a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Esami, assenti bocciati solo se ingiustificati

Per essere sicuri di ottenere la bocciatura agli esami di licenza media è necessario non presentarsi. E poi bisogna evitare di presentare la giustifica. In caso contrario la scuola ha l’obbligo di organizzare un nuovo esame solo per il candidato assente. Il suggerimento viene direttamente dal Ministero della pubblica istruzione ed è contenuto in una nota emanata il 31 maggio 2007. Con l’entrata in vigore delle nuove regole sull’esame di licenza, infatti, l’amministrazione ha preso atto che l’ammissione agli esami è diventata automatica. E dunque, per consentire agli alunni disabili, che hanno bisogno di tempi di apprendimento più distesi, la ripetenza dell’ultimo anno, l’unico modo è quello di non farli partecipare all’esame. Spiegando alle famiglie che non devono portare la giustifica. Se l’assenza viene giustificata, infatti, la scuola deve organizzare le prove suppletive. E se l’alunno le sostiene senza fare troppi errori, c’è il rischio che venga promosso e non possa rimanere a scuola un altro anno.

https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_10_maggio_2007.htm

Conseguimento attestato o diploma di licenza media 

Alcuni Consigli di Classe della scuola media, ragionando con la logica della scuola superiore, avanzano perplessità circa il rilascio del diploma di licenza media ad alunni con handicap intellettivo che seguono un Piano Educativo Individualizzato diverso o ridotto rispetto a quello dei compagni.

Tali Consigli di Classe ritengono più opportuno, in tali circostanze, rilasciare l’attestato di adempiuto obbligo scolastico, tanto più che esso non impedisce a tali alunni l’iscrizione alle scuole superiori allo scopo, limitato del conseguimento di ulteriori attestati e non già del diploma finale.

In proposito sembra opportuno dare alcuni chiarimenti.

Sino ad oggi, l’attestato di frequenza al termine della scuola media, che deve contenere anche i crediti formativi maturati, non preclude l’iscrizione alle scuole superiori, in forza dell’art. 11 comma 12 dell’O. M. n. 90/01 (1). Occorre far presente che, ai sensi dell’art. 16 commi 1e 2 della L. n. 104/92, la valutazione degli apprendimenti nella scuola dell’obbligo (che deve avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato), deve riguardare i progressi realizzati rispetto i livelli iniziali di apprendimenti, sulla base di un percorso didattico predisposto fin dall’inizio della scuola media, che deve essere calibrato sulle effettive capacità e potenzialità dell’alunno (2).

Conseguentemente, in presenza di progressi accertati, anche se non riconducibili ai livelli considerati normali per il diploma di scuola media, il diploma non dovrebbe essere negato, poiché, come ha stabilito la Corte costituzionale con la Sentenza n. 215/87, capacità e merito per gli alunni con disabilità intellettiva non vanno considerati secondo parametri oggettivi, ma vanno rapportati alle loro peculiari capacità. È inoltre da tener presente che il non sufficiente meditato rifiuto di diploma di scuola media, esclude le persone con disabilità dalla partecipazione a pubblici concorsi, pur in presenza della L. n. 68/99 sul collocamento lavorativo obbligatorio mirato su progetto, che è stata voluta proprio per i soggetti più difficili, giacché per i meno gravi sarebbe bastata la vecchia L. n. 482/68 sul collocamento obbligatorio basato su semplici graduatorie regolate dalle percentuali di invalidità.


(1)
L’OM 90/01 all’art. 11, a proposito della valutazione degli alunni in situazione di handicap, al fine del conseguimento del diploma di licenza media, richiede che il giudizio riguardi la valutazione globale della preparazione dell’alunno. Il giudizio positivo o negativo dipende dalla valutazione di prevalenza di taluni aspetti ritenuti positivi su altri ritenuti negativi o viceversa.

(2)
Sintesi prospettica di tre progetti coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Ossia, occorre procedere a verifiche, sia all’inizio dei singoli itinerari didattici, al fine di accertare il possesso dei necessari prerequisiti (abilità, capacità, competenze, conoscenze ecc.), sia al termine per verificare il conseguimento degli obiettivi programmati.


Nota Trasmissione 14 marzo 2000 Prot. n. 950


Oggetto: Certificazione obbligo di istruzione - Art.9, Regolamento n. 323 del 9/8/99–

Si trasmette il D.M.n.70 del 13 marzo 2000 relativo al modello di certificazione previsto dalla Legge 9/99 sull’elevamento dell’obbligo di istruzione, art. 1, commi 1 e 4, e dal Regolamento n. 323 del 9/8/99, art. 9.

