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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Lettera Circolare 3 agosto 2000, n.194

Prot. n.1405

Oggetto: Finanziamento per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica e per le relative iniziative di formazione e aggiornamento, in applicazione della L. n.440/1997. Esercizio finanziario 2000. Punto uno. Interventi prioritari, lett. a) della direttiva attuativa n.175 del 28 giugno 2000

Premessa

Con la Direttiva n. 175 del 28 giugno 2000 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 dicembre 1997, n.440, gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme relative all'anno finanziario 2000, nonché le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge medesima.
In attuazione della suddetta Direttiva con nota protocollo n.311 del 31 luglio 2000 è stato comunicato il piano di riparto delle risorse finanziarie relative al "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e degli interventi perequativi", di cui alla citata Legge, in relazione al quale sono in corso di perfezionamento i relativi provvedimenti di variazione di bilancio. 
La suddetta Direttiva ha concretamente individuato al punto 1 le seguenti priorità:

iniziative volte

  • alla piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca sperimentazione e sviluppo promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa definiti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
  • all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente comprese nei piani dell'offerta formativa;
  • al potenziamento delle azioni di orientamento in vista sia del proseguimento degli studi sia all'inserimento nel mondo del lavoro;
  • all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;
  • allo sviluppo dell'insegnamento delle lingue comunitarie, con particolare riferimento alla seconda lingua nella scuola media;
  • alla formazione e all'aggiornamento, riferite a tutte le componenti della scuola, dirette al potenziamento del predetto processo di diffusione della cultura dell'autonomia, nonché allo sviluppo dell'introduzione delle nuove tecnologie didattiche;
  • interventi perequativi finalizzati anche ad integrare gli organici provinciali del personale;
  • nuovo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in applicazione dell'art.69 della legge 17.05.1999, n.144;
  • istruzione ed educazione permanente degli adulti;
  • interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico.

La presente lettera circolare fornisce indicazioni e precisazioni relative ai finanziamenti di cui al punto 1 lett. a) della suindicata Direttiva, mentre con specifiche successive comunicazioni verranno fornite quelle relative alle materie di cui alla lettera b), c), d) e).

1. Piena realizzazione dell'autonomia scolastica

In relazione all'entrata a regime dell'autonomia scolastica dal 1° settembre 2000 e del connesso obbligo di definire preventivamente un piano dell'offerta formativa (ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999 n.275), tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento specificamente finalizzato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, ivi compreso quello da destinare agli alunni in situazione di handicap. 
Per quanto concerne quest'ultima iniziativa si preannuncia che verranno rese disponibili con separato provvedimento ulteriori risorse previste dalla legge 22 Marzo 2000 n.69. 
Le predette iniziative andranno adottate anche in coerenza con le esigenze di sviluppo delle comunità locali, ivi comprese quelle riferibili alle lingue e tradizioni delle minoranze linguistiche di cui al comma 2 dell' articolo 4 della legge 15 dicembre 1999 n. 482 (norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche). 
A tal riguardo si evidenzia che il piano dell'offerta formativa costituisce lo strumento nel quale si sostanzia il complessivo processo educativo promosso dalle scuole, alle quali spetta anche, in fase di prima applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 275/99, la concreta gestione della quota di curricolo obbligatorio riservata alle istituzioni scolastiche, come indicato dal relativo Regolamento attuativo in corso di registrazione.

L'entità del finanziamento per ciascuna scuola dipenderà da parametri oggettivi, in modo da consentire alle stesse di quantificare le risorse disponibili per le attività da progettare e realizzare. Esse potranno pertanto accedere ad un finanziamento in linea di massima corrispondente a:

  • una quota uguale per tutte le scuole di £ 1.500.000 circa;
  • una quota calcolata moltiplicando £ 2500 per il numero degli alunni;
  • una quota calcolata (sui posti in organico) moltiplicando £ 25.000 per il numero dei docenti (Tale riferimento va inteso solo come un parametro di calcolo; le risorse potranno essere utilizzate infatti anche per il personale A.T.A, così come previsto dal successivo punto 5, lettera A) della presente lettera circolare).

