a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 12
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

La ns. Associazione Onlus regolarmente iscritta ai registri, ha creato un portale destinato ai disabili (accesso gratuito), vorrei sapere se la fatturazione del fornitore per la creazione del portale , è da assoggettare ad IVA o no. Se no, in base a quale articolo di Legge?
Mi può dire quali Leggi regolamentano fiscalmente e dal punto di vista amministrativo le Onlus?

Ho controllato attentamente, ma non esiste alcuna agevolazione legata alla fornitura di consulenza per (o creazione di) un sito internet, seppure destinato a disabili. Pur essendo prevista una serie di agevolazioni rispetto agli ausili tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap (decr min fin 14.03.98) essa è rivolta
direttamente al portatore di handicap e non all'associazione di riferimento. Quindi il suo fornitore deve emettere la fattura con IVA al 20 %.
Per quel che riguarda le agevolazioni onlus, il D Lgs 460/97 è quello istitutivo delle Onlus; per comprenderne al meglio la portata e il significato però sono andato a cercare in Internet la circolare 168 è del 1998 del ministero delle finanze.Mi dispiace ma in questo caso non ha agevolazioni.

"Disciplina per le Onlus
La disciplina delle Onlus ( Fondazioni) in tema di Iva non contiene vere e proprie agevolazioni, ma facilitazioni di carattere formale.
In relazione alle “operazioni passive” poste in essere da onlus vi sono due fattispecie agevolate: le prestazioni gratuite di divulgazione pubblicitaria per la promozione delle attività istituzionali delle onlus, che risultano fuori campo applicazione Iva, e le cessioni gratuite di beni da parte di imprese, alla cui produzione o allo scambio sia diretta l'attività dell'impresa, che fruiscono del regime di esenzione Iva. 
Nelle altre ipotesi vanno osservate le regole ordinarie; solo in caso di attività commerciale c'è la possibilità di detrarre l'Iva sugli acquisti.
Onlus: agevolazioni fiscali solo per solidarietà sociale
Non basta che le Onlus svolgano la loro opera in uno dei settori previsti dalla legge. Per godere delle agevolazioni fiscali è ecessario che perseguano anche fini di "solidarieta' sociale".
Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate in un articolo della sua rivista telematica "Fisco oggi". Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale devono, lavorando negli undici settori elencati dal decreto legislativo n.460 del 1997, "procurare vantaggi" alle seguenti categorie: soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari. Ci sono poi attività per le quali i fini solidali sono considerati "immanenti" prescindendo dalle condizioni di svantaggio dei destinatari. Si tratta della assistenza sociale e socio-sanitaria, la beneficenza, la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, le attivita' di promozione culturale e artistica per cui sono riconosciuti apporti economici dall'amministrazione centrale dello Stato, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o affidata da esse alle università o a enti di ricerca.
Anche gli enti religiosi sono onlus
L'articolo 10 comma 9 del decreto legislativo n. 460/97 stabilisce che gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sono da considerasi delle onlus. Però, solo limitatamente alle attività elencate alla lettera a) comma 1 del medesimo articolo. 
Quindi, nel caso in cui gli enti ecclesiastici esercitano le attività previste dall'articolo 10, si applicano loro le disposizioni agevolative del suddetto decreto, a condizione che per queste attività siano tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 20 bis Decreto presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La limitazione è volta a evitare intromissioni
Donazioni: ecco tutte le nuove regole
All'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 “Primi interventi per il rilancio dell'economia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre, si legge: “L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa”. Parliamo prima delle successioni; l'imposta sulle successioni è totalmente abolita, indipendentemente dal destinatario della stessa, ma è ancora obbligatorio compilare la dichiarazione conseguente. Quest'ultima deve essere presentata utilizzando i vecchi modelli, fino a quando quelli previsti dal collegato alla finanziaria 2001 non saranno pronti.
Se l'oggetto della successione è un immobile, destinato indifferentemente a un erede o a un legatario (per esempio un'associazione), non sarà necessario adempiere ad altre comunicazioni oltre alla predetta dichiarazione, in quanto essa verrà inoltrata dagli stessi uffici presso i quali è stata presentata, ai Comuni nei territori dove sono ubicati gli immobili. Questo si traduce, inoltre, in un onere in meno per il contribuente che non dovrà quindi compilare la dichiarazione Ici (l'imposta comunale sugli immobili). 
In riferimento all'imposta sulle donazioni, è necessario precisare che anch'essa è abolita, ma che sopravvivono carichi fiscali nel caso in cui si avverino le seguenti due condizioni:
a) la donazione o liberalità tra vivi sia diretta a soggetti diversi da parenti fino al quarto grado (e questo è ovviamente il caso delle associazioni); 
b) l'importo della donazione o liberalità sia superiore a 350 milioni di lire (180.759,91 euro). 
Per quanto riguarda la sua associazione (dal momento che nella lettera non viene specificato il valore della liberalità di cui siete stati fatti oggetto), se il valore dei beni supera il limite, verranno applicate le imposte ordinariamente attribuite ai trasferimenti a titolo oneroso, ovvero l'imposta di registro o alternativamente l'Iva, ma solo per la parte eccedente il predetto limite; ricordiamo che il limite viene elevato a 1 miliardo (516.456,90 euro) se il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave (in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Inoltre, in presenza di più beneficiari di una donazione, la franchigia va applicata singolarmente; pertanto, se vengono donati da un privato 700 milioni di lire (361.519,83 euro) a favore di due associazioni da dividere in parti uguali, entrambe le associazioni potranno applicare la franchigia di 350 milioni di lire, risultando di conseguenza esonerate dal pagamento di qualsiasi imposta.
Si rammenta che continuano ad essere applicate le imposte ipotecarie e catastali se l'oggetto della successione o della donazione è un bene immobile o dei diritti reali immobiliari. 
La nuova legislazione mantiene in vita le agevolazioni e le esenzioni previste dalla precedente normativa. Ciò si traduce in una previsione maggiormente favorevole per le onlus dato che, in forza dell'articolo 19 del decreto legislativo 460/97, esse si vedono del tutto esentate dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni e non devono pertanto scontare la franchigia di 350 milioni di lire. 
La riforma (della quale presentiamo anche un utile schema riassuntivo) è entrata in vigore il 25 ottobre di quest'anno, e si applica a tutte le successioni e donazioni ancora in corso o successive a questa data. 
La riforma per le successioni e donazioni
1. Sono abolite le imposte di successione e donazione; 
2. La dichiarazione di successione deve essere compilata, ma in riferimento agli immobili e ai diritti reali sugli stessi non deve essere presentata la dichiarazione ICI; 
3. Sia per le successioni sia per le donazioni, si applicano le imposte catastali e ipotecarie se hanno ad oggetti beni immobili o diritti reali sugli stessi 
4. In presenza di donazioni e liberalità, si applicano le imposte relative ai trasferimenti a titolo oneroso SOLO SE si verificano contemporaneamente: 
a) trasferimenti di beni a favore di soggetti diversi dai parenti fino al quarto grado; 
b) il valore dei beni oggetto della donazione hanno un valore superiore a 350 milioni di lire (elevato a 1 miliardo per soggetti portatori di handicap) 
5. Per le Onlus e per altre tipologie di enti non esiste limite di valore della donazione
L'imposta di bollo e le onlus
L'art. 17 del D.Lgs. n.460/97 ha introdotto, nella Tabella allegata al Dpr n. 642 del '72 (relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) l'art. 27 bis. È una disposizione che sancisce l'esenzione dal suddetto tributo di “atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)“. Questa agevolazione riguarda le onlus, non solo destinatarie degli atti, ma anche come soggetti che li pongono in essere. L'elenco degli atti esenti va ritenuta tassativa per cui gli atti non elencati, ma ricompresi nella tariffa del bollo approvata con D.M. 20/8/92 e successive"
Non so se è sufficiente quanto le ho scritto. Mi faccia sapere