I dirigenti delle scuole della fascia dell’obbligo rilasceranno il predetto modello di certificazione a ciascun allievo che, a conclusione dell’anno scolastico, è prosciolto dall’obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.

La certificazione attesta:

  • il proscioglimento o l’adempimento dell’obbligo di istruzione
  • il percorso formativo seguito dall’allievo/a
  • le valutazioni positive che possono costituire crediti formativi
  • le capacità, le conoscenze e le competenze maturate<

Al fine di favorire la corretta compilazione del modello si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:

  • la certificazione si affianca alle schede o alle pagelle per rendere trasparente il percorso formativo dell’allievo/a ed esplicitarne le capacità, conoscenze e competenze maturate;
  • la certificazione potrà concorrere anche alla costituzione di un eventuale portfolio dello studente, che registri le tappe della sua formazione con i crediti conseguiti e lo accompagni nella vita lavorativa;
  • la certificazione consente a chi ha adempiuto o è stato prosciolto dall’obbligo di istruzione di avvalersi dei crediti capitalizzati per ulteriori percorsi nel sistema scolastico o in quello della formazione professionale.

Il modello di certificazione, che ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie locali per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale, è corredato da note esplicative per la sua compilazione.


Decreto Ministeriale 13 marzo 2000, n. 70

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione;

VISTO il decreto 9 agosto 1999, n. 323, contenente norme regolamentari per l’attuazione dell&à146;art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, sopra citata;

VISTO il parere favorevole espresso dalla conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali in data 2 marzo 2000;

RITENUTO di adottare, in applicazione dell’art. 9 del citato decreto 9 agosto 1999, n. 323, un modello di certificazione relativo all’obbligo di istruzione fino all’entrata in vigore della nuova normativa sull’obbligo di istruzione contenuta nell’art. 1 della legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione del 10 febbraio 2000 n. 30;



D E C R E T A:


Art. 1L’allegato modello di certificazione, che costituisce parte integrante del presente decreto, è adottato a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 ed è redatto dai competenti dirigenti scolastici secondo le annesse note esplicative.

NORMATIVA

 

L'O.M. 65/98, richiamata dall'O.M. 128/99, tratta degli esami di licenza media all'art. 10, comma 11. La norma è perfettamente in linea con quanto disposto dall'art. 13, comma 2 della legge quadro che, ha modificato il D.M. del 10/12/84 che restringeva i criteri per l'ammissione agli esami di alunni in situazione di handicap, specie intellettivo. Infatti tale decreto vietava l'ammissione di alunni i cui apprendimenti non fossero <<riconducibili>> agli obiettivi della scuola media. L'art. 10, comma 11 dell'O.M. n. 65/98 stabilisce che <<nel quadro delle finalità della scuola media>> gli alunni che sono ammessi agli esami di licenza possono svolgere prove differenziate>>. Esse debbono essere coerenti col percorso formativo svolto e debbono permettere di misurare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento, tenuto conto delle potenzialità dell'alunno. Scompare da questa formulazione l'espressione <<comunque riconducibili>>, che era considerato un serio ostacolo all'ammissione. La C.M. correttamente prevede anche la possibilità di non ammissione, giacché il consiglio di classe potrebbe ritenere utile per l'alunno una ripetizione dell'anno come rinforzo negli apprendimenti. Non esiste più uno sbarramento che bloccava quasi tutti gli alunni con ritardo mentale.

            Si ribadisce l'effettuazione di prove <<differenziate>> che invece nella scuola superiore possono essere solo equipollenti. Il diverso significato da attribuire a questi modi differenti di mezzi di verifica aiuta a comprendere il favor che il legislatore e la norma secondaria hanno voluto introdurre nella valutazione della scuola dell'obbligo.

            E' da tenere presente che l'art. 14 della L. n. 326/84 fa divieto di annotare sul diploma di licenza che l'alunno disabile  si è avvalso di prove e di mezzi diversi durante gli esami. La norma ha voluto evitare un'inutile discriminazione e stigma ufficiale giacché, una volta conseguito il diploma, questo ha valore legale a tutti gli effetti. La legge n. 326/84 ha voluto abrogare una vecchia norma che imponeva tale dizione sui diplomi rilasciati a ciechi e sordi. Oggi essi possono insegnare come insegnanti per attività di sostegno anche nelle classi delle scuole elementari ordinarie.

