a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 6
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
(Ultimo aggiornamento: 25.10.01)

 

Io difendero' sicuramente le mie scelte ma il Preside ha fatto riferimento alla normativa che dice.... ed io e' con quella che vorrei poter rispondere.

Non puoi, perche' l'insegnamento non avviene nei corridoi. Mettesse a disposizione un aula di sostegno. Questa puoi chiederla. Un aula dove poter insegnare attivita' di laboratorio o qualche altra cosa che riguarda l'alunno stesso.
Questo puoi farlo senza alcun problema, vista la fiscalita' del Dirigente o Preside che sia.
Se l'insegnate di sostegno ritiene opportuno,in un determinato momento, portare l'alunno portatore di Handicap fuori dall'aula il Preside puo' opporsi?
Non e' forse contemplata la liberta' d'insegnamento assieme all'integrazione?

Se l'insegnate di sostegno ritiene opportuno,in un determinato momento, portare l'alunno portatore di Handicap fuori dall'aula il Preside puo' opporsi?
Non e' forse contemplata la liberta' d'insegnamento assieme all'integrazione?

La regola vorrebbe il bimbo in classe, ma...
Ti invito a leggere la risposta successiva sullo stesso problema:

"Chi decide se e giusto o meno fare lezioni individuali - e quindi al di fuori dell'aula dove rimane il resto della classe - rivolte ad alunni portatori di handicap?"

E' questo il problema?
Io non lo considererei un grosso impedimento. Bada bene il bambino deve stare in classe, ma se mettiamo caso in un momento particolare della mattinata il tuo insegnamento, per essere piu' individualizzato, chi lo dice che non si puo'?Certo, purche' non diventi una abitudine.
Per es., questi bimbi, solitamente nel pomeriggio vengono portati in centri specialistici per la terapia cognitiva,e li si insegna a tu per tu.
Io credo che il pericolo maggiore venga dalla qualita' del sostegno. Questo si e un problema!

Sono libera in questa scelta, oppure devo attenermi a particolari normative?

Sei liberissima di scegliere. Tu valuti il momento e a te la responsabilita' della scelta

Preciso di tenere ben presente, ritengo come tutti i docenti specializzati, che uno dei principali obiettivi del sostegno e "l'integrazione" e che quindi l'inserimento nel gruppo classe e fondamentale; ma, al tempo stesso, capita l'esigenza di alcune lezioni individualizzate e individuali, e mi chiedevo, appunto, se tale esigenza possa essere soddisfatta senza contravvenire a particolari riferimenti normativi.

Lasciali da parte i riferimenti normativi. Tu sai quello che devi fare e difendi le tue scelte fino in fondo.

In particolare sono interessata a sapere fino a che punto il ruolo dei genitori dell'alunno portatore di handicap possa influire sulla permanenza in classe dell'alunno stesso.

Il genitore capisce se tu stai bluffando o se stai lavorando seriamente.

Sono insegnante di sostegno presso un istituto professionale; gradirei avere delle informazioni riguardo alla formazione dei gruppi di lavoro presso le scuole. La legge 104/92 è molto vaga, parla semplicemente al 2° comma dell'art.15 di "gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo".
Vorrei delle indicazioni pratiche sulla composizione dei gruppi di lavoro e i loro compiti.

La invito a leggere in questa rubrica: Media Superiore e G.L.H. d'Istituto
In Rete: http://www.scuole.provincia.ps.it/provv.studi/hand/gruppi.htm

Un alunno non vedente frequenta il Liceo delle Scienze Sociali "Finocchiaro Aprile" di Palermo ed il V anno del corso di Pianoforte principale presso il Conservatorio di musica di Stato "Vincenzo Bellini" della stessa città.
Presso il Liceo gli è stato assegnato un docente specializzato per n°18 ore settimanali. Presso il Conservatorio invece non è seguito da nessun docente esperto in scrittura "Braille". Tale situazione non gli permette di affrontare i suoi studi musicali in modo proficuo in quanto spesso è necessaria la trascrizione di testi musicali non disponibili.
I genitori hanno richiesto un assistente specializzato al Direttore del Conservatorio, il quale risponde che l'Istituto è nell'impossibilità di assegnare allo studente personale specializzato per mancanza di fondi.
Secondo voi come potrebbe essere risolta questa situazione?

