a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 19
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Nel caso di svolgimento delle attività didattiche in orario antimeridiano e pomeridiano, a causa di insufficienti strutture, la famiglia dell'alunno " diversamente abile ", che in orario pomeridiano segue attività in un centro di riabilitazione, può far richiesta di inserire la classe, frequentata dal figlio, nel solo turno antimeridiano?

Certamente

Deve produrre certificazioni?

Si relative alla frequenza del centro di riabilitazione

Il D.S. può rifiutare tale richiesta?

No

Sono un insegnante di scuola elementare e vorrei sapere come reperire le normative che riguardano l'handicap(non solo a scuola) e in particolare vorrei sapere se esistono normative che regolano il trasporto di bimbi disabili durante uscite e visite. In una delle mie classi è presente un bimbo di nove anni affetto da tetraplegia spastica e discinetica, finora, durante le gite, l'abbiamo sempre preso in braccio mettendo la carrozzina nel bagagliaio e continuando a tenerlo in braccio per tutta la durata del viaggio, ora vorremmo regolarizzare la situazione ma è tutt'altro che facile trovare una soluzione equilibrata anche per la carenza di notizie e di informazioni. 
Nella nostra zona esiste un solo pulman attrezzato ma costa moltissimo noleggiarlo e non sarebbe comunque proponibile per i viaggi brevi (10-20 km) e noi nei mesi di aprile e maggio ne effettueremo otto solo per recarci in piscina. Quali norme ? Quali possibili soluzioni? come reperire i fondi?

E' compito dell'Istituzione scolastica noleggiare dei pulman attrezzati. E' IL DIRITTO ALLO STUDIO, un diritto che vale anche in questo caso. Veda: 
- Materna
- Elementare
-
Media Inferiore
-
Media Superiore

In una scuola materna del nostro istituto comprensivo sarà inserito nei prossimi giorni un bambino con un handicap gravissimo, che necessita di assistenza continua. 
L'insegnante di sostegno rifiuta di farsi carico dell'assistenza personale al bambino (imboccarlo, cambiare il pannolone, ecc). 
Il servizio sociale ha già attivato un assistente per completare l'orario a scuola (sono state riconosciute solo 12 ore di sostegno) e non può quindi mettere altro a disposizione, il nostro personale ausiliario è disponibile a collaborare, ma non può farsi completamente carico della cosa. 
In questa situazione, è legittimo da parte nostra, pretendere dall'insegnante di sostegno l'espletamento anche di compiti di tipo assistenziale? 

NO! Non è giusto pretendere l'assistenza materiale dall'insegnante, è giusto invece che questo tipo di assistenza venga esercitata dai collaboratori scolastici.
Veda per chiarezza la Nota 30.11.01 (Assistenza di Base Handicap)

Vorrei gentilmente sapere la legge regionale della Puglia che è seguita al PDR 616/77 nel quale all'art. 45 così recita:
<Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.>
l'art. 42 definisce: Assistenza scolastica. Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. 
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.>
Questa "indagine è finalizzata a far luce sulle competenze della provincia e del cumune circa l'assistenza specialistica scolastica ai disabili e al loro trasposto nelle scuole superiori di 2° grado.
Purtroppo il balletto tra Comune e Provincia circa l'accordo di programma sull'assistenza non è ancora finito.

Veda le leggi relative all'assistenza scolastica. Ci sono poi quelle sul diritto allo studio in: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/dspuglia.html

Propongo un quesito già inviato da un mio collega e rimasto,per evidente disguido,senza risposta. L'art.22 della Legge 675/96 considera "sensibili" i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute. La Diagnosi Funzionale di un alunno diversamente abile è un documento che contiene dati sensibili e dovrebbe essere utilizzata solo per le finalità per cui è stata redatta. Poichè il PDF ed il PEI devono essere elaborati nel GLH operativo,collegialmente dai componenti previsti dalla Legge 104/92,la D.F.non può essere consultata nè fotocopiata neanche dai singoli insegnanti della classe frequentata dall'alunno interessato.

Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno (https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html)

Non dovrebbe,pertanto,essere consentito l'accesso a tale documento negli uffici di presidenza o segreteria,dove è archiviata, ma soltanto nel GLH operativo ufficialmente convocato. E' esatta tale interpretazione della Legge 675/96 ?

top secret? Suvvia!

Uno studente disabile ha diritto, in una scuola superiore di secondogrado, ad un numero minimo di ore di sostegno?