 

 

Licenza media, anche il ministero ribadisce l'importanza

 

Nella valutazione dei ragazzi con disabilità non  si possono prendere in considerazione valori assoluti, ma bisogna tener conto dei miglioramenti di apprendimento rispetto ai limiti iniziali. In una nota del ministero si ribadisce l'importanza del conseguimento del diploma di scuola media per l'inserimento lavorativo degli studenti disabili.

 

di Salvatore Nocera

 

Il problema del conseguimento del diploma di licenza media per gli alunni con disabilità è oggetto di discussioni antiche, da quando, con la L.n. 118/71 prima e con la L.n. 517/77 poi si è affermato il principio dell'integrazione scolastica generalizzata.

La prima presa di posizione ufficiale del Ministero risale al decreto del 13 dicembre 1984 che, per cercare di razionalizzare le diverse prassi correnti, aveva stabilito che potesse essere rilasciato il diploma solo se l'alunno avesse realizzato risultati  "comunque riconducibili agli obiettivi degli esami di scuola media". Ciò significava che solo se l'alunno avesse saputo leggere, scrivere e far di conto avrebbe potuto conseguire il diploma. In pratica ciò significava che tutti o quasi gli alunni con disabilità intellettiva, che costituiscono circa il 75% di tutti gli alunni con disabilità inseriti per essere integrati nella scuola comune, non avrebbero potuto conseguire il diploma. Si ebbe subito una forte reazione non solo delle famiglie, ma anche dei docenti che con tanta professionalità e fatica riuscivano a fare realizzare a tali alunni grandi progressi negli apprendimenti che però non potevano essere "riconducibili agli obiettivi degli esami di licenza media". Anche il mondo universitario dimostrò che tali criteri dovevano essere modificati.

 

Un contributo notevole a questa esigenza di revisione provenne dalla sentenza della corte costituzionale n. 215/87, secondo la quale per gli alunni con disabilità intellettiva "capacità e merito non potevano essere valutati secondo parametri oggettivi, ma calibrati secondo le loro effettive capacità e potenzialità". Tale esplicazione del principio costituzionale di rispetto dei diritti della persona venne recepito nella Legge-quadro n. 104/92 che all'art 16 commi 1 e 2 stabilisce che , nella scuola dell'obbligo, la valutazione deve misurare i progressi di apprendimento realizzati rispetto ai livelli iniziali, ottenuti sulla base del progetto didattico personalizzato che poteva contenere anche la riduzione o la sostituzione dei contenuti programmatici di talune discipline.

 

A questo orientamento innovativo della legge si adeguarono via via in modo sempre più esplicito tutte le successive ordinanze ministeriali sulla valutazione degli alunni e, in modo definitivo, l'Ordinanza ministeriale n. 90/01, e le successive, che all'art 11 commi 10 e 11 riprende la stessa formulazione della legge precisando che tali alunni possono essere sottoposti a prove "differenziate" che consentano la valutazione dei progressi realizzati.

           

Purtroppo la stessa ordinanza all'art 15 prevedeva anche programmi "differenziati" per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori, che con la valutazione dei risultati di tali percorsi "differenziati", non potevano ottenere il diploma finale di stato, ma solo un attestato comprovante i crediti formativi maturati. Ciò era logico per la scuola superiore che ha carattere preprofessionalizzante; ma non ha nulla a che fare con la scuola dell'obbligo, per la quale invece la legge ha espressamente previsto, alla luce della sentenza citata, una valutazione dei risultati realizzati secondo le potenzialità e capacità di tali alunni con conseguente  rilascio del diploma, in caso di valutazione positiva.

 

A causa dell'impropria applicazione della normativa per le scuole superiori anche alla scuola dell'obbligo, le associazioni hanno reagito dimostrando l'illegittimità di tale prassi applicativa, evidenziando una numerosa documentazione didattica scientifica e pratica a sostegno della logicità e correttezza del rilascio del diploma di licenza media per questi alunni.

Malgrado ciò, la prassi valutativa non è cambiata di molto e opportunamente il ministero dell'Istruzione ha deciso di rompere il silenzio ufficiale per intervenire in modo chiaro con la nota. In essa si precisa che il mancato conseguimento del diploma di licenza media pregiudica l'inserimento nel modo del lavoro di questi alunni, per i quali, invece, è stata approvata proprio la legge n. 68/2000 sul "collocamento lavorativo mirato su progetto personalizzato". In conseguenza di ciò e della sentenza sopra citata, la nota ministeriale invita i direttori scolastici regionali a fornire ai consigli di classe e alle commissioni giudicatrici opportune indicazioni perché essi tengano nel debito conto non solo le capacità evidenziate, ma pure le potenzialità di apprendimento degli alunni con disabilità in modo da poter far  conseguire loro il diploma.