Non si capisce bene quali siano le intenzioni del ministro nei confronti degli insegnanti di sostegno.
Vorrei sapere se anche in maniera ufficiosa siete informati sull'evolversi delle situazioni e quali saranno le mire per il futuro.
Cosa diventeremo nella scuola? quale figura rappresenteremo visto che fino ad oggi abbiamo fatto altro che essere le ancore di salvataggio per qualsiasi situazione e che oggi sembra non ci sia più spazio per questi insegnanti.
Dove finisce tutto quello che di buono è stato fatto fino ad oggi con enormi sacrifici da parte di tutti?
Quando si deciderà ad inquadrare gli insegnanti di sostegno con una normativa chiara e tale da far stare tranquilli tutti, genitori, alunni, insegnanti stessi che ogni anno nonostante nomine a tempo indeterminato vivono nella precarietà più assoluta? 
I sindacati che parlano tanto quando teranno in considerazione e pretenderanno dal governo un chiarimento definitivo su questa figura tanto importante ma alcune volte tanto inutile?
Quando si capirà che nelle fabbriche gli operai specializzati vengono considerati tali mentre noi docenti specializzati, quindi con un titolo in più, siamo trattati come insegnanti di serie B; 
A VOI LE CONSIDERAZIONI............

... che non possono essere... che uguali alle tue

Vorrei sapere quale O.M. o disposizione normativa prevede il diritto a sostenere l'esame di terza media mediante prove differenziate da parte di un soggetto con handicap cognitivo.
Nel caso che la scuola si opponesse e volesse rilasciare soltanto l'attestato di frequenza, pur in presenza di una richiesta specifica da parte dei genitori di far sostenere l'esame al figlio, come dobbiamo comportarci? 
E' opportuno diffidare il capo d'istituto ad applicare la normativa e a far deliberare al Consiglio di Classe in merito ai criteri di ammissione all'esame?.
Si fa presente che nel caso specifico non è stato ancora riunito quest'anno il GLH per difficoltà dell'ASL mentre il PEP e il PDF erano stati rilasciati in prima media; quest'anno (IIIa media) sono stati predisposti soltanto gli obbiettivi minimi.

Vedi l'art. 15, Valutazione degli alunni in situazione di handicap, Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 (in SO n. 194 alla GU 20 luglio 2001, n. 167) Prot. 4042, Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/om090_01.html)
Comunque nelle FAQ ci sono diverse risposte per questo argomento.

Quest'anno come ci si dovrà comportare per la formazione delle commissioni d'esame di stato là dove è inserito un allievo diversamente abile? Potrà l'insegnante di sostegno essere nominato commisario o sarà aggregato alla commissione in fase d'esame?

Risponde Salvatore Nocera:
Nulla è cambiato rispetto allo scorso anno per quanto riguarda la presenza dell'insegnante specializzato nelle commissioni di esami di Stato.

Sono un insegnante specializzato e vorrei sopporVi alcuni quesiti per avere un vostro parere:
In una classe di 23 alunni, nella quale è inserito un alunno p.h., che esce in visita d'istruzione quanti devono essere i docenti accompagnatori?

E' sufficiente l'insegnante di sostegno o l'assistente di base. Se la carta dei servizi lo prevede, può essere accompagnato anche da un tutor o addirittura dal proprio genitore.

Quale è la normativa di riferimento?

C.M. 291/92.

Se la famiglia di un alunno p.h. richiede copia delle programmazioni curricolari, la dirigenza può esimersi dal consegnarle?

NO!!

Vorrei sapere se un'insegnante di sostegno di scuola elementare operante in una classe con un alunno rapporto 1:1, può in caso di assenza dell' insegnante operante nello stesso modulo, sostituire la collega nelle ore frontali di insegnamento.