In attuazione dell'art. 5 della Legge 18.3.1993, n. 67
a) delle funzioni relative all'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi prelinguali;
b) delle funzioni relative all'assistenza, alla maternità ed all'infanzia.
2. Ai fini della presente Legge sono considerati ciechi coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.
"Assistenza ciechi e sordomuti"
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le funzioni socio-assistenziali direttamente o tramite convenzioni con i Comuni singoli o associati in attuazione dell'art. 24 L. 142/90.
Interventi delle Province
1. Le Province sono titolari delle competenze ad esse attribuite dalla legge 11.5.1976, n. 360 e dall'art. 144 lett. g) n. 3 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, soppresso dall'art. 64 della L. 8.6.1990, n. 142.
In particolare le Province assicurano la gestione dei seguenti servizi:
· a) assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi prelinguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente possibilmente con indirizzo all'educazione scolastica dei
ciechi, sordomuti e sordi-prelinguali;
· b) fornitura dei testi scolastici;
· c) fornitura sussidi mimografo-visivi;
· d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito.
· e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo;
· f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista;
· g) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari di studi per il personale addetto all'educazione domiciliare, nonché all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora non vi provvedano altre Istituzioni;
· h) educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale;
· i) l'integrazione sociale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre linguali e l'assistenza alla famiglia per l'integrazione sociale dei minorati medesimi finalizzata all'inserimento sociale;
· l) organizzazione di corsi di formazione professionale di avvio al lavoro, specifici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali;
Interventi delle Aziende USL
1. Le Aziende, Unità Sanitarie Locali continuano ad esercitare, in attuazione dell'art. 26 della Legge 27 dicembre 1978, n. 833, i seguenti servizi con oneri a carico del Fondo Sanitario Nazionale:
· a) la riabilitazione dei ciechi all'orientamento ed alla mobilità e la riabilitazione degli ipovedenti al migliore uso del residuo visivo;
· b) per mezzo dei servizi territoriali delle Aziende U.S.L., gli interventi per la riabilitazione precoce dei sordomuti e sordi pre-linguali, nonché gli specifici interventi riabilitativi-ambulatoriali a domicilio e presso strutture riabilitative ed educative a carattere diurno o residenziale o ambulatoriale;
Il servizio di trasporto dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali è a carico del Fondo Sanitario Nazionale assegnato alle Aziende A.S.L.,
Trascrizione e traduzione testi scolastici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali
I testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati su cassette o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tiflologo e dall'insegnante di sostegno, sentito il centro di ipovisione per gli ipovedenti;
I testi scolastici per i sordomuti e sordi pre-linguali sono trasferiti su supporto magnetico con il metodo mimo-grafo-visivo, nel rispetto del giudizio espresso dall'interprete di cui al comma 2, lett. d) del precedente art. 3, dall'insegnante di sostegno e dal logopedista che presta assistenza ai sensi del comma 1, lett. d) del precedente art. 4.

Sono una docente di sostegno referente per l'integrazione. 
In Emilia Romagna risultano frequentare la scuola 7433 alunni in situazione di handicap. I finanziamenti da distribuire in base alla L.C. 139 del 13 settembre 2001 sono 1.208.024.364 per la qualità didattica dell'integrazione scolastica. 
E' corretto pensare che, essendoci nella mia scuola (Istituto di Istruzione Superiore con ITC e IPSSCT) 19 alunni in situazione di handicap iscritti e frequentanti, saranno accreditati nel bilancio circa 160.000 lire a ragazzo per un totale di circa 3.000.000?Oppure mi devo aspettare una suddivisione di fondi per tipologia di istituto (ITC, LICEO, IPSIA, IDIS ecc.) per cui verrà riconosciuto un importo ad alunno diverso, sulla base della scuola superiore che frequenta?

E' giusto il tuo conto

Sono un docente di un triennio di scuola superiore. Quest'anno, in una delle mie classi, costituita da 27 alunni, è presente un ragazzo minorenne affetto da sclerosi multipla in stato avanzato. La malattia gli impedisce di poter scrivere normalmente e di permanere in classe per tutta la durata della giornata scolastica.
Usufruisce dell'aiuto di un assistente dell'ASL. Non c'è un insegnante di sostegno perchè i genitori desiderano che il proprio figliolo venga considerato alla pari di tutti gli altri ragazzi.
La realtà è che egli presenta notevoli lacune in tutte le discipline che compromettono il raggiungimento degli obiettivi minimi. Quali sono le strade che si possono seguire per aiutare questo ragazzo?

...bisognerebbe domandarlo ai genitori, che credono di aver fatto un favore al loro figlio
Cosa potete fare?? Aiutarlo se potete.

Per un alunno con grave disabilità (Down), frequentante l'Istituto Alberghiero, il Consiglio di Classe ha deliberato di adottare la frequenza dell'alunno con orario ridotto.

E chi lo ha autorizzato? Dove sta scritto che al giovane deve essere limitato il diritto allo studio????
Qual'e' questo istituto che crede da dover decidere in tal senso??
Stiamo scherzando?

Siamo i genitori di un bimbo celebroleso con grave handicap fisico e mentale.Abbiamo cercato di iscriverlo alla scuola materna del nostro paese, ma abbiamo incontrato dei grossi ostacoli da parte del Comune per l'assegnazione dell'assistente educatrice al bimbo.
In sostanza analizzando il nostro reddito giudicato troppo alto (attraverso il riccometro) non si voleva sopperire alle spese per l'assistente che sarebbe quindi divenuto tutto a carico nostro.
A questo punto entrate in gioco voi in quanto grazie al vostro sito siamo riusciti ad evincere delle leggi che dimostrano il diritto del nostro bambino a frequentare la scuola materna.
Stiamo quindi conducendo una battaglia anche grazie alle armi da voi fornite.
Grazie ancora.