Il numero minimo di ore di sostegno, non esplicitamente previsto da alcuna norma, è ricavabile dalla disposizione generale in base alla quale viene assegnato un docente di sostegno per ogni 4 alunni in situazione di handicap. Per cui, nel caso della scuola secondaria, fatte 18 le ore settimanali di servizio è sufficiente dividere le stesse per 4 per ottenere il numero minimo di ore settimanali di sostegno per ciascuno dei 4, salvo deroghe concordate dal Dirigente Scolastico con il G.L.H.O. (Gruppo Lavoro Handicap Operativo) in sede di Istituto in base alle esigenze e alle potenzialità di ogni singolo alunno. Per la scuola secondaria superiore il Collegio dei Docenti, sulla base della D.F. (Diagnosi Funzionale) può proporre il sostegno anche per più aree disciplinari, essendo state suddivise le materie di studio in quattro macroaree. 

Sono un insegnante di sostegno polivalente di scuola elementare a tempo indeterminato nella tipologia per handicap psicofisico da 5 anni.
In questo anno scolastico nella scuola materna dell'Istituto Comprensivo dove lavoro è entrata una bambina non vedente e purtroppo il Dirigente Scolastico ha dovuto nominare una insegnante di scuola materna comune perchè non ci sono più insegnanti di sostegno nella graduatoria.
Io il prossimo anno scolastico non avendo più continuità sull'alunno h di scuola elementare (l'alunno che seguo fin dalla classe I elementare passerà alla scuola media), potrò prendere la bambina non vedente di scuola materna e quindi seguirla fino alla classe V elementare?
Io sono in possesso di n°2 Abilitazioni di scuola materna, ma non ho il titolo di Specializzazione della scuola materna.

La materia va discussa coi sindacati. Non essendo specializzata, non gode di alcuna precedenza rispetto ad altri docenti non specializzati.

1) E' obbligatorio il registro personale per l'insegnante di sostegno? Quale norma lo impone?
2)E' prevista la figura dell'operatore psico-pedagogico all'interno delle scuole ospitanti alunni disabili? Come si può fare per istituirla?

Il registro per il sostegno non è previsto da alcuna norma. L'insegnante specializzato però deve avere un registro come i colleghi, in cui indicare il diario di quanto fa per tutti gli alunni e le annotazioni, come tutti.
Quanto all'operatore psicopedagogico, esso è previsto, solo come eventuale, dall'art 12 comma 5 della L.n. 104/92. Occorre una legge per prevederne il profilo professionale.

Sono un insegnante di sostegno di un istituto superiore. 
1)Il nostro dirigente vuole obbligarci , ma solo verbalmente, ad inserire in orario due settime ore. Poichè, io ed altri insegnati di sostegno riteniamo questo invito un vergognoso espediente da parte del nostro preside di assicurarsi la presenza di un docente (quello di sostegno) in caso di assenza di quello curriculare, CI SIAMO RIFIUTATI. Vorrei sapere quale atteggiamento assumere in futuro.
2) Poichè il nostro coordinatore non sembra curarsi tanto dei reali bisogni degli alunni in situazione di handicap ma di fare funzionare la scuola "usando" gli insegnanti di sostegno (secondo le volontà di sua altezza), vorrei sapere:
a) se può essere scelto dal sig preside a mò di repubblica indipendente;
b) se può essere eletto dagli altri insegnanti di sostegno

Risponde Salvatore Nocera:
Il coordinatore fra gli insegnanti di sostegno, se non è una "funzione-obiettivo", è frutto di una prassi non codificata.
Comunque gli insegnanti per il sostegno, possono legittimamente rifiutarsi di prestare supplenze in classi diverse da quelle loro assegnate, se l'alunno con handicap è presente a scuola.

1) Vorrei sapere se con l'abolizione dei provveditorati e l'istituzione dei CSA sono stati aboliti anche i GLH e i GLIP provinciali.
2) Un docente di sostegno, immesso in ruolo nell' area tecnica ma in possesso di abilitazione per la classe A051, può chiedere il passaggio nell'area umanistica?
3) Un docente immesso in ruolo nel sostegno, nella scuola secondaria di I grado, può chiedere il passaggio nella DOS del superiore?

Risponde Salvatore Nocera:
GLIP sono previsti da una legge ( art 15 L.n. 104/92).e per bolirli occorre una legge che lo preveda espressamente. Ciò non è avvenuto. Anzi, ad es. in Lombardia, il Direttore regionale scolastico ha creato un ufficio apposito per il coordinamento di tutti i GLIP della Regione.
Quanto ai passaggi, so solo che per passare da un grado all'altro delle scuole occorre essere in possesso dell'abuilitazione all'insegnamento dell'ordine e grado di scuola cui si vuole accedere.

Desidero sapere se un docente che usufruisce della legge104 per motivi personali con un grado di invalidità superiore ai due terzi e con l'art 21 ha diritto ad avere i tre giorni di permesso e di usufruire di un orario di servizio più agevolato mantenendo le 18 otre settimanali.Se si in base a quale normativa.