SI, purché nella stessa classe quando è presente l'alunno con handicap

Vorrei conoscere la procedura ed i termini per ottenere il riconoscimento dell'handicap per un alunno di scuola elementare. In particolare,chi deve presentare la richiesta alle ASL e se sono scaduti i termini per la pre-iscrizione per il prossimo anno scolastico. Quale è il ruolo dei genitori in questa procedura? Rientra nella normalità che un Istituto comprensivo (materna,elementari e medie inferiori) presenti la richiesta di riconoscimento per alunni solo al termine della quinta elementare? Non avrebbero dovuto preoccuparsi prima,se veramente degli alunni potevano trovarsi nella condizione di essere certificati come handicappati?

Vedi DPR 24.02.94 (http://www.edscuola.com/archivio/norme/dpr24294.html), Scheda Piano Educativo Individualizzato, Scheda Profilo Dinamico Funzionale

Si può trattenere un bambino di 5 anni in situazione di handicap grave per un ulteriore anno presso la scuola dell'infanzia? Se si, quale normativa lo prevede? E chi decide il trattenimento?

E' l'equipe che fa la Diagnosi Funzionale e il P.D.F.
Vedi DPR 24.02.94 (http://www.edscuola.com/archivio/norme/dpr24294.html), Scheda Piano Educativo Individualizzato, Scheda Profilo Dinamico Funzionale

E' sufficiente una diagnosi di sclerosi multipla per avere riconosciuto l'art. 33 legge 104/92?
Cosa si intende in questo caso per handicap grave?

1. Portatore di handicap grave (art. 3, 1° e 3° comma, L. 104/92)
"E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (I° comma).
"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità" (III° comma).
Come si legge nella disposizione richiamata, per definire la nozione generale di portatore di handicap, il legislatore fa riferimento alla posizione di svantaggio sociale e di emarginazione in cui un soggetto viene a trovarsi a causa della minorazione da cui è affetto.
La giurisprudenza ha così definito l’handicap in situazione di gravità, come la riduzione dell’autonomia personale caratterizzata dalla compresenza di patologie o di altri fattori idonei a menomare le condizioni di vita del soggetto e tali da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale, non essendo sufficiente a configurare tale situazione lo stato invalidante, che dà titolo alla corresponsione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, quali ad esempio la pensione d’invalidità e l’indennità di accompagnamento.
La tutela nei confronti delle persone, che si trovino in tale situazione, opera direttamente attraverso i benefici di cui al 6° comma dell’art.33, oppure indirettamente, tramite le agevolazioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo a favore dei genitori, degli affidatari e dei familiari di tali soggetti.
2. Accertamento dell’handicap (art. 4, L. 104/92; art. 1, L. 295/90; art. 2, 2° comma, L. 423/93)
L’accertamento della situazione di handicap è effettuato dall’apposita commissione medica costituita presso l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del disabile, integrata da un operatore sociale e da un esperto, in servizio presso la struttura sanitaria.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27/8/93 n. 324, convertito in L. 27/10/93 n. 423, qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento può essere effettuato dal medico, in servizio presso la A.S.L. che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata.
L’accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall’art. 33 (Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo 86 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ) , sino all’emissione del verbale da parte della commissione medica.
E’ necessario precisare che, per ottenere i benefici previsti dalla legge in esame, è indispensabile che il verbale di visita attesti esplicitamente la sussistenza di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92.

Vi chiediamo cortesemente se una scuola pubblica (medie inferiori), nel caso in cui organizzi una gita con autobus per una gruppo di alunni in cui vi sia un ragazzo con disabilita' motoria, non sia tenuta a noleggiare un mezzo idoneo.
Non abbiamo trovato nessuna normativa che lo prescriva, sebbene l'art. 12 - comma 3 della L.104/92 reciti:
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
Al momento i genitori del ragazzo in questione lo accompagnano coni propri mezzi e prendendosi ferie o permessi in ogni caso di gita scolastica.

Risponde Salvatore Nocera:
La C M n. 291/92, a proposito, delle gite scolastiche degli alunni con handicap, stabilisce che debbono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire il diritto di partecipazione alle gite. Il DPR n. 249/98, il Regolamento sui diritti delle studentesse e degli studenti stabilisce che gli alunni con handicap hanno gli stessi diritti dei compagni non handicappati. L'art 3 comma 2 della Costituzione stabilisce che è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena eguaglianza e la partecipazione di tutti alla vita sociale.Ritengo ci siano sufficienti norme perchè si possa sostenere che, in occasioni di gite, la scuola debba noleggiare pullman attrezzati.

Il problema riguarda la valutazione di ammissione all'esame di terza media di due alunni portatori di handicap. Il Dirigente scolastico,nel Consiglio di classe tenutosi oggi, continua a sostenere che, avendo i genitori richiesto di fermarli e non essendo stata presentata la pre-iscrizione alle superiori, gli alunni possono essere non ammessi, nonostante la valutazione positiva.
Mi pongo il problema della motivazione della non ammissione in quanto, con altri colleghi, non sono disponibile, per indiscutibile etica professionale,a modificare le valutazioni positive.
Si può motivare una non ammissione verbalizzando " su richiesta dei genitori"?

NO!!!

Se ciò dovesse avvenire, è opportuno dissociarmi per evitare eventuali responsabilità?

CERTAMENTE

Vi prego di fornirmi chiarimenti che mi consentano di agire nel rispetto delle leggi.

E' il tuo modo di agire che è rispettoso delle leggi. Sia del D.L.297 che di tutte le altre.

Sono genitore di una bambina affetta da SLOS (Sindrome di Smith Lemil Opiz), mia figlia Serena ha 7 anni e frequenta la scuola materna. La responsabile dell' ASL ha riconosciuto che mia figlia non ha ancora raggiunto i prerequisiti minimi per l'iscrizione alla scuola elementare e la richiesta a far proseguire anche l'anno prossimo la scuola materna è stata da tempo inoltrata al dirigente scolastico di competenza. In questi giorni però sono venuto a conoscenza che mia figlia è stata già iscritta alla scuola elementare per l'anno prossimo nonostante la richiesta da noi avanzata di cui sopra. Gradirei chiarimenti in merito, e se possibile a chi posso rivolgermi senza ricorrere a vie legali.