           

E' questa una precisazione autorevole di estrema importanza che, nel rispetto del principio secondo cui la disabilità di per sé non dà diritto al diploma, impone ai collegi giudicanti di tenere nel massimo conto del principio costituzionale e dei risultati delle scienze psicologiche e pedagogiche.

           

La F.I.S.H. ha immediatamente colto il senso profondo di tale precisazione ministeriale ed ha  inviato al ministero ed ai direttori scolastici regionali una lettera di ringraziamento, che si pubblica, a nome delle associazioni, perché finalmente si esce dagli equivoci e le Commissioni giudicatrici sono finalmente in grado di lavorare con serenità nell'effettuare valutazioni non più costrette da vincoli burocratici,  ma rimesse alla ragionevolezza e alla professionalità valutativa dei docenti.

(11 giugno 2004) 

 

 

            Ordinanza Ministeriale n. 21 (prot. n. 2392)

 

Roma, 9 febbraio 2004

 

 

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2003/2004.

 

Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

 

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 23.07.1998 , n. 323

(G.U. n. 210 del 09 settembre 1998)

 

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425.

 

 

Decreto legislativo 16.04.1994 , n. 297

(S.O. n. 79 G.U. n. 115 del 19 maggio 1994)

 

Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

 

PARTE II Ordinamento scolastico - TITOLO VII Norme comuni - CAPO IV Alunni in particolari condizioni - SEZIONE I Alunni handicappati - PARAGRAFO I Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

Articolo 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

Testo in vigore dal 30.06.1994

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari

 

Innalzamento dell'obbligo scolastico ed alternanza scuola-lavoro

di A.T.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che innalza già dal prossimo anno scolastico l'obbligo scolastico a 16 anni di età. Il provvedimento normativo prevede che il "diritto-dovere all'istruzione" si estenda, gradualmente, da nove a dodici anni. Nella stessa seduta, approvato anche un altro decreto riguardante l'alternanza scuola-lavoro.

Nella seduta del 21 maggio, su proposta del Ministro dell'Istruzione, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in attuazione della legge-delega 53/2003, il decreto legislativo che disciplina il "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di ciascuna persona, a partire dal primo anno della scuola primaria, per il raggiungimento del pieno successo formativo". La legge n. 53/2003 prevede, infatti, che sia assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. L'innalzamento dell'obbligo dagli attuali nove a dodici anni sarà graduale, ma già dall'anno scolastico 2004-2005 l'obbligo scolastico sarà esteso di un anno, passando quindi ai 16 anni di età.  Tra i punti previsti dal provvedimento, che introduce il concetto di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione sostituendo quello che finora era denominato "obbligo scolastico e formativo", vi sono la responsabilità dei genitori, o di ne fa le veci, per l'adempimento del dovere di istruzione e formazione dei minori (per i genitori inadempienti, come peraltro dettato dalle norme attualmente in vigore, sono previste sanzioni) nonché la vigilanza dei Comuni sull'adempimento da parte dei genitori del dovere di mandare i figli a scuola fino ai 18 anni. Anche al fine di evidenzierà l'elenco nominativo degli eventuali abbandoni scolastici, è prevista la raccolta di dati da parte dell'Anagrafe nazionale degli studenti che sarà istituita presso il Miur.
Nell'ambito del secondo ciclo, il decreto stabilisce la possibilità (attraverso apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata al nuovo percorso scelto) di cambio di indirizzo all'interno del sistema dei licei e di passaggio tra i due sistemi di istruzione (licei ed istruzione e formazione professionale).
Anche i percorsi formativi svolti con contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio danno origine a crediti formativi utili per l'eventuale passaggio nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

Nella stessa seduta, il Consiglio dei Ministri ha anche approvato, sempre in via preliminare, il decreto legislativo che introduce il concetto di alternanza scuola-lavoro nel processo formativo del secondo ciclo di istruzione. Quest'altro decreto attuativo della riforma Moratti stabilisce che gli studenti compresi fra i quindici ed i diciotto anni di età, iscritti nei licei o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, potranno scegliere l'alternanza scuola-lavoro per acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro. Le ore dedicate a questo tipo di formazione "pratica" saranno scalate da quelle previste dall'insegnamento corrispondente. Tali particolari percorsi formativi, che potranno essere scelti dagli studenti di età superiore ai 15 anni, saranno attuati sulla base di convenzioni stipulate con enti pubblici e privati, con imprese, con le Camere di commercio, con il mondo del no profit.

I due decreti saranno sottoposti al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari.