Tutte le agevolazioni previste dalla legge 104/92 (quindi anche quelle contemplate dall’art.33) sono a favore di disabili cui sia riconosciuto di essere in "stato di gravità" (art.3 della legge 104/92).

Sono un insegnante di sostegno e opero in un istituto alberghiero dal primo settembre. Grazie alle informazioni trovate nelle vostre Faq, sono riuscita a recuperare la legge che trattava la questione della programmazione differenziata e del diploma o attestazione finale. Vi sarei molto grata se riusciste a risolvere una questione che fino ad oggi nessuno è riuscito a chiarirmi. Se un alunno segue la programmazione differenziata solo in alcune materie, alla fine degli studi ottiene il diploma o l'attestazione? Alcuni mi hanno detto che se l'alunno ha un programma differenziato in non più di tre materie, può avere il diploma; è vero? Vi prego nella celerità della risposta, sono giorni che navigo in internet inutilmente.

L'OM 90/01 all'art. 11, a proposito della valutazione degli alunni in situazione di handicap, al fine del conseguimento del diploma di licenza media, richiede che il giudizio riguardi la valutazione globale della preparazione dell'alunno. Pertanto, come avviene per tutti gli alunni, il giudizio positivo o negativo dipende dalla valutazione di prevalenza di taluni aspetti ritenuti positivi su tal' altri ritenuti negativi ma non tali da inficiare il giudizio globale positivo. anche se a causa di talune negatività questo dovrà mantenersi nei limiti della sufficienza. 
Quanto detto vale anche nel caso di mancata valutazione di qualche disciplina, dal momento che l'art. 16, comma 1 della legge 104/92 prevede espressamente che vi possa essere la riduzione dei contenuti di talune discipline e che la normativa sugli esami di licenza media, richiamata all'inizio prevede anche un esame "differenziato", rispetto a quello dei compagni. 

Vorrei sapere in base a quale normativa il preside può negare il diritto alla fruizione all'aggiornamento nell'ambito dei 5 giorni previsti dal contratto, sentenziando che l'insegnante di sostegno non può essere sostituito dagli insegnanti curricolari e quando sostituito dai colleghi del sostegno, rende impossibile il normale svolgimento delle lezioni per sovraccarico di lavoro da parte dei colleghi del sostegno...

I docenti hanno diritto alla libertà di insegnamento e all'aggiornamento culturale e professionale.E' dal lontano 1974 (decreti delegati) che l'aggiornamento viene considerato un diritto-dovere degli insegnanti, necessario per adeguarsi allo sviluppo della cultura, all'evoluzione delle scienze dell'educazione, e partecipare alla ricerca educativa. L'aggiornamento professionale è dunque parte costitutiva dell'essere insegnante. 
Si rivolga al sindacato e al C.S.A. della sua città.

In una scuola della mia città si è verificata la presenza di quattro alunni disabili in una classe di 25 alunni. In una scuola di un paese vicino addirittura ho sentito dire che esiste una classe con 37 alunni di cui quattro disabili. Come è possibile che si verifichino queste situazioni? Si possono giustificare con la carenza di aule?

Io direi che chi ha operato in questo modo vada denunciato. il D.m. 141/99 parla chiaro, come è chiara il facs simile di denuncia che si trova nella pagina dell'Osservatorio scolastico della rubrica

Vi chiedo con immensa urgenza di risolvermi questo quesito. Mi potreste indicare con precisione la normativa che prevede il passaggio dal PEI differenziato alla programmazione di classe?

Vedi l'art. 13 dell'Ordinanza Ministeriale 9 marzo 1995, n. 80
http://www.edscuola.com/archivio/norme/ordinanze/om080_95.html

Sono un insegnante di sostegno delle superiori. 
Finalmente dopo anni di tentativi i genitori dell'alunno che seguo hanno accettato il PEI differenziato ma per il prossimo anno, quando l'alunno riuscirà ad iscriversi in terza, lo stesso potrà eventualmente seguire il programma ministeriale?

L'alunno disabile che segue una programmazione differenziata in terza media può svolgere esami differenziati in linea con il PEI. A conclusione dell'esame, l'alunno conseguisce la licenza media o un attestato (credito formativo) che consente l'iscrizione alla scuola media superiore?