Qualsiasi cosa abbiate bisogno, sono a vostra disposizione 
Un caro saluto a voi e al bimbo: un bacio da parte mia

Sono un'insegnante di sostegno nella scuola media,vorrei sapere chi deve far parte del GLH d'istituto secondo la normativa vigente.

C.M. n. 262 del 22 settembre 1988 – Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di 2° grado degli alunni portatori di handicap ( Art. 2, comma 8).
Al fine di facilitare la programmazione e la verifica dei piani educativo-riabilitativi individualizzati, i capi d’istituto, nell’ambito delle singole istituzioni di ogni ordine e grado, sono invitati a costituire un gruppo di lavoro composto, di norma, dal direttore della USL competente per territorio, da un esperto dei problemi degli alunni portatori di handicap, eventualmente richiesto per il tramite dei Provveditori agli Studi alle Associazioni di categoria per consulenze specifiche, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell’alunno con handicap; ciò ai sensi della C.M. 258/83.
Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (art. 15 comma 2)
Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
D.M. n. 122 dell’11 aprile 1994 – Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP – ex art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8 – Gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d’Istituto.
I gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d’istituto, previsti dall’art. 15, comma 2, della legge n. 104/92, sono costituiti a cura del Capo d’Istituto, sentiti il Consiglio di Circolo o d’Istituto ed il Collegio dei Docenti. 
Nella costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di lavoro di cui al comma precedente, il capo d’Istituto tiene conto delle particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l’attività dei predetti Gruppi di studio e di lavoro con quella di analoghe aggregazione preesistenti nel circolo o istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate. 
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2)
Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

Sono un'insegnante di ruolo che vive con una sorella down di 49 anni (di cui sono la tutrice) e con una madre malata gravemente ed invalida di 80 anni. Grazie alla legge 104 del 92 mi spettano 6 giorni di permesso mensili (3 per mia sorella e 3 per mia madre) ma, recentemente, ho saputo che la L.388 del 2001 consente a chi è genitore o fratello di un disabile certificato da almeno 5 anni di poter usufruire di 2 anni (anche frazionati) di congedo retribuito. Ho chiesto a varie persone nella mia città, ma nessuno ha saputo darmi indicazioni in merito nè tantomeno fornirmi gli appositi moduli per la domanda che non so dove trovare.
Spero che lei possa aiutarmi al più presto dal momento che la mia situazione familiare sta peggiorando e la mia presenza costante è necessaria.

Trovi i modelli sulle nostre pagine. Dopo averli compilati devono essere spediti all'INPS

Un'insegnante di sostegno di scuola media, può rifiutarsi di supplire un insegnante curriculare assente, nel momento in cui è presente l'alunno portatore di handicap e in assenza di un ordine di servizio da parte del dirigente scolastico?

SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI

Sono insegnante di Attività di Sostegno, devo fare una tesi sull'integrazione scolastica e mi servirebbero i numeri dei portatori di handicap nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2000/2001: quanti sono in totale, quanti sono quelli psicofisici, dell'udito e della vista, sia nella scuola statale che non statale.

Per il 1999/2000, per il 2001/2002

Nella mia scuola (istituto superiore di 2^ grado) si è iscritto uno studente in situazione di grave handicap psicofisico proveniente dalla scuola media con età superiore ai 18 anni. Qualcuno sostiene che non ha diritto all'insegnante di sostegno (voce rimbalzata anche dal Provveditorato) perchè ha superato l'obbligo scolastico e si iscrive per la prima volta in un istituto superiore. E' possibile tutto ciò? Non c'è contraddizione con la legge 104? Cosa prevede la normativa a tal proposito?

Ha tutti i diritti! Vd. Sentenza n. 215 del 1987 della Corte Costituzionale

Ho fatto davvero una scoperta eccezionale!! Bravi!!!
Mi presento: sono presidente di una cooperativa sociale che tra le sue attività è in convenzione con un comune in provincia di Roma per il servizio di assistenza di base agli alunni portatori di handicap. Pongo la mia prima domanda:
1. le mansioni degli assistenti domiciliari (questa è la figura richiesta) va a sostituire il personale ATA che la scuola non ha; cosa deve fare esattamente nei soli confronti dell'handicap?

Amministrazioni comunali:
- facilitare l’impiego del personale collaboratore scolastico nel processo di integrazione, nel rispetto degli accordi sindacali siglati;
- assicurare il personale di competenza, adeguatamente preparato, per l’assistenza, l’autonomia personale e la comunicazione degli alunni con handicap fisici o sensoriali (anche in via transitoria) e degli alunni gravemente non autonomi (Legge 118/71, DPR 616/77, art. 13 della Legge 104/92);

2. Il Dirigente scolastico, nel caso (raro) in cui l'assistente domiciliare non è presente, non accetta il bambino in classe ed anzi, la sua presenza è legata alle ore di assistenza fornite da noi.
Cosa possiamo fare per interrompere questa follia?

