a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 50
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Siamo un Consorzio di Cooperative Sociali che operano in campo socio-sanitario, ed in particolare svolgiamo interventi educativi negli Istituti.
Nel corso degli anni abbiamo più volte dovuto confrontarci con i quesiti che ora vi poniamo, e che al momento non hanno ricevuto risposte certe, ma solo interpretazioni molto vaghe e spesso discordanti da parte nostri vari interlocutori.
Per quanto riguarda il codice privacy:
1. L’Educatore può partecipare ai Gruppi Operativi a norma della circolare ministeriale n. 258/83, del decreto del Presidente della Repubblica 24/2/94, art. 4?
2. L’Educatore può partecipare ai consigli di classe o ad altri incontri interprofessionali che abbiano per oggetto la situazione del minore da lui seguito?
3. L’Educatore può partecipare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato redatto dall’insegnante di sostegno, o quantomeno prenderne visione?
4. L’Educatore può prendere visione del Profilo Dinamico Funzionale del minore da lui seguito?
5. Nelle comunicazioni (relazioni e progetti) con i referenti clinici e i tecnici degli Enti vanno indicati i dati anagrafici dei suddetti minori o vanno inseriti dei dati cifrati?
Per quanto riguarda la responsabilità sui minori in carico:
L’educatore può svolgere, nell’ambito di progetti concordati con l’Istituzione Scolastica attività con le classi o con piccoli gruppi di alunni, anche in assenza di un insegnante?
L’educatore può accompagnare minori a lui in carico in attività esterne al plesso scolastico (gite, soggiorni, attività sportive, ecc...) anche in assenza di insegnanti?

Tutti i quesiti trovano risposta nell'art 12 comma 5 L.n. 104/92, secondo il quale il PDF ed il PEI sono predisposti d'intesa fra operatori scolastici, famiglia ed operatori SOCIO" -sanitari. IL termine operatori "sociali" comprende certamente gli educatori, sia che essi siano dipendenti degli Enti locali che li assegnano sia che essi siano membri di cooperative sociali convenzionate con gli Enti locali. Pertanto essi hanno diritto di partecipare ai GLH operativi per tutti gli adempimenti affidati dalla legge a tali organismi e svolgono le attività con e senza i docenti per il sostegno, secondo quanto concordato nel PEI. Non possono invece partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, se queste sono " chiuse", cioè con la sola partecipazione dei docenti, ad es. scrutini. Debbono infine comunicare dati agli enti di riferimento solo tramite codici e comunque restate tenuti a rispettare , come tutti gli altri operatori, il segreto di ufficio su quanto venite a conoscere durante le riunioni o il Vostro lavoro.

Può una scuola materna paritaria spostare l'onere del sostegno sulla famiglia?

Se trattasi di una scuola primaria parificata, oltre che paritaria, essa riceve in base alla convenzione di parifica i fondi per il sostegno didattico. Se trattasi di altre scuole, veda il recente decreto ministeriale n. 59/07 che chiarisce i tipi di finanziamenti per l'integrazione scolastica nelle scuole paritarie.

Sono una studentessa di Scienze della Formazione. Per la mia tesi vorrei sapere quale legge impone la competenza alla Provincia per quanto riguarda l'assistenza agli alunni con handicap sensoriale.

Assistenza alla comunicazione agli alunni con handicap sensoriale (audiolesi) frequentanti gli Istituti Superiori di competenza Provinciale dal 30/04/2007 fino al termine delle attività didattiche (compresi gli esami di qualifica e di maturità)
Assistenza di Base e Comunicativa (Legge 104/92, art.13 comma 3 e Nota del 30/11/2001)
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_assistenza2.html
La L. 112/98 art. 139, in materia di trasferimenti di competenze alle provincie ed ai comuni, espressamente prevede che “sono attribuiti alle provincie, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”

Sono un’insegnante di sostegno che si sta occupando del “problema” diploma di licenza media e disabili e del grande interrogativo dei colleghi se dare o no il diploma al termine della terza media, non sto qui a dirvi delle oscenità sentite che però vorrei azzittire con riferimenti normativi più vicini ai nostri giorni perché so che ci sono stati degli aggiornamenti e /o cambiamenti legislativi. In attesa di una vostra risposta vi ringrazio per l’aiuto. Carla simoni.

Circolare n. 28 del 15 marzo 2007, punto 5
Alunni diversamente abili
I docenti preposti al sostegno degli alunni diversamente abili fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.
Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), secondo le previsioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico (d. lvo n. 297/1994).
Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni diversamente abili è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti.
Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. ordinanza ministeriale n. 90/2001).
Le prove d’esame, per le quali l’alunno diversamente abile può avvalersi degli ausili necessari, dovranno essere idonee a valutare il progresso conseguito in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni diversamente abili.
Ancora:
ORDINANZA MINISTERIALE n. 90 del 21 maggio 2001 (prot.4042)
«ART. 11, c. 12
Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.»........
Ancora:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_licmedia.html

A chi compete l'assistenza alla persona nel caso di alunni disabili delle scuole secondarie di 1° grado?
Ai sensi di quale normativa? I comuni dicono che non hanno risorse finanziarie ......

L’assistenza di base agli alunni con disabilità è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. Essa va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92.
Nel vigente quadro normativo, è competenza della scuola assicurare l’assistenza di base, quale attività interconnessa con quelle educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo, il Piano Educativo Individualizzato, che, a sua volta, si colloca all’interno della più generale progettualità delle scuole autonome.
In tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, partecipa al progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia.
A tale figura, nel sistema normativo vigente, vanno affidate prioritariamente le funzioni di assistenza materiale e igienica agli alunni con disabilità (cfr. art. 47 e Tab. A del CCNL Comparto scuola 2002/2005). L’attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività.
Il dirigente scolastico, nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse previsti dall’ordinamento.
L’assistenza di base, di competenza della scuola, consiste essenzialmente nell’ausilio materiale agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, negli spostamenti all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Spetta invece all’ente locale assicurare l’assistenza specialistica, di rilievo per particolari tipologie di disabilità, da svolgersi con personale qualificato, sia all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92. Si ritiene che tale secondo tipo di assistenza debba essere svolta, a titolo esemplificativo, dalle seguenti figure professionali: traduttore del linguaggio dei segni, educatore professionale, assistente educativo, personale paramedico, personale psico-sociale, assistente igenico-sanitario, ecc.
Pertanto, il dirigente scolastico provvederà ad inoltrare all’ente locale competente le richieste di assistenza specialistica come indicate dalla ASL nella Diagnosi funzionale.
Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche, con conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola da parte dell’ente locale, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla legge 104/92.

Sono una dirigente e vi è la necessità di far rimanere a pranzo una bambina gravemente handicappata che frequenta la scuola dell'infanzia. L'ins. di sostegno non vuole assumersi la responsabilità e l'Ente Locale ci fornisce di un'assistente che imboccherebbe la bambina. Fermo restando il diritto all'apprendimento dell'alunno,vorrei sapere quali sono le responsabilità della scuola nel caso in cui, malauguratamente, dovesse succedere il peggio?Potrei avere suggerimenti sulle procedure da attivare?

Premesso che l'imboccamento di bimbi con disabilità rientrerebbe per CCNL nei compiti dei collaboratori scolastici, se l'ente locale fornisce personale a tale scopo, è sufficiente che, come per la somministrazione di farmaci a scuola, vi sia la richiesta dei genitori e l'eventuale indicazione del medico curante, se occorrono particolari accorgimenti.

E' OBBLIGATORIO FAR FIRMARE IL P.E.I. AI GENITORI DELL' ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE? QUALE ORDINANZA LO REGOLAMENTA?

DPR 24.2.94 - Piano educativo individualizzato. - 1. Il Piano educativo individualizzato, è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.
Se è redatto insieme alla famiglia, mi pare logico che lo firmi. Se invece la famiglia non è stata interpellata e non gli sta bene, non lo firma. E' semplice

Sono un'insegnante di sostegno di scuola dell'infanzia, vorrei sapere dopo l'assegnazione delle ore da parte del CSA la rivisitazione delle ore di sostegno a chi spetta ? In che modo deve avvenire tale rivisitazione e sulla base di quali elementi ? A tal proposito vorrei sapere se ci sono dei riferimenti legislativi che regolano il tutto.

