a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 11
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Nel caso che la scuola si opponesse e volesse rilasciare soltanto l'attestato di frequenza, pur in presenza di una richiesta specifica da parte dei genitori di far sostenere l'esame al figlio, come dobbiamo comportarci ?

Se l'alunno è certificato invalido ha ragione il Capo d'Istituto.

E' opportuno diffidare il capo d'istituto ad applicare la normativa e a far deliberare al Consiglio di Classe in merito ai criteri di ammissione all'esame?
Si fa presente che nel caso specifico non è stato ancora riunito quest'anno il GLH per difficoltà dell'ASL mentre il PEP e il PDF erano stati rilasciati in prima media; quest'anno (III media) sono stati predisposti soltanto gli obiettivi minimi.

Nelle Faq trova le risposte alle sue domande (https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq10.html)

In vista di un prossimo "incontro" con il dirigente scolastico, avrei urgentemente bisogno di un vostro parere su una situazione che si è verificata in una classe in cui insegno. 
In questa classe è stato inserita un'alunna con una certificazione di handicap di tipo psichico, con gravi problemi di tipo relazionale e di adattamento alla realtà. Bocciata nella prima a tempo pieno poichè non sopportava quel tipo di organizzazione, oltre all'insegnante di sostegno, per un limitato numero di ore, in virtù di un progetto educativo integrato, gli era stata affiancata un'educatrice che poteva anche seguirla nelle attività didattiche ed aiutarla ad inserirsi nella realtà scolastica. Dalla seconda elementare l'educatrice (per problemi dell'ente locale) è stata sostituita da un'assistente di base (tra l'altro laureata in pedagogia), sempre con il compito di contenere i suoi comportamenti: questa assistente, che ha stabilito un ottimo rapporto con la bambina, l'ha seguito e la segue tuttora anche in orario extrascolastico. Durante l'attività didattica, quando non è presente l'insegnante di sostegno (assegnata per sole 10 ore), era presente in classe con una presenza assolutamente discreta, ma sufficiente a dare alla bambina un punto di riferimento adulto costante che gradualmente ha facilitato progressi nell'accettazione delle regole e delle attività scolastiche; di ciò erano a conoscenza sia la psicopedagogista che il dirigente scolastico. Questa assistente ha sempre partecipato anche agli incontri di GLHO. 
Quest'anno è cambiato il dirigente scolastico e questa organizzazione, "sulla base della normativa vigente" e senza acquisire il parere degli insegnanti e dell'equipe che segue la bambina, è stata cambiata come segue:
- assoluto divieto per l'assistente di essere presente in classe; i suoi compiti sono esclusivamente quelli di accompagnare l'alunna ai servizi igienici, all'uscita ed all'entrata, alla mensa e negli spostamenti 
- divieto di partecipare alle riunioni di GLHO 
Le insegnanti che cercavano di far capire il ruolo che aveva l'assistente sono state tacciate di "incompetenza" sulla normativa vigente, nè sono state accolte le richieste per un aumento delle ore di sostegno, visto che il comportamento dell'alunna rende estremamente difficile l'attività didattica in quanto richiede la costante presenza dell'insegnante presso di lei e quando non è controllata riemergono comportamenti negativi.
La neuropsichiatra, venuta a conoscenza del fatto, ha dichiarato l'utilità dell'assistente come punto di riferimento dell'io della bambina.
Vorrei sapere se effettivamente la normativa vieta la presenza dell'assistente di base in classe, quali sono i suoi compiti in materia di educazione, se è prevista la sua presenza nei GLHO, se questo cambiamento "obbliga" il dirigente a provvedere a nuove forme di organizzazione senza lasciare l'alunna, gli insegnanti e la classe in situazioni di disagio.