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (http://www.edscuola.com/archivio/norme/dpr24294.html)
Il dirigente scolastico non può ignorare il parere della ASL, della insegnante di sostegno e della famiglia. 
Comunque c'è da considerare anche l'età della bambina, parlo dei suoi 7 anni che non sono pochi.
In caso di difficoltà interverrà direttamente l'avv. Salvatore Nocera.

Sono un ragazza di 22 anni e desideravo sapere se per ora in provincia di Messina ci sono corsi di sostegno per handicappati psicofisici, della vista, dell'udito o corsi per l'insegnamento ad indirizzo didattico differenziato!!

Chi intende conseguire il diploma di specializzazione come docente di sostegno deve rivolgersi alle Università che hanno istituito i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e a quelle che hanno attivato le S.S.I.S (praticamente quasi tutte).

Insegno in un liceo artistico sperimentale e, stando ai dati comunicati dal dirigente scolastico relativi al numero di iscrizioni per il prossimo anno scolastico, dovremmo avere un totale di 49-50 alunni per le classi prime (il numero non tiene conto di eventuali bocciati dalle attuali prime). Il problema è che tra di essi ci sono due portatori di handicap, uno dislessico e un tetraspastico. Alla nostra richiesta di poter avere tre classi prime il dirigente ha risposto che l'organico e il numero di nuove classi (due) sono già stati comunicati all'Ufficio Scolastico Provinciale e che la responsabilità di formare un'ulteriore classe ricadrebbe unicamente sul dirigente stesso.
Questa motivazione mi lascia molto perplessa, tenendo conto del fatto che pensare di lavorare con classi di almeno 25 persone non è didatticamente produttivo (lo stiamo già facendo quest'anno con due alunni H in una stessa classe). Inoltre le dimensioni delle nostre aule non consentono di contenere così tanti banchi, che per questo indirizzo sono quelli da disegno. Già quest'anno abbiamo dovuto attrezzare un'aula apposita e strutturare l'orario in base alle ore di lezione delle materie artistiche. Detto ciò, vorrei cortesemente sapere se è ancora in vigore il D.M. 331/98 che stabilisce che il numero di alunni per classe in questo caso non sia superiore a 20. In caso contrario esiste qualche altro riferimento di legge che disciplina questa materia?

Vi invito a leggere: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/sostegno_02.html ed il DM 141/99 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/dm141_99.html)

Sono un'insegnante di sostegno (non specializzata) che opera nella scuola elementare. Quest'anno seguo una bimba che il prossimo anno sarà inserita in una 1^ media. Il mio problema è questo: sulla base delle richieste fatte dai genitori dei vari bambini dell'Ist. Comprensivo in cui opero, ella si troverà in una classe di 26/28 bambini (ci sarà anche un'altra 1^ di 15 bambini con un certificato - non so se grave o meno -). Aggiungo inoltre che V. è considerata portatrice di h. grave. E' legittima la formazione di classi così numerose con inseriti bambini gravi? Non esistono limiti?

Il decreto ministeriale è il 141/99 (http://www.edscuola.com/archivio/norme/dm141_99.html
Fai spedire questa lettera ai genitori. E' IMPORTANTE: http://www.edscuola.com/archivio/handicap/sostegno_02l.html 
INFINE: CM 16/01 (http://www.edscuola.com/archivio/norme/diorganici_02.html) dove si parla sempre del D.M. 141

Buongiorno sono il padre di Lorenzo affetto da Atrofia muscalare spianale tipo II il bambino per problemi riguardanti la sua malattia è costretto, per l'evolversi di piccole bronchite in broncopolmonite, a delle degenze ospedaliere con naturalmente un periodo di riposo e riabilitazione a casa.
Tali volte, per non portare il bambino in una situazione gravosa di salute, si è costretti a farlo stare in casa sotto, il vigile occhio dei genitori che prontamente intervengono con alcuni macchinari messi in dotazione, per cercare di non fare evolvere tali situazioni in situazioni di pericolo.
Da quanto sopra si evidenzia che per non peggiorare il suo stato di salute il ragazzo viene tenuto alcuni giorni a casa (anche 1-2 settimane) ciò non vuole dire che il ragazzo non possa fare alcune ore di lezione a domicilio.
La mia richiesta è di conoscere quale sia la normativa relativa all'istruzione scolastica a domicilio per i portatori di handicap, visto che, offertasi volontariamente l'insegnante di sostegno, ha ricevuto una risposta negativa da parte del vicario, con la motivazione che non esiste della normativa a riguardo.

Il "vicario" sbaglia: vd il Protocollo di Intesa tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati (https://www.edscuola.it/archivio/norme/piminori.html)
Inoltre: CM 149/01 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/cm149_01.html)

Vorrei porre un quesito relativo ad un problema molto serio relativo ai bambini di una classe IV elementare. La situazione è questa:
in classe IV elementare frequentata dai nostri figli c'è un bambino che ha dei gravi problemi a livello comportamentale anche se il livello di apprendimento è buono.
questi comportamenti si sostanziano in crisi imprevedibili molto violente di aggressività verso insegnanti e compagni con urla e percosse, calci, e pugni e che portano gli altri bambini a vivere quotidianamente in uno stato di ansia continua.
Senza assolutamente voler discriminare il bambino ma anzi nel suo e nell'interesse di tutti gli altri abbiamo chiesto al dirigente scolastico dei provvedimenti più efficaci oltre all'analisi già fatta dagli psicologi dell'ASL i quali non sono quasi mai disponibili ogni volta che sono chiamati dalle insegnanti.
in particolare la nostra richiesta come genitori si sostanziava nella possibilità di avere un'assistenza psicologica quotidiana che potesse aiutare il bambino e anche gli insegnanti che si trovano a dover affrontare un problema che supera la loro competenza.