Al Gruppo di lavoro della scuola. Ma se le ore date in deroga ai disabili gravi, vengono distribuite ad altri ragazzi è una ingiustizia che, purtroppo, avviene spesso nelle scuole. La celebre frase di Don Milani "Perché non c’è nulla che sia ingiusto quanto far le *parti uguali* tra disuguali”, non è molto apprezzata dalle scuole.

Per quanto concerne la Circolare 10 gennaio 2002 n. 2, riguardante il Testo Unico decreto legislativo 26/03/2001 n.151, articolo, Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap. Disposizioni modificate alla legge n. 53/2000, è da considerarsi valida l'estensione del diritto al congedo per il coniuge convivente con soggetto con handicap situazione di gravità come comunicato dalla Direzione centrale dell'INPS nella circolare n. 112 del 3 agosto 2007 oppure bisogna considerare destinatari sempre solamente i genitori e o i fratelli e sorelle?

E' stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevede al primo posto - ai fini del congedo straordinario retribuito - il coniuge del disabile in situazione di gravità, con questo convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione ed il
medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma. La norma censurata, infatti, esclude attualmente dal novero dei beneficiari di tale congedo straordinario il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento
degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine. Pertanto è da considerare valida l'estensione del diritto al congedo anche al coniuge.

Sono un’insegnante di sostegno di scuola media e avrei bisogno di alcuni chiarimenti circa l’assegnazione delle ore di sostegno e di conseguenza degli stessi docenti alle classi in cui è inserito l’alunno diversamente abile.
Questa in sintesi la situazione nella mia scuola (6 alunni – 4 docenti):
- 3 alunni in 3^ (con rapporto 1:1), di cui uno iscritto ad agosto, dopo l’organico di fatto
- 3 alunni (con un rapporto 1:3), due in 2^ e uno in 3^
- 4 docenti di sostegno (3 + 1 assegnato in utilizzazione)
Vorrei sapere se il Dirigente Scolastico, in regime di autonomia, sentito anche il parere degli esperti dell’equipe psicopedagogica e dei consigli di classe interessati, può ridistribuire le ore tra i 4 docenti a disposizione in modo più funzionale, decidendo ad esempio di destinare meno ore ai due alunni con rapporto 1:1 e che spesso frequentano per meno di 18 ore settimanali e avere così più ore a disposizione per gli altri ragazzi. Se questo è possibile quali sono i riferimenti normativi?

Chi autorizza questo signore a fare quello che fa? In base a quale normativa lo fa? PERCHE' NON INFORMARE LE FAMIGLIE DI QUESTI RAGAZZI? Con le numerose sentenze dei tribunali civili e, ultimamente anche dei T.A.R., viene ribadito che il diritto all’istruzione è un diritto soggettivo, ossia quello che riconosce quella posizione giuridica soggettiva di vantaggio che l'ordinamento giuridico (ossia il diritto oggettivo) riconosce e garantisce al soggetto per soddisfare un suo interesse sostanziale, per consentire in via immediata e diretta la realizzazione dell'interesse medesimo. La prassi attuale, a mio parere illegittima, è quella di togliere le ore assegnate ai disabili gravi, per destinarle a soggetti che hanno problematiche sociali e che nulla hanno a che vedere con la disabilità. Tale prassi non è giustificata e supportata da nessuna legge o circolare chicchessia e, comunque, cozzerebbe contro i principi Costituzionali sul diritto all'istruzione, ed è uno dei diritti fondamentali della persona, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e reso giuridicamente vincolante dal Patto sui diritti economici sociali e culturali.
Da tenere presente inoltre che questa prassi, stravolge e falsifica in pratica le diagnosi della ASL. UNA COSA GRAVISSIMA

Ho un bambino con handicap al 100% autistico con emiparesi La scuola per lui richiede 24 ore di sostegno in base alla diagnosi funzionale (22+2) Il CSA concede nel monte ore totale che chiede l'Istituto per i ragazzi disabili che ha le 24 ore settimanali per mio figlio
La scuola senza dire niente alla famiglia e con una decisione unilaterale (presa solo con il dirigente scolastico, l'insegnante di sostegno, il responsabile handicap di Istituto) negli ultimi tre anni compreso quest'anno ha tolto le ore di sostegno a mio figlio anche durante il corso dell'anno scolastico e io mamma ne sono venuta a conoscenza solo oggi che frequenta la classe V perchè hanno tolto ulteriori ore e oggi mio figlio ha solo 13 ore di sostegno mentre io sapevo che ne aveva 22+2
Vorrei sapere quante ore di sostegno devono essere date ad un bambino con handicap al 100% autistico con emiparesi. Queste ore di sostegno sono state tolte senza che la famiglia ne fosse a conoscenza e non presa con tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.)
Vorrei sapere se è legale e con quali criteri possono essere tolte le ore di sostegno ai ragazzi dell'Istituto (anche durante il corso dell'anno) e se devono essere tolte in rapporto gravità handicap
Se deve essere fatto con tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato
Vorrei sapere se un Dirigente scolastico si può rifiutare di far fare un Progetto integrato alla didattica quando c'è un'equipe di medici che con i dati in mano dimostrano il miglioramento del bambino e se un' insegnante di sostegno si può rifiutare di inserire nel suo metodo didattico un progetto per bambini autistici come mio figlio
Faccio presente che il progetto è riconosciuto e finanziato dalla Regione (regione di appartenenza) e seguito dall'equipe della Neuropsichiatria - Il progetto nella classe 1 elementare è stato portato avanti dall'educatrice senza il minimo aiuto dell'insegnante che ha portato avanti il suo programma unilateralmente lavorando solo 1 ora e mezza al giorno Mio figlio ha potuto iniziare il progetto solo alla fine di gennaio dopo che il Dirigente scolastico ha voluto una riunione con tutti gli operatori, eravamo in 15 alla riunione (voluta e stabilita da lui) e lui non si è presentato perchè è andato in ferie. Vorrei sapere se tutto questo è legale
Vorrei sapere perchè la scuola non tiene conto di quello che l'equipe medica consiglia in questo caso dato che mio figlio ha grandi difficoltà sull'area del linguaggio e della comunicazione e su tutti gli aspetti cognitivi che sono alla base della comparsa dell'autonomia sociale. l bambino autistico ha grandi problemi di attenzione ed ha bisogno dei suoi tempi per migliorare. L'equipe medica che porta avanti il progetto oggi anche a scuola chiede la copertura totale dell'orario scolastico in rapporto uno ad uno con l'insegnante di sostegno. I Nonostante una relazione che certifica questo hanno tolto ulteriori ore di sostegno
Aiutatemi e ditemi cosa devo fare per far reintegrare le ore di mio figlio Sono disperata vorrei sapere perchè l'Istituzione scolastica invece di aiutare mette in difficoltà la crescita di un bambino che ha bisogno dei suoi tempi per poter migliorare e raggiungere tutti gli obiettivi e perchè un Dirigente Scolastico ha il potere di libero arbitrio e decidere senza tener conto di chi ha la sola competenza (l'equipe medica) di valutare i miglioramenti di mio figlio

Fai ricorso al Tar in forma urgente
L'art 12 comma 5 L.n. 104/92 stabilisce che il PEI, che contiene le risorse necessarie all'alunno, è predisposto congiuntamente dagli operatori
scolastici e sociosanitari e dalla famiglia. Pertanto una revisione quantitativa e qualitativa dellerisorse non può essere operata solo da una o due persone. Sino ad oggi , in presenza dell'assegnazione
di un determinato numero di ore di sostegno da parte dell'Ufficio scolastico regionale o indicate dall'unità multidisciplinare dell'ASL, la Magistratura ha sempre ridato all'alunno il massimo delle ore di sostegno, senza indagare se vi fossero altre risorse egualmente utili per l'alunno.
Dopo le numerose sentenze dei tribunali civili e, ultimamente anche dei T.A.R., viene ribadito che il diritto all’istruzione è un diritto soggettivo, ossia quello che riconosce quella posizione giuridica soggettiva di vantaggio che l'ordinamento giuridico (ossia il diritto oggettivo) riconosce e garantisce al soggetto per soddisfare un suo interesse sostanziale, per consentire in via immediata e diretta la realizzazione dell'interesse medesimo. La prassi attuale, a mio parere illegittima, è quella di togliere le ore assegnate ai disabili gravi, per destinarle a soggetti che hanno problematiche sociali e che nulla hanno a che vedere con la disabilità. Tale prassi non è giustificata e supportata da nessuna legge o circolare chicchessia e, comunque, cozzerebbe contro i principi Costituzionali sul diritto all'istruzione, ed è uno dei diritti fondamentali della persona, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e reso giuridicamente vincolante dal Patto sui diritti economici sociali e culturali.Da tenere presente inoltre che questa prassi, stravolge e falsifica in pratica le diagnosi della ASL

Da qualche tempo mi sto occupando di una delicata situazione. Un'alunna della mia scuola, invalida al 100% con indennità di accompagnamento in quanto non è in grado
di compiere i normali atti della vita, vuole partecipare accompagnata alla gita in Spagna che si effettuerà tra 10 giorni in pullman.
Non mi è stato possibile sapere in alcun modo se l'alunna e l'accompagnatore (genitore) hanno diritto a qualche agevolazione sulle quote di partecipazione e a
quale normativa potrei far riferimento.

