Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Tabella n. 3 (articolo 548, comma 1)
Organici del personale ATA dei Circoli Didattici delle Scuole Materne ed Elementari

 

ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI CONVITTI NAZIONALI E DEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO, DEI CONVITTI ANNESSI AGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI STATALI

Numero dei convittori e semiconvittori Coordinatori amministrativi (a) Collaboratori amministrativi (a) Ausiliari (a) (b)
fino a 25 1 2 11
» 50 1 2 14
» 75 1 2 16
»100 1 3 20
»125 1 3 21
»150 1 3 23
»175 1 4 24
»200 1 4 27

 

Numero dei convittori e semiconvittori Guardarobieri Cuochi Aiutanti cuochi Infermieri
fino a 25 2 1 2 1
» 50 2 1 2 1
» 75 2 1 2 1
»100 3 1 2 1
»125 3 1 2 1
»150 3 1 2 1
»175 3 1 3 1
»200 3 1 3 1

Nei convitti con numero di convittori e semiconvittori superiore a 200 il numero dei collaboratori amministrativi, degli ausiliari e dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni gruppo di 50 convittori e semiconvittori. Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità. Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.


(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali.
(b) Nei convitti una unità di personale in più per ogni spazio scoperto di 200 mq. oltre i 500, comunque non oltre sei unità; una unità ulteriore in più per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100.