Questa assistenza può essere fornita dall'Ente locale. Alcune indicazioni le trovate in questa pagina https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/pomezia/definizione.html 

Mi trovo ad affrontare un problema molto serio e mi è indispensabile il Vs. aiuto.
Mio figlio Manuel, certificato portatore di handicap psichico lieve, frequenta la II media inferiore.
Nella riunione del GLH, tenutasi nei giorni scorsi, la psicologa della ASl ha dichiarato che per mio figlio erano e sono stabilite otto ore di sostegno; il Dirigente scolastico, per giustificarsi di fronte ai partecipanti, ha detto che tre di queste ore sono state utilizzate per altre necessità della scuola,e, quindi, Manuel ha soltanto cinque ore.
Ignorando le leggi, ho taciuto.
Un mio amico che ritiene di essere informato, mi dice che la quantificazione delle ore per ogni singolo portatore di handicap viene determinata nella Diagnosi Funzionale, che la scuola invia al Provveditorato per richiedere la nomina degli insegnanti di sostegno, e,che il numero delle ore stabilito non può essere modificato da nessuno, perchè potrebbe essere un abuso di potere.
Insomma, mio figlio deve avere otto ore o quante ne avanzano alla scuola da altre necessità?
Inoltre, di queste cinque ore residue, molte vengono destinate a supplenze e l'insegnante va in altre classi.
So che quest'ultimo problema è molto diffuso nelle scuole; ma il dirigente che dispone e l'insegnante che accetta le ore di supplenza non commettono un reato ?
In presenza di un eventuale giudizio negativo per mio figlio, non posso impugnare la decisione della scuola?
Sono fermamente intenzionato a tutelare i diritti di mio figlio a qualsiasi costo : sia opponendomi alla riduzione delle ore da otto a cinque, sia per la sottrazione di ulteriori ore conseguente alle supplenze, promuovendo azioni che in base alle Vs, indicazioni normative risulteranno praticabili contro la scuola, nella persona del dirigente, e, se corresponsabile anche contro l'insegnante di sostegno.

Risponde Salvatore Nocera:
Il numero delle ore di sostegno viene indicato nel progetto predisposto dal Consiglio di classe , ma viene definitivamente attribuito in sede di programmazione all'inizio dell'anno scolastico ( D.M. n. 331 /98 art 41 e 44). Una modifica del numero delle ore assegnato, effettuata in corso di anno, deve essere motivata con argomenti di carattere didattici e non finanziari. Infatti se occorrono più ore per altre evenzienze, il Dirigente può provvedere direttamente ad aumentare il numero delle ore, segnalando il tutto al CSA o al Direttore scolastico regionale (C M n. 146 del 4 Ottobre 2001, punto 5 ).
E' invece certamente illegittimo distogliere l'insegnante per il sostegno destinandolo a supplenze in altre classi, quando l'alunno con handicap è presente a scuola, perchè egli è assegnato per lavorare nella classe con quel determinato alunno. Cosa diversa sarebbe se l'alunno fosse assente.

Desidero sapere se l'insegnante di sostegno (di ruolo) può uscire da solo con il proprio alunno sul territorio e usufruire di mezzi pubblici per attuare esperienze inserite nel PEI, previa autorizzazione della famiglia.

Personalmente, come padre di un bambino Down, sarei contento di aver trovato una insegnante come te, e credo lo sia anche la famiglia di quel bambino. Perchè no se la scuola, lo permette? Certo è una grossa responsabilità, ma ti posso dire, che anche mio figlio ha avuto questa esperienza positiva.

Vorrei sapere da voi, se vi è possibile, se verranno o vengono fatti corsi per l'insegnamento al sostegno e per l'insegnamento ai sordomuti.

Chi intende conseguire il diploma di specializzazione come docente di sostegno deve rivolgersi alle Università che hanno istituito i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e a quelle che hanno attivato le S.S.I.S (praticamente quasi tutte).

Sono un insegnante di sostegno presso un Istituto Professionale per l'agricoltura e l'Ambiente, da diverso tempo sto cercando di individuare cosa si intende lavorare per "Obiettivi minimi" con ragazzi che nella diagnosi medica presentano un lieve ritardo nell'apprendimento.
Nella nostra Scuola, per esempio, su diciassette ragazzi in situazione di handicap ben dieci svolgono gli "obiettivi minimi", cioè presentano un lieve grado di deficit di apprendimento. Il fenomeno quindi, è in crescita.
Sappiamo ormai per certo che un disagio nell'età dell'adolescenza può trasformarsi rapidamente in fenomeni ben più gravi di disadattamento o addirittura in vere e proprie forme di malattie psichiche.
Il problema si pone in misura sempre più grande man mano che gli studenti dal primo anno , passano alle classi successive.
Le materie sono molto numerose e dal punto di vista tecnico sempre più complesse;
Le prove di verifica si accavallano ininterrottamente (oltre agli scrutini quadrimestrali c'è il "pagellino!");
La tensione e l'impegno a cui sono sottoposti i ragazzi incalza sempre più;
Le ore di pratica sono ridotte al lumicino (se non proprio annullate del tutto).
Cosa si può fare? E' giusto ridurre quantitativamente oltre ad alcuni contenuti anche degli obiettivi più complessi?
E' possibile ridurre il numero di verifiche scritte ed orali per quadrimestre?
E' possibile dare tempi più lunghi per la consegna delle verifiche scritte?
Sì, è vero, molto dipende dalla sensibilità dall'elasticità e dal buon senso del Consiglio di Classe, ma ed anche vero, che gli obiettivi minimi vanno riferiti a quelli minimi della classe, quindi sempre a quelli stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Io trovo molta difficoltà nel continuare un lavoro dovendo sempre ricordare ai miei colleghi curricolari che gli studenti che seguo hanno una certificazione di handicap,che per loro è importante raggiungere una preparazione sufficiente che li aiuterà ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Trovo sempre più ostacoli quando chiedo che le attività didattiche vengano presentate nel modo più individualizzato possibile.
Come si può agire per organizzare al meglio le attività didattiche in modo che questi giovani non si scoraggino ma, anzi, riescano a migliorare la propria autostima?
Ci sono dei riferimenti legislativi ben precisi? 
Cosa deve fare il Consiglio di Classe? A proposito, attualmente sto percorrendo la via di organizzare un consiglio di classe con la presenza di alcuni genitori dei ragazzi con handicap, con lo psicologo. 
Per questo se riuscite a darmi dei consigli, delle indicazioni mi farete cosa molto gradita.