NESSUNA AGEVOLAZIONE. Solo per l'accompagnatore, vale l'agevolazione. La scuola deve mettere in condizioni l'alunna di usufruire del diritto allo studio.

Sono una docente sul sostegno nella scuola dell'infanzia, il bambino che assisto è autistico, egli si reca a scuola con il pulmino accompagnato da un assistente che svolge servizio sul mezzo di trasporto, vorrei sapere, se il bambino per entrare in classe dev'essere accompagnato dall'assistente o da un Collaboratore Scolastico che deve quotidianamente recarsi a prenderlo dal mezzo e portarlo in aula, o la competenza ricade su l'insegnante?

Dal Collaboratore Scolastico. Legge 289/02 art. 35 comma 3, "Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche."

Se si verifica un incidente durante il tragitto a piedi dal pulmino sino all'aula chi risponde, io docente sono corresponsabile?

No, ovviamente chi è addetto all'accoglienza

Sono un'insegnante di sostegno della scuola media e seguo un ragazzo di terza con sindrome di Down e grave ritardo mentale. Il Preside mi ha detto che posso non sottoporre l'alunno alla prova scritta della seconda lingua straniera purché sia scritto nel PEI. Io non sono convinta di questo, vorrei conoscere la normativa che lo dice e, soprattutto, temo la commissione non rilascerà il diploma di terza media all'alunno se questi non affronta tutte le prove.

L'art 11 c11 dell'O M n. 90/01 consente ali esami di licenza media " prove differenziate, oltre che equipollenti". Pertanto potreste sostituire la lingua scritta con alcune informazioni di storia del Paese o con un colloquio orale , se l'alunna è in grado di ripetere qualche espressione elementare in lingua. Formalmente la provsa va sostituita con altra prova; ciò deve essere previsto dal PEI e verbalizzato dal GLH operativo. InformateVi con altre scuole, perchè questo problema si pone spesso e molti l'hanno risolto.
Se lo riteneste opportuno, potreste sollevare un quesito alla Direzione generale degli Ordinamenti del Ministero.

Mio nipote iscritto alla classe prima della scuola primaria, è sordomuto e perciò da 2 anni è seguito da un'assistente alla comunicazione.
Attualmente il bambino, il cui linguaggio verbale risulta essere assente, si esprime unicamente attraverso la lingua dei segni e durante l'orario scolastico è "scoperto" e non gode di nessun ausilio alla comunicazione.
Inoltre lo stesso è pluriminorato di conseguenza ha bisogno di assistenza costante.
Quest'anno il nuovo dirigente scolastico (che ha ricevuto dal comune preciso finanziamento per retribuire l'assistente alla comunicazione) si rifiuta di fare la nomina alla precedente assistente alla comunicazione adducendo la motivazione che esiste un limite massimo di incarico di 2000 Euro oltre il quale è obbligatorio procedere a una gara d'appalto.
I genitori hanno più volte portato alla sua attenzione la necessità di garantire al minore la continuità  didattica pedagogica e interrelazionale nonché, nel suo caso specifico, l'utilizzo dello stesso tipo di segni (non sono uguali in tutta l'Italia).
Può questo dirigente comportarsi in questa maniera?
Quali leggi disciplinano la nomina di personale esterno alla scuola?

Il Dirigente procede alla scelta del contraente per acquisti, appalti e forniture, il cui valore eccede 2000 Euro o il limite fissato dal Consiglio di Istituto previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate mediante lettera di invito contenente i criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, i termini e le modalità  di esecuzione e pagamento (art. 34 c. 1, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche)

Sono una collaboratrice scolastica che sta per scegliere un incarico annuale a circa 70 km di distanza. mio marito e invalido art. 3 comma3 della legge 104 del 5/2/1992. vorrei sapere se all'interno della scuola che sceglierò posso scegliere di non fare i notturni e di di essere destinata in qualche succursale ancora più lontana per me. ho due figli di 12 e8 anni. vorrei sapere se rispetto ai mie colleghi ho qualche diritto in più

art.33 legge 104/92, comma:
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Il rifiuto al trasferimento
I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Si tratta infatti di una disposizione che rafforza ed estende quanto già previsto dal Codice Civile. All'articolo 2103 prevede, fra l'altro, che il lavoratore non possa essere trasferito da un'unità produttiva all'altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il comma 5 dell'articolo 33 aggiunge a questa condizione, oltre alle ragioni appena illustrate, anche il consenso da parte dell'interessato. In caso di violazione si può ricorrere al Giudice con fortissime probabilità che l'azienda soccomba in giudizio.
Lavoro notturno
La normativa vigente prevede che lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104" non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 53), indicano con chiarezza quali sono i lavoratori che non possono obbligatoriamente essere adibiti al lavoro notturno.
Lavoratori e familiari disabili
La normativa vigente prevede che non può essere obbligatoriamente adibita al lavoro notturnochiunque abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Sono un'insegnante di scuola secondaria superiore e vorrei porre un quesito a cui spero vogliate gentilmente dare una risposta esaustiva e chiara. E' possibile, come sostiene la dirigente dell'istituto paritario presso cui lavoro, dichiarare che un alunno "persegue" gli obiettivi minimi, ma in assenza di una certificazione ? A quanto mi consta, è si' vero che con gli obiettivi minimi è possibile ottenere un diploma avente valore legale (mentre con il programma differenziato si ottiene solo un attestato di frequenza..), ma sono anche convinta, contrariamente alla mia preside, che non sia possibile parlare di obiettivi minimi se non c'è una certificazione dell'A.S.L.. Invece, per quanto riguarda l'alunno in questione -che nel 2008 dovrà sostenere l'Esame di Stato- il fatto che lui seguisse i cosiddetti obiettivi minimi è sempre stato semplicemente indicato sui verbali dei consigli di classe (e quindi si è sempre operato "informalmente" nella pratica didattica...) senza che però ci fosse alcuna certificazione alle spalle. Se, come credo, è necessaria la certificazione ufficiale dell'A.S.L., è necessario stilare anche P.D.F. e P.E.I. ? E la presenza del P.E.I. richiede conseguentemente anche la presenza del docente di sostegno? A quanto ne so, è possibile infatti il P.E.I. senza l'insegnante di sostegno solo in caso di dislessia e discalculia, ma non è il caso del mio alunno, il quale ha innegabili problemi di apprendimento che gli impediscono di ottenere risultati anche appena sufficienti in assenza di "aiuti" di vario tipo, ma i cui genitori non hanno mai accettato né voluto prendere minimamente in considerazione l'idea né del sostegno né del P.E.I. Per questo alunno, quindi, in questi 4 anni, ci si è sempre "arrangiati" in modo "ufficioso" come sopra spiegato. Se poteste cortesemente rispondere al mio quesito in tempi brevi dando anche qualche riferimento normativo in modo che io possa discutere della questione con la mia preside con cognizione di causa e adeguatamente documentata, Ve ne sarei estremamente grata. Grazie mille! prof. M.V.R.

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti:art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001.
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, con la medesima valenza formativa:art. 318 del D.L.vo 297/1994.
Ovviamente tutto questo vale per gli alunni in stato di handicap: CERTIFICATI

Siamo i genitori di un ragazzo di 14 anni che a causa di un incidente stradale ha subito un trauma invalidante. A nostro figlio è stato riconosciuto lo stato di invalidità del100% quale handicap grave.
Nonostante gli sforzi fatti per reinserirlo a scuola (2° anno superiori), senza nessuna consultazione preventiva con la famiglia, la scuola stessa quest'anno ha deciso di bocciarlo.
Per nostro figlio non è stato costruito nessun percorso alternativo, visto che sicuramente lo stato psicofisico dopo un trauma simile non poteva essere paragonato agli altri alunni, non è stato aiutato con nessun insegnate di sostegno.