Denunciarlo, perchè nega il diritto allo studio al disabile. Vedi Obblighi dei Comuni - Lettere

Mia madre è invalida al 100%; ho diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina, così come è previsto nell'art. 33 (agevolazioni) comma 5 della Legge 104/92, pur non convivendo con essa?

Le agevolazioni previste, come quella di scegliere la sede di lavoro più vicina, sono date a chi assiste il disabile. 

Sono madre di una ragazza di 27 anni riconosciuta invalida al 75% con insufficienza mentale e turpe del comportamento, io lavoro come collaboratrice scolastico,a maggio 2001 mi è stata riconosciuta la legge104/92 per handicap grave, mi avevano detto che mi sarebbero, per assistenza, spettato 2 ore giornaliere di permesso regolarmente retribuiti.
Ho fatto la domanda, al preside con specifica richiesta, e mi è stato invece risposto che mi spettano solo i 3 giorni mensili, mi chiedo qual'è la giusta interpretazione della legge104 a favore della lavoratrice madre.

Tre giorni di permessi mensili fruibili con persone con più di tre anni di età:
Questi permessi sono interamente retribuiti (Legge n. 423, 27/10/93) e coperti da contribuzione figurativa (art. 19, comma 1, punto a, Legge n. 53/2000).
I tre giorni non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero. Inoltre sono frazionabili in riposi giornalieri di sei mezze giornate per i dipendenti privati (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 59, 30/4/96 e la Circolare INPS n. 211, 31/10/96) mentre non sono frazionabili per i dipendenti pubblici secondo la Circolare Funzione Pubblica n. 90543/488, 26/6/92.
Nel 1997 il Ministero delle Finanze ha emanato la Circolare n. 135, del 7/11/97 ( che trovi nel nostro sito)nella quale afferma quanto segue “Si porta a conoscenza che il Dipartimento della Funzione Pubblica, appositamente interpellato, ha precisato che i tre giorni di permesso mensile retribuito ... possono essere fruiti anche frazionatamente... Risulta conseguentemente modificato il precedente orientamento sull’argomento espresso dalla Circolare n. 90543/7/488 del 26/6/92”.
La Funzione Pubblica non ha emanato una nuova circolare che fa sua tale diversa interpretazione, pertanto la disposizione normativa di riferimento resta la Circolare n. 90543/7/488, come ci è stato riferito da uno stesso referente del Dipartimento. I singoli comparti della pubblica amministrazione su specifica richiesta dell’interessato hanno facoltà di applicare o meno la frazionabilità.

Mi hanno detto che ho diritto a tante altre cose, come l'esenzione del pagamento del bollo auto, sconto sull'iva per acquisti tipo auto e tante altre cose.
Può essere gentile ad elencarmeli e indicarmi dove mi devo rivolgere per ottenerli.

Veda sulle nostre pagine Le agevolazioni fiscali per i disabili e XIII Legislatura: Handicap e Società

Ho letto sul vostro sito l'argomento per cui sto lottando da 20 e piu' giorni (il sostegno). Vi prego di prendere contatti con me, vorrei con il vostro aiuto, organizzare una manifestazione per far prendere delle decisioni ai signori che vogliono decidere per i nostri figli. Non occorre che vi dica altro perche' credo che la causa sia giusta. Potete aiutarmi?

Ti do una notizia in esclusiva e che tra giorni troverai in tutti i giornali.
La C.M. 146 del 4/10 u.s. con la quale, al punto 5, finalmente si chiarisce che i dirigenti scolastici sono tenuti a nominare supplenti per le attività di sostegno in deroga al rapporto 1/138 e con spese a carico della Direzione Provinciale del Tesoro.
Vedi nel nostro sito la lettera della FISH

Quello che dici lo so gia' pero' i nostri problemi sono piu' complessi. Noi abbiamo 47 bimbi 13 insegnanti, per cui il dirigente ha fatto nominare 2 nuovi insegnanti: 1 per il non udente, l'altro per 11 ore. Quindi per mia figlia non cambia nulla. Dopo un incontro ho avuto le stesse informazioni che mi fornisci. Pero' rimane contraddittorio il fatto che se la dir prov del tesoro a fine anno non ritiene che le deroghe siano state giuste (avendo gia 1 ins in piu') verranno accreditate alla scuola e noi i fondi non li abbiamo!

C'è una situazione ambigua, questo è innegabile. Una norma contraddice l'altra. Credo che comunque si arriverà presto ad un chiarimento. La FISH sta premendo e di più purtroppo non posso dirti.

Sono un componente della RSU d'istituto ed un docente di un altro istituto mi ha posto la seguente questione: i tre giorni mensili previsti dalla 104 possono essere negati dal Dirigente per esigenze di servizio e quindi differiti?