L'assistenza di base compete ai collaboratori scolastici. Il personale specialistico compete all'Ente locale. Ti do una descrizione del personale che è di competenza del Comune e che in questo caso deve essere assegnato a quella bambina dopo che ne sia stata concordata con l'Uonpi l'assegnazione.
CARATTERISTICHE DEL PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE
Ipotesi di profilo professionale
1 Il personale educativo- assistenziale è costituito da persone che: 
a) hanno compiuto il diciottesimo anno di età; 
b) sono in possesso del diploma di Scuola Secondaria di II° grado o di esperienze professionali riconosciute e documentabili
c) sono, disponibili a svolgere prestazioni educativo - assistenziale nell'ambito della programmazione educativa formulata per un alunno in situazione di handicap. 
Questo personale è distinto da quello docente (di pertinenza della scuola), da quello in possesso di diploma di educatore professionale, da quello Ausiliario Tecnico e Amministrativo delle scuole e da altro personale, le cui mansioni e prestazioni siano di natura squisitamente assistenziale. 
Dati la varietà delle situazioni di fatto esistenti, il modo differente in cui tale personale viene reperito ed assunto, la molteplicità dei bisogni a cui è chiamato a rispondere, l'impossibilità di prefigurare compiutamene il quadro delle necessità che si debbono affrontare, l'assenza di un quadro normativo specifico, si ritiene opportuno individuare linee comuni per quanto attiene a: 
· il reperimento e l'assunzione; 
· aree educative di pertinenza del personale educativo - assistenziale; 
· attività di detto personale;
· aree di formazione. 
2 L'individuazione del fabbisogno 
L'esigenza di personale educativo - assistenziale a sostegno di un allievo in situazione di handicap, è individuata nel presente accordo. 
3 Reperimento del personale educativo - assistenziale 
Il reperimento di tale personale è a carico dell’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale ricorra a personale proveniente, da altro Ente (pubblico, privato, privato - sociale, …) che svolga attività nel settore educativo assistenziale, resta fermo che il referente istituzionale, per ogni aspetto riguardante detto personale, è l’Amministrazione stessa.
4 Aree di pertinenza del personale educativo - assistenziale 
L'esigenza di tale personale nel processo di integrazione nasce dalla necessità di proseguire - nei momenti, in cui non è presente (in base al Piano Educativo Individuale) il personale docente di sostegno- un azione diretta a dare risposta a bisogni materiali (cura della persona, deambulazione- attrazione di prassi e, …) e ad esigenze immateriali (bisogno di comunicazione, riconoscimento del proprio corpo, riconoscimento del rapporto distanza - vicinanza con le altre persone, relazioni partecipate, …). 
Se si tiene conto che il personale educativo - assistenziale viene assegnato in presenza di un alunno in situazione di handicap con deficit particolarmente grave e che non è possibile prefigurare in via generale un quadro organico ed esauriente di aree di intervento -le quali dovranno essere, individuate e attivate nell'ambito della concreta situazione scolastica a contatto con il soggetto interessato-, è evidente che le aree di seguito individuate costituiscono un elenco indicativo: 
· autonomia personale sul piano delle risposte di base (mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi, ...); 
· autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno, …)
· uso di strumenti protesici, 
· ampliamento delle forme di comunicazione e relazioni già presenti nella persona in situazione di handicap; 
· inserimento sul piano sociale in situazioni ludiche, di routine, di attività di arricchimento del curricolo, … ; 
· prima conoscenza, anche in forma soltanto intuitiva, dello spazio, del tempo, dell'ordine, delle quantità delle cose ... 
Si tratta, dunque, di aree di intervento che sono già state oggetto di specifica azione didattica, da parte dei docenti (curricolari e di sostegno). Il personale educativo - assistenziale si inserisce nell'itinerario già avviato e privilegia gli aspetti più strettamente educativi, assistenziali e globali del progetto messo in campo. In genere questi interventi sono fondamentali per una effettiva integrazione scolastica. 
5 Attività del personale educativo - assistenziale 
Sinteticamente il personale educativo - assistenziale è tenuto a: 
a) agire, in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente (di norma è in servizio in tempi diversi da quelli in cui è in servizio il personale docente);. 
b) costruire in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato per l'alunno in situazione di handicap; 
c) evitare una gestione puramente assistenziale dell’alunno in situazione di handicap pur costituendo essa la base da cui muovere;
d) assumere conoscenze complete sull’alunno in situazione di handicap in modo da possedere un quadro della sua personalità (più oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando - qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno ai lavori di messa a punto del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato;
e) garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull’alunno in situazione di handicap; 
f) interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori, …) e con il personale dei servizi del territorio;
g) proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l’alunno in situazione di handicap nell'ambito del percorso scolastico; 
h) collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
i) sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità per quanto si riferisce l'entrata in servizio e la presenza a scuola;
j) partecipare alle attività di formazione e aggiornamento attivate espressamente per loro.
6 Aree di formazione professionale 
Il personale educativo - assistenziale ha il diritto - dovere di partecipare - in orario regolarmente retribuito dall'Ente che lo ha assunto - a corsi di formazione e aggiornamento i cui contenuti di base sono i seguenti: 
· conoscenze di base circa la natura di alcuni deficit tipici degli alunni a cui si è assegnati; 
· prime nozioni riguardanti la comunicazione e l'interazione tra le persone in ambito educativo; 
· conoscenza dei più diffusi sussidi protesici; 
· nozioni essenziali riguardanti aspetti fondamentali della crescita: 
· le principali dimensioni dello sviluppo (affettività, emotività, cognitività, relazionalità, …) 
· in particolare, le fasi fondamentali dello sviluppo percettivo - motorio e cognitivo e di quello socio - affettivo; 
· il sistema delle motivazioni; 
· conoscenza dei modi con cui si progetta, costruisce, conduce e verifica il Piano Educativo Individualizzato 
· le modalità di osservazione dei processi e dei risultati.

Sto facendo una ricerca scolastica riguardante l'handicap e la scuola. Se voi mi poteste aiutare ve ne sarei infinitamente grata. Vorrei sapere "da chi" e "come" vanno impostati, gestiti e verificati i piani educativi individualizzati.
Le attività didattiche specifiche per alcuni tipi di handicap.
Quali sono gli strumenti per la verifica.