E' stato certificato dalla ASL? Da quello che scrivete mi pare di. Se si, la scuola si doveva attivare per richiedere l'insegnante di sostegno al CSA, se non l'ha fatto, ha commesso una grossa irregolarità. Per l'anno che verrà, scrivete al Dirigente, chiedendo che si attivasse presso il CSA di competenza (Provveditorato)
"Eg. Dirigente Le chiedo di conoscere se mio proprio figlio sarà seguito da un insegnante specializzato per le attività di sostegno ai sensi dell’art 14 comma 6 L.n. 104/92"
Ed ancora:
"Rimango in attesa di un cortese riscontro, anche a norma della L.n. 241/90 e sono pronto ad un colloquio con Lei per concordare, se del caso, azioni comuni perché quanto previsto dalla normativa venga assegnato dalle pubbliche amministrazioni, secondo le rispettive competenze,alla scuola da Lei diretta".
"In attesa di un cortese urgente cenno di riscontro, porge distinti saluti."

Sono un'insegnante di scuola primaria. Vorrei sapere se l'ins. di sostegno è tenuta a partecipare alle gite scolastiche e ai campi-scuola con gli alunni della classe in cui è titolare, compreso il bambini che segue, a prescindere dal grado di disabilità di quest'ultimo. Le chiedo questo perché, nella scuola in cui opero il D.S. sostiene che, se il bambino diversamente abile non ha problemi nella deambulazione e presenta solo un ritardo di apprendimento,l'ins. di sostegno può starsene in classe, mentre la collega, in questo caso la sottoscritta, insegn. di classe, accompagna i bambini al campo-scuola organizzato nel circolo . C'è una normativa di riferimentoper poter dimostrare che l'ins. di sostegno deve seguire il bambino a maggior ragione al di fuori delle mura scolastiche?

Non esiste nessuna normativa che obbliga l'insegnante di sostegno a seguire il ragazzo disabile in gita. E perché poi dovrebbe farlo? Il disabile fa parte della classe come tutti gli altri ragazzi.

Nel caso, invece, di bambini con problemi nella deambulazione, è vero che basta l'assistente e l'ins. di classe nei campi-scuole e nelle gite in generale?

E' vero. Legge 104/92, art. 13 comma 3

Anche in questo caso si asserisce che l'ins. di sostegno non serve, poichè l'ins. di classe è aiutata dall'assistente. Mi chiedo, allora, l'ins. di sostegno che ruolo ha? Il problema sembra banale, ma a mio avviso è importante.

L’insegnante di sostegno collabora con gli insegnanti nelle attività educative e didattiche, assiste e lavora per l’autonomia dell’alunno, stimola la comunicazione personale, L’insegnante di sostegno viene assegnato dal CSA alla classe in cui è stato inserito un alunno con disabilità e ha il compito di realizzare interventi individualizzati a seconda delle esigenze dei singoli alunni

Ho una sorella insegnante scuola media 1 grado con un figlio maggiorenne con handicap grave, può usufruire di orario ridotto? Evitare le seste ore perchè nella sua scuola l'orario è di 21 ore (ridotte). Grazie.

La lavoratrice madre o, in alterntiva il lavoratore padre, anche adottivi, del disabile maggiorenne, in situazione di gravità, possono usufruire dei permessi retribuiti di tre giuorni al mese. I per,messi spettano a condizione che sussista convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. La continuità è la concreta possibilità di provvedere alle esigenze del figlio disabile. Per esclusività si intende allorquando, per esempio, il genitore non convivente risulti essere l'unico soggetto cje possa prestare assistenza al figlio. Il beneficio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Su questo argomento sono intervenuti, con proprie circolari, gli enti previdenziali. Prendendo a riferimento le disposizioni dell'INPS e dell'INPDAP, che assicurano la stragrande maggioranza dei dipendenti privati e pubblici, le indicazioni erano finora diverse.
L'INPDAP ammette il frazionamento dei tre giorni di permesso lavorativo in ore per un massimo di 18 ore mensili. Il riferimento è la Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34 che su questo aspetto precisa: "5.1. Benefici previsti (articolo 33, 3° comma, L. 104/92; articolo 19, L. 53/2000) - Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili".
L'INPS, finora, consentiva di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate. Il riferimento era la Circolare INPS 31 ottobre 1996, n. 211
Tuttavia, ed è questa la novità, sulla scorta di un parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche l'INPS applica ora la soluzione già adottata dall'INPDAP. Con Messaggio 15995 del 18 giugno 2007, ha precisato che d'ora in poi i beneficiari dei tre giorni di permesso, possono frazionare le assenze fino ad un massimo di 18 ore. Le 18 ore le raggiunge il lavoratore che svolge attività a tempo pieno, mentre per chi svolge un tempo parziale (verticale o orizzontale) questo numero viene proporzionato alle ore effettivamente lavorate.
È opportuno precisare che il limite delle 18 ore non è applicabile per quei lavoratori che abbiano diritto alle due ore di permesso giornaliero e cioè ai lavoratori disabili o ai genitori di persone di età inferiore ai tre anni (in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa.
Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34, Oggetto: Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000

Qualcuno sa fornirmi qualche notizia in merito allo specifico ambito del sostegno o della tiflopedagogia?

La domanda e' un po' generica ma volendo si puo' accedere al formato elettronico della rivista "Tiflologia per l'integrazione" tramite www.uiciechi.it e www.bibciechi.it a seconda dell'anno di pubblicazione.

Conoscete la normativa dedicata agli insegnanti non vedenti?

Leggere la circolare che segue
CIRCOLARE N.112
Prot.13088/2007-06-06
LAPR (VZ/ec)
Ai Presidenti dei Consigli Regionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS
Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS
Ai Consiglieri Nazionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS
Ai componenti del collegio dei Probiviri
LORO SEDI
Questa circolare e' presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it
OGGETTO: Mailing list per insegnanti e presidi
Si comunica che e' attiva Docenti-Uici, una lista di discussione voluta e progettata dalla Commissione Nazionale per la Tutela dei Diritti degli Insegnanti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, alla cui moderazione e gestione e' avocata la professoressa Daniela Floriduz.
Il gruppo si propone di affrontare, grazie al contributo fondamentale di tutti gli iscritti, le seguenti tematiche:
1. diffusione di informazioni giuridiche inerenti il mondo della scuola in generale e i docenti disabili visivi in particolare;
2. scambio di materiale, indicazioni, suggerimenti nonche' strategie a carattere didattico;
3. condivisione di difficolta' di ordine psicologico connesse allo svolgimento della professione.
Ai fini dell'iscrizione al gruppo e' possibile fin da ora inoltrare una e-mail, senza oggetto e corpo del testo, all'indirizzo docenti-uici-subscribe@googlegroups.com Dopo essersi iscritti ed avere confermato ulteriormente l'operazione rispondendo al messaggio inviato automaticamente dal server, si e' abilitati ad inviare direttamente i
messaggi al gruppo all'indirizzo docenti-uici@googlegroups.com
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele

Sono la mamma di un bimbo invalido di 4 anni, frequenta la scuola materna statale del comune, con un maestro di sostegno mandato dal provveditorato che fa 25 ore settimanali,
non è previsto che faccia piu ore e dal provveditorato non possono mandare altro personale
Cosa posso fare per fare avere il sostegno a mio figlio anche al pomeriggio per fargli fare l'orario completo come tutti gli altri bambini che escono alle 16e30 visto che esce alle 13e30 e vorrebbe restare ancora, lui cammina, parla, ma non deve assolutamente battere la testa.

La legge 104/92, art. 13 comma 3 obbliga gli enti locali (Comuni) a fornire un assistente per l'autonomia e la comunicazione personale. In questo caso la scuola faccia la richiesta, su consiglio della ASL (Servizio di Neuropsichiatria infantile).

Mi è stato detto che i disabili possono acquistare un pc con una agevolazione sul prezzo del 30% però non ho trovato alcuna norma in proposito. potete fornirmi qualche informazione?