Approvare le norme sull’obbligo dal Consiglio di classe entro il 15 Maggio la relazione per la Commissione, in cui dovranno figurare gli obiettivi e le modalità perseguiti per la realizzazione del diritto allo studio degli alunni con handicap. 
- Esami svolti sui programmi ordinari, eventualmente “semplificati” nei contenuti delle singole discipline, ai sensi dell’art 16 comma 1 L. n. 104/92, il cui superamento positivo dà diritto al rilascio del titolo legale di studio;
- Esami DIFFERENZIATI, cioè svolti sulla base di un progetto personalizzato differente rispetto ai programmi ministeriali, che non danno diritto al rilascio di un titolo legale di studio, ma ad un “Attestato” con la certificazione dei crediti formativi maturati, che va compilato sull’apposito modello trasmesso con la CM n. 125 del 20 Luglio 2001.
Le prove possono essere “equipollenti” a quelle dei compagni e cioè diverse nelle modalità (scritte invece che orali e viceversa; questionari a scelta aperta o multipla) e “nei contenuti disciplinari e professionali”, purché in grado di mostrare alla Commissione il possesso degli stessi apprendimenti e competenze e conoscenze simili a quelle dei compagni. Possono anche essere consentiti tempi più lunghi, di norma nell’ambito della stessa giornata e l’uso di strumenti ed ausilii anche tecnologici.
Le prove equipollenti scritte, corrispondenti a quelle inviate dal Ministero, possono anche essere predisposte dalla Commissione. Per quelle relative agli esami “differenziati”, che non rilasciano un titolo legale di studio, possono essere predisposte dalla Commissione anche prima dell’apertura delle buste. Quelle relative agli esami ordinari, che rilasciano un titolo di studio è opportuno che vengano predisposte dalla commissione dopo l’apertura delle buste, per evitare contestazione da parte di qualche studente non handicappato. La Commissione può avvalersi di un esperto, scegliendolo anche fra quelli che hanno seguito l’alunno durante l’anno.

Spetta al dirigente scolastico la scelta dei componenti del GLH d'Istituto?

G.L.H. d'Istituto, ossia: il Gruppo di lavoro presso le istituzioni scolastiche (la cui costituzione è compresa tra gli obblighi che riguardano direttamente il Capo d'istituto) presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola e ha il compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato» (Legge n. 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni. Leggi che ne sanciscono la costituzione: la legge 104 del 5 febbraio 1992, il successivo Decreto ministeriale 26 giugno 1992, dalla C.M. 258/83 ed infine dalla C.M. 262 del 22 settembre 1988. Le norme citate le trova http://www.edscuola.com/archivio/handicap/hnorme.html

SONO UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ALLA PRIMA ESPERIENZA. HO STUDIATO LA NORMATIVA RIGUARDANTE L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA MA NON MI SONO CHIARI ALCUNI PUNTI CHE RIASSUMO QUI DI SEGUITO PONENDOVI QUESTI QUESITI: 
1) E' NECESSARIO REDIGERE IL P.E.I. PER UN ALUNNO CERTIFICATO (IL MIO ALLIEVO NELLO SPECIFICO E' AFFETTO PER TURBE COMPORTAMENTALI) CHE SEGUIRA' LA PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE? NEL CASO IN CUI CIO' NON FOSSE NECESSARIO BASTA LA SOLA PROGRAMMAZIONE DI CIASCUN INSEGNANTE CURRICOLARE O ANCHE L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO DEVE REDIGERE UNA PROPRIA SPECIFICA PROGRAMMAZIONE? 
2) IL P.E.I. NON DEVE ESSERE REDATTO SOLO PER COLORO CHE DOVRANNO SEGUIRE UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA, QUINDI DIVERSA DA QUELLA DELLA CLASSE?

Per un Profilo Dinamico Funzionale esatto, occorre una corretta formulazione del Piano Educativo Individualizzato, ed è perciò indispensabile, una programmazione degli interventi che deve essere il frutto di una collaborazione interdisciplinare in ogni settore : docenti curricolari e specializzati, degli operatori della ASL (UONPI) e la collaborazione della famiglia. La conoscenza puntuale, estesa e approfondita della situazione individuale permetterà di trovare utili indicazioni operative per poter sviluppare le capacità dell'individuo con handicap per raggiungere un suo possibile traguardo. 
NORMATIVA
Decreto del Presidente della Repubblica - 24/02/1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap." 
Legge - 05/02/1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."Si veda in particolare: [ art. 12 ] 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
Che cosa è: 
Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge n. 104 del 1992. 
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4. 
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge n. 104 del 1992.Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili. 
IN SINTESI 
Il P.E.I. è:
- progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari 
- progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali 
contiene:
- finalità e obiettivi didattici
- itinerari di lavoro
- tecnologia
- metodologie, tecniche e verifiche 
- modalità di coinvolgimento della famiglia 
tempi:
- si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico 
- si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale 
- verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà

Nel modulo in cui insegno sono inseriti tre alunni con handicap riconosciuto, di cui uno particolarmente grave.

