Formazione delle classi

 

Nella nostra scuola il consiglio si è sempre limitato ad approvare i criteri di formazione delle classi decisi dal collegio. Ma a chi compete la formazione delle classi?

 

L’art. 10 comma 4 del D.L.vo 297/94 dispone: Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, (…)”. Sulla base di detti criteri poi il collegio dei docenti (art. 7 comma 3 lett. b) D.L.vo 297/94) “b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti(…)”. Quindi dagli articoli 7, 10 e 396 del D.L.vo 297/94  desumiamo che la procedura prevede: 1) indicazione dei criteri del Consiglio; 2) proposta del collegio; 3) disposizione del Dirigente. Nel caso di assegnazione a plessi diversi bisogna anche tenere conto della contrattazione di istituto ai sensi dell'art. 6 CCNL 2006/2009.

 

In caso di accorpamento la legge prevede dei criteri in merito a quale classe sopprimere?

 

Non esistono criteri assoluti. Valgono le regole previste per la formazione. Presumibimente il numero degli alunni influirà nell’individuazione.

 

Considerando che la nostra scuola è situata in zona ad elevato rischio sismico, quali altri elementi abbiamo per impedire la formazione di classi con elevato numero di alunni?

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio u.s., è stata pubblicata l’Intesa Istituzionale, raggiunta nella Conferenza Unificata del 28 gennaio 2009, relativamente agli indirizzi per prevenire e fronteggiare le eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici (specie in aree a rischio sismico). A tal fine sono stati istituiti, presso ciascuna Regione e Provincia autonoma appositi Gruppi di lavoro con il compito di costituire squadre tecniche incaricate dell’effettuazione di sopralluoghi nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado del rispettivo territorio, diretti all’individuazione di situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di impianti ed elementi di carattere non strutturale. A conclusione di ogni sopralluogo doveva essere redatto relativo verbale predisposto secondo le indicazioni delle schede di rilevamento allegate alla predetta intesa; Il MIUR di concerto con il MEF con decreto del 23 settembre 2009 ha ritenuto di definire appositi elenchi che riportino con priorità decrescente gli edifici scolastici caratterizzati da situazioni di particolare criticità, a fronte degli elementi di degrado e dei parametri indicati nell’Intesa Istituzionale del 28 gennaio 2009 afferenti a vetustà, tipologia strutturale, stato di manutenzione, completezza delle certificazioni rilevanti, presenza di elementi potenzialmente pericolosi ed insistenza in zona sismica". Pertanto è possibile chiedere l'accesso, ai sensi della L 241/90 di tutta la documentazione per chiedere deroghe ai parametri previsti dal DPR 81/09   

 

A seguito di accorpamento verranno create classi di primaria con 27 alunni, è corretto?

 

Il  DPR 81/09 prevede un limite massimo di 26. Spetterà in primo luogo al dirigente i quanto responsabile per la sicurezza ed anche a voi genitori sostenere la legittimità della composizione se contravviene alle norme di sicurezza.

 

Abbiamo richiesto al Comune in quanto proprietario dei locali scolastici di comunicare il numero massimo di alunni per aula consentiti secondo la normativa vigente nella scuola primaria. La risposta indicando un numero di alunni che ci sembra superiore ai limiti. Che possiamo fare?

 

In primo luogo chiedere spiegazioni alla Pubblica Amministrazioni che ha emanato l’atto contestando le norme che ritenete violate. Tra queste: Il DPR 81/09 ha modificato i limiti dell’art.15 comma 1 del DM 331/98 in tema di formazione classi;  il DMI del 26/08/92 che ha previsto il "massimo affollamento" per aula,   la L. 820/71 che  ha vietato l'affidamento di più di 25 alunni ad insegnante. La L. 15/05, modificando la L 241/90, ha introdotto l'ipotesi dell'annullamento d'ufficio (art. 21 nonies e quinquies).

 

Nella nostra scuola si è costituita una sola nuova classe di primaria con un tempo scuola di 30 ore. Chi ha optato per le 24 si può opporre?