Risponde Salvatore Nocera:
Sotto un profilo normativo è da tener presente l'art 16 della L.n. 104/92.
Se si vuole dare un diploma, occorre valutare il possesso di obiettivi minimi che vengono decisi collegialmente dal Consiglio di classe, sulla base delle proposte di ciascun docente per la propria disciplina .
Per chiarimenti di carattere psicopedagogico, consiglierei di contattare il prof Vianello e le sue pubblicazioni (docente all'Università di Padova, preside della facoltà di psicologia) ed il prof Canevaro.

Vorrei una maggior precisazione sul ruolo dei genitori dell'alunno h. per quanto attiene la valutazione per l'ammissione agli esami di terza media.
Può sembrare strana ed assurda la domanda, ma : il genitore si può opporre all'ammissione del figlio, se il Consiglio di classe lo valuta in modo sufficiente?

Scusa ma la valutazione del giovane la fa il Consiglio di classe non il genitore.
Cercate di convincere la famiglia che il giovane prosegue gli studi e non esce dalla scuola

Sono stato nominato rappresentante dei genitori nel GLH di istituto dove mio figlio handicappato, frequenta la scuola. Nel corso della riunione sono stato altresì nominato presidente del GLH, vorrei sapere se questo è legale.
Non sarebbe opportuno nominare un altro genitore come rappresentante degli stessi?
Durante lo svolgimento della riunione è stato predisposta la convocazione, per la successiva riunione, in modo formale sia il rappresentante dell'A.S.L che il rappresentante dell'Ente Locale.
A questa riunione erano presenti i rappresentanti degli insegnanti di sostegno e nessun rappresentante degli insegnanti ordinari, mi sono posto pertanto questa domanda: visto che la legge parla di contitolarità di cattedra tra gli insegnanti di sostegno e quelli ordinari non sarebbero dovuti essere presenti anche dei rappresentanti degli insegnanti ordinari? come mi devo comportare?

E' giusta la nomina e giusta la procedura. Leggi quali sono i compiti del GLH d'Istituto: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/glh.html

Sono insegnante di ruolo in una scuola elementare ed avrei necessità di assentarmi da scuola prestare assistenza a mio marito che in questo periodo ha problemi di salute. Avevo sentito parlare di una norma di legge che darebbe la possibiltà di richiedere un anno di aspettativa retribuita ( se non ricodo male, non conteggiato ai fini pensionistici) per l'assistenza a familiari con problemi di salute. Esiste una tale norma? Se la risposta è si potreste indicarmene gli estremi?

Vedi Agevolazioni sul posto di lavoro: http://www.edscuola.com/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html

Sto conducendo una ricerca sulla normativa che regola l'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole, e, in particolare nella scuola media inferiore per motivi personali.
Di notevole,anzi,determinante aiuto mi è stato il Vs. sito,veramente completo ed esauriente,per cui mi auguro che anche gli addetti ai lavori ne prendano conoscenza.
Ogni tanto,però,si presentano problemi complessi e di non facile interpretazione. Uno di questi riguarda la valutazione degli alunni,che mi spinge a chiedere spiegazioni particolari.
A me pare che tutta la normativa vigente si ispiri al principio fondamentale di agevolare il percorso dell'integrazione,non ultima l'O.M. 90/01.
Contrariamente a ciò si sostiene,da parte di qualche dirigente scolastico,che,se per un alunno di qualsiasi classe di scuola media,per una migliore socializzazione,il Consiglio di classe,nonostante il raggiungimento degli obiettivi predeterminati nel PEI,e,quindi,con una valutazione di sufficienza globale,ritenga di fermarlo,ciò è possibile se vi è una richiesta specifica dei genitori.

Concordo con le tue osservazioni in merito

Per gli alunni che restano nell'ambito della scuola secondaria,non riesco a spiegarmi come possano migliorare la socializzazione se,una volta fermati,si troveranno l'anno successivo con insegnanti e compagni di classe diversi.

Vedi, ci sono strade diverse da quelle della ripetenza. Infatti, già l'ordinanza ministeriale n.102 del 21 Maggio 2001 presentava due grosse novità a favore di una migliore qualità del diritto allo studio degli alunni con handicap:
1) Esami di licenza media
L'articolo 11 comma 12 dell'OM introduce una aggiunta a quanto disposto nelle precedenti ordinanze. Si precisa cioè che per gli alunni per i quali si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di Classe può decidere la ripetenza o l'ammissione agli esami di licenza media al solo fine di rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato (e qui sta la novità) è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.
Questa possibilità di iscrizione alle scuole superiori, in precedenza sempre negata, è stata introdotta per consentire agli alunni con handicap, come espressamente scritto all'inizio del comma 12, di poter adempiere all'innalzamento dell'obbligo scolastico che va realizzato nel primo anno della scuola superiore ai sensi della legge n.9/99 e di poter adempiere inoltre ai tre anni di obbligo formativo ai sensi dell'art. 68 della legge 144/99.
2) Esami di qualifica e di Maestro d'Arte
L'art. 15 comma 4, verso la fine, consente agli alunni che svolgano un piano educativo individualizzato differenziato e che siano in possesso di un attestato di credito formativo conseguito durante gli esami di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte, consente di inscriversi e frequentare le classi successive, sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto di studio costituzionalmente garantito. Si supera finalmente così la complicazione costituita dalla precedente normativa secondo la quale tali alunni non potevano inscriversi alle classi successive alla terza dell'istituto professionale o artistico ma dovevano formalmente ripetere la terza e frequentare le classi successive. Cade come vedi il fatto della ripetenza è superato.