Vedi https://www.edscuola.it/archivio/handicap/pdf_pei.pdf e https://www.edscuola.it/archivio/handicap/pei.html

In quali casi un insegnante di sostegno, è obbligato in assenza del ragazzo a lui affidato, a fare supplenza in altre classi.

Appunto...in assenza del ragazzo a lui affidato

Sono stato immesso in ruolo quale insegnante di sostegno nelle scuole medie, con nomina giuridica dall' a.s. 2001/02 ed economica dall' 2002/2003.
Sto espletando, nel presente a.s. 2001/02, una supplenza di francese (A245) nelle scuole medie. Uno dei miei alunni è portatore di handicap.
La dirigente scolastica della mia scuola sostiene che quest'anno non sia da ritenere valido ai fini della prova "in quanto sostegno non centra niente con l'insegnamento di francese".
La nota n.39 del 28 maggio 2001 del MPI, prevede che la supplenza possa essere ritenuta valida ai fini della valutazione dell'anno di prova solo
se espletata su "materie affini".
Di conseguenza, secondo Voi, quest'anno potrà essere ritenuto utile ai fini del superamento del periodo di prova, considerato che la classe di accesso per la immissione in ruolo nel sostegno è stata la 245A-francese?
Inoltre, l'attività di sostegno, secondo me, è da ritenere "materia affine" a tutte le materie, in quanto l'integrazione scolastica dei portatori di handicap non è mera prerogativa dell'insegnante di sostegno ma di tutta la scuola e di conseguenza anche degli insegnanti curricolari. E' giusta secondo voi questa mia interpretazione?
Secondo me sostenere che l'insegnamento di sostegno non centra niente con l'insegnamento di francese o di qualsiasi altro insegnamento, anche se riferito in questo caso all'anno di prova, denota la profonda ignoranza riguardante la conoscenza della normativa sulla integrazione scolastica.

Risponde Salvatore Nocera:
Temo che sino a quando non verrà istituita un'apposita classe di concorso per il sostegno, questo insegnamento non possa considerarsi affine a nessuna disciplina. Ritengo quindi che difficilmente questa supplenza possa valere come anno di prova in francese.
Comunque è bene sentire anche il sindacato

Vorrei sapere in che modo posso utilizzare un congedo straordinario, come madre di un bambino disabile minorenne, lavoratrice a tempo determinato (supplenza annuale). Se ottengo il congedo a partire da maggio, tenendo conto che il mio contratto scade al termine delle attività didattiche, il congedo copre anche il periodo estivo per la retribuzione? e per quanto riguarda il punteggio ? inoltre vorrei sapere se chiedo il congedo per un anno e poi decido di rientrare in servizio per un'eventuale supplenza posso revocare il congedo o devo necessariamente rispettare i termini richiesti?

E' conveniente che tu legga questa pagina:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html 
Per quanto riguarda il periodo estivo, ti conviene domandare all'INPS, anche perchè, è li che devi presentare la domanda.

Ho un figlio, diabetico, con patologia riconosciuta dal 1996, e con displasia cerebellare dalla nascita (1993). Avendo svariate volte richiesto permessi per assistere il figlio durante ricoveri ospedalieri e non essendo stato portato a conoscenza, dalla segreteria della scuola ne tanto meno dal centro antidiabetico, dell'esistenza della possibilità di usufruire di permessi relativi alla legge 104, non ho mai richiesto l'accertamento dello stato di handicap grave. Mio figlio nel 1998 ha avuto un grave episodio ipoglicemico, con convulsioni e semiparesi al risveglio e dopo aver eseguito la TAC e l'elettroencefalogramma ci fu fatto presente, dalla neurologa, che un ulteriore fenomeno ipoglicemico avrebbe potuto scatenare crisi convulsive, con conseguenti lesioni celebrali se non si fosse intervenuti prontamente.
E' comprensibile, naturalmente, che tutto ciò ha cambiato completamente la nostra vita.
E' dal 1998 che mi sveglio in media due volte a notte per controllare il tasso glicemico del bambino, che pratico terapia insulinica quattro volte al giorno, ma non ho diritto, a quanto mi si dice alla ASL, ad un'indennità di accompagnamento.
L'anno scorso, faccio presente che nel frattempo mi ero separato e i due figli, uno di sei l'altro di otto anni, sono stati affidati a me, a causa del mio orario di lavoro, non potendo essere a casa per l'ora di pranzo, dovevo mandare mio padre ad accompagnarlo presso l'USL per fargli fare l'iniezione di insulina, perché gli infermieri non potevano assicurarmi tale servizio a domicilio. E se non avessi avuto mio padre?
Venuto a conoscenza dell'approvazione della legge 23.12.2000, n.388. art.80, comma 2, chiesi subito il riconoscimento della condizione di handicap grave con esito favorevole e la commissione stessa mi ribadiva che tale condizione sussisteva quantomeno dal 1996 se non dalla nascita. Ma adesso non posso usufruire del congedo suddetto perché la condizione di handicap grave non è stata riconosciuta 5 anni fa.
Vi sembra giusto tutto ciò? Qual è l'aiuto che la società mi fornisce?