I finanziamenti per gli istituti comprensivi/verticalizzati e per gli istituti superiori con sezioni di scuola di ordine diverso sono ricompresi rispettivamente sui capitoli del centro di responsabilità della Direzione Generale Istruzione Elementare e della Direzione Generale Istruzione Tecnica. 
I Provveditori agli Studi comunicheranno sollecitamente il concreto ammontare dei finanziamenti che competono a ciascuna scuola sulla base degli elementi suindicati, considerando tutte le tipologie di istituzioni scolastiche, comprese quelle educative, le sezioni presso carceri ed ospedali. Si fa rinvio alle disposizioni che verranno emanate con successivo provvedimento relativamente ai finanziamenti previsti dal punto 1 lettera d della citata Direttiva per quanto concerne l'educazione permanente ed il funzionamento dei relativi Centri territoriali. 
Il suddetto finanziamento potrà essere integrato con le somme destinate alle scuole per la realizzazione dei progetti di sperimentazione dell'autonomia e del piano dell'offerta formativa presentati nei precedenti anni scolastici ed eventualmente non utilizzate dalle stesse negli esercizi finanziari 1998 e 1999.

La quota del 10% dell'intero ammontare della disponibilità finanziaria complessiva, integrabile con le economie derivanti da un impiego parziale delle risorse utilizzabili, è riservata ai Provveditorati agli Studi per garantire azioni perequative e di supporto (ad esempio scuole presso carceri, ospedali, forme di scuola itinerante, come quella denominata "maestri di vita"), per promuovere in rete attività di consulenza, formazione e documentazione (ad esempio costituzione di centri servizi e di documentazione) e per compensare scostamenti rilevanti tra le somme calcolate sulla base dei parametri di riferimento sopra indicati e quelle da erogare in base alle situazioni ed alle esigenze effettivamente esistenti.
Sarà realizzato un monitoraggio delle modalità di utilizzazione di tali finanziamenti, attraverso un diretto rapporto con le istituzioni scolastiche, così come previsto dalla stessa Direttiva: in tal modo il patto di fiducia con le scuole, già instaurato nei due precedenti anni di sperimentazione dell'autonomia, viene ulteriormente rafforzato e confermato. 
Pertanto non sarà necessario presentare, per valutazioni di merito, i piani dell'offerta formativa ai Provveditorati agli Studi.

2. Finanziamento della formazione

Le iniziative di formazione riguarderanno tutto il personale scolastico e dovranno sviluppare prioritariamente le competenze connesse alla elaborazione e attuazione dei piani dell'offerta formativa, nonché rispondere agli specifici bisogni del personale connessi alla nuova organizzazione della didattica. 
Le predette iniziative dovranno essere attuate conformemente ai criteri generali previsti dalla specifica direttiva - in corso di definizione - sulla formazione.

I finanziamenti di cui al presente punto 2, previsti per l'esercizio finanziario 2000 dalla legge n.440/97, saranno assegnati sulla base dei seguenti parametri oggettivi:

  • una quota uguale per tutte le scuole di £ 750.000 circa;
  • una quota calcolata (sui posti in organico) moltiplicando £ 12.000 per il numero dei docenti (Tale riferimento va inteso solo come un parametro di calcolo; le risorse potranno essere utilizzate infatti anche per il personale A.T.A., così come previsto dal successivo punto 5, lettera A della presente lettera circolare).

Si segnala l'esigenza che, nell'ambito di tali iniziative di formazione, siano incluse quelle indirizzate al personale in servizio nelle classi dell'istruzione media e superiore direttamente impegnate nell'elevamento dell'obbligo scolastico, per il quale, peraltro, è previsto un apposito finanziamento che verrà erogato con specifico provvedimento. Al tempo stesso, le istituzioni scolastiche cureranno che una parte dei finanziamenti sia destinata alla formazione e all'aggiornamento del personale A.T.A, impegnato nei nuovi compiti per essi previsti dalla piena attuazione dell'autonomia. 
A tal proposito si suggerisce di realizzare iniziative di formazione anche mediante la costituzione di reti di scuole, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

La quota del 10% dell'intero ammontare della disponibilità complessiva destinata all'attività di formazione è assegnata ai Provveditori agli Studi con obiettivi analoghi a quelli già segnalati per la percentuale loro affidata in relazione ai progetti di piani dell'offerta formativa delle scuole. Tale quota potrà essere integrata con le economie derivanti da un utilizzo parziale delle risorse non utilizzate.

Si sottolinea che le disponibilità finanziarie assegnate per i progetti dei piani dell'offerta formativa e per la connessa attività di formazione sono iscritte nel medesimo capitolo di spesa del bilancio della P.I., in quanto la formazione è direttamente funzionale alla progettazione del piano dell'offerta formativa. Le scuole, pertanto, gestiranno, in maniera unitaria e secondo le proprie esigenze, i due finanziamenti, operando tutte le compensazioni ritenute più opportune.