NO! I tre giorni vengono dati per assistere l'invalido o per altri motivi attinenti l'invalidità. Non sono ferie

Vorrei sapere se una bimba di non ancora 5 anni, che soffre di disturbo del linguaggio di tipo disfasico, può riuscire a recuperare a sufficienza, prima dell'arrivo della prima elementare e in quale modo è meglio aiutarla in questo scopo. Vorrei inoltre sapere se è meglio farle frequentare un anno di materna in più, visto che la bimba è nata a fine anno o se, invece, è meglio inserirla nella scuola elementare insieme ai compagni del suo anno. Vorrei anche sapere se è indispensabile l'insegnante di sostegno o se, come preferirei io, se ne può fare a meno. Forse sbaglio, ma ritengo che per questo tipo di disturbo l'insegnante serva proprio a poco. Scusate la mia situazione di ansia al momento ( ho saputo la cosa da poco ), ma gradirei sapere se questo tipo di problema rimarrà tutta la vita e se la bimba avrà sempre difficoltà nella scuola. Vorrei potermi aggiornare sul problema ... ritenete sia sbagliato che io possa leggere o studiare qualche libro in modo da poterla aiutare?

Ti devi rivolgere allla tua ASL e più precisamente all'UONPI, che sarebbe l'Unità di Neuropsichiatria Infantile. Consigliati con lui . Fallo in modo urgente.
Fammi sapere e se hai qualche altro problema scrivi

Una ragazzina non vedente mi chiedeva se la scuola può fornirle gratuitamente sfruttando un fondo speciale che dovrebbe possedere per l'handicap i libri di testo tradotti in linguaggio braille...
Se ne sai qualcosa ti prego rispondimi, perché la scuola (un liceo scientifico) si è rifiutata di sostenere la spesa!!!

In attuazione dell'art. 5 della Legge 18.3.1993, n. 67
a) delle funzioni relative all'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi prelinguali; 
b) delle funzioni relative all'assistenza, alla maternità ed all'infanzia. 
2. Ai fini della presente Legge sono considerati ciechi coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio. 
"Assistenza ciechi e sordomuti"
Funzioni delle Province 
1. Le Province esercitano le funzioni socio-assistenziali direttamente o tramite convenzioni con i Comuni singoli o associati in attuazione dell'art. 24 L. 142/90. 
Interventi delle Province 
1. Le Province sono titolari delle competenze ad esse attribuite dalla legge 11.5.1976, n. 360 e dall'art. 144 lett. g) n. 3 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, soppresso dall'art. 64 della L. 8.6.1990, n. 142. 
In particolare le Province assicurano la gestione dei seguenti servizi: 
a) assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi prelinguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente possibilmente con indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi, sordomuti e sordi-prelinguali; 
b) fornitura dei testi scolastici; 
c) fornitura sussidi mimografo-visivi; 
d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito. 
e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo; 
f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista; 
g) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari di studi per il personale addetto all'educazione domiciliare, nonché all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora non vi provvedano altre Istituzioni; 
h) educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale; 
i) l'integrazione sociale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre linguali e l'assistenza alla famiglia per l'integrazione sociale dei minorati medesimi finalizzata all'inserimento sociale

Siamo rimasti sconcertati, noi non sappiamo quante ore ci sono state assegnate, eravamo convinti che il rapporto di 1 a 1 fosse uguale al massimo delle ore e vale a dire 25 ore settimanali, ciò vuol dire che il medico oltre a richiedere il rapporto di 1 a 1 doveva specificare anche il numero di ore?
A chi ci dobbiamo rivolgere per sapere quante ore sono state assegnate a Matteo?
Come può essersi riunito il GLH d’istituto? Noi non ne siamo stati informati. Quale rappresentante dei genitori se al momento non ci risulta ci sia stata alcuna elezione del rappresentante dei genitori.

Vedi su queste pagine G.L.H. d'Istituto

Sono un docente di sostegno presso un I.T.C. e svolgo da due anni attività di coordinamento di gruppi musicali (veri e propri complessi musicali). Nel preparare il progetto per quest'anno scolastico ho necessità di trovare risorse finanziarie che non sono del fondo d'istituto. Potete aiutarmi? Ringrazio anticipatamente anche da parte dei ragazzi. Vi prego di darmi risposta per posta elettronica.

Vai all'Ente Locale. Li hai buone probabilità che ti finanzino. Fammi sapere

Nella richiesta da fare al dirigente scolastico, per avere i tre giorni di permesso mensili, relativamente alla legge 104, art.19 legge 53/2000, bisogna specificare il giorno richiesto nella settimana o è richiesto all'occorrenza?
Può il dirigente non concederlo per sopravvenute necessità d'orario interno in quanto la cattedra su cui insegno è soggetta a recupero (si fanno 50 minuti).

Carissimo, i tre giorni vengono dati per necessità. Necessità più importanti di un recupero qualsiasi.
E' consigliabile comunque, concordare in linea di massima le tue assenze, proprio per l'organizzazione interna alla scuola. E' solo buonsenso, sempre che non ci siano impellenti necessità da parte tua.