Secondo la legge, devi passare per il "purgatorio" ;-)) una sosta di 5 anni. 
E' una norma stupida e non la capisco neanche io. Comunque, diverse altre agevolazioni sono state concesse nella passata legislatura, con la
finanziaria. di quest'anno... siamo stati cattivi e di concessioni: nulla, all'infuori di una pensioncina per i sordi.
Vedi:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html 
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni2.html

Sono un insegnante di Sostegno nella Scuola Media Inferiore e seguo un ragazzo di terza media.
Questo alunno, avendo 14 anni, ha l'obbligo di iscriversi il prossimo anno ad un corso di Scuole Superiori.
Dato che l'innalzamento dell'obbligo scolastico è obbligatorio, chiedo se i genitori del ragazzo dovranno presentare una nuova certificazione della situazione del figlio (anche per un solo anno) per ottenere che lo stesso sia seguito individualmente, o sarà sufficiente il passaggio interscolastico delle certificazioni già avute negli anni precedenti?

Vai in questa pagina: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hsup.html

Siamo un gruppo di insegnanti di sostegno, saremmo lieti di avere chiarimenti sulle prove di esame per gli alunni in situazione di handicap grave.

Vedi: https://www.edscuola.it/archivio/norme/om090_01.html 

Un assistente tecnico dell' IPSIA di cui sono dir. scol.,in qualità di soggetto in situazione di handicap grave, ha inoltrato ricorso avverso la mia mancata concessione di due ore di permesso giornaliere in senso letterale, ovvero dal primo all'ultimo giorno di ogni mese. Al dipendente sono stati concessi i tre giorni previsti dalla normativa o le due ore di permesso giornaliere fino al raggiungimento delle ore corrispondenti ai tre giorni mensili lavorativi, con facoltà anche nello stesso mese di convertire le ore in giorni o viceversa, come del resto è già avvenuto. E' fondata la richiesta del lavoratore? A mio avviso no!!!!! 
Chiedo il conforto del Vostro parere

Veda: Agevolazioni per i lavoratori disabili, in https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html 
Il lavoratore handicappato può fruire, alternativamente, dei permessi giornalieri retribuiti di due ore o di quelli per tutta la giornata per un massimo di tre giorni al mese. Se il lavoratore richiede la fruizione dei tre giorni mensili, non ha perciò diritto ad altri permessi. La possibilità di richiedere, per esempio, la fruizione di un giorno o due e poi anche permessi orari purché non superi nel mese il monte ore di astensione prevista (Circolare INPS n. 80, 24/3/95 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96)

Sono un'insegnante di scuola elementare. A scuola quest'anno è arrivato in prima classe un bambino con problemi comportamentali, con labile attenzione, direi con instabilità psicomotoria ma con un quoziente d'intelligenza nella norma.
Le chiedo: un bambino con tali problemi può avere il sostegno a scuola pur non presentando nulla di patologico?
Vi sono riferimenti legislativi a riguardo?

E' l'unità di neuropsichiatria della ASL (o privata) a stabilirlo. Intendo dire l'UONPI.

Sono un insegnante di sostegno a tempo indeterminato nella scuola elementare. Sono state programmate delle uscite didattiche a cui io però non ho intenzione di partecipare (non a tutte tenendo conto che ho 4 bambini), so che non sono obbligata a partecipare, tuttavia il dirigente pur non obbligandomi ha mandato ad una delle insegnanti accompagnatrici una nomina in cui la nomina addetta alla vigilanza del bambino portatore di handicap, ferma restando, dice lui, la corresponsabilità in caso di incidente. 
La collega mi ha quasi obbligato ad andare essendo l'insegnate del bambino. Mi domando se il dirigente può fare ciò tenendo conto che ha già il numero di insegnati per la copertura dei bambini (1/15) e se la collega può rifiutare questa nomina adducendo che tutte sono tenute alla vigilanza e alla responsabilità di tutto il gruppo compreso l'handicap.

Io proprio non riesco a capire! Ma esiste fino a prova contraria una carta dei servizi, un POF dove certe cose vanno disciplinate! Fino a che esiste un consiglio di circolo, è questo che delibera. La dirigente si deve attenere esattamente a quanto deliberato da questo organo.
Per le gite scolastiche può andare anche un collaboratore scolastico o un parente addirittura, purchè sia stabilito dal C. di Circolo e che sia assicurato. Per quanto riguarda la corresponsabilità, dovrei dire una parola cattiva, ma mi limito. 
Ma... non esistono all'interno di questa scuola le RSU? o il sindacato?. Queste sono minacce meschine.

E' POSSIBILE FORMARE CLASSI PRIME CON LA PRESENZA DI ALUNNI IN SITUAZIONE D'HANDICAP INFERIORI A 20.