E' CONTRO LA LEGGE INSERIRE TRE DISABILI IN UNA CLASSE
Vedi il DM 141/99 (Classi con portatori handicap)
Nella pagina dell'Osservatorio scolastico (http://www.edscuola.com/archivio/handicap/osservatorio/) c'è il modello di denuncia contro il Dirigente o Preside che non ha rispettato il decreto in questione e le numerose direttive ministeriali

Negli anni precedenti gli incontri di GLHO si svolgevano in numero di 2 per anno scolastico, in orario extrascolastico e vi partecipavano, oltre le operatrici dell'equipe della ASL ed i genitori, tutte le insegnanti di classe e l'assistente di base. Quest'anno l'equipe ha dato la disponibilità per questi incontri solo in un pomeriggio in un orario in cui le insegnanti sono impegnate in classe in lezione frontale, per cui vi potrà partecipare una sola insegnante curricolare e l'insegnante di sostegno, ma non le altre 2 insegnanti e l'educatrice che da quest'anno opera con il bambino più grave. Vi chiedo se ciò è legittimo e a quale normativa possiamo far riferimento in caso contrario, dal momento che il dirigente afferma che è sufficiente una rappresentanza degli insegnanti

Vedi il DPR 24.02.94 (Handicap e USL)

Mia moglie insegna in una scuola media e le è stato riconosciuto solo il comma 1 dell'art. 3, ma ha contemporaneamente una invalidità superiore ai due terzi (70%). Vorrei sapere se ha diritto ai tre giorni di permesso mensili, visto anche che tali requisiti danno diritto alle precedenza per i trasferimenti a domanda, secondo quanto previsto dalla ordinanza sulla mobilità, art. 9. Il Dirigente scolastico lo nega, perciò Vi chiedo, se il comportamento della scuola è sostanzialmente giusto, e in caso contrario, come asserisco, se Vi è possibile indicarmi gli estremi della norma a me favorevole, così da poterla esibire.

E' descritto chiaramente in Agevolazioni sul Posto di Lavoro 
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html

Sono il papa' di due bimbi che frequentano la scuola materna statale del comune di appartenenza e vorrei sapere se il trasporto su pulmino del comune, esistono dei tempi di percorrenza e se c'e un limite di tempo del suddetto trasporto. 
Infatti sia il tempo di andata che quello di ritorno sono molto elevati (piu' di una ora), e questo si e' verificato dopo la soppressione di alcuni pulmini per abbattimento dei costi. 
Da questo gli unici rimasti devono compiere un lungo tragitto per prendere con se tutti i bambini. 
Vorrei precisare che i miei bambini quando arrivano a casa sono letteralmente sfiniti. 
Gradirei da parte vostra una risposta se esistono delle tutele o leggi sui diritti dei bambini e se esiste un tempo massimo del trasporto dei bimbi per recarsi alla scuola materna.

Esiste il buon senso. Non c'è normativa che stabilisca il tempo di percorrenza. Che protestino i genitori dei bimbi, è un mezzo che è stato sempre efficace. Rivolgetevi comunque ad una associazione consumatori, perchè quel trasporto viene pagato dal cittadino con le tasse.
Oltretutto poi il tempo di percorrenza assicurato come tragitto, credo che non superi i trenta minuti

Sono un docente di sostegno della scuola secondaria, ed in particolare dell'istruzione professionale. Vi sarei grato se poteste darmi delle indicazioni operative circa l'annoso problema delle aree da assegnare agli allievi e su cui poi si basa l'assegnazione dei docenti di sostegno. Ritengo (correggetemi se sbaglio) che in un Istituto Professionale dovrebbe essere soprattutto l' area 3 (tecnico-pratica) quella più importante, in quanto si presuppone che un allievo che si iscriva ad un istituto professionale (diciamo pure almeno l'80% degli allievi in situazione di handicap che si iscrivono al superiore scelgono, anzi spesso, sono costretti, a scegliere questo tipi di scuola). Inoltre vorrei sapere se per l'assegnazione dell'area è più giusto privilegiare l'area in cui l'allievo presenta dei punti di forza (anche se minimi) oppure quelle in cui egli mostra delle lacune e se l'assegnazione ad un allievo di più di un'area può essere utile. Esiste a tale proposito una circolare in merito, che dia delle indicazioni operative? Infine, vorrei sapere se è vero che vi è una proposta per eliminare le aree per la secondaria, facendo un'unica graduatoria dei docenti di sostegno.

Risponde Salvatore Nocera:
L'art. 13 comma 5 della L. 104/92 si limita genericamente a dire che viene nominato un insegnante specializzato "nell'area di interesse rilevante per l'alunno" secondo le indicazioni del Piano Educativo Individualizzato. Quindi sarà il Consiglio di Classe quando predispone il Progetto di cui all'art. 41 del D.M. 331/98, a proporre l'area. Quanto alla loro abolizione, se ne discute da tempo, ma non vi sono proposte ufficiali.