SONO UNA INSEGNANTE DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE TITOLARE DELLA D.O.S. (AREA TECNICA AD03) CHE BENEFICIA DELL'ART. 33 L. 104/92 PER IL FIGLIO MINORENNE, CHIEDO CORTESEMENTE SE HO IL DIRITTO DI NON ESSERE SPOSTATA DALL'ATTUALE SEDE DI SERVIZIO ANCHE SE GLI ALUNNI DA ME SEGUITI TERMINANO IL CORSO DI STUDI? SI FA PRESENTE CHE NELLA MIA SCUOLA FREQUENTANO ALTRI ALUNNI IN SITUAZIONE DI H. SEGUITI DA INSEGNANTI DI SOSTEGNO (D.OS. - AREA TECNICA)

Hai diritto a non essere spostata.

Sono una docente di sostegno di scuola elementare.
fino all'anno scorso non ho mai accompagnato i bambini che seguo alla mensa perchè non vi andavano.
Quest'anno il mio orario è stato definito come l'anno scorso, ora succede che uno dei bambini che seguo si è iscritto alla mensa, quest'anno il comune per la vigilanza alla mensa ha utilizzato personale dei LSU, e quindi nessuno degli insegnanti della scuola fa la mensa.
Ora però mi chiedo, se ciò che avviene è corretto, i ragazzi in mensa sono 23 più uno in situazione di handicap, il comune ha messo soltanto una persona per la vigilanza.

Anche la mensa è un momento educativo e non solo per il disabile! A questi deve essere assegnata un assistente di base o può rimanere anche l'insegnante. Normalmente c'e' l'assistente di base, proprio per educarlo all'autonomia. Pertanto l'alunno deve essere assistito. Veda in questa rubrica la Tabella D del CCNL e Obblighi dei Comuni

Mio figlio ha iniziato a frequentare la prima elementare, in una scuola pubblica dalle 8.30 alle 13.30 per 6 giorni la settimana, gli è stata assegnata un insegnante di sostegno di ruolo in rapporto di 1 a 1. Premetto che a tutt’oggi da parte degli insegnanti e della psicopedagogista, sono già state disattese tutte le normali procedure (convocazione della precedente insegnante di sostegno, incontro con il neuropsichiatra che segue il bambino, e incontro con i genitori). 
In segreteria ci è stato detto che la maestra di sostegno assegnata a mio figlio ha un contratto di 20 ore di lezione e 2 di programmazione settimanali.
Vorremmo sapere, dato che non è stato ancora comunicato l’orario e che la maestra di sostegno e stata più volte assente nell’orario scolastico, motivato in ore di permesso:
1) quante ore settimanali comprende il rapporto di 1 a 1 nella scuola elementare?

Quelle che ti sono state assegnate

2) l’insegnante di sostegno può decidere autonomamente come ripartirsi le ore o è obbligata a rispettare uno schema preciso?

Nel GLH d'Istituto o di Circolo, vengono decise la ripartizione delle ore ripartite per tutti i bambini in stato di handicap, le risorse disponibili a disposizione del circolo. A questo GLH, partecipa un rappresentante dei genitori che dovrà poi relazionare agli altri genitori

3) ha già stabilito che il suo giorno libero è il mercoledì senza considerare che il bambino deve assentarsi da scuola per le terapie il giovedì alle 10.30 e il venerdì alle 11.30, comunicandoci inoltre che il sabato il suo orario termina alle 10.30?

Purtroppo, hanno il diritto di ripartire il proprio orario secondo le "loro necessità". Comunque il buon senso dovrebbe consigliare questa insegnante a comportarsi diversamente.

4) se l’insegnante si avvale delle agevolazioni previste dalla legge 104 (o comunque di altre agevolazioni) può prendersi in carico un bambino con rapporto di 1 a 1?

Certamente

5) se tra il bambino e la sua insegnante non dovesse svilupparsi un rapporto costruttivo, ma anzi un rapporto deleterio per il bambino cosa possiamo fare?

Nel GLH operativo queste cose vanno evidenziate. Le strategie per poter migliorare l'apprendimento vanno concordate anche con la famiglia e il Neuropsichiatra dell'UONPI.

Vorrei saper se una ragazza di 18 anni ,con handicap grave ha diritto ad avere l'insegnante di sostegno. La ragazza ha frequentato la scuola dell'obbligo per 7 anni.

Fino a 18 anni, sì

Sono l'insegnante di sostegno di un ragazzo per il quale, secondo il parere di tutto il consiglio di classe, andrebbe predisposto un opportuno percorso diversificato. Il problema è che i genitori non sono d'accordo perchè vogliono che loro figlio consegua il diploma al termine delle superiori. Cosa posso fare?

Cosa puoi fare con l'ottusità di certe persone? Credo ben poco!
Scrivete, scrivetegli, mettete nero su bianco, chissà che non si ravvedano. E' comunque un peccato, perchè quel figlio va aiutato e la famiglia non gli sta facendo del bene.

Sono un insegnante di sostegno immesso in ruolo il 21 agosto scorso. all'atto della nomina, c'erano nello stesso Istituto Comprensivo 2 cattedre: una intera di 18 ore presso la sez. staccata ed un'altra 9 + 9 tra la sede staccata e l'istituto comprensivo.
Il Dirigente ha ritenuto che le mie 18 ore andassero distribuite:
12 ore in 1 F e 6 ore in 3E
l'altro docente peraltro non ancora nominato prenderebbe le 9 ore anche lui sulla 3E. Ho fatto presente che sarebbe stato più opportuno che ci fosse lo stesso insegnante nella stessa classe, ma per pressioni di una famiglia è stata sconvolta l'organizzazione delle ore.