Da uno a venti..quanto?
Vedi
https://www.edscuola.it/archivio/norme/diorganici_02.html

Sono portatore di handicap, rientro nella legge 104/92, con invalidità inferiore ai due terzi, per grave riduzione vista; lavoro presso una pubblica amministrazione e vorrei sapere quali sono i benefici di cui posso godere (ad esempio diritto ai 3 giorni mensili....eventuali trasferimenti.....agevolazioni fiscali...ecc...).

Vedi https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html

Sono una docente di sostegno di scuola media superiore, svolgo all'interno del mio istituto la funzione obiettivo per l'integrazione e faccio parte del nucleo di lavoro per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap istitutito da poco nel distretto in cui insegno.
Quest'anno molti dei nostri ragazzi partecipano alle visite d'istruzione che sono di più giorni; il dirigente scolastico ha considerato quanto previsto dalla C.M. 291/92, art. 8, comma 2 da lei già citata in una precedente risposta, ma è sorto questo problema: una decina di alunni che partecipano alle gite programmate per la classe di appartenenza necessitano di un accompagnatore personale, in alcuni casi anche di due accompagnatori. In primo luogo non è facile trovare gli accomapagnatori perchè non tutti i ragazzi hanno, oltre al docente di sostegno, l'educatore; in secondo luogo le gite hanno un costo che varia dai 25,00 euro ai 250,00 euro quindi i ragazzi pagano la loro quota, ma chi paga la quota del personale accompagnatore? 
Faccio un esempio: ad una gita di 5 giorni partecipano 64 alunni di cui 3 disabili che necessitano di almeno 3 accompagnatori; 
1 accompagnatore è un educatore che viene pagato per le ore che svolge in gita dalla cooperativa appaltata dal comune; 
1 accomapagnatore è un docente, 
1 accompagnatore è una persona nominata dalla famiglia. 
La quota di partecipazione alla gita è di 250,00 euro a persona quindi 750,00 euro per i tre accompagnatori. La scuola ha già chiesto le gratuità per gli altri docenti accompagnatori quindi ha ritenuto che questi 750,00 euro non potessero gravare sui soli 64 alunni partecipanti alla gita, ma che fosse compito della scuola sostenere questa spesa. Adesso mi chiedo da quale fondo la scuola può trarre questi 750,00 euro? 
Si è pensato di istituire un "fondo solidarietà" aumentando di 1,2,3 euro la quota di partecipazione di tutta la popolazione scolastica che partecipa alle gite; ma ci sono altre alternativie?

Non ci scordiamo il diritto allo studio per questi ragazzi.
Compito dei comuni:
ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio ( E QUESTO E' DIRITTO ALLO STUDIO).
l'educazione degli adulti;
gli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
le azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione;
le azioni di supporto tese a promuovere ed a sostenere la coerenza e la continuita' in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi, ed ordini di scuola;
Funzioni e compiti delle province in relazione all'istruzione secondaria superiore:
i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
Vedete alla Regione e al comune, per il diritto allo studio. Iniziate ora a prevedere la richiesta di fondi per il prossimo anno. Non mi pare giusto, tassare gli altri studenti.
Insomma i fondi ci sono, basta chiederli, sia al comune per il diritto allo studio, sia dalla Provincia perchè le scuole superiori sono di loro competenza, sia alla regione.
Fatemi sapere

Mio figlio, portatore di handicap e dipendente della locale azienda sanitaria, è stato posto d'ufficio in aspettativa per infermità dal 13 ottobre 2000 , in attesa di visita collegiale ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92, con il trattamento economico previsto per i primi18 mesi di assenza per malattia. A tutt'oggi, 15 febbraio 2002, la visita non è stata effettuata. In vista del termine del periodo di aspettativa e stanca di combattere contro i "mulini a vento" gli ho fatto presentare la domanda di pensione per inabilità lavorativa. La visita collegiale militare è prevista per il prossimo1° marzo. Ora sono nel dubbio di aver fatto la cosa giusta, anche perchè non mi sembra legittimo che l'azienda abbia fatto trascorrere tutto quel tempo senza aver provveduto a sottoporlo alla visita dovuta. Cosa mi consiglia di fare? Cosa succederebbe se non si presentasse alla visita? Oppure, se la commissione militare non lo giudicasse completamente inidoneo, quale dovrà essere il comportamento dell'azienda? Le sarei immensamente grata se potesse rispondermi entro la fine di febbraio.

Ti consiglio di leggere attentamente quanto scritto in https://www.edscuola.it/archivio/handicap/aipd.html
Comunque la visita va fatta, poi si vedrà.

