Formazione delle classi
Nella
nostra scuola il consiglio si è sempre limitato ad approvare i criteri di
formazione delle classi decisi dal collegio. Ma a chi compete la formazione delle classi?
L’art. 10 comma 4 del D.L.vo 297/94 dispone: Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i
criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad
esse dei singoli docenti, (…)”. Sulla base di detti criteri poi il collegio dei docenti
(art. 7 comma 3 lett. b) D.L.vo 297/94) “b) formula proposte al
direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle
classi e l'assegnazione ad esse dei docenti(…)”. Quindi dagli articoli 7, 10 e
396 del D.L.vo
297/94 desumiamo che la procedura
prevede: 1) indicazione dei criteri del Consiglio; 2) proposta del collegio; 3)
disposizione del Dirigente. Nel caso di assegnazione a plessi diversi bisogna
anche tenere conto della contrattazione di istituto ai sensi dell'art. 6 CCNL 2006/2009.
In
caso di accorpamento la legge prevede dei criteri in merito a quale classe
sopprimere?
Non esistono
criteri assoluti. Valgono le regole previste per la formazione. Presumibimente
il numero degli alunni influirà nell’individuazione.
Considerando
che la nostra scuola è situata in zona ad elevato rischio sismico, quali altri
elementi abbiamo per impedire la formazione di classi con elevato numero di
alunni?
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio u.s., è stata pubblicata l’Intesa
Istituzionale, raggiunta nella Conferenza
Unificata del 28 gennaio 2009, relativamente agli indirizzi per prevenire e
fronteggiare le eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di
elementi anche non strutturali negli edifici scolastici (specie in aree a
rischio sismico). A tal fine sono stati istituiti, presso ciascuna
Regione e Provincia autonoma appositi Gruppi di lavoro con il compito di
costituire squadre tecniche incaricate dell’effettuazione di sopralluoghi nelle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado del rispettivo
territorio, diretti all’individuazione di situazioni di rischio connesse alla
vulnerabilità di impianti ed elementi di carattere non strutturale. A conclusione di ogni sopralluogo doveva essere redatto relativo
verbale predisposto secondo le indicazioni delle schede di rilevamento allegate
alla predetta intesa; Il MIUR di concerto con il MEF
con decreto del 23 settembre 2009 ha ritenuto di definire appositi elenchi che
riportino con priorità decrescente gli edifici scolastici caratterizzati da
situazioni di particolare criticità, a fronte degli elementi di degrado e dei
parametri indicati nell’Intesa Istituzionale del 28 gennaio 2009 afferenti a vetustà, tipologia
strutturale, stato di manutenzione, completezza delle certificazioni rilevanti,
presenza di elementi potenzialmente pericolosi ed insistenza in zona
sismica". Pertanto è possibile chiedere
l'accesso, ai sensi della L 241/90 di tutta la documentazione per chiedere
deroghe ai parametri previsti dal DPR
81/09
A
seguito di accorpamento verranno create classi di primaria con 27 alunni, è
corretto?
Il DPR
81/09 prevede un limite massimo di 26. Spetterà in primo luogo al dirigente
i quanto responsabile per la sicurezza ed anche a voi genitori sostenere la
legittimità della composizione se contravviene alle norme di sicurezza.
Abbiamo richiesto al Comune
in quanto proprietario dei locali scolastici di comunicare il numero massimo di
alunni per aula consentiti secondo la normativa vigente nella scuola primaria.
La risposta indicando un numero di alunni che ci sembra superiore ai limiti.
Che possiamo fare?
In primo luogo chiedere spiegazioni
alla Pubblica Amministrazioni che ha emanato l’atto contestando le norme che
ritenete violate. Tra queste: Il DPR 81/09 ha modificato i limiti dell’art.15 comma 1 del DM 331/98 in tema di formazione classi; il DMI del 26/08/92 che ha previsto il "massimo
affollamento" per aula, la L.
820/71 che ha vietato l'affidamento di più di 25 alunni ad
insegnante. La L.
15/05, modificando la L 241/90, ha introdotto l'ipotesi
dell'annullamento d'ufficio (art. 21 nonies e quinquies).
Nella nostra scuola si è costituita una sola nuova classe di
primaria con un tempo scuola di 30 ore. Chi ha optato per le 24 si può opporre?
