Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE III  -  PERSONALE

TITOLO II  -  PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

CAPO I - Aree funzionali  -  ruoli

Art. 542 - Rinvio alla contrattazione

1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
2. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si applicano le norme di cui agli articoli che seguono.

Art. 543 - Aree funzionali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è collocato nell'area funzionale dei servizi tecnici e nell'area funzionale dei servizi amministrativi.

Art. 544 - Ruoli

1. I ruoli del personale di cui all'articolo 543 sono provinciali, ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi sono amministrati dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 545 - Qualifiche funzionali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del personale A.T.A. sono le seguenti:
Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attività tecniche manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche, o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature, di uso semplice.
Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrative contabili, tecniche, o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo. Attività professionali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.
Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna. Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi è connessa responsabilità organizzativa, nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.

Art. 546 - Profili professionali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.
2. I profili professionali delle qualifiche del personale A.T.A. sono inseriti nelle seguenti aree funzionali:
a) l'area funzionale dei servizi generali ausiliari comprende il profilo professionale degli ausiliari;
b) l'area funzionale dei servizi tecnici comprende i profili professionali dei guardarobieri, degli aiutanti cuochi, dei cuochi, degli infermieri e dei collaboratori tecnici;
c) l'area funzionale dei servizi amministrativi comprende i profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei coordinatori amministrativi e dei coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Alla stessa area appartiene anche il profilo professionale dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A questi ultimi si applicano le norme riguardanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti civili dello Stato.
3. I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 547 - Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali è la seguente.
2. Appartengono alla terza qualifica funzionale i profili professionali degli ausiliari, dei guardarobieri e degli aiutanti cuochi.
3. Appartengono alla quarta qualifica funzionale i profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei collaboratori tecnici, dei cuochi e degli infermieri.
4. Appartengono alla quinta qualifica funzionale i profili professionali dei coordinatori amministrativi, compresi i coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
5. Appartengono all'ottava qualifica funzionale i profili professionali dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica e di danza.

Art. 548 - Organici

1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale A.T.A. delle scuole ed istituzioni educative sono determinate dai provveditori agli studi entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo. In attesa della revisione prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la determinazione è effettuata sulla base delle prescrizioni della tabella 3 allegata al presente testo unico e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza emanata d'intesa con il Ministro del tesoro.
2. Il comma 1 si applica anche agli istituti statali per sordomuti di cui all'articolo 322.
3. E' fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati sulla base dei criteri previsti dalle tabelle allegate al presente testo unico.
4. A carico degli inadempienti si applicano le norme dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51.
6. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 549 - Consiglio di amministrazione provinciale

1. Presso ogni ufficio scolastico e istituito un consiglio di amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli studi, composto da un preside e da un direttore didattico scelti tra quelli di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le funzioni stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente testo unico, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore alla VI dell'ufficio scolastico provinciale.
3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio e sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

CAPO II - Reclutamento

Art. 550 - Disciplina regolamentare

1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste dalla legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
2. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

Art. 551 - Accesso ai ruoli della V qualifica

1. L'accesso ai ruoli della quinta qualifica funzionale ha luogo, mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli.
2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.
4. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o più provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici regionali appositamente delegati.
6. I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi di accesso per titoli ed esami ed i concorsi di accesso per soli titoli.

Art. 552 - Concorsi per titoli ed esami

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.
2. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.
3. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra e intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dal bando di cui al comma 3 dell'articolo 551.
4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi è stabilito con regolamento.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e emanata la tabella di valutazione dei titoli.

Art. 553 - Concorso per titoli

1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo;
b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente.
2. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, abbiano prestato in tale qualifica servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.
3. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.
4. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria ed ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
5. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.
6. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.
7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e emanata la tabella di valutazione dei titoli.
9. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami, non può superare quello spettante per tre anni di servizio.
10. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.
11. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.
12. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'
articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

Art. 554 - Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale

1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni nei ruoli della III qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali, già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587.
6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al concorso.
7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.

Art. 555 - Commissioni

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono così composte:
a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli impiegati con qualifica di dirigente, e di altri due membri di cui uno preside, direttore didattico o rettore e l'altro docente d'istituto di istruzione secondaria superiore delle materie sulle quali vertono le prove di esame;
b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato con qualifica non inferiore alla ottava dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e l'altro appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A., con almeno cinque anni di anzianità.
2. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della commissione appartenente al personale A.T.A. è sostituito da un sanitario designato dalle competenti autorità sanitarie.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono espletate da un impiegato con qualifica non inferiore alla VI dell' amministrazione scolastica centrale e periferica.
4. Almeno un terzo dei componenti della commissione dev'essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali.

Art. 556 - Norme particolari di accesso

1. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Il personale della quarta e della terza qualifica da assumere nei relativi ruoli provinciali, è nominato in ruolo nell'ordine delle graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze annuali, nei limiti delle aliquote previste.
2. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze relative all'anno scolastico 1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari, di cui agli articoli 551, 552, 553,e 554, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base dei titoli di studio a suo tempo richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse.
4. Il personale A.T.A. può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purché detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica.

Art. 557 - Concorsi riservati

1. Una quota del 30% e, rispettivamente, del 40% dei posti disponibili annualmente nei ruoli della quinta e della quarta qualifica è conferita, mediante concorsi riservati, agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall’art. 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.
2. I concorsi riservati per la quinta qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.
3. Il concorso riservato per la quarta qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.
4. I bandi sono emanati, con periodicità biennale, dai provveditori agli studi, sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 558 - Concorsi per l'estero

1. Per la selezione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare all'estero, si applica quanto disposto dagli articoli 640 e seguenti.