Sono un collaboratore scolastico riconosciuto dalla commissione medica dell'ASL di Avellino invalido civile per l'80% perchè affetto da Neoplasia tiroidea maligna con conseguente intervento chirurgico presso il reparto di oncologia dell'ospedale di Benevento, in terapia sostitutiva e sottoposto semestralmente presso il centro nucleare dell'ospedale di San Giovanni Rotondo a iodoterapia (terapie altamente radioattive). La scuola presso cui presto servizio non è intenzionata ad applicare l'art. 23 comma 8 bis (assenze per malattia per gravi patologie), può fare questo? 
Sono stato riconosciuto dalla commissione medica dell'ASL di Avellino e dalla commissione del Ministero del Tesoro invalido con riduzione lavorativa superiore ai 2/3, posso chiedere i benefici di cui alla L.104/92 (richiesta dei 3 giorni di permesso per cure continuative)?
Per finire, per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, le assegnazioni dei compiti e della sede di servizio poichè sono utilizzato nella distribuzione del carico di lavoro come tutti gli altri colleghi nelle mansioni di collaboratore scolastico e tante volte sbattuto da un plesso all'altro, e non sempre in condizioni di salute buona per poter ottemperare a questi compiti, e possibile avere qualche normativa a proposito dell'utilizzo di persone in situazione di Handicap?

Veda: Agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i disabili lavoratori (https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html)

Sono un insegnante di Sostegno, seguo per 12 ore un'allieva Down che frequenta la terza media e svolge una programmazione differenziata. Qualche giorno fa mi sono trovato in minoranza nel Consiglio di classe circa il modo di trascrivere i giudizi nella pagella. Loro sostenevano di trascrive nelle voci della pagella gli obiettivi differenziati e sotto i giudizi, in quanto da quattro anni hanno fatto sempre così !?
Io sostenevo che solo i giudizi devono essere riportati nelle voci della pagella e che in calce, come indica la OM n. 90 di maggio 2001 art. 15, si deve riportare che i giudizi sono riferiti al PEI e ho aggiunto, che la Legge n.665 del 1996 art. 27, comma 3, vieta, l'utilizzo improprio dei dato personali.
Il consiglio di classe ha demandato la soluzione al Dirigente scolastico la quale dopo essersi consultata con l'ufficio competente del Provveditorato ha appoggiato gli insegnanti curriculari.
Domanda:
1- Ho interpretato la normativa in modo corretto?
2- Se ho interpretato la normativa correttamente come devo farmi sentire? in quanto non ho alcuna intenzione di subire l'ingnoranza dei colleghi e del dirigente scolastico; sono quattro mesi che combatto, normativa alla mano, contro tutti (compreso il Tutor che mi consiglia, facendo pressione, considerato che faccio l'anno di prova di lasciar perdere), per garantire il diritto allo studio così com'è scritto nelle legge 104.

Risponde Salvatore Nocera:
L'annotazione nella pagella riguarda solo gli alunni di scuola superiore.Per quelli di scuola media questa normativa non si applica, ma si applica quella normale, cioè programmi ordinari o differenziati.
I primi ed i secondi danno l'esito o della promozione o dell'attestato. La L.n. 326/85 vieta qualunque annotazione sul diploma di licenza media concernente l'handicap e prove equipollenti.

Stiamo conducendo una ricerca per capire meglio cosa cambierà con l'attuazione del 112/98 nelle rispettive competenze tra Comune e Provincia specificatamente per le scuole di ordine superiore per gli  alunni disabili.
Il "trasporto" rimane a carico di ogni Comune oppure nell'art. 139 tra i "supporti organizzativi" è da intendersi anche quello come competenza che andrà alla Provincia? oppure alla stessa Provincia rimane la competenza di "supporto organizzativo" intesa come agibilità di ogni singola struttura, intesa come edilizia scolastica?
Vista la sua competenza in materia, qual'è la sua interpretazione a riguardo?

Il decreto legislativo n.112/98, sul decentramento amministrativo, colloca il << Servizio d'istruzione scolastica>> nel titolo IV concernente i <<servizi alla persona>>. Questo dovrebbe essere significativo, ma, vediamo un attimo le leggi.
Per quanto riguarda le scuole materne, elementari e medie, è compito del Comune provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa (L. 118/71 art. 28 c. 1, ribadito dal Decreto Legislativo n. 112/98 art. 139 comma 1 lett. C)
La competenza della Provincia è stata riconfermata dal Decreto Legislativo n. 112/98.
Per quanto riguarda la scuola superiore, non sono previsti trasporti gratuiti, ma in forza della L. 118/71 e della Sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale (https://www.edscuola.it/archivio/norme/scc215_87.html) che li prevede per la frequenza della scuola dell'obbligo, o dei corsi di addestramento professionale, e vista le sentenza della Corte costituzionale n. 266/01 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/sencc226_01.html), e letto il commento di Salvatore Nocera su questa sentenza (https://www.edscuola.it/archivio/handicap/nocera.html):
[....] 6) Ne consegue infine che, dovendosi realizzare anche nei corsi di istruzione per adulti l'integrazione scolastica "nel rispetto dell'attuale quadro normativo" agli alunni con handicap maggiorenni deve essere assicurato il trasporto gratuito da casa ai corsi per adulti di competenza dei Comuni di residenza (art. 28, comma 1, legge 118/71), ai quali spetta pure, nei casi indicati dalla diagnosi funzionale, di fornire assistenti per l'autonomia e la comunicazione ai sensi dell'art. 13, comma 3, legge 104/92.
La nuova legge quadro sui servizi sociali, le due sentenze della Corte di Cassazione (215 e 266) , la legge 118/71 (e il buon senso, aggiungerei io) dicono che il trasporto spetta sicuramente all'Ente Locale, dove risiede il disabile.