Ho trentuno anni e da otto svolgo il lavoro di assistente materiale a minori portatori di handicap nelle scuole. Per poter svolgere questa mansione sei anni fa ho conseguito il diploma di specializzazione per assistente materiale, riconosciuto dalla regione Campania ai sensi della legge n.845 del 21/12/1978, pagato profumatamente. 
Dopo otto anni di lavoro e competenze acquisite, rischio di essere licenziata dalla cooperativa presso la quale lavoro, vincitrice di appalti per l'assistenza scolastica ai portatori di handicap presso diversi comuni dell'area vesuviana, perchè in seguito all'autonomia scolastica i dirigenti di molte scuole hanno avviato dei corsi di specializzazione per i 
collaboratori scolastici. 
Ciò vuol dire che la mia figura professionale è destinata a scomparire? In che modo posso riqualificarmi pur rimanendo nell'ambito dell'assistenza a portatori di handicap? Esistono in tal senso dei corsi finanziati da enti pubblici? 
Al di là del mio destino individuale e di quello di tanti miei colleghi, mi chiedo se i collaboratori scolastici, impegnati anche in altre mansioni, possano garantire un'adeguata assistenza e una reale integrazione degli alunni portatori di handicap, specie nei i casi più gravi per è necessaria un'assistenza continua. A rendere ancora più precaria la situazione è il taglio delle ore del sostegno.

L'assistenza che i collaboratori scolastici possono fornire, è solo quella di ausilio materiale, per le esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona. Non è quella specialistica. Rassicurati e rassicura le famiglie di questi giovani. Insegnare a questi ragazzi ad essere autonomi e aiutarli a crescere con una certa sicurezza non è compito facile, non è un compito che può fare un collaboratore scolastico, anche se bravo. Apprezzo la tua sensibilità, e questo ti fa onore.
Ti segnalo la nota che parla chiaramente dei compiti e delle mansioni.
Nota 30.11.01 (Assistenza di Base Handicap) 
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Vedi inoltre:
Assistenza di Base e Personale Collaboratore Scolastico
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/pomezia/definizione.html

So che per l'art 33 della 104 i parenti affini, qualora i genitori fossero impossibilitati a farlo, possono chiedere permessi per assistenza pur non conviventi: ora il mio Preside ha voluto tutte le dichiarazioni e i certificati ma non vuole riconoscermi questo diritto, a voi risulta?
Si appella al fatto che c'è un figlio di 18 anni nello stato di famiglia, ma se questi è studente e dipendente dal padre invalido e con 104 cosa cambia se sono io a richiedere l'assistenza per condurlo a visite e altro? Il ragazzo non è ancora in grado di farlo pienamente dato che i viaggi sono lunghi e le situazioni da affrontare delicate, del resto la sclerosi multipla allo stadio secondario non perdona e progredisce tempestivamente. E' mai possibile che non se ne esca dalle situazioni di questo tipo e che per i docenti precari non ci siano diritti che tengano?
Scusa il mio sfogo ma vorrei un parere su quanto ritengo mi spetti per umanità soprattutto

Risponde Salvatore Nocera:
Purtroppo mi risulta che una circolare dell'INPAP nega il diritto a parenti ed affini se esistono parenti prossimi maggiorenni. Mi spiace, ma temo ci sia poco da fare.

Come insegnante di religione di una scuola media del Nord Italia vivo da qualche tempo una situazione insostenibile. Nella mia classe, infatti, sono presenti due ragazzi iperattivi che fruiscono del sostegno ma non nella mia ora.
Il punto è che l'ins. di sostegno si rifiuta di essere presente nella mia ora, in quanto l'ultima, e quindi non funzionale al suo orario settimanale.
Vista la sua persistente indisponibiltà a venirmi incontro e considerati anche i rischi per la mia incolumità e degli altri alunni mi chiedevo se esiste una normativa di riferimento che "obblighi" l'ins. di sostegno ad essere presente.

Risponde Salvatore Nocera:
Non mi risulta che esistono norme in materia, rimanendo tutto regolato dalla normale normativa sulla formazione dell'orario.Occorrerebbe sapere se esistono altre ore in cui non sono presenti gli insegnanti di sostegno e vedere come gli insegnanti di classe si compoirtano.Ove fosse indispensabile, si potrebbe richiedere un assistente per l'autonomia, fornito dagli Enti locali.

Sono un insegnante e mi occupo dei bambini portatori di handicap, desidero, se è possibile, avere l'Allegato A del quadro normativo riguardante il "fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa..." legge 440/97.