L'aliquota Iva agevolata per ausili tecnici e informatici
3.1 L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% per l ’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es.servoscala).
Per l ’individuazione dei beni si veda l ’apposita nota del Quadro riassuntivo delle agevolazioni.
3.2 L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.
Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedite)da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
a) facilitare
a.. la comunicazione interpersonale
b.. l'elaborazione scritta o grafica
c.. il controllo dell'ambiente
d.. l'accesso all'informazione e alla cultura
b) assistere la riabilitazione.
3.3 La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici
Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:
a.. specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
b.. certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Nel caso in cui la famiglia dell'alunno portatore di handicap ha deciso in accordo con l'equipe ed il C.d.C una ripetenza, è necessario che l'alunno si presenti all'esame? se non si presenta bisogna organizzare comunque la sessione estiva per i malati?

Per essere sicuri di ottenere la bocciatura agli esami di licenza media è necessario non presentarsi. E poi bisogna evitare di presentare la giustifica. In caso contrario la scuola ha l’obbligo di organizzare un nuovo esame solo per il candidato assente. Il suggerimento viene direttamente dal Ministero della pubblica istruzione ed è contenuto in una nota emanata il 31 maggio 2007. Con l’entrata in vigore delle nuove regole sull’esame di licenza, infatti, l’amministrazione ha preso atto che l’ammissione agli esami è diventata automatica. E dunque, per consentire agli alunni disabili, che hanno bisogno di tempi di apprendimento più distesi, la ripetenza dell’ultimo anno, l’unico modo è quello di non farli partecipare all’esame. Spiegando alle famiglie che non devono portare la giustifica. Se l’assenza viene giustificata, infatti, la scuola deve organizzare le prove suppletive. E se l’alunno le sostiene senza fare troppi errori, c’è il rischio che venga promosso e non possa rimanere a scuola un altro anno. Insomma, bocciati solo se ingiustificati

SONO UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CON CONIUGE IN SITUAZIONE DI HANDICAP. VORREI PORVI DUE QUESITI IN MERITO AL CONGEDO PARENTALE
1) PER USUFRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE BASTA FARE UNA COMUNICAZIONE DELL'ASSENZA O VA FATTA UNA RICHIESTA CHE DEVE ESSERE AUTORIZZATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO?
2) QUANTO TEMPO DEVE INTERCORRERE TRA LA DOMANDA ED IL PERIODO DI CONGEDO , DATO CHE, LA LEGGE 53/2000 PARLA DI 15 GIORNI DI PREAVVISO MENTRE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 151/2001 PARLA DI 60 GIORNI?

La domanda - non si tratta di una vera e propria domanda, in quanto non esiste alcuna autorizzazione alla fruizione del beneficio, ma si tratta di una pura e semplice richiesta documentata - per usufruire dei permessi retribuiti si presenta presso l'ufficio dell' ente previdenziale di competenza territoriale, compilando un modulo in doppia copia, la cui seconda copia, dopo l'opportuna timbratura e attestazione da parte dell'ufficio dell'ente previdenziale ricevente, dovrà essere consegnata al datore di lavoro o all'ufficio di amministrazione del personale in caso di impiego pubblico.
Nella domanda oltre ai dati anagrafici del beneficiario, in caso di famigliare, vanno indicati anche i dati anagrafi ci del disabile.
Infine, va indicato il periodo per il quale si intende usufruire del beneficio dei permessi. Per prorogare il periodo va presentata una nuova domanda.
Alla domanda vanno allegati:
• copia del verbale di accertamento della Commissione ex legge 104/92, ovvero copia della sentenza del Tribunale o della Corte d'Appello portante l'accertamento della situazione di gravità, del lavoratore stesso, se è lui il beneficiario dei permessi, ovvero del familiare che versa in situazione di gravità;
• certificato di nascita del fanciullo portatore di handicap, se si tratta di minore;
• se colui che dovrà beneficiare dei permessi è un genitore, una dichiarazione dell'altro genitore che non intenda beneficiare anche lui dei permessi, con impegno espresso di comunicare all' ente previdenziale eventuali modifiche;
• se il richiedente è genitore adottivo o affidatario, o parente o affine di persona in situazione di gravità adottata o affidata, copia del provvedimento di adozione o di affidamento;
• se il richiedente è il lavoratore disabile in situazione di gravità, la dichiarazione che nessun altro familiare o affine intende avvalersi dei permessi per assisterlo.
Il datore di lavoro, dal momento di ricezione della copia vidimata e timbrata dall'ente previdenziale, dovrà adeguarsi alla richiesta, senza che né lui né l'ente previdenziale provvedano ad autorizzare l'avente diritto. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta, l'ente previdenziale dovesse riscontrare anomalie tali da ostare alla fruizione dei permessi, dovrà richiedere chiari menti ed eventuale deposito di ulteriore documentazione a colui che ha depositato la domanda, informandone il datore di lavoro, il quale sospenderà la fruizione del beneficio, fino alla comunicazione positiva da parte dell'ente previdenziale.
Il beneficio dei permessi retribuiti non è soggetto ad autorizzazione né dell' ente previdenziale né del datore di lavoro, in quanto trattasi di diritto soggettivo del disabile o del di lui familiare.
La domanda è valida per dodici mesi e deve essere annualmente rinnovata.

Son un genitore di un bambino, di 4 anni, con problemi di iperattività grave (deficit dell'attenzione, disturbo del linguaggio, frammentarietà relazionale) con legge 104 al 100%. Iscritto regolamento ad un istituto statale di scuola dell'infanzia. Durante l'anno 2007 abbiamo riscontrato l'istituto non idoneo al bambino. Per cui alla fine dell'anno scolastico abbiamo preso la decisione di chiedere il nulla osta e di iscriverlo in un istituto indicatoci come più idoneo. Quest'ultimo ci ha concesso solo di mettere il bambino in lista di attesa, in quanto il numero di bambini iscritti a gennaio ha superato il numero di posti disponibili(Il dirigente ha dichiarato che a settembre ci comunicherà per iscritto che il bambino non verrà iscritto). Come questo istituto tutto gli altri istituti della zona atottano la stessa procedura.Ora ci rimane la pratica del nulla osta e l'assegnazione da parte dell'ASL di appartenenza della maestra di sostegno, e mio figlio senza un istituto dove andare. Cosa mi consigli?

Il bambino handicappato ha la priorità di iscrizione alla scuola materna. Si tratta di un diritto ESIGIBILE. A sostegno di ciò si può citare l'art. 3, comma3 della Legge 104/92: "le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici". Se non lo iscrivono, denunciate il Dirigente Scolastico.

Sono insegnante specializzata a tempo inderteminato. Il mio alunno da settembre si trasferisce in un'altra scuola del paese per motivi di trasferimento dei genitori. Vorrei sapere se esistono leggi che possano garantire la continuità dell'insegnante con lo stesso alunno dato che si tratta di un ragazzo con un'invalidità al 100%.

Con un progetto sperimentale, ex art. 43 dm. 331/98 può essere autorizzata dal dirigente scolastico regionale. Un progetto didattico finanziario che abbia l'avallo della scuola

Possono le insegnanti bocciare, non all'unanimità, un bambino H frequentante la classe II elementare?
Specifico che i genitori stessi ed i servizi sociali sono favorevoli a fermare il bambino per un anno in considerazione del grave deficit  psichico.

Certamente. La motivazione può essere quella di non aver raggiunto gli obiettivi del PEI

Per l'a.s. 2007 è prevista l'ammissione di tutti gli alunni con handicap all'esame di licenza media ;se un genitore decide di non presentare il proprio figlio a tale esame perchè desidera che rimanga per un altro anno presso la scuola media ,con il parere positivo degli specialisti,ha diritto non presentando certificato medico a frequentare per un altro anno la terza media (età inferiore ai 18 anni)?

Fino alla terza ripetenza

Sono la mamma di un bimbo di 6 anni con la sindrome di Down per la quale, all'asilo, è assistito da insegnante di sostegno; è mancata per 1 mese e 1/2 per malattia ma non è stata sostituita con supporto valido per tutte le ore che gli erano state assegnate. Ho provato a chiedere un appuntamento con il direttore della scuola ma non ho avuto risposta neppure per dirmi che non mi avrebbe ricevuta.... COMPORTAMENTO MOLTO SCORTESE!!!!!! Ora vi chiedo se sia possibile tutto ciò, ma come è ridotta la nostra scuola???? Perchè debbono essere sempre i più deboli a patirne le conseguenze??? Mio figlio è spiazzato per tutte quester figure che si stanno susseguendo in questo periodo. Non sarebbe meglio niente piuttosto che tante toppe???? La prego mi aiuti.