 

Il problema appare legato soprattutto a prevedibili ragioni organizzative (se si costituisce una sola classe prima evidentemente qualche esigenza non sarà soddisfatta), sebbene il modello obbligatorio sia quello delle  24 ore settimanali previsto dall'art. 4 della L 169/08 ed ordinario quello delle 27 ore. D'altra parte nella CM 4/09 al punto 2.2 si legge che "gli alunni sono tenuti alla frequenza per l'intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati". Quindi se sono assegnati ad una classe funzionante a 30 ore non possono farne 27 e viceversa. Evidentemente la maggioranza dei genitori ha optato per tale tempo scuola. È possibile chiedere  al dirigente ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni di conoscere le ragioni della scelta.

 

Si può impugnare la delibera di formazione delle classi?

 

Con le procedure dell’art. 14 comma 7 del DPR 275/99:  I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo”.

 

I criteri di formazione delle classi sono stabiliti per legge?

 

L'art. 72 del D.L.vo 297/94 stabilisce dei criteri generali rinviando ai decreti ministeriali, nello specifico il DPR 81/09.

 

I criteri per la formazione delle classi sono pubblici? Possiamo farne richiesta di conoscenza?

 

Gli atti del Consiglio di Circolo o di istituto, che è competente a definire i criteri per la formazione, sono pubblici a norma dell'art. 43 del D.L.vo 297/94. In ogni caso valgono le regole previste dalla legge sulla trasparenza L 241/90 e successive modifiche. Perciò è nel vostro diritto chiedere ciò che avrebbe dovuto già essere stato reso pubblico.

 

Mia figlia ha frequentato la 2^ classe del liceo scientifico ma non è stata ammessa alla classe successiva.  Pertanto abbiamo presentato la richiesta di reiscrizione alla classe 2^ presso lo stesso istituto, ma chiedendo un cambio di indirizzo. Sembra che il Consiglio di Istituto abbia negato questa richiesta motivandolo con necessità connesse alla formazione classi a causa del diverso numero di iscrizioni per indirizzo che non garantirebbe la continuità in caso di consistenti richieste di cambiamento. È legittimo?

 

La delibera  pare conforme alle competenze previste dall'art. 10 del D.L.vo 297/94 che afferma per il quale il CdI indica  i criteri generali relativi alla formazione delle classi. Sembrerebbe che il Consiglio di istituto abbia dettato i criteri per la formazione delle classi prime prevedendo poi l'impossibilità di "passaggi interni" nelle successive per non alterare i già complessi equilibri. Il dirigente deve attenersi alla delibera come prevede l'art. 396 del D.L.vo 297/94. Che fare?! Il diritto di scelta talvolta contrasta con esigenze organizzative. Il D.L.vo 226/05 prevede all'art. 1 comma 7:Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti (…)” . Dunque il diritto al cambio di indirizzo è sancito. Tuttavia ci troviamo dinanzi ad un atto amministrativo per il quale valgono i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

 

In merito alla formazione delle classi quali sono i riferimenti normativi?

 

Il DPR 81/09. A tanto si aggiunge che il Dlgs 81/08 stabilisce i parametri indicanti il rapporto alunni e superficie del cui rispetto il DS è responsabile in quanto datore di lavoro;  Il DMI del 26/08/92 ha previsto un “massimo affollamento” in un numero di 26 persone per aula (cioè compreso l'insegnante); La L 820/71 vieta l’affidamento di più di 25 alunni ad insegnante. Tuttavia l’art. 2 comma 2 della L 268/02 non ammette sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

 

Se gli iscritti alla prima classe si scuola primaria sono  31, possono formarsi due classi? Quali limiti sono nella legge?

 

Il DPR 81/09 indica all’art. 10: minimo 15 alunni, massimo 26 elevabile a 27. Dunque devono e possono essere autorizzate due classi

 

Vale ancora il limite di 20 bambini per una classe in presenza di un alunno diversamente abile?

 

L’art. 5 comma 2 del DPR 81/09  conferma il limite per le classi iniziali alle motivate condizioni indicate dalla norma. Rinvio anche alla nota del 4.08.09   ed alla riflessione "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità".

 

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