HO UNA RAGAZZA GIADA PORTATRICE H. DI 15 ANNI E FINITA LA SCUOLA MEDIA VORREI TROVARE UNA SCUOLA PER LEI CON CONVITTO IN LOMBARDIA.
IL SUO HANDICAP NON E' FISICO. LE SUE PASSIONI SONO LA MUSICA, GLI ANIMALI, L'ARIA APERTA E LA TELEVISIONE. HO PENSATO AD UNA SCUOLA AGRARIA MA L'UNICA CHE HO TROVATO CON CONVITTO NON HA L'ASSISTENZA GARANTITA PER RAGAZZI DISABILI
AIUTO AIUTO AIUTO

Veda https://www.edscuola.it/archivio/norme/nm301101.html e https://www.edscuola.it/archivio/handicap/tabella_d.html 
Per il personale specialistico, la competenza è della provincia, per l'assistenza di base il compito è della scuola Veda la Sentenza della Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/scc215_87.html)
"[omissis..] Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "E' assicurata", la frequenza alle scuole medie superiori. 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.
"

Siamo un gruppo di genitori di soggetti portatori di handicap che subiscono l’ennesimo sopruso da parte di una società inadatta a rispettare le leggi sull’integrazione scolastica e sociale dei nostri figli. Da qualche giorno il nostro Comune ha fatto scadere il contratto con la cooperativa che gestisce il servizio di trasporto e di assistenza igienico-personale nelle scuole dell’obbligo statali. Noi sappiamo che le leggi impongono questo servizio all’ Ente locale, nella fattispecie, il Comune ma il sindaco prende le solite scuse di problemi di bilancio. Noi genitori intendiamo procedere per difendere il diritto allo studio dei nostri figli. Per attuare ciò, ti chiediamo cortesemente, con urgenza immediata, di impostarci una lettera da spedire al Prefetto, alla stampa e agli Enti statali che dovrebbero tutelare questo diritto (mi puoi dire quali sono?).

L'assistenza materiale ed igienica agli alunni con handicap nelle scuole di ogni ordine e grado, una volta di competenza dei bidelli degli Enti locali, a partire dalla L.124/99 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/ddl932.html), è di competenza dei collaboratori scolastici (ex bidelli transitati nei ruoli del Ministero dell'Istruzione) che dipendono tutti dalle Direzioni scolastiche regionali (in questa pagina trovi la storia e la normativa dal 1995 ad oggi https://www.edscuola.it/archivio/handicap/collaboratori.html).
La questione è stata definitivamente chiarita dal Ministero dell'Istruzione con Nota Prot. n.3390 del 30 novembre 2001 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/nm301101.html) diramata dalla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio del Ministero dell'Istruzione.
La Nota chiarisce i contenuti del CCNL del 15 febbraio 2001 Allegato D, integrato dal CCNL del 28 settembre 2001 (lo trovi nella storia dei collaboratori scolastici).
I bidelli hanno l'obbligo di prestare assistenza igienica e materiale, avendo diritto al premio incentivante, trattandosi di una funzione aggiuntiva e ad un corso d'aggiornamento su questi problemi, per la cui realizzazione la Nota Ministeriale assegna svariati miliardi a ciascuna Direzione Scolastica Regionale.
Viene precisato, infine, che i Dirigenti scolastici possono chiedere sia la sostituzione di personale (ad es. un bidello maschio o femmina se necessario, o invalido), sia l'aumento delle funzioni aggiuntive in caso di maggior bisogno.
Altre informazioni si possono attingere dal sito www.aipd.it sportello informativo, nelle schede nn.16 e 98.
Ora veniamo al tipo di assistenza che deve fornire l'Ente locale. Si perchè non è che se ne sia lavato le mani con questo accordo...anzi, come dice la legge quadro 104/92, il comune deve fornire "assistenza specialistica".
Pertanto ti invito a leggere un accordo fatto pochi giorni fa nei comuni di Pomezia e Ardea. Ancor prima, era stato concordato nella regione Emilia Romagna, nell'accordo di programma, che trovi nella rubrica (https://www.edscuola.it/archivio/handicap/collaboratori.html). 
Insomma, l'assistenza specialistica, per l'integrazione sia scolastica che sociale delle persone in situazione di handicap, da sempre è un servizio di stretta competenza degli Enti Locali.

Vorrei sapere se i Collaboratori scolastici con mansioni aggiuntive, riguardanti l'assistenza e la cura dell'igiene degli alunni portatori di handicap, devono svolgere tale compito prioritariamente rispetto agli altri compiti riguardanti il loro profilo.

Rientra nelle mansioni, ma vanno compensate a parte. Leggi la nota https://www.edscuola.it/archivio/norme/nm301101.html

Sono genitore di un bambino con sindrome di Down presenta un ritardo mentale grave è possibile che il preside gli abbia assegnato 9 ore settimanali di sostegno e che nella sua classe ci sia anche un altro bambino con altri problemi che ha 9 ore di sostegno.mio figlio quante ore ci spettano.