Non ci sono parole per definire il comportamento di quel Dirigente! Ma veniamo a quello che avrebbe dovuto fare.
Supplenza in caso di assenza dell'insegnante di sostegno
http://www.edscuola.com/archivio/norme/circolari/cm045_06.htm
11. Conferimento delle supplenze
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche istruzioni ed indicazioni. Si rammenta che le supplenze sui posti di sostegno agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione debbono essere conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti. (...)
La Circolare è importante poiché, consente, soprattutto in caso di assenza dell'insegnante per il sostegno, l'immediata nomina di un supplente con la garanzia della realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.
Sempre per quanto riguarda le supplenze, la sentenza della Corte dei conti numero 59 depositata il 29 gennaio 2004 ( https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sencc59_04.htm), ha stabilito che anche per un giorno di assenza, se manca un docente di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente, altrimenti incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio.
La Corte dei conti, con sentenza n. 59 depositata il 29 gennaio 2004, ha dato una soluzione a un delicato problema relativo al diritto allo studio e a un aspetto importante dell'integrazione scolastica.
La Corte, infatti, ha dichiarato l'assenza di responsabilità amministrativo-contabile di un dirigente scolastico, condannato in primo grado, che nel '94 aveva nominato un supplente per meno di undici giorni, data massima a quell'epoca entro la quale i dirigenti erano obbligati dalle ordinanze ministeriali a coprire i posti dei docenti assenti con colleghi a disposizione. Solo dopo assenze di 11 giorni si poteva nominare un supplente.
La decisione è importantissima e la sua ratio certamente si applica anche alle situazioni attuali e future, stante la normativa introdotta dalle recenti finanziarie, secondo le quali, nelle scuole secondarie, si possono nominare supplenti solo per assenze superiori a 15 giorni.
Gli argomenti sostenuti dalla corte per motivare la propria decisione sono fondamentalmente due:
- la nomina è possibile solo se non sono presenti nella scuola docenti a disposizione;
- in tali circostanze le nomine sono indispensabili per garantire la continuità dell'attività didattica.
Quando il dirigente accerti le due condizioni, nessun rilievo può essergli mosso circa la sua "colpa grave" che , senza tali condizioni, è fonte di responsabilità contabile.
E' da tener presente che attualmente la giustificazione per i dirigenti è ancor più pregnante. Infatti, con la normativa delle ultime finanziarie, tutte le cattedre dei docenti di scuola secondaria inferiori a 18 ore (ad es. 14 più 4 a disposizione ) debbono essere portate a 18 ore di insegnamento effettivo. Ciò comporterà una maggiore giustificazione per i dirigenti scolastici a procedere a nomine per un periodo inferiore a 15 giorni.
Alla luce di questa sentenza e, soprattutto, della motivazione relativa alla necessità di assicurare la continuità didattica, sembra illegittima la prassi attuale di scindere le classi, in caso di assenza di un docente curriculare, in due o tre tronconi e mandare gruppi di alunni in altre classi, con perdita della continuità didattica per gli stessi e turbativa della normale attività didattica dei compagni nelle cui classi venivano inviati.
Se si legge la sentenza con riferimento all'integrazione scolastica, la cosa diviene ancor più importante. Infatti ai genitori che si lamentavano per la mancata nomina di un supplente al docente per il sostegno assente per meno di 15 giorni, i dirigenti rispondevano che non potevano nominare, pena l'esposizione personale alla responsabilità contabile per il pagamento delle supplenze.
Nella scuola il Dirigente Scolastico, con i suoi poteri autoritativi, è un pubblico ufficiale. Lo è anche, per il concorso nella formazione della volontà dell'ente, il Direttore amministrativo e tutto il personale amministrativo. Quando non esplica mansioni meramente di ordine, è incaricato di pubblico servizio il restante personale tecnico, ed ausiliario. Il docente poi, riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione (Cassazione penale, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 3004)


Nella mia esperienza di insegnamento nell’area del sostegno ho notato che a seguito dell’incontro con i genitori durante il quale riferivo di comportamenti inadeguati dell’alunno, questo tornava a scuola molto risentito, (probabilmente perché rimproverato in modo eccessivo e forse anche con ceffoni) ed era difficile recuperare il rapporto; così ho ritenuto opportuno far partecipare l’interessato al gruppo H, e comunicare nella maniera più adeguata l’andamento didattico-disciplinare dell’alunno, mettendo in luce sia gli aspetti positivi che quelli negativi, in modo tale che eventuali reazioni dei genitori potessero essere immediate ma anche contenute, data la presenza degli insegnanti, potendo io intervenire per mitigare lo scontro. Durante l’ultimo gruppo H ha partecipato la coordinatrice, delegata dalla preside, la quale non approvando, ha riferito la cosa alla preside, che mi ha richiamato in proposito.

Il punto di riferimento è la famiglia. Normativa:
Legge Quadro 104/92, art.5; D.P.R. 24/02/94; C.M. dic. 94; C.M. 250/85
Disposizioni:
a) La persona in situazione di handicap e la sua famiglia "sono soggetti partecipi e consapevoli della ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica"
b) Alla persona in situazione di handicap che usufruisce di servizi terapeutici e riabilitativi deve essere garantito "il mantenimento nell'ambiente familiare e sociale
c) Si deve "assicurare alla famiglia della persona in situazione di handicap un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alla possibilità di recupero e di integrazione nella società"
d) Occorre "assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi sociosanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona in situazione di handicap, attivandone le potenziali capacità"
e) Bisogna "garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale"
f) I genitori devono essere coinvolti fin dall'inizio nell'iter per la richiesta delle forme di sostegno previste in caso di situazione di handicap
g) Attivata, su consenso della famiglia, la procedura per l'individuazione della disabilità, i genitori sono tenuti a conoscere l'esito degli esami diagnostico strumentali effettuati dagli operatori dell'A.S.S. e il significato dell'eventuale certificazione della disabilità, comprese le implicazioni successive.
h) La famiglia è tenuta a rinnovare annualmente la richiesta delle forme di sostegno previste dalla L.Q.104/92
i) È di fondamentale importanza richiedere il coinvolgimento dei genitori dell'alunno in situazione di handicap ai fini della redazione della Diagnosi Funzionale
j) La collaborazione dei genitori è richiesta nel "Gruppo tecnico" di Istituto, deputato alla formulazione del P.D.F., del P.E.I e alla loro verifica e aggiornamento
k) I genitori possono partecipare alla pari al Gruppo di studio e di lavoro di Istituto ( Gruppo H ), insieme con insegnanti, operatori dei servizi sociali e studenti)
l) È opportuno che, nel corso dell'anno scolastico, la famiglia offra al Consiglio di classe una collaborazione costante e costruttiva


Sono un giovane insegante di sostegno neoassunto
E' legale che nel mio istituto siccome in una classe siamo in due insegnanti di sostegno a seguire due ragazze ci facciano VOTARE SOLO PER UNO nel caso di decisioni sugli scrutini????

Ciascun docente deve votare per la valutazione dell'alunno assegnato. Quanto alla votazione per tutti gli altri alunni, i due docenti esprimono un solo voto, poichè altrimenti verrebbero a pesare nel consiglio di classe proporzionalmente di più degli altri. Tanto più che il loro giudizio non deve esprimersi circa gli apprendimenti in singole discipline, ma deve riguardare, come dice l'art 12 comma 3 L.n. 104/92 gli apprendimenti nel loro complesso, la crescita nella comunicazione, della socializzazione, degli scambi relazionali.

In riferimento alla sentenza della corte costituzionale n. 158 del 18/04/2007,relativa all'oggetto non ancora pubblicata nel vs sito internet, chiedo se ha efficacia ,e se si può usufruire del congedo suddetto.

Con la Circolare 90 (23 maggio 2007), l'INPS prende atto di alcune sentenze e pronunce e riformula indicazioni su aspetti assai rilevanti per l'accesso ai permessi lavorativi da parte dei familiari di persone con handicap grave. Si tratta di indicazioni operative che consentiranno ad una più amplia platea di lavoratori di accedere a questa agevolazione lavorativa.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cinps090_07.htm
La sentenza 158 del 18 aprile 2007 riconosce il diritto ad usufruire del congedo al coniuge lavoratore di una persona con handicap grave.