Per gli alunni che dovrebbero passare alla scuola di secondo grado,mi pare esista la possibilità di accordi tra dirigenti delle due scuole per concordare la corretta continuità del percorso di integrazione. E' errata la mia interpretazione?

No, non è errata

Una dipendente di questa Istituzione Scolastica Statale ha chiesto di poter usufruire dei benefici di cui all'oggetto per assistere la propria madre in situazione di handicap (tre giorni di permessi mensili retribuiti).
La Circolare Inps n. 133/2000, tra l'altro, recita: "in assenza di qualsiasi altro soggetto non lavoratore, parente o affine entro il 3° grado che possa a sua volta fornire assistenza all'handicappato".
Cosa intende per "non lavoratore? Solo il lavoratore dipendente o anche il lavoratore autonomo o il libero professionista?
Poichè "l'assistenza prestata deve essere contemporaneamente continua ed esclusiva" si chiede di sapere che cosa la norma intende per "esclusiva" fermo restando il fatto che per "esclusività" può intendersi il lavoratore che richiede i permessi sia l'unico soggetto che "presta" assistenza alla persona handicappata o che sia l'unico soggetto entro il 3° grado di parentela tenuto a prestare assistenza alla persona disabile?

Troverà ogni risposta in: Agevolazioni sul Posto di Lavoro (https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html)

La famiglia di un alunno formula per iscritto, documentandola con certificato medico, la seguente richiesta: "somministrare all'alunno un farmaco a base di cortisone in caso di necessità (crisi asmatica) ".
Le insegnanti chiedono di sapere se rientra nei loro doveri tutto ciò. In caso di grave crisi asmatica e qualora la guardia medica non intervenisse rapidamente, sono esse obbligate alla somministrazione del farmaco in questione?

Argomento trattato dall'AIPD : Avv. Salvatore Nocera, che così scrive:
Somministrazione farmaci a scuola
Frequentemente accade che alunni con o senza handicap debbano assumere in orario scolastico dei farmaci, a seguito di terapie prescritte o per lievi
malori occasionali. In proposito sembra opportuno riportare il parere ufficiale espresso dal Comune di Roma, Dipartimento XI Ufficio scuola dell'infanzia, con nota del 22 febbraio 2000, inviata a vari uffici per l'infanzia delle circoscrizioni romane a agli assessorati competenti.
Data l'autorevolezza dell'autore della nota, sembra opportuno trascriverla, poiché essa può risolvere parecchie situazioni pratiche che altrimenti rischierebbero di creare ostacoli alla normale frequenza degli alunni.
"A) Una terapia medica ciclica e programmata, per determinate patologie (p.es. diabete, epilessia ed altro) e della quale pertanto non si può fare a meno, deve essere somministrata a scuola, secondo le indicazioni del medico curante e previa autorizzazione scritta da parte dei genitori: l'istituzione deve individuare le figure a ciò preposte, nominate per ciascuna scuola per interventi di primo soccorso nei casi di emergenza ai sensi della Legge 626/94.
In caso di malore, non ci si può esimere di portare il normale soccorso con la solerzia che ogni buon padre o madre di famiglia ha il dovere di fornire. Altrimenti, inoltre, potrebbe configurarsi, come accade per la strada (o in occasione di incidenti) il reato di omissione di soccorso".

Espongo il nostro caso:
1) siamo docenti abilitati all’insegnamento di varie discipline da molto tempo, e abbiamo prestato servizio nella scuola statale, ognuno per la propria materia per parecchi anni.
2)Negli ultimi anni, in seguito alla mancanza di docenti specializzati nell’insegnamento agli alunni portatori di handicap, siamo stati utilizzati su tali posti pur non avendo il titolo, tirando fuori tutta la nostra professionalità.
Ma in tanti anni non c’è stata mai data la possibilità, come invece è stato fatto per altre discipline con l’attivazione di corsi abilitanti riservati, di ottenere il titolo specifico per l’insegnamento sul sostegno.
3) di conseguenza docenti che hanno frequentato la SSIS (cioè giovani freschi di laurea) e successivo corso di specializzazione per il sostegno (corso al quale i sottoscritti precari non possono partecipare poiché già provvisti di abilitazione), entreranno di ruolo su queste cattedre disponibili che fino ad ora sono state da noi coperte per le gravi carenze di organico venutasi a creare per le mancanze del Ministero.
4) La ciliegina sulla torta è data dal fatto che dopo gli anni previsti dalla normativa, molti docenti di ruolo di sostegno chiedono ed ottengono il passaggio sulla propria disciplina sottraendo ulteriori posti di lavoro sulle cattedre ordinarie e lasciando nuovamente vacanti quelle sul sostegno, sulle quali NOI PRECARI non potremmo mai accedere perché non c’è data la possibilità di acquisire il titolo specifico!!
CI CHIEDIAMO:
Perché non attivare per noi dei corsi di specializzazione riservati, visto che abbiamo al nostro attivo, migliaia di ore di tirocinio?
Perché non considerarci docenti, persone, invece di toppe umane?

Risponde Salvatore Nocera:
Ai giovani ai giovani colleghi, voglio dire, che il decreto del MIUR del 20 Febbraio 2002 riguarda proprio loro, prevedendo corsi gestiti dalle SSIS universitarie esclusivamente per docenti abilitati e non specializzati, con precedenza per quelli che abbiano già effettuato almeno un anno di attività di sostegno. Il testo, se non fosse in Internet, potrebbe essere richiesto alla Segreteria della DIr gen dell'Università o a quella del Sottosegretario Aprea.