Sul sostegno, purtroppo quest'anno è un disastro. Il governo non non ha concesso deroghe per i gravi. Per quanto riguarda i due disabili gravi nella stessa classe, è proibito! Vedi il Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141

Sono la mamma di un bambino autistico di otto anni che frequenta la prima elementare. Sulla carta faccio parte del GLH d'istituto ma solo sulla carta perchè questo gruppo fino ad oggi non si è mai riunito. Vorrei, se possibile sapere dettagliatamente quali sono gli obblighi e i doveri di me, genitore, e delle altre persone all'interno di questo gruppo, quali i tempi di progettazione e di programmazione dello stesso perchè fino ad oggi esiste solo sulla carta.....e intanto sia mio figlio che gli altri bambini continuano ad andare a scula, Come?????

Vedi: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/glh.html e https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hele.html

Sono un dirigente scolastico di una scuola parificata dal 1990 divenuta paritaria nel 2001. Vi sarei grato se mi riuscite a risolvere un quesito che attualmente anche la direzione didattica a cui dipendevamo non è in grado di risolvere come pure il CSA di Modena. Il motivo è che nessuna scuola parificata a Modena s'era posta il problema anche se già in passato avevamo bambini svantaggiati o handicappati.
Avremmo nel prossimo anno scolastico iscritto alla prima elementare un bambino handicappato dichiarato. Vorrei sapere se esistono contributi economici aggiuntivi (abbiamo in essere la convenzione col Provveditorato agli studi di Modena per le scuole parificate) o a chi bisogna chiederli nel caso esistano. E' sufficiente anche la legge di riferimento se esiste. E' sottointeso che provvederemo a nominare l'insegnante di appoggio e l'assistente, e così via.

Le scuole paritarie hanno diritto ad un contributo per l'insegnante di sostegno in forza della L.n. 62/00.Visto che è, se non sbaglio, convenzionata con il ministero, dovrebbe già ricevere il contributo.
Il contributo è uguale sia che si accolga o meno un alunno coin handicap e quindi deve scattare la L.n. 62/00.
IMPORTANTE: ci sono i contributi per gli alunni previsti dalla legge regionale sul diritto allo studio.
Infine si può provare a farsi approvare un progetto da una fondazione bancaria che ai sensi della nuova finanziaria, art 11 L.n. 448/01, possono finanziare progetti anche sull'handicap di carattere locale.
Per i finanziamenti veda: LC 139/01 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/lc139_01.html) e https://www.edscuola.it/archivio/handicap/formazioneh.html

Sono una docente di Bari, vorrei sapere se ci sono /saranno corsi di specializzazione per l'insegnamento ai portatori di handicap.
E' mio interesse saperlo xkè amo questo tipo di insegnamento, ho la cattedra da 4 anni nella scuola elementare, ma sono senza titolo

Presto qualcosa uscirà fuori. mancano 11.000 docenti di sostegno

Sono un'insegnante di lettere coordinatrice di una classe di scuola superiore con un ragazzo portatore di handicap. Pur essendo stato richiesto il sostegno non è arrivato perchè le graduatorie sono esaurite, ma io ed i colleghi ci troviamo in una situazione difficile in quanto non è mai stata fatta una programmazione per questo ragazzo che, tra l'altro presenta gravi carenze in quanto non sa parlare, riconosce le lettere ma non sa leggere e non essendo seguito si annoia a stare in classe ore intere senza far niente e disturba perchè vuole uscire. Ora che siamo in chiusura di quadrimestre viene a tutti il dubbio di come comportarsi perchè il ragazzo non presenta alcun elemento per essere valutato e poi in base a quali obiettivi? Più volte abbiamo fatto presente la situazione al Preside avendo come risposta un semplice: "non ci sono persone da nominare; piuttosto che persone senza titolo meglio voi docenti durante le vostre disposizioni" E' una posizione legittima quella del Preside? Può obbligare docenti della classe e non a stare con il ragazzo durante le ore libere? Come comportarsi nella valutazione? Quali sono le normative di riferimento?

Risposta dell'Avv. Salvatore Nocera:
Occorre che il Consiglio di classe, anche senza insegnante di sostegno, predisponga un PEI con l'aiuto della famiglia, dell'unità multidisciplinare e del GLH d'Istituto.
Nelle ore di servizio non occupate dall'insegnamento (ad es. cattedra inferiore alle 18 ore), il personale docente può essere impegnato con l'alunno con handicap, come con tutti. In ore aggiuntive solo col suo consenso e con il diritto al pagamento dello straordinario.
Occorre infine coinvolgere il GLH del Provveditorato, per sapere come mai non è stato trovato nessun docente per il sostegno nè nelle graduatorie del provveditorato e in quelle di istituto.
Il ragazzo deve essere comunque valutato. C'e' una sentenza della Corte costituzionale che parla chiaro.


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