappresenta un principio
che incontra molti contemperamenti ed adattamenti (ad es. in caso di
trasferimento richiesto o disposto), soprattutto nella secondaria di secondo
grado. Tuttavia nel caso sembrerebbe espresso soprattutto il
desiderio di rinunciare all'insegnante per questioni attinenti alle sue
modalità didattiche piuttosto che alla continuità, e solo
limitatamente alla specifica materia insegnata dal docente in questione.
In generale le istanze dirette alla P.A., così come previsto dalla L 241 90 prevedono
l'obbligo di motivazione. Pertanto anche la richiesta di "rinuncia alla
continuità" va accompagnata da congrua giustificazione. Nel caso paiono
applicabili invece le norme relative all'incompatibilità anche se è comprensibile desiderare
evitare contrasti. In ogni caso c'è da considerare la circostanza che l'assegnazione dei docenti alle classe
rientra tra le specifiche competenze del dirigente. Dunque sulla base
della normativa indicata, potete rivolgere l'istanza
al dirigente, fornendogli così gli elementi necessari per intraprendere idonee
iniziative, motivandola con quanto espresso dalla volontà assembleare (della
classe) e chiedendo il trasferimento del docente.
Quali sono le fonti normative della continuità didattica?
In Educazione & Scuola è pubblicato, anche se con particolare
attenzione al problema, un della disabilità, un
interessante documento dal titolo appunto “La continuità didattica”. Peraltro vengono
citate come fonti normative: 1. la Premessa generale
ai Programmi didattici della Scuola Elementare (D.P.R. 104/1985); 2) gli articoli 1 e 2 della L 148/1990 (Riforma dell'Ordinamento delle Scuole Elementari); 3) il titolo 2
punto 4 degli Ordinamenti delle Attività Educative della Scuola Materna (D.M. 3.6.1991); 4) con specifico riguardo al tema della continuità il D.M. 16.11.1992 e la C.M. n. 339/92. In effetti essa riceve maggiore tutela nel
primo ciclo d'istruzione. Anche il D.L.vo 59/94 all’art. 7 ha garantito la continuità didattica.
Come si concilia il principio della continuità didattica con i ritardi nella pubblicazione delle graduatorie? Quali norme sanciscono questo diritto?
Competenti per le nomine sono gli Uffici Scolastici Regionali. Il riferimento alla continuità è costantemente presente nella normativa, tra questa: il DM 331/98 in tema di formazione delle classi e determinazione degli organici; la L 117/01, il D.L.vo 59/04 e con specifico riguardo il D.M. 16.11.1992 e la C.M. n. 339/92.