Il problema appare legato soprattutto a prevedibili ragioni
organizzative (se si costituisce una sola classe prima evidentemente qualche
esigenza non sarà soddisfatta), sebbene il modello obbligatorio sia quello delle
24 ore settimanali previsto dall'art. 4 della L 169/08 ed
ordinario quello delle 27 ore. D'altra parte nella CM 4/09
al punto 2.2 si legge che "gli alunni sono tenuti alla frequenza per
l'intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati".
Quindi se sono assegnati ad una classe funzionante a 30 ore non possono farne
27 e viceversa. Evidentemente la maggioranza dei genitori ha optato per tale
tempo scuola. È possibile chiedere al
dirigente ai sensi della legge 241/90 e
successive modificazioni di conoscere le ragioni della scelta.
Si può impugnare la delibera di formazione delle classi?
Con le procedure dell’art. 14 comma 7 del DPR 275/99: “I
provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche
disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono
definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo
della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo
all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel
termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti
divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo”.
I criteri di formazione delle classi sono stabiliti per legge?
L'art. 72 del D.L.vo
297/94 stabilisce dei criteri generali rinviando ai decreti
ministeriali, nello specifico il DPR
81/09.
I criteri per la formazione delle classi sono pubblici?
Possiamo farne richiesta di conoscenza?
Gli atti del Consiglio di Circolo
o di istituto, che è competente a definire i criteri per la formazione, sono
pubblici a norma dell'art. 43 del D.L.vo 297/94.
In ogni caso valgono le regole previste dalla legge sulla trasparenza L 241/90 e
successive modifiche. Perciò è nel vostro diritto chiedere ciò che avrebbe
dovuto già essere stato reso pubblico.
Mia figlia ha frequentato la 2^ classe del liceo scientifico
ma non è stata ammessa alla classe successiva.
Pertanto abbiamo presentato la richiesta di reiscrizione alla classe
2^ presso lo stesso istituto, ma chiedendo un cambio di indirizzo. Sembra
che il Consiglio di Istituto abbia negato questa richiesta motivandolo con
necessità connesse alla formazione classi a causa del diverso numero di
iscrizioni per indirizzo che non garantirebbe la continuità in caso di
consistenti richieste di cambiamento. È legittimo?
La delibera pare
conforme alle competenze previste dall'art. 10 del D.L.vo
297/94 che afferma per il quale il CdI indica i criteri generali relativi alla formazione
delle classi. Sembrerebbe che il Consiglio di istituto abbia dettato i criteri per la
formazione delle classi prime prevedendo poi l'impossibilità di "passaggi
interni" nelle successive per non alterare i già complessi equilibri. Il
dirigente deve attenersi alla delibera come prevede l'art. 396 del D.L.vo 297/94.
Che fare?! Il diritto di scelta talvolta contrasta con esigenze organizzative.
Il D.L.vo
226/05 prevede all'art. 1 comma 7: “Le istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche
associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali
e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti (…)” . Dunque il diritto al
cambio di indirizzo è sancito. Tuttavia ci troviamo dinanzi ad un atto
amministrativo per il quale valgono i mezzi di impugnazione previsti dalla
legge.
In merito alla formazione delle classi quali sono i
riferimenti normativi?
Il DPR 81/09. A tanto si aggiunge che il Dlgs 81/08
stabilisce i parametri indicanti il rapporto alunni e superficie del cui
rispetto il DS è responsabile in quanto datore di lavoro; Il DMI del 26/08/92 ha previsto un “massimo affollamento” in
un numero di 26 persone per aula (cioè compreso l'insegnante); La L
820/71 vieta l’affidamento di più di 25 alunni ad insegnante. Tuttavia
l’art. 2 comma 2 della L
268/02 non ammette sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno
scolastico.
Se gli iscritti alla
prima classe si scuola primaria sono 31, possono formarsi due classi?
Quali limiti sono nella legge?
Il DPR 81/09 indica all’art. 10: minimo 15 alunni, massimo 26
elevabile a 27. Dunque devono e possono essere autorizzate due classi
Vale ancora il limite di
20 bambini per una classe in presenza di un alunno diversamente abile?
L’art. 5 comma 2 del DPR 81/09 conferma il limite per le classi iniziali
alle motivate condizioni indicate dalla norma. Rinvio
anche alla nota
del 4.08.09 ed alla riflessione "Linee guida sull'integrazione
scolastica degli alunni con disabilità".