Un alunno disabile con una situazione molto complessa ha avuto, per il percorso scolastico della primaria, la mamma come docente di sostegno in quanto la stessa è doc. spec. alla primaria e titolare nella stessa scuola del figlio.
Ora l'alunno è in procinto di passare alla sc. secondaria di I grado (dopo 2 anni di permanenza); la scuola vorrebbe mantenere la madre come docente... per una serie direi articolata di motivazioni. Poichè la docente non ha titolo per poter insegnare alla secondaria è ciò possibile? Come è regolabile il tutto relativamente al problema degli organici?" Sappiamo che con l'abrogazione dell'art. 278 del D. L.vo 297/94 (sulla cui base esiste un progetto sperimentale autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione simile a quello predetto) non è necessario richiedere autorizzazione al MPI... ma allora chi autorizza il tutto, se autorizzabile? A chi ed eventualemente entro quali tempi va richiesto e autorizzato il tutto?
Si fa presente che il progetto di cui trattasi non è un percorso di continuità graduale.

La sperimentazione ex art 43 dm n. 331/98 è autorizzata dal direttore scolastico regionale sulla base del progetto didattico e finanziario presentato dalla scuola.

Una persona in situazione di handicap che ha superato il 18° anno di età durante la permanenza nella scuola secondaria di primo grado (scuola media), può chiedere l’iscrizione al primo anno di una scuola superiore di 2° grado? Da quale riferimento normativo è disciplinata la risposta a tale quesito?

L'OM 90/01 all'art 11 comma 12 consente l'iscrizione alla scuola superiore di un alunno con disabilità che abbia sostenuto gli esami di licenza media, prima dei diciotto anni, senza aver conseguito la licenza.
Pertanto se l'alunno non arriva a presentarsi agli esami di licenza non può iscriversi alle superiori.Se in possesso di licenza , può iscriversi anche dopo i diciotto anni; solo se in possesso di licenza.


Sono un'insegnante di lettere in un liceo scientifico. Nella mia quarta è inserita (fin dalla classe prima) un'alunna con sindrome di Down, con sole 9 ore di sostegno, di cui io, per mia scelta, non beneficio, poichè mi arrangio da sola a predisporre quanto mi serve per far lavorare la ragazza meglio che posso e coinvolgerla nella attività della classe. Fin dalla prima gli insegnanti di sostegno che si sono avvicendati hanno incontrato forti resistenze da parte degli insegnanti curricolari, quando hanno chiesto la loro collaborazione nell'elaborare materiali, prove di verifica, ecc... La motivazione addotta era sempre la stessa: ci deve pensare l'insegnante di sostegno, non esistono materiali già predisposti da utilizzare, noi non abbiamo tempo, ecc... Quest'anno l'insegnante di sostegno ha insistito più dei colleghi che l'hanno preceduta nel chiedere la doverosa collaborazione dei colleghi: ciò ha suscitato malumori anche più forti degli anni precedenti. Ora si sta predisponendo la relazione finale sul PEI dell'alunna, che verrà discussa con i genitori in una prossima riunione. Ho alcuni quesiti da sottoporre: tale relazione è, come credo, un obbligo di legge?

Certamente

Se ne sta occupando l'ins. di sostegno, per quanto riguarda la parte generale, ma le parti relative alle diverse discipline vanno o non vanno predisposte dai singoli docenti curricolari?

Dovrebbero

Infine: un collega, nella sua relazione finale, auspica che l'anno prossimo l'alunna possa essere condotta "anche al di fuori della classe, come del resto accade anche in altre strutture scolastiche all'interno delle aule adibite ad attività di sostegno". Ora, nei primi due anni di corso ho svolto con l'alunna un progetto, approvato dal consiglio di classe, dal collegio docenti e dalla famiglia della ragazza, in base al quale, occupando quattro ore settimanali in più rispetto al mio orario, portavo la ragazza fuori dall'aula a svolgere attività relative alle materie che in quelle stesse ore venivano svolte in classe. L'idea del progetto, che doveva servire a far stancare meno l'alunna in classe, aiutandola a concentrarsi meglio in ambiente più tranquillo, era che avessi la collaborazione dei colleghi delle varie materie coinvolte, ma, poichè non è mai stato così, e mi sono sempre dovuta arrangiare da sola, non ho più ripresentato il progetto. Al di là di una situazione del genere, io credo che l'alunno disabile non possa essere portato nelle "aule di sostegno", che in effetti alcune scuole hanno, spesso in assenza di qualsiasi motivazione e progetto, solo per " parcheggiare" i disabili. Il mio collega può anche richiedere ciò che vorrebbe avvenisse, il punto è che afferma di esprimersi " in ottemperanza alla legislazione in materia". Potrei avere qualche preciso riferimento normativo su questo?

Non sono rare purtroppo le situazioni in cui la pratica dell'integrazione scolastica è quella di spostare l'alunno disabile fuori dell'aula, nel cosiddetto "laboratorio per l'integrazione" , venendo meno al reale concetto di integrazione ( che non può essere diviso ) che, attraverso l'integralità della scolaresca e la sua unità di persone, è la condizione necessaria per garantire pari dignità, senza distinzioni o peggio discriminazioni.

Sono un genitore con tre figli minorenni, (due di 3 anni gemelli e una ragazza di 17 anni ) tutti e tre disabili gravi art. 3 comma 3 legge 104/92., sono un dipendente comunale, mia moglie è una casalinga, non abbiamo nessuno che può darci una mano, nessuna assistenza pubblica.
Sto esaurendo tutto il congedo retribuito di due anni che spettano ai genitori di persone in possesso del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992 ) per assistere mia figlia Adriana di 17 anni.
Posso richiedere un altro congedo retribuito di due anni, per gli altri due figli anch’essi affetti da disabilità Grave?, posso usufruire di due anni di concedo retribuito per ciascun figlio disabile grave?, in base alla circolare INPDAP del 10 gennaio 2002, n. 2 che riporta: ( "Nell'ipotesi di più figli con handicap, il beneficio spetta per ognuno di essi, con i limiti indicati per i benefici della legge 104/ 92, previa verifica “tramite accertamento sanitario” dell'impossibilità di assistenza degli stessi usufruendo di un solo congedo straordinario).
A chi dovrei fare la richiesta per l’accertamento sanitario, per stabilire dell'impossibilità di assistere i miei figli usufruendo di un solo congedo straordinario, ENPALS ? o la A.S.L. di competenza? e quali sono i criteri in base ai quali la valutazione della natura dell'handicap verrà effettuata, visto che sono in possesso della gravità dell'art. 3 comma 3, Legge 104/1992 rilasciata dall’A.S.L. di competenza a tutti i miei tre figli.

Pluralità di persone da assistere
Nel caso in cui il lavoratore subordinato, nel settore pubblico o privato, si trovi a prestare assistenza a più di un disabile in situazione di gravità, potrà cumulare un numero di permessi corrispondenti al numero dei disabili da assistere.
In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato con il parere 14 giugno 1995, n. 784.
Ogni lavoratore può fruire di due anni di congedo (retribuito e/o non retribuito) nell'intero arco della propria vita lavorativa, laddove un genitore (ad es. la madre) avesse terminato i due anni di congedo retribuito per assistere il figlio con grave handicap, l'altro genitore (il padre) potrebbe (ancora) fruire dei due anni di congedo non retribuito per eventi e cause particolari.
In caso di pluralità di figli con handicap grave, fermo restando che non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del raddoppio del beneficio, sarà l'altro genitore, se non ha già usufruito dei due anni individuali concessigli per i motivi contemplati, a utilizzare tutto o parte del congedo straordinario per il secondo figlio disabile. Tuttavia questa possibilità si realizza solo se viene riconosciuta, tramite accertamento sanitario, l'impossibilità di assistere ambedue i figli handicappati nell'ambito di un solo congedo straordinario.
Per quanto riguarda la sua richiesta, chieda al suo Ente di assistenza


Sono un'insegnante di scuola superiore e vorrei sapere in base a quale espressione scritta sulla diagnosi funzionale degli alunni diversamente abili è possibile richiedere il rapporto in deroga al CSA. In particolare la frase "massimo delle ore consentite" può essere considerata efficace in tal senso?

Quando sono certificati in modo grave, art. 3 comma 3 della legge 104/92

Quali sono i compiti specifici delle assistenti educative e fino a che punto possono entrare nel merito della didattica?