Sono un insegnante di una terza di scuola media inferiore. Si presenta un problema nuovo, che non trova riscontro in mie precedenti esperienze.
In due sezioni di terza media vi sono tre alunni con h. psichico lieve,che nel primo quadrimestre hanno conseguito valutazioni sufficienti.
Il dirigente scolastico,sollecitato da un insegnante di sostegno che opera in classi diverse e sostiene che gki alunni h. devono rimanere nelle medie almeno per quattro anni,ha convocato i genitori di tali alunni,che hanno manifestato la volontà che i loro figli vengano fermati, nonostante le valutazioni positive, sostenendo che non sono ancora autonomi ed autosufficienti.
Il dirigente sostiene che i genitori hanno IL DIRITTO di avanzare tale richiesta.
Allora c'è da chiedersi con quale motivazione i Consigli di classe potranno giustificare una non ammissione agli esami.Vorrei conoscere la normativa che sancisce IL DIRITTO dei genitori,e,se in assenza di specifiche disposizioni legislative può configurarsi un reato di abuso d'ufficio per il Consiglio di classe o per il dirigente.
Se la richiesta dei genitori non ha fondamento giuridico,a chi segnalare o denunciare questo tentativo di voler fermare i bambini, ledendo un loro interesse legittimo ?
Iniziative di questo tipo possono essere dettate dalla volontà di assicurarsi per il prossimo anno scolastico una presenza di disabili sufficiente a garantire posti di sostegno,visto che dalle sezioni delle quinte elementari non sono previsti " nuovi arrivi "?

Risponde Salvatore Nocera:
Prescindendo da qualunque tentativo di interpretazione del retropensiero di chiunque, è certo che la valutazione degli alunni è competenza esclusiva
dei Consigli di Classe, su cui nessuno ha possibilità di interferire, nemmeno i genitori o il Capo d'istituto. Ove un tale intervento dovesse essere dimostrato, scatterebbe il reato di abuso di potere o altro. 
E' inoltre da tener presente che, addirittura, l'O.M.n. 90/01 all'art 11 comma 12, per assicurare agli alunni con handicap intellettivo di poter adempiere l'anno di obbligo scolastico ulteriore nella scuola superiore, ha stabilito che, a giudizio del Consiglio di Classe, anche se l'alunno non merita la licenza media, egli può essere ammesso alla regolare frequenza del primo anno di scuola superiore.
Il Consiglio di Classe sia pur sereno nelle sue valutazioni. Sarebbe però opportuno, visti i timori dei genitori per il prossimo anno nelle superiori, che si prenda contatto con il Dirigente dell'istituto superiore dove l'alunno è stato iscritto, al fine di impostare per tempo un corretto percorso di continuità educativa fra le due scuole, che , ai sensi della C M n. 1/88, può prevedere anche la possibilità cghe un insegnante attuale possa seguire per qualche ora l'alunno nella nuova scuola. Sarebbe opportuno che già fin d'ora si imposti con la nuova scuola il progetto richiesto dal DM. n. 331/98 art 41 e 44 e dal D I n. 141/99, espressamente previsti e richiamati dalla CM. n. 16 del 19/2/02 e dall'allegato decreto sugli organici. La classe che accoglierà al'alunno dovrà avere non più di 25 alunni e potrà avere un numero di ore di sostegno superiori alle solite 4 e mezzo, purchè il progetto venga inviato dal dirigente scolastico al CSA subito, poichè le deroghe sia sul numero di alunni per classe che sul numero di ore di sostegno possono essere effettuate dal Direttore scolastrico regionale solo entro il 31 Luglio.

Sono un insegnante di sostegno della scuola Superiore. Seguo n alunno con ritardo metale medio_lieve da quattro anni in un Isituto Tecnico indirizzo biologico. Il ragazzo ha compiuto passi da gigante in questi anni sotto tutti i profili: autonomia , apprendimenti, socialzzazione ecc. Orfano di entrabi i genitori lo zio tutore ha ottenuto dai giudici di Napoli, la residenza del ragazzo è a Napoli ma e domiciliato a Perugia l'interdizione. Nè ?istituo che lo ospita, nè la nostra scuola è minimante daccordo su questa decisone! Cosa possiamo fare noi istituzioni che ci ocuppiamo del ragazz 10 mesi all'anno per convincere che il rgazzo eventualmente era da inabilitare e non interdire?
Vi prego di rispondere tenedo in grossa considerazione il futuro del ragazzo. 

La situazione è delicata.Infatti quando si dice che "il tutore ha ottenuto l'interdizione", debbo supporre che si tratti di un tutore provvisorio, nominato dal Giudice tutelare, non appena venuto a conoscenza della situazione di organo della persona in situazione di handicap intellettivo.E' strano che nessuno dei familiari sia intervenuto nel giudizio d'interdizione per chiedere l'inabilitazione.Si potrebbe provare a far muovere i servizi sociali del Comune, i quali, adducendo le testimonianze dei docenti, potrebbero chiedere la modifica della sentenza d'inerdizione in a inabilitazione.
Se passerà presto la proposta di legge sull'Ammministratore di sostegno, approvata recentemente al Senato, allora la cosa sarà più facile.Si potrebbe anche tentare di avere un colloquio con il Pubblico Ministero che è inervenut nel giudizio d'interdizione.
Continuate a tenerci informati sugli sviluppi della situazione.
Avv. Salvatore Nocera e Rolando A.Borzetti ...siamo a Vs. disposizione

Vorrei sapere quale O.M. o disposizione normativa prevede il diritto a sostenere l'esame di terza media mediante prove differenziate da parte di un soggetto con handicap cognitivo.

Ordinanza ministeriale 90 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/om090_01.html)


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