Sono anch'io dello stesso tuo stesso parere.

Vi chiedo cortesemente se sapete indicarmi il testo di legge o normativa che prevede l'insegnante (lettore) a casa per i disabili visivi

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo, n. 9 del 18/gennaio/1993 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le funzioni socio-assistenziali direttamente o tramite convenzioni con i Comuni singoli o associati in attuazione dell'art. 24 L. 142/90.
Interventi delle Province
1. Le Province sono titolari delle competenze ad esse attribuite dalla legge 11.5.1976, n. 360 e dall'art. 144 lett. g) n. 3 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, soppresso dall'art. 64 della L. 8.6.1990, n. 142.
In particolare le Province assicurano la gestione dei seguenti servizi:
· a) assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi prelinguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente possibilmente con indirizzo all'educazione scolastica dei
ciechi, sordomuti e sordi-prelinguali;
· b) fornitura dei testi scolastici;
· c) fornitura sussidi mimografo-visivi;
· d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito.
· e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo;
· f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista;
· g) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari di studi per il personale addetto all'educazione domiciliare, nonché all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora non vi provvedano altre Istituzioni;
· h) educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale;
· i) l'integrazione sociale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre linguali e l'assistenza alla famiglia per l'integrazione sociale dei minorati medesimi finalizzata all'inserimento sociale;
· l) organizzazione di corsi di formazione professionale di avvio al lavoro, specifici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali;
Interventi delle Aziende USL
1. Le Aziende, Unità Sanitarie Locali continuano ad esercitare, in attuazione dell'art. 26 della Legge 27 dicembre 1978, n. 833, i seguenti servizi con oneri a carico del Fondo Sanitario Nazionale:
· a) la riabilitazione dei ciechi all'orientamento ed alla mobilità e la riabilitazione degli ipovedenti al migliore uso del residuo visivo;
· b) per mezzo dei servizi territoriali delle Aziende U.S.L., gli interventi per la riabilitazione precoce dei sordomuti e sordi pre-linguali, nonché gli specifici interventi riabilitativi-ambulatoriali a domicilio e presso strutture riabilitative ed educative a carattere diurno o residenziale o ambulatoriale;
Il servizio di trasporto dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali è a carico del Fondo Sanitario Nazionale assegnato alle Aziende U.S.L.,
Trascrizione e traduzione testi scolastici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali
I testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati su cassette o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tiflologo e dall'insegnante di sostegno, sentito il centro di ipovisione per gli ipovedenti;
I testi scolastici per i sordomuti e sordi pre-linguali sono trasferiti su supporto magnetico con il metodo mimo-grafo-visivo, nel rispetto del giudizio espresso dall'interprete di cui al comma 2, lett. d) del precedente art. 3, dall'insegnante di sostegno e dal logopedista che presta assistenza ai sensi del comma 1, lett. d) del precedente art. 4.
Questo, in linea di massima. Ma si fa riferimento, comunque anche alle leggi regionali, che rispecchiano le indicazioni della legge nazionale.

Siamo i genitori di un bambino portatore di handicap medio lieve con problemi di comunicazione verbale, frequentante la scuola elementare a tempo pieno nella città di Torino.
Vorremmo sapere, se oltre alle 18 ore supportate dall'insegnante di sostegno, c'è la possibilità di continuare la frequenza a scuola del bambino con l'appoggio di una persona qualificata.

ART. 127 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
3. I docenti di sostegno assumono la con titolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'art. 121, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti. 
Vedi Obblighi dei Comuni. Possono fornire assistenza specialistica di base specializzata.

Mi servirebbero indicazioni normative per sapere a chi compete la designazione dell'area (Umanistica, scientifica, tecnica, psicomotoria) necessaria nella diagnosi funzionale per la nomina del docente specializzato.
Avendo due casi uno di competenza dell'AUSL di Messina e l'altro dell'AUSL di Catania ho riscontrato due diversi modi di agire e di interpretare la legge.

Vedi: DPR 24.02.94 e Le leggi per l'integrazione scolastica nella scuola superiore

Sono oltre 21 i miliardi stanziati a favore di iniziative di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap per l'anno scolastico 2001/2002. E' quanto stabilito dalla Lettera Circolare 3 agosto 2001, n. 131 emanata dal M.I.U.R. che definisce una serie di priorità tra le quali al punto b) indica il "finanziamento di iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta scolastica degli alunni in situazione di handicap, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa". Inoltre vengono stanziati 34 miliardi per "interventi perequativi finalizzati
anche ad integrare gli organici provinciali del personale" che potrebbero essere utilizzati anche per consentire l'incremento dei docenti specializzati nell'attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap. E' opportuno ricordare che l'adeguamento degli organici di sostegno è ora di competenza dei Dirigenti scolastici e nelle scuole in cui esistono situazioni di gravità non coperte a sufficienza, la nota ministeriale del 31 agosto 2001 ha precisato che "dopo il 31 agosto i Dirigenti scolastici sono competenti ad esaminare le motivazioni delle richieste di posti di sostegno in deroga al rapporto 1:138 e a disporne l'eventuale accoglimento. Di ogni provvedimento sarà dato, come di consueto, comunicazione agli Uffici provinciali".