3. Il finanziamento per le iniziative di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567

Il finanziamento per le attività di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 567 - integrato e modificato dal D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 - ammonta complessivamente per quest'anno a 39 miliardi. Esso può essere utilizzato per qualunque spesa necessaria alla realizzazione di attività integrative e di iniziative complementari degli studenti, inclusi l'acquisto dei materiali e la retribuzione del personale della scuola secondo le vigenti disposizioni contrattuali. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal D.P.R. n. 567/96, e successive modifiche, ivi compresi gli interventi per la valorizzazione della creatività studentesca (ad esempio quelli previsti dal Programma "La scuola mecenate", per le istituzioni scolastiche che deliberino di aderirvi ), sono altresì coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi.

Sui fondi di cui sopra è accantonata una quota non inferiore al 7%, utilizzabile dalle consulte provinciali degli studenti per esigenze connesse alla propria organizzazione, al proprio funzionamento, nonché all'attuazione delle iniziative deliberate.

Il piano di riparto al netto della predetta quota del 7% è stato predisposto utilizzando - per i due terzi - il criterio della proporzionalità rispetto al numero degli alunni di ogni scuola secondaria superiore e - per un terzo - utilizzando un criterio correttivo. Quest'ultimo si fonda su un "indice di disagio" definito attraverso indicatori sintetici riferiti a dispersione scolastica, dispersione territoriale, tenore di vita e di cultura.

I finanziamenti per gli istituti superiori con sezioni di scuola di ordine diverso sono inclusi nei capitoli del centro di responsabilità della Direzione Generale Istruzione Tecnica.

Ulteriori indicazioni in materia verranno fornite dall'Ufficio di Coordinamento per le politiche giovanili.

4. I progetti speciali

Sono confermate le iniziative che l'Amministrazione centrale elabora e offre attraverso i Progetti speciali indicati al punto 2 della Direttiva n. 175/2000. E' il caso dei progetti Lingue 2000, mirato alla formazione delle lingue comunitarie; Biblioteche, per il potenziamento delle biblioteche scolastiche; Musica, per la valorizzazione della cultura musicale; Perseus, per lo sviluppo dell'educazione motoria, fisica e sportiva, nonché di ulteriori progetti speciali nazionali, che vengono supportati con finanziamenti specifici e finalizzati. Tali progetti vanno ovviamente assunti come parte integrante del piano dell'offerta formativa, nel quale dovranno essere eventualmente compresi i progetti nazionali avviati nei decorsi anni scolastici (quali ad esempio Copernico, Qualità, Scienze ecc.).

Successive indicazioni chiariranno le modalità di erogazione di specifici finanziamenti previsti per le scuole che vorranno aderirvi.

5. Il bilancio delle istituzioni scolastiche

L'elaborazione e l'attuazione di un piano dell'offerta formativa, unitario e nello stesso tempo articolato, si avvarranno a regime delle flessibilità previste dalla nuova organizzazione del bilancio delle istituzioni scolastiche, che dovrà consentire lo svolgimento dell'attività delle scuole sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario.

Si sottolinea quindi l'esigenza che, nella impostazione del piano dell'offerta formativa, la programmazione didattico-finanziaria delle scuole tenga conto in maniera coordinata di tutti i finanziamenti che, anche a titolo diverso, pervengano alle scuole stesse e che siano integrabili in una organizzazione unitaria della didattica (ad esempio finanziamenti per l'educazione alla salute, per le attività aggiuntive retribuite sul fondo di istituto). 
Nella fase attuale le scuole potranno contabilizzare i finanziamenti per l'anno 2000 provenienti dalla legge n.440/97 nel capitolo 13 delle entrate e nel capitolo 15 delle uscite, in modo da permettere una gestione flessibile delle risorse disponibili. 
Le istituzioni scolastiche coinvolte nella sperimentazione dell'autonomia finanziaria, ai sensi del D.M. n.128/2000, imputeranno i finanziamenti provenienti dalla Legge n.440/97 al capitolo 5 dell'entrata del proprio bilancio di previsione.

Sul capitolo 15 potranno essere effettuate tutte le spese connesse alla realizzazione del piano dell' offerta formativa, ivi comprese quelle per le relative attività di formazione, quelle per i progetti speciali cui la scuola eventualmente vorrà aderire e - nell'area dell'istruzione superiore - quelle per i progetti previsti dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567.