21/05/2004

NEL VALUTARE GLI ALUNNI CON DISABILITA’ NON CONFONDIAMO SCUOLA DELL’OBBLIGO CON SCUOLA SUPERIORE

Capita più spesso di quanto si creda che nella scuola dell’obbligo i docenti fanno svolgere dei PEI , diversi in tutto o in parte da quelli previsti dai programmi o dagli “ obiettivi specifici di apprendimento” ministeriali, definendoli “ PEI DIFFERENZIATI”, A SOMIGLIANZA DI QUANTO PREVISTO PER ALCUNI CASI DI SCUOLA SUPERIORE.

Purtroppo, a mio avviso, molti Dirigenti e docenti non hanno effettuato un’attenta lettura dell’art 16 della Legge-quadro n. 104/92, espressamente rubricato “ Valutazione del rendimento…”. Infatti tale testo normativo, per la parte che ci riguarda si compone di tre commi ben distinti il primo, concernente le scuole di ogni ordine e grado; il secondo concernente esclusivamente le scuole dell’obbligo ( che al tempo di entrata in vigore dellaL. N. 104/92 erano solo le scuole elementari e medie) ; un terzo comma riguardante esclusivamente le scuole Superiori.

Pertanto le norme regolamentari, applicative di tali norme legislative, contenute nell’OM n. 90/01 debbono essere lette con la stessa logica prospettica dell’art 16 dellaLegge-quadro. Così l’art 3 vale solo per le scuole elementari; l’art 11 vale solo per le scuole medie ;l’art 15 vale solo per le scuole superiori.

Ora, solo nell’art 15 è stato previsto il “PEI differenziato” , il quale quindi si applica solo agli alunni con disabilità frequentanti tali scuole. L’ art 3 comma 3 e l’art 11 comma 11 hanno solo previsto la possibilità di far sostenere “prove differenziate” per gli alunni rispettivamente di scuola elementare e di scuola media. . Quindi qui “ differenziate “ sono solo le “ prove” e bnon anche i programmi. Ed è logico; infatti non avrebbe avuto senso prevedere “ programmi differenziati per alunni di scuola elementare o media, dal momento che per tali tipi di scuole l’art 16 comma 2 della L:N. 104/92, copiati quasi integralmente negli art 3 ed 11 dell’O M n. 90/01, espressamente detta norme ben precise consistenti nel prevedere che il PEI debba esserecalibrato sulle effettive capacità e potenzialità del singolo alunno ( e non su programmi ministeriali o obiettivi specifici di apprendimento, come per gli alunni delle scuole superiori).E, proprio perché la valutazione deve rilevare se vi siano stati progressi rispetto ai “ livelli iniziali degli apprendimenti”, non basterebbero le prove tradizionali a valutare “ il rendimento” in base a tali programmi, ma occorroNO “ prove differenziate” rispetto a quelle tradizionali; anzi non sarebbero bastate neppure “ le prove equipollenti”, consentite per gli alunni delle scuole superiori dal comma 3 dell’art 16 L.n. 104/92 ( ma applicabili anche nella scuola dell’obbligo), poiché queste comunque debbono consentire di valutare il possesso o meno di apprendimenti riconducibili ai programmi ministeriali o agli obiettivi specifici di apprendimento ( cfr. l’O M n. 22/06 art 17 comma 3).

Molti, superficialmente, sono tratti in inganno dall’identità del termine “ differenziate”, che però viene ad avere un significato ben diverso a seconda che si riferisca ai programmi, come nelle scuole superiori, o alle prove, come nella scuola dell’obbligo.

Quanto poi alla dicitura “ di aver sostenuto prove differenziate”, che alcuni Dirigenti di scuola elementare vorrebbero riportare sui documenti valutativi , anche questa è un’indebita applicazione di una norma concernente le scuole superiori, riportata nell’art 15 dell’O M n. 90/01, alle scuole elementari. Indebita, perché essa ha un sensoin calce solo alle pagelle ( e mai nei tabelloni) della scuola superiore, laddove la pagella è un documento comprovante risultati che poi portano alla valutazione finale che dà diritto ad un titolo di studio che può essere legalmente speso in pubblici concorsi. Ma , essendo ormai stato abolito dalla L.n. 53/03 l’esame di Stato di licenza elementare ormai una tale dicitura è priva di qualunque valore legale e quindi di alcun senso. Per questo correttamente l’art 11 comma 13 vieta l’annotazione su tutti i documenti relativi alla valutazione della scuola dell’obbligo di tali annotazioni, divieto già sancito per i diplomi di scuola media dalla L.n. 826/84.

Roma 21/1/07

Salvatore Nocera


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