Art. 559 - Nomina in ruolo

1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

Art. 560 - Adempimenti degli immessi in ruolo

1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli adempimenti connessi con la nomina, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni che, per la generalità dei dipendenti civili dello Stato, sono recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985 n 444.
2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.

CAPO III - Diritti e doveri

Sezione I - Congedi e aspettative

Art. 561 - Rinvio alla contrattazione

1. In materia di diritti e doveri e di disciplina del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per quanto non diversamente disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni recate dagli articoli che seguono.

Art. 562 - Congedo ordinario
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno solare.
2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nell'anno solare come segue:
a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario;
b) quattro giornate a richiesta degli interessati tenendo conto delle esigenze di servizio.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo d'istituto, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.
4. La ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa, e considerata aggiuntiva al congedo ordinario.

Art. 563 - Congedi straordinari e aspettative
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concesse dal direttore didattico o dal preside.

Art. 564 - Proroga eccezionale dell'aspettativa
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare gravità e risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, può consentire all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi.
2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.

Sezione II - Mobilità

Art. 565 - Mobilità professionale nel comparto

1. La mobilità professionale nel comparto è disciplinata dai contratti collettivi a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 566 - Trasferimenti
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo sono disposti annualmente dal provveditore agli studi in base ai criteri di cui all'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed a quanto disposto in sede di contrattazione.
2. I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
3. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo profilo professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50% dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 marzo di ogni anno, sia per compensazione.
4. I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo il 31 marzo sono assegnati nella misura intera alle nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie.
5. Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare domanda al provveditore agli studi competente territorialmente in relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
6. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti appartengono.
7. Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria degli aspiranti sulla base dell'anzianità di servizio e delle condizioni di famiglia degli aspiranti stessi.
8. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si siano utilmente collocati nella graduatoria in relazione al numero dei posti da attribuire ed alla disponibilità delle sedi richieste.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, i criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed alle condizioni di famiglia, nonché gli adempimenti propri del provveditore agli studi. L'ordinanza deve prevedere un punteggio particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.

Art. 567 - Trasferimento d'ufficio
(comma 1 disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per soppressione di posto, nella tabella di valutazione dei titoli è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.
2. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità è disciplinato dall'articolo 32, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e dai contratti collettivi in materia di mobilità.

Art. 568 - Assegnazione provvisoria

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può a domanda essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.
2. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori, o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria coloro che siano stati trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.
3. La domanda di assegnazione provvisoria di sede può essere inoltre presentata per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei tempi stabiliti.
4. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico e non sono consentite nei confronti del personale di prima nomina.
5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio, il quale ritrovi nell'organico di fatto posto disponibile nella scuola di precedente titolarità.
6. Con la stessa ordinanza di cui all'articolo 566 il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Sezione III - Riconoscimento dei servizi

Art. 569 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera

1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

Art. 570 - Periodi di servizio utili al riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.

Sezione IV - Orario

Art. 571 - Orario di servizio
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni, l'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinato in 36 ore settimanali.
2. Tale orario può essere articolato anche con criteri di flessibilità, con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze di servizio e delle necessità degli utenti.
3. L'articolazione dell'orario è disposta sulla base delle norme stabilite nella contrattazione.
4. Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi, salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attività parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera e).

Art. 572 - Tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988 n. 554.

Sezione V - Disposizioni particolari

Art. 573 - Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole o istituzioni educative.
3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento dell'attività di aggiornamento e di qualificazione, nonché la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.
4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di contrattazione.

Art. 574 - Responsabilità patrimoniale

1. La responsabilità patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

CAPO IV - Disciplina

Art. 575 - Sanzioni disciplinari

1. In materia di responsabilità disciplinare si applica, nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, quanto disposto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. La tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 576 - Procedimento disciplinare
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 575, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La censura è inflitta dal provveditore agli studi.
3. Il procedimento per l'irrogazione della censura è quello previsto dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il preside o il direttore didattico è competente a compiere gli accertamenti preliminari del caso e, ove è necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi.
5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.
6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura provvede all'irrogazione della sanzione. Negli altri casi, sempre che non ritenga necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga necessarie ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'incolpato.
7. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformità della deliberazione della commissione di disciplina provinciale, salvo che egli ritenga di disporre in modo più favorevole all'impiegato.
8. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari, di cui all'articolo 575, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Art. 577 - Commissione di disciplina provinciale

1. Fino all'attuazione delle norme sul procedimento disciplinare, di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero, all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la commissione di disciplina provinciale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi dell'articolo 578.

Art. 578 - Composizione della commissione di disciplina provinciale

1. All'inizio di ogni triennio è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale.
2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 è presieduta da un preside ed è composta di un direttore didattico di scuola materna o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di qualifica funzionale superiore alla sesta dell'ufficio scolastico, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
3. Per la validità delle riunioni e necessaria la presenza di tutti i componenti.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica dell'ufficio scolastico.
5. Per ciascuno dei membri e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente.
6. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalità previste dal presente articolo.

CAPO V - Utilizzazione e dimissioni

Art. 579 - Utilizzazione in altri compiti o funzioni
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilità di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneità.
2. L'inidoneità permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformità a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche l'idoneità a nuovi compiti.
3. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianità.

Art. 580 - Dimissioni

1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.
2. Il personale predetto, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.
3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.
4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.