Per le scuole operanti nella Regione Sicilia, i finanziamenti relativi alla realizzazione dei piani dell'offerta formativa trovano iscrizione al Titolo I - Categoria III - Capitolo 11/1 della parte entrate, modificando la denominazione in "Finanziamenti del Ministero Pubblica Istruzione per la realizzazione di progetti e iniziative relativi all'autonomia scolastica" per tutti gli ordini e gradi di scuola e aggiungendo, per l'area dell'istruzione secondaria superiore, la dizione "e finanziamenti relativi al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567".

Ciascuna istituzione scolastica riferirà pertanto ai capitoli 13 delle entrate e 15 delle uscite (per le istituzioni scolastiche che sperimentano l'autonomia finanziaria e per la Regione Sicilia valgano le precisazioni appena menzionate) tutte le operazioni contabili afferenti alla realizzazione delle attività previste dal piano dell'offerta formativa, comprese fra le seguenti voci:

  • Spese per il personale (tutte le componenti, compreso il personale A.T.A. ) e per gli esperti esterni, per questi ultimi si fa rinvio alle disposizioni contenute nella C.M.446/98;
  • Spese per studenti;
  • Spese di funzionamento e gestione, ivi compreso l'acquisto di materiali;
  • Convenzioni con enti esterni, associazioni, enti locali, istituzioni universitarie ecc.;
  • Spese di progettazione, valutazione e documentazione delle iniziative;
  • Spese per attività di formazione attinenti alla sperimentazione;
  • Spese per la documentazione e la comunicazione.

Le istituzioni scolastiche potranno utilizzare tutte le economie confluite nell'avanzo di amministrazione, afferenti alla sperimentazione dei piani dell'offerta formativa dell'anno scolastico 1999-2000. Al termine dell'esercizio, eventuali economie confluiranno a loro volta nell'avanzo di amministrazione per essere riutilizzate nel successivo per le stesse finalità. 

6. Gli snodi territoriali di supporto

Nella fase di passaggio a regime dell'autonomia resta l'esigenza di mantenere in vita servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche impegnate nella attuazione del processo innovativo, come peraltro già indicato nell'articolo 75 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.300. 
La stessa Direttiva Generale n. 161 del 12 giugno 2000 per l'azione amministrativa e la gestione dell'esercizio finanziario 2000 prevede infatti la costituzione di snodi di riferimento territoriale con il compito di promuovere, supportare, assistere e monitorare i processi di piena realizzazione dell'autonomia. Essi rappresentano, sia pure con ulteriori compiti e articolazioni nuove, la naturale evoluzione dei nuclei territoriali di supporto, costituiti nella precedente fase di sperimentazione in ogni provincia. 
Tali snodi territoriali possono, pertanto, allo stato attuale essere costituiti o dagli stessi Nuclei di supporto all'autonomia o da altri organismi di consulenza e supporto che dovessero essere attivati a livello territoriale.

I nuovi organismi dovranno, comunque, essere configurati come strutture tecniche flessibili, in grado di connettere le esigenze delle scuole e le risorse disponibili o promuovibili, operando non da diretti gestori dei processi innovativi, ma da ricognitori delle diverse opportunità offerte in sede locale e da facilitatori delle possibili interconnessioni, privilegiando lo strumento della rete. 
A tal fine verranno assegnate specifiche risorse per il funzionamento di tali strutture e la formazione di quanti vi opereranno.

7. Monitoraggio

L'attività di monitoraggio, esplicitamente prevista dalla Direttiva n. 175/2000, sarà realizzata attraverso un diretto rapporto con le istituzioni scolastiche e consisterà in una rilevazione sistematica e comparativa dei piani dell'offerta formativa concretamente attuati dalle scuole. Ciò al fine di offrire supporti alle decisioni sia dell'Amministrazione sia delle singole istituzioni scolastiche. 
Gli interventi di monitoraggio, di supporto e valutazione delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche per la piena attuazione dell'autonomia attraverso finanziamenti specifici coinvolgeranno il CEDE per la valutazione, la Biblioteca di Documentazione Pedagogica per la documentazione, gli IRRSAE per l'assistenza alle scuole. 
L'entità dei finanziamenti necessari alle attività di monitoraggio verranno indicati successivamente sulla base delle risorse previste dalla citata Direttiva attuativa della legge 440/97.

Tenuto conto del rilievo della presente circolare, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia e tempestiva diffusione, valutando, altresì l'opportunità di promuovere apposite conferenze di servizio per illustrarne i contenuti. 
Si fa riserva di comunicare gli estremi del provvedimento di variazione del bilancio relativo alle iniziative di cui alla presente Lettera Circolare ed eventuali modifiche che il citato provvedimento dovesse subire in corso di perfezionamento.


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