L'assistente educativo non deve entrare nel merito della didattica.

Vorrei dei chiarimenti,anche normativi, circa l'assenza di un insegnante di sostegno di un bambino dell'infanzia con patologia grave non autosufficiente. Il D.S. afferma che in caso di assenza dell'insegnante di sostegno, non può nominare in quanto il bambino fa parte della classe e quindi dell'insegnante curricolare, il quale, in questo caso viene a trovarsi da solo e quindi impossibilitato a mantenere l'intera classe (20 bambini), perchè se si occupa del bambino diversamente abile, trascura il resto della classe e viceversa.

Con la *Circolare Ministeriale 9 giugno 2006, n. 45* sull'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni, di fatto, per l'Anno Scolastico 2006/2007, il Ministero si è espresso in questi termini:
"(...) 11. Conferimento delle supplenze - Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche istruzioni ed indicazioni. Si rammenta che le supplenze sui posti di sostegno agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione debbono essere conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti. (...)"
Sempre per quanto riguarda le supplenze, la sentenza della Corte dei conti numero 59 depositata il 29 gennaio 2004, ha stabilito che anche per un giorno di assenza, se manca un docente di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente, altrimenti incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio. Una decisione importante per la continuità didattica, ma soprattutto per l'integrazione degli studenti con disabilità.
La Circolare è importante poiché, dando serenità ai Dirigenti Scolastici consente, soprattutto in caso di assenza dell'insegnante per il sostegno, l'immediata nomina di un supplente con la garanzia della realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.
Pertanto, faccia presente al Dirigente Scolastico l'esistenza della Circolare, al fine di affermare subito la nomina di un supplente e, in particolare, per il sostegno.
http://www.edscuola.com/archivio/norme/circolari/cm045_06.htm

Sono un'insegnante di sostegno e lavoro in un istituto professionale per l'agricoltura. Il caso che seguo quest'anno è molto grave, l'alunno ha 18 anni, non legge, non scrive, non riconosce i colori, insomma anche nel PDF sono state previste alcune aree, es. Linguistica e logico-matematica, dove non sono possibili ulteriori sviluppi. Ho cercato, dopo un periodo di rilevazione dati, di creare una programmazione adeguata indirizzata specialmente alla socializzazione, all' acquisizione di abilità sociali, all'igiene personale, insomma a tutto ciò che potrebbe servire ad un minimo di autonomia personale. Il mio grande problema sono i colleghi curriculari: vogliono l'alunno in classe a seguire chimica, matematica e francese senza adottare metodologie integrative es. Coperative learning o circle time, l'alunno (ed io) deve stare in classe anche a disegnare e mi accusano di non aver fatto il necessario per insegnarli a scrivere, a leggere o addirittura a fare il francese! Io li ho invitati a leggere la D.F. E il PDF, anche perchè non sono stati
> partecipi alla programmazione. Continuano a farmi ostruzionismo e non sono per niente aggiornati, cosa posso fare per difendere l'alunno da queste metodiche arcaiche che non portano a nulla? Ed io? Perchè uscire dalla scuola con l'alunno per le abilità sociali significa non fare niente e passare il tempo in giro? Anche il Preside dà loro ragione. Che faccio?

Veda il D.P.R. 24.2.94, in cui vengono ben specificati i compiti di tutte le figure educative che ruotano intorno al disabile per la costruzione del suo percorso educativo (https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html)
Se non si ottempera a quanto stabilito per legge, la famiglia, che deve essere a conoscenza su quanto viene negato al proprio figlio, deve denunciare sia il Dirigente scolastico, che il Consiglio di Classe. Ricordo che queste figure sono pubblici ufficiali. Se non riescono a capire quali sono i propri doveri e compiti, il fatto deve essere denunciato anche al CSA di competenza. Se non riescono a comprendere, può dire loro che il fatto verrà denunciato al sottosegretario all'Istruzione. Provvederò personalmente, dopo che mi avrà dato gli estremi della scuola e il nome del Dirigente.

Sono un'insegnante di sostegno di un'alunna affetta da ritardo mentale grave (il prossimo anno entrerà in un CEOD) e che frequenta la terza media. E possibile non ammetterla all'esame? e se sì in base a quale normativa?

E' sufficiente che non si presenti agli esami

L'alunna non è in grado di sostenere alcuna prova.

Ma un Pei ce l'ha? Se si, ha raggiunto gli obiettivi descritti nel Pei? Se li ha raggiunti che faccia gli esami in base a quelli. Comunque la rimando alla pagina:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_licmedia.html

Vorrei avere alcuni chiarimenti in merito all'Esame di Stato per un alunno in situazione di handicap che segue una programmazione differenziata.
1. L'eccessivo numero di assenze per motivi di salute (superiore al 20%) compromette l'ammissione all'esame di Stato dell'alunno in questione?
2. Visto che il consiglio di classe ha deciso di non sottoporre l'alunno alle tre prove scritte, ma solamente alla prima (quella di italiano), quale sarà la modalità per l'attribuzione del punteggio?

In genere, l’alunno non può superare il tetto massimo del 20% di giorni di assenza (max 40 giorni) sul totale dei giorni complessivi di frequenza scolastica annuale (200 giorni). Superata tale soglia, lo studente viene giudicato come NON CLASSIFICATO dal proprio Consiglio di classe.
Se il tipo di handicap lo richiede, la Commissione di esame predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati, che possono comportare l'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. La Commissione tiene conto della documentazione fornita dal Consiglio di classe ed utilizza la consulenza, ove necessario, di personale esperto. Per lo svolgimento degli esami, la Commissione può avvalersi dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. Le prove devono comunque consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

Una mia collega vorrebbe sapere se anche lei può usufruire dei 2 anni di congedo retribuito.
La sua situazione è questa: ha una sorella malata e gode della 104 con gravità, i genitori sono deceduti (la sorella all'epoca stava bene, infatti stà male da diversi anni), convive con lei e lei le presta assistenza. Questa collega ha sui 50 anni e la sorella è poco più piccola.
Ha diritto ad usufruire del congedo o vi sono dei limiti?

Per poter richiedere i due anni di congedo è necessario che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità da almeno 5 anni. Secondo le indicazioni dell’INPS hanno diritto di usufruire dei due anni di congedo i genitori naturali o adottivi oppure, in mancanza di questi, i fratelli o le sorelle della persona disabile.

Ci troviamo nella situazione di avere in casa mia nonna (da parte paterna) di 99 anni, da anni ormai non più autosufficiente, seguita da mia madre (nuora dell'anziana e vedova di mio padre), infermiera pensionata sessantenne, che non ce la fa più a sostenere questa situazione. Io lavoro part-time (non godo quindi di uno stipendio particolarmente alto) e studio alle serali.
Già abbiamo dovuto attraversare un calvario per ottenere l'accompagnatoria, che non ci è stata riconosciuta finché non abbiamo presentato ricorso (per una persona che da sola non può fare nulla - è scandaloso!), ora per poterla ricoverare in una casa di riposo, ci viene chiesto di contribuire alla retta della struttura RSA in cui verrebbe inserita, quando ciò non sarebbe possibile, viste le nostre entrate, a meno di non andare a intaccare il trattamento di fine rapporto che mia madre ha messo da parte.
Nel nucleo famigliare siamo io, mia madre e mia nonna. Viviamo nel Comune di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, ma sappiamo che già nella provincia e nel confinante comune di Venezia in particolare, la situazione è diversa.
Chiedo pertanto se cortesemente può suggerirci come muoverci, chi contattare e se eventualmente potesse fornirci un recapito telefonico per avere maggiori informazioni; anche considerando che abbiamo già parlato con l'Ufficio Assistenza del nostro Comune, dove pare non alberghi la cortesia, essendoci sentiti rispondere che, siccome "ci sono persone che vivono con 500 euro al mese", possiamo fare qualche rinuncia.

I tenuti agli alimenti non possono essere surrogati dal Comune, in forza dell'art. 2.900 del C.C., secondo cui l'azione surrogatoria è personale. Ma è una battaglia persa perchè moltissimi comuni ti costringono a: "O mangi questa minestra o ti butti dalla finestra".
Occorre tenere presente che per i disabili l'ISEE è solo quella personale e non del nucleo familiare, in forza dell'art.3 comma 2 ter del D.L. 130/2000.

 


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