Precisazione: Le somme necessarie a sostenere i processi di integrazione degli alunni portatori di handicap saranno corrisposte alle scuole senza bisogno di presentare progetti.
22 miliardi alle scuole, 2 miliardi a copertura dei casi più gravi, 8 miliardi per la formazione e un portale internet per mettere in rete le iniziative meglio riuscite. Queste in sintesi le novità contenute nella lettera circolare n.139 emanata dal dicastero di viale Trastevere il 13 settembre scorso.
Il dispositivo contiene anche un'altra importante disposizione: per ottenere i finanziamenti le scuole non dovranno predisporre alcun progetto.
Le somme, infatti, saranno corrisposte sulla base del numero degli alunni disabili presenti presso l'istituzione scolastica. Il provvedimento è stato motivato dal Ministero con il fatto che le scuole, spesso, predisponevano
i progetti più per accedere al finanziamento, che per rispondere alle reali necessità degli alunni interessati. Di qui lo scioglimento del vincolo, in modo tale da consentire alle istituzioni scolastiche di centrare i progetti, a posteriori, sulla base dei problemi effettivamente riscontri in ordine agli studenti interessati.
Il grosso delle somme sarà distribuito automaticamente. 2 miliardi, invece, saranno attribuiti direttamente dalle direzioni regionali in rapporto ai casi più difficili.
Particolare importanza sarà data anche ai processi di formazione degli insegnanti. Così come pure alla messa in rete delle informazioni. In modo tale da consentire a tutta la comunità scolastica di accedere ai dati relativi alle iniziative già effettuate con successo.

L'insegnante di sostegno puo' sostituire il docente contitolare della classe assente per qualsiasi motivo oppure  puo' essere considerata sostituzione la permanenza del docente di sostegno nella classe dove è assente il titolare???

Nella scuola elementare: D.L.297/94 art.315 5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.   ART. 127   - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297 3. I docenti di sostegno assumono la con titolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'art. 121, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.   ART. 167   - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297 
Nella scuola media: ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI SOSTEGNO   1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.    2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di sostegno per l'integrazione, degli alunni in situazione di handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316.    3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono periodicamente, in sostituzione delle normali attività didattiche, e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico, con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che è elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.   4. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.    5. Le attività previste dal comma 4 dell'articolo 166 devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al comma 3 del presente articolo.    6. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.    7. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dal comma 3 dell'art. 165, verificano l'andamento complessivo attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.    

L'insegnante di sostegno

E'un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni"

Viene nominato dal Provveditore agli Studi della Provincia, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo o nell'Istituto di alunni portatori di handicap certificati.

Quando ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Provveditorato l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno, con un rapporto medio di uno ogni 138 alunni (Formazione Classi con alunni in situazione di handicap DM 141).
Contemporaneamente il D.D./Preside, sulla scorta anche della Diagnosi Funzionale e di tutte le osservazioni raccolte (dagli insegnanti, dai genitori ecc.) segnala la presenza di particolari forme di handicap gravi o molto gravi, chiedendo la deroga dal suddetto rapporto ed indicando il monte orario necessario per un efficace intervento individualizzato. Le assegnazioni in deroga vengono effettuate solo in organico di fatto, a luglio (C.M.184 del 3/7/91).

Il Provveditorato nomina le insegnanti in organico di diritto (rapporto 1/138) o di fatto (con deroga) in base alle richieste avanzate; queste assumono la titolarità nel Circolo (L.148/90) o nell'Istituto assegnato.

Il Direttore Didattico o il Preside assegnerà ai docenti la contitolarità delle classi, in cui sono inseriti i soggetti portatori di handicap, in base al Progetto Educativo di Circolo o di Istituto. Nelle Scuole Medie Superiori gli insegnanti di Sostegno non sono titolari di sede fissa.

E' necessario che l'insegnante di Sostegno assuma l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno h., metta a disposizione la propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, a predisporre i relativi percorsi e strumenti; assuma la corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe cui viene assegnata; svolga compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).

La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo di Circolo/Istituto che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.

L'insegnante di sostegno partecipa, nella scuola elementare nella scuola secondaria di primo e secondo grado gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi dove operano, così come stabilisce la legge 104/92, art.13, comma 6 e come da note all'art,1 della legge n,17 del 28 gennaio 1999. Note pubblicate sulla gazzetta uffuciale n.26  del 2 febbraio 1999 (Legge 28 gennaio 1999, n.17 Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
La valutazione dei soggetti handicappati deve essere comunque sempre collegiale, concordata e condivisa da tutto il team docente.

 


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