Questa è la 440/97
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddl2722.html
Vedi anche: 
- Finanziamenti per il 2002
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/ulteriori_finanziamenti.htm
- Finanziamenti legge 440/97
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm081_02.html
- Nota 2 ottobre 2002, Prot.n. 4088
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm21002.html

Congratulazioni, con il vostro supporto legislativo circa l'assistenza specialistica ai disabili.
E' stato raggiunto un accordo in questi termini:
il comune si impegna a fornire l'assistenza specialistica dietro un formale documento (Profilo Dinamico Funzionale) redatto dalla scuola e dall'AUSL, nel quale si precisa che tipo di figura qualificata occorre e con quali mansione (ad ovvia esclusione di quelli affidata al personale ATA).
La questione da chiarire sono le "figure" che l'EE.LL. e la AUSL possono fornire con le "mansioni" affidate.
In una circolare del direttore regionale scolastico vengono individuate delle figure citate in una circolare ministeriale n.3390 del 30/11/01 nella quale si citano le seguenti figure della assistenza specialistica affidata agli EE.LL:

- educatore professionale

vd. Educatori Professionali

- assistente educativo

Deve aver fatto corsi di formazione professionale indetti dalla regione di appartenenza.

- il traduttore dei segni

L'ENS, fa corsi per la lingua dei segni per i non udenti

- il personale paramedico

di competenza della ASL, sono figure speciastiche per alcune patologie

- personale psico-sociale.

Psicologhe e altro per interventi anche nelle famiglie con disagio sociale. Perchè a volte è più utile intervenire lì, oltre che sul bambino

Le chiedo di chiarirmi la provenienza , il titolo che abilita all'esercizio, le mansioni e i riferimenti normativi di tali figure.
LA FORMAZIONE. I CORSI DI FORMAZIONE PER OGNI DISABILITA' . INSOMMA GENTE PREPARATA, NON BADANTI.

CARATTERISTICHE DEL PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE
Ipotesi di profilo professionale
1 Il personale educativo- assistenziale è costituito da persone che:
a) hanno compiuto il diciottesimo anno di età;
b) sono in possesso del diploma di Scuola Secondaria di II° grado o di esperienze professionali riconosciute e documentabili
c) sono, disponibili a svolgere prestazioni educativo - assistenziale nell'ambito della programmazione educativa formulata per un alunno in situazione di handicap.
Questo personale è distinto da quello docente (di pertinenza della scuola), da quello in possesso di diploma di educatore professionale, da quello Ausiliario Tecnico e Amministrativo delle scuole e da altro personale, le cui mansioni e prestazioni siano di natura squisitamente assistenziale.
Dati la varietà delle situazioni di fatto esistenti, il modo differente in cui tale personale viene reperito ed assunto, la molteplicità dei bisogni a cui è chiamato a rispondere, l'impossibilità di prefigurare compiutamene il quadro delle necessità che si debbono affrontare, l'assenza di un quadro normativo specifico, si ritiene opportuno individuare linee comuni per quanto attiene a:
· il reperimento e l'assunzione;
· aree educative di pertinenza del personale educativo - assistenziale;
· attività di detto personale;
· aree di formazione.
2 L'individuazione del fabbisogno
L'esigenza di personale educativo - assistenziale a sostegno di un allievo in situazione di handicap, è individuata nel presente accordo.
3 Reperimento del personale educativo - assistenziale
Il reperimento di tale personale è a carico dell’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale ricorra a personale proveniente, da altro Ente (pubblico, privato, privato - sociale, …) che svolga attività nel settore educativo assistenziale, resta fermo che il referente istituzionale, per ogni aspetto riguardante detto personale, è l’Amministrazione stessa.
4 Aree di pertinenza del personale educativo - assistenziale
L'esigenza di tale personale nel processo di integrazione nasce dalla necessità di proseguire - nei momenti, in cui non è presente (in base al Piano Educativo Individuale) il personale docente di sostegno- un azione diretta a dare risposta a bisogni materiali (cura della persona, deambulazione- attrazione di prassi e, …) e ad esigenze immateriali (bisogno di comunicazione, riconoscimento del proprio corpo, riconoscimento del rapporto distanza - vicinanza con le altre persone, relazioni partecipate, …).
Se si tiene conto che il personale educativo - assistenziale viene assegnato in presenza di un alunno in situazione di handicap con deficit particolarmente grave e che non è possibile prefigurare in via generale un quadro organico ed esauriente di aree di intervento -le quali dovranno essere, individuate e attivate nell'ambito della concreta situazione scolastica a contatto con il soggetto interessato-, è evidente che le aree di seguito individuate costituiscono un elenco indicativo:
· autonomia personale sul piano delle risposte di base (mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi, ...);
· autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno, …)
· uso di strumenti protesici,
· ampliamento delle forme di comunicazione e relazioni già presenti nella persona in situazione di handicap;
· inserimento sul piano sociale in situazioni ludiche, di routine, di attività di arricchimento del curricolo, … ;
· prima conoscenza, anche in forma soltanto intuitiva, dello spazio, del tempo, dell'ordine, delle quantità delle cose ...
Si tratta, dunque, di aree di intervento che sono già state oggetto di specifica azione didattica, da parte dei docenti (curricolari e di sostegno). Il personale educativo - assistenziale si inserisce nell'itinerario già avviato e privilegia gli aspetti più strettamente educativi, assistenziali e globali del progetto messo in campo. In genere questi interventi sono fondamentali per una effettiva integrazione scolastica.
5 Attività del personale educativo - assistenziale
Sinteticamente il personale educativo - assistenziale è tenuto a:
a) agire, in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente (di norma è in servizio in tempi diversi da quelli in cui è in servizio il personale docente);.
b) costruire in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato per l'alunno in situazione di handicap;
c) evitare una gestione puramente assistenziale dell’alunno in situazione di handicap pur costituendo essa la base da cui muovere;
d) assumere conoscenze complete sull’alunno in situazione di handicap in modo da possedere un quadro della sua personalità (più oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando - qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno ai lavori di messa a punto del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato;
e) garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull’alunno in situazione di handicap;
f) interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori, …) e con il personale dei servizi del territorio;
g) proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l’alunno in situazione di handicap nell'ambito del percorso scolastico;
h) collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
i) sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità per quanto si riferisce l'entrata in servizio e la presenza a scuola;
j) partecipare alle attività di formazione e aggiornamento attivate espressamente per loro.
6 Aree di formazione professionale
Il personale educativo - assistenziale ha il diritto - dovere di partecipare - in orario regolarmente retribuito dall'Ente che lo ha assunto - a corsi di formazione e aggiornamento i cui contenuti di base sono i seguenti:
· conoscenze di base circa la natura di alcuni deficit tipici degli alunni a cui si è assegnati;
· prime nozioni riguardanti la comunicazione e l'interazione tra le persone in ambito educativo;
· conoscenza dei più diffusi sussidi protesici;
· nozioni essenziali riguardanti aspetti fondamentali della crescita:
· le principali dimensioni dello sviluppo (affettività, emotività, cognitività, relazionalità, …)
· in particolare, le fasi fondamentali dello sviluppo percettivo - motorio e cognitivo e di quello socio - affettivo;
· il sistema delle motivazioni;
· conoscenza dei modi con cui si progetta, costruisce, conduce e verifica il Piano Educativo Individualizzato
· le modalità di osservazione dei processi e dei risultati.
Questo in riferimento all'usuale esigenza che le scuole hanno della serie: assistenza continua a ragazzi con gravi deficit che non possiedono autonomie e/o con gravi deficit nella comunicazione o ancora a soggetti autistici in particolar modo a quelli pericolosi per sè e per gli altri.

Sono un'insegnante di Ed.Fisica presso la scuola media. Ho sempre fatto, almeno credo e così dicono i miei alunni, con serietà il mio lavoro ma dall'anno scorso.........la mia Dirigente.....i Dirigenti che non sanno fare i Dirigenti!!!!!!!!!!La mia situazione è questa:
- 1 RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO TABELLA B MAX-PERIARTRITE SCAPOLO-OMERALE DX;
- 2 RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO TABELLA B MAX - GRAVE DISCOPATIA C5,C6;
- 3 L. 104/92 ART.3 C.1
Lavoro in questa scuola da 18 anni. Abbiamo fatto sempre i G.d.G. anche col massimo dei risultati,ma.....dall'anno scorso la Dirigente non mi permette più di lavorare con serenità.Siamo senza palestra,fuori non si può andare per la 626,in classse non si può fare nulla e quest'anno addirittura non vuole concedermi il sabato o lunedì libero nonostante conosca la mia situazione fisiologica.Faccio presente che fisicamente ho bisogno di due giorni consecutivi per un recupero fisico!Potreste dirmi qualc'osa o a chi rivolgermi .Francamente sono molto stanca.Sono giovane e vorrei continuare a lavorare seriamente ancora per molto ma non so più cosa fare sia per me che per i miei alunni.Avevo pensato che mi rimane solo un'ultima carta chiamare un Ispettore per la materia visto che presso la Scuola elementare hanno la palestra ,ma non so se mi conviene visto il comportamento accidioso della Dirigente.

Mi pare che si dovrebbero mobilitare i genitori perchè i loro figli non fanno ginnastica. Cerca di sensibilizzare qualche mamma su questo. ma nel Pof non è prevista ????
Quanto ai due giorni consecutivi per il riposo, occorrerebbe una attestazione dell'ASL, in presenza della quale il dirigente dovrebbe essere più flessibile. 
Se inoltre tu riuscissi ad avere la gravità sull'handicap, art.3 comma 3, della legge 104/92, scatterebbero i permessi (